Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, all' udienza del 9.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17671/2024 RG Lav. e Prev.
TRA cf. rappresentata e difesa dall'avv. Raoul Parte_1 C.F._1
Scotto di Tella presso il cui studio in Napoli alla via A. Vespucci n. 9 elettivamente domicilia, come da procura in atti
RICORRENTE
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto
Oggetto: opposizione ad ATPO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 26.07.2024, la ricorrente in epigrafe ha esposto che in data 12.01.2023 era sottoposta a visita di revisione per la verifica della permanenza delle condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'assegno di invalidità civile;
che la visita si concludeva con esito negativo;
che ella promuoveva, quindi, giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato riteneva non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del proprio diritto a beneficiare dell'assegno di invalidità civile sin dalla visita di revisione del 12.01.2023, con conseguente condanna dell al pagamento di CP_1 tutti i ratei, maturati e maturandi, oltre interessi;
spese vinte con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
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Il ricorso è infondato e non può essere accolto per quanto di seguito illustrato.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato, perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
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E' altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, a prescindere dall'effettiva confutazione dell'originario esito della CTU, la valutazione ex art. 149 disp. Att. C.p.c. dell'aggravamento della malattia , ciò nell'ottica dei criteri di economicità dell'azione amministrativa e di congruo contenimento della durata delle controversie previdenziali e assistenziali (Cass. ord. n. 34037 del 12.12.2021).
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando la sottovalutazione della malattia da reflusso gastro esofageo e del deficit cognitivo.
Tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato in sede di Considerazioni Medico-legali , che: “ , di anni Parte_1
23 all'epoca della visita di revisione, risulta affetta dalle seguenti infermità.
-Lieve deficit cognitivo codice 1005 delle tabelle ministeriali valutazione 41%;
-Epilessia in terapia con ultima crisi riferita oltre 3 anni fa codice 2001 valutazione 20%;
-Monorene chirurgico codice 6462 valutazione fissa del 25%
-Stipsi ostinata.
Applicando il sistema di calcolo in uso si riconosce “invalida con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa 65%”. La documentazione versata in atti depone per la sussistenza delle infermità e della stadiazione delle stesse già all'atto della visita di revisione, data dalla quale si riconosce la valutazione medico legale.”.
A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Così, del tutto apodittica appare la invocata attribuzione, per analogia, del codice 6408, che definisce la calcolosi biliare senza compromissione dello stato generale, con
2 percentuale invalidante pari al 21%, alla malattia da reflusso gastroesofageo, peraltro menzionata nel certificato dell'ospedale Ruggi di Salerno del 18.01.2017.
Allo stesso modo, appaiono frutto di mero dissenso diagnostico, non supportato dalla documentazione in atti, le affermazioni circa la necessità di ricondurre il deficit cognitivo all'indice invalidante massimo del codice 1005, individuato dal CTU, pari al 50%: il certificato dell'ASL NA1 del 19/04/2024 menzionato in ricorso (per il quale peraltro non si ravvisa intervenuta autorizzazione da parte del giudicante), evidenza invero uno stato clinico caratterizzato da “Disturbi dello sviluppo con disturbo delle abilità scolastiche, della lettura della scrittura e difficoltà de cognitive secondarie”, per come riportato.
A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esaustiva, fondato sul concreto esame obiettivo e sullo studio di tutti i documenti in atti, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere quindi rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 9.04.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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