Improcedibile
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01050/2025REG.PROV.COLL.
N. 07549/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7549 del 2024, proposto dalla società Getec Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia, Giulio Enrico Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune dell’Aquila, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
il Consorzio Cns – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'UZ (sezione prima) n. 351, pubblicata il 24 luglio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Marina Perrelli e dato atto che l'avvocato Mauro Pisapia ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Getec Italia S.p.A. ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il T.a.r. per l’UZ ha accolto, seppur parzialmente, il ricorso proposto dal controinteressato Consorzio CNS – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, annullando la determinazione dirigenziale n. 1393 del 29 marzo 2024, recante la conferma della proroga tecnica del contratto attuativo stipulato con Getec per l’erogazione del servizio integrato energia in base alla Convenzione SIE3.
1.2. L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per violazione dell’art. 32 c.p.a. e per errore di diritto nell’interpretazione della ratio e delle regole in materia di ricorso cumulativo;
2) per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.;
3) per erronea declaratoria del difetto di interesse in relazione all’eccezione relativa all’inammissibilità della domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n.1393/2024;
4) per illogicità nella parte in cui ha accolto la domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 1393/2024.
2. Il Comune resistente il controinteressato Consorzio Cns, benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
3. Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. L’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
5. Con dichiarazione, depositata il 2 gennaio 2025, l’appellante ha chiesto che l’appello fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che successivamente alla notifica è venuta meno l’efficacia del provvedimento impugnato, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO