Ordinanza cautelare 29 gennaio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/07/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Vittorio Raiola, con domicilio eletto presso il suo studio in Sorrento, Diramazione Vicoli Rota 13;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento recante ordine del Questore della Provincia di Napoli Prot. -OMISSIS-del 18/10/2024 di allontanamento dal Comune di San Giuseppe Vesuviano con divieto di ritorno per un periodo di anni uno notificato a mani proprie in data 20/10/2024; b) dell'avviso di avvio del procedimento notificato in data 26/06/2024; c) di ogni atto precedente, susseguente o comunque connesso in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS-del 18 ottobre 2024, con cui è stato disposto il suo allontanamento dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) e il divieto di farvi ritorno per un anno, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. “Codice antimafia”). Il provvedimento, notificato a mani proprie in data 20 ottobre 2024, è stato adottato sul presupposto della presunta pericolosità sociale del ricorrente. Con lo stesso gravame, il ricorrente ha impugnato anche l’avviso di avvio del procedimento notificato in data 26 giugno 2024, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche eventualmente non conosciuto, deducendone la complessiva illegittimità.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l’adozione del provvedimento impugnato trae origine dalla denuncia presentata dall’ex compagna del ricorrente, -OMISSIS- residente a San Giuseppe Vesuviano, la quale ha lamentato condotte asseritamente persecutorie e intimidatorie da parte del -OMISSIS-consistenti in atteggiamenti possessivi e violenze verbali reiterate, tali da provocarle un grave stato di ansia e timore per la propria incolumità personale. In relazione a tali fatti, il G.I.P. del Tribunale di Nola, in data 21 maggio 2024, ha applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con utilizzo del braccialetto elettronico, ai sensi dell’art. 275-bis c.p.p. Tuttavia, detta misura cautelare è stata revocata tre giorni dopo, in data 24 maggio 2024, con provvedimento dello stesso G.I.P. che, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, ha rilevato l’assenza di attualità delle esigenze cautelari, considerando che non vi erano più rapporti diretti tra le parti da oltre due anni e che il ricorrente si era mostrato collaborativo e privo di atteggiamenti aggressivi.
Nonostante ciò, la Questura ha ritenuto sussistenti elementi di pericolosità sociale in capo al ricorrente, motivando l’adozione della misura di prevenzione personale con riferimento:
- alla pendenza del procedimento penale per atti persecutori;
- alla discrezionalità dell’amministrazione nell’irrogare misure di prevenzione prescindendo dall’esito del processo penale;
- all’assenza di attività lavorativa da parte del ricorrente nel Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto gravame articolando numerose censure in diritto.
In primo luogo, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, assumendo di non appartenere a nessuna delle categorie soggettive ivi previste, e in particolare di non poter essere qualificato come soggetto “dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o mentale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (art. 1, lett. c). Il comportamento contestatogli, oltre a non risultare accertato in sede penale, non avrebbe comunque inciso in alcun modo su beni giuridici collettivi, quanto piuttosto avrebbe al più coinvolto un singolo rapporto interpersonale.
In secondo luogo, il ricorrente ha lamentato l’insufficienza, genericità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. In particolare, si contesta che l’amministrazione abbia motivato in modo tautologico, richiamando sommariamente fatti già ritenuti non più attuali dal giudice penale, senza sviluppare un’autonoma valutazione sulla pericolosità del soggetto fondata su elementi concreti, attuali e individualizzati. Si assume inoltre che la Questura non abbia tenuto conto del radicamento sociale del ricorrente nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, dove lo stesso è solito recarsi per accudire il sig-OMISSIS-, persona invalida, zio del genero del ricorrente, con cui intrattiene stretti legami familiari, documentati in atti.
Con ulteriori censure, il ricorrente ha dedotto il difetto assoluto di istruttoria e l’illogicità manifesta del provvedimento, ritenendo che l’amministrazione abbia omesso qualsiasi effettiva attività volta ad accertare:
- la reale condizione soggettiva del -OMISSIS-che risulta incensurato;
- la non riconducibilità del fatto contestato alla tutela dei beni giuridici rilevanti ai sensi del d.lgs. 159/2011;
- l’insussistenza di condotte reiterate e attuali di pericolo per la collettività;
- l’esistenza di legami affettivi, familiari e sociali nel territorio comunale da cui è stato disposto l’allontanamento.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l’amministrazione avrebbe utilizzato in modo distorto e improprio lo strumento del foglio di via obbligatorio, trasformandolo surrettiziamente in una misura di protezione individuale della presunta vittima di violenza di genere, in assenza delle condizioni previste dalla legge per l’adozione di misure di prevenzione personale a tutela della sicurezza pubblica. In tal senso ha invocato anche la giurisprudenza (TAR Liguria, sez. I, sent. n. 790/2023) secondo cui non è legittimo utilizzare il foglio di via obbligatorio come strumento di prevenzione per episodi isolati o non caratterizzati da pericolosità sociale collettiva.
In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto l’esibizione degli atti e documenti richiamati nel provvedimento impugnato ai sensi degli artt. 46 e 65 c.p.a., e in via cautelare ha richiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, deducendo un grave e irreparabile pregiudizio alla propria libertà personale e di circolazione, nonché all’adempimento dei propri doveri familiari di assistenza e cura verso il soggetto invalido menzionato.
Nel presente giudizio si sono costituite le amministrazioni intimate, rappresentate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, limitandosi a depositare memoria difensiva priva di specifiche controdeduzioni in fatto.
La controinteressata, sig.ra-OMISSIS-non si è costituita in giudizio.
Con successiva memoria, il ricorrente ha ribadito le doglianze già svolte nel ricorso introduttivo e ha sottolineato la mancata contestazione espressa da parte delle amministrazioni delle circostanze di fatto dedotte, chiedendo che, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., esse siano considerate come provate in quanto non specificamente contestate.
Accolta la domanda cautelare con ordinanza collegiale n. 216/2025, all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1.- Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, possono essere destinatari di misure di prevenzione le persone “che, per il loro comportamento, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o mentale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
L’art. 2 del medesimo decreto dispone che, “qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare senza preventiva autorizzazione”.
Le citate norme sono state costantemente interpretate dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che:
- in base al disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011, l'emissione del foglio di via obbligatorio deve fondarsi necessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresì potersi ritenere, se considerate nel complesso, significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolosità sociale del destinatario del provvedimento;
- in questa prospettiva assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla "dedizione" del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all'attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della "sicurezza" e della "tranquillità pubblica");
- la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo ed oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto “criminale” del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio (Consiglio di Stato, sez. III, 07/05/2025, n. 38969).
In altri termini, secondo consolidato indirizzo pretorio, il foglio di via obbligatorio, essendo una misura di prevenzione personale irrogabile ante o praeter delictum ed incidendo su libertà costituzionalmente garantite, deve fondarsi su rigorosi presupposti e su un'adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall'Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte. In particolare, con riguardo alla categoria di cui all'art. 1, lett. c), assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione dell'individuo alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore, vale a dire l'"integrità dei minorenni", la "sanità", la "sicurezza" e la "tranquillità pubblica" (in argomento cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 3 aprile 2023, n. 3407; Cons. St., sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108; Cons. St., sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 giugno 2023, n. 3642; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, 27 marzo 2023, n. 125).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si fonda sull’attribuzione al ricorrente della qualifica di soggetto pericoloso per la sicurezza pubblica in quanto “negli ultimi due anni si è reso responsabile di comportamenti ascrivibili ad atti persecutori nei confronti dell’ex compagna” (ex art. 612-bis c.p.), per cui pende procedimento penale.
Tuttavia, come rilevato da consolidata giurisprudenza, il foglio di via obbligatorio può essere adottato solo in presenza di comportamenti concreti e attuali, riconducibili a una dedizione abituale alla commissione di reati, e non sulla base di meri sospetti o di soli procedimenti penali in corso (Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3781; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 27 ottobre 2022, n. 2413).
In particolare, per la legittimità della misura, è richiesto un giudizio prognostico individualizzato sulla pericolosità del soggetto, fondato su fatti oggettivi e recenti, che non può risolversi in una semplice trasposizione dell’esistenza di una denuncia o di un procedimento penale in corso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 22 luglio 2024, n. 4333).
Queste considerazioni valgono, a maggior ragione, dopo la sentenza 27 febbraio 2019, n. 24 della Corte costituzionale che, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia), e seppure con riferimento alle ipotesi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ha sottolineato l'esigenza generale di rispettare, anche per il diritto della prevenzione, essenziali garanzie di tassatività sostanziale, inerente alla precisione, alla determinatezza e alla prevedibilità degli elementi costitutivi della fattispecie legale, che costituisce oggetto di prova, ed altrettanto essenziali garanzie di tassatività processuale, attinente invece alle modalità di accertamento probatorio in giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2022, n. 3108).
Delineata in questi termini la natura discrezionale del provvedimento in esame, occorre indagare le implicazioni che da essa derivano sul piano dell'intensità del sindacato giurisdizionale.
È noto che, dal tradizionale approccio del giudizio amministrativo, teso ad escludere ogni forma di sindacato sulla attività discrezionale, si è passati alla possibilità di riconoscere la piena cognizione dei fatti oggetto dell'indagine e del percorso intellettivo e volitivo seguito dall'Autorità amministrativa, con il solo limite dell'ottica del merito, preclusa al giudice, e comunque del sindacato non sostitutivo. Solo in questo modo, infatti, si garantisce il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, imposto dall’art. 113 Cost..
Consegue che la natura dei provvedimenti in esame non esclude né può legittimare un indebolimento del sindacato giurisdizionale. Al contrario, quanto più si estendono le maglie della discrezionalità dell'Autorità amministrativa, tanto più è necessario un sindacato penetrante da parte del giudice amministrativo volto a evitare che sotto il mantello della discrezionalità possa celarsi un esercizio arbitrario della funzione amministrativa.
In questa logica, si pone del resto la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, sia pure con riferimento alla discrezionalità tecnica delle Autorità amministrative indipendenti, ha affermato che la tutela giurisdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi a un sindacato meramente estrinseco, teso a riscontrare vizi di manifesta illogicità e incongruenza, ma deve consentire al giudice un controllo intrinseco, attraverso la verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato e il controllo sull'attendibilità tecnica della valutazione compiuta dall'Amministrazione, salvo il limite rappresentato dall'oggettivo margine di opinabilità (ex multis, Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2014, n. 6050).
A maggior ragione, una forma penetrante di sindacato si impone a fronte di condotte che vengono assunte dall'Amministrazione come indicative della personalità del soggetto. Anche in questi casi, infatti, la tutela giurisdizionale piena ed effettiva richiede un sindacato del giudice amministrativo particolarmente penetrante, che può estendersi sino al controllo dell'analisi dei fatti posti a fondamento del provvedimento, al fine di verificare se il potere attribuito all'Autorità amministrativa sia stato esercitato o presenti elementi di irragionevolezza o di erronea assunzione dei fatti.
Nel caso di specie, il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell'Autorità questorile in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità cui è subordinata l'adozione del foglio di via obbligatorio, di modo che il suo sindacato sull'esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l'esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità delle prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da essi.
In questa logica, assumono primaria importanza l'istruttoria procedimentale, diretta all'acquisizione dei fatti e alla selezione degli interessi in gioco, e la motivazione del provvedimento amministrativo, che costituisce essenzialmente il luogo di rappresentazione delle risultanze istruttorie e di verifica del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
2.2.- Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo si fonda, come detto, unicamente sulla denuncia della ex compagna, già oggetto di valutazione da parte del G.I.P. del Tribunale di Nola, che in data 24 maggio 2024 ha revocato la misura del divieto di avvicinamento proprio in assenza di esigenze cautelari, tra le quali assume rilevanza, come noto, il pericolo di reiterazione, valorizzando la circostanza che tra le parti non vi erano contatti da oltre due anni. A fronte di tale valutazione, tuttavia, il Questore ha omesso ogni autonoma e aggiornata valutazione circa la pericolosità sociale del ricorrente, limitandosi a reiterare formule stereotipate.
Pertanto, manca il presupposto soggettivo della “dedizione” alla commissione di reati, e manca altresì il presupposto oggettivo, ossia la lesione o il pericolo concreto per i beni tutelati dall’art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 (integrità dei minorenni, sanità pubblica, sicurezza o tranquillità pubblica).
2.3.- Osserva ancora il Collegio che, in materia di misure di prevenzione personali – le quali incidono su libertà fondamentali costituzionalmente garantite (artt. 13, 16 e 97 Cost.) – l’amministrazione è tenuta a svolgere una istruttoria rigorosa e a fornire una motivazione rafforzata, che dia conto puntualmente degli elementi fattuali da cui si desume la pericolosità sociale (T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 22/01/2024, n. 534).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è del tutto carente sotto entrambi i profili.
L’amministrazione non ha condotto alcuna istruttoria sulle condizioni personali, familiari e sociali del ricorrente. È pacificamente emerso, in atti, che il ricorrente è incensurato, non è stato raggiunto da misure definitive in sede penale, e si reca nel Comune oggetto del provvedimento per prestare assistenza continuativa al sig-OMISSIS-, invalido, con cui intrattiene stretti legami familiari.
La mancata considerazione del “radicamento sociale” nel Comune da cui è stato disposto l’allontanamento costituisce, secondo costante giurisprudenza, vizio istruttorio decisivo, tale da comportare l’illegittimità del foglio di via (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 06/05/2024, n.1646).
L’omessa ponderazione degli elementi sopra richiamati rende la motivazione non solo insufficiente ma del tutto apparente, contrastando con l’art. 3 della legge n. 241/1990.
2.4.- Ulteriore profilo di fondatezza del ricorso è costituito dall’uso distorto della misura di prevenzione, che nella specie risulta adottata non per esigenze di sicurezza pubblica, ma per neutralizzare il rischio di presunti comportamenti individuali di molestia nei confronti della ex compagna.
In argomento, la giurisprudenza ha chiarito che “l’utilizzo del foglio di via obbligatorio come strumento di tutela delle vittime della violenza di genere non è legittimo, dovendosi fare ricorso ai diversi mezzi approntati dall’ordinamento, quali le misure cautelari penali o le misure di prevenzione di competenza del Tribunale” (T.A.R. Liguria, Genova, Sez. I, sent. 13 settembre 2023, n. 790; conformi Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2023, n. 3407 e 22 aprile 2022, n. 3108).
Nel caso in esame, il Questore ha utilizzato il foglio di via come strumento surrogatorio di una misura cautelare revocata in sede penale, senza che sia emersa alcuna condotta recente o idonea a configurare un pericolo concreto per la collettività.
Tale operazione si traduce in uno sviamento di potere, ovvero nell’adozione di un atto per finalità diverse da quelle per cui il potere è attribuito dalla legge.
In proposito, si osserva che, a seguito dell'allarmante incremento dei fenomeni di violenza di genere, il legislatore ha predisposto un armamentario di strumenti per tutelare l'integrità psico-fisica delle donne e contenere i soggetti specificamente pericolosi per le vittime femminili. Segnatamente, sono oggi contemplati i seguenti istituti:
- l'ammonimento del Questore a protezione delle vittime di atti persecutori, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009, e quello a protezione delle vittime di violenza domestica, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013;
- l'estensione delle misure di prevenzione personale di carattere giurisdizionale (id est la sorveglianza speciale, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno, e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) agli indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. i-ter) del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dalle leggi n. 161/2017 e n. 69/2019;
- la possibilità di imporre, con i provvedimenti di prevenzione del Tribunale, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla persona cui occorre prestare protezione, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, come novellato dalla legge n. 69/2019;
- la misura cautelare penale dell'allontanamento del soggetto violento dalla casa familiare, ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., inserito dalla legge n. 154/2001, cui può essere aggiunto l'ordine di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa (ed il pagamento di un assegno periodico a carico dell'indagato / imputato);
- la misura cautelare penale recante il divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai posti ove essa abitualmente si reca, ai sensi dell'art. 282-ter c.p.p., introdotto dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009;
- gli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui agli artt. 342-bis e 342-ter cod. civ., aggiunti dalla legge n. 154/2001, con cui il giudice civile può imporre al coniuge o altro convivente di cessare la condotta pregiudizievole, disporre il suo allontanamento dalla casa familiare e prescrivergli di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima (oltre a stabilire misure di sostegno materiale ed economico a favore della stessa vittima).
Nulla, invece, il legislatore ha previsto in merito all'applicabilità del foglio di via a protezione delle donne, rinvenendosi, al contrario, nel d.lgs. n. 159/2011, alcuni indici testuali dai quali emerge che la misura in parola non comprende la prevenzione dei reati di violenza di genere. Segnatamente:
- l'art. 4, comma 1, sui destinatari delle misure di prevenzione del Tribunale, inserisce tutti i soggetti di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159/2011 (inclusi, quindi, coloro che sono dediti ai reati lesivi della sicurezza e tranquillità pubblica) in una categoria separata rispetto agli indiziati dei delitti di stalking e maltrattamenti (i primi sono indicati nella lett. c, mentre i secondi, come si è detto, nella lett. i-ter); pertanto, il legislatore ha configurato distintamente le due categorie soggettive ed ha annoverato la seconda solo nell'ambito dei provvedimenti di prevenzione di carattere giurisdizionale;
- anteriormente alla novella del 2019, l'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 prevedeva unicamente la possibilità di prescrivere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori; solamente con la citata riforma la suddetta prescrizione è divenuta applicabile ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. i-ter), quale ulteriore e specifica tutela delle persone da proteggere. Dunque, il tenore letterale della modifica normativa conferma che gli indiziati di atti persecutori e violenza domestica non rientrano fra i soggetti dediti ai reati che offendono la sicurezza e la tranquillità pubblica.
Pertanto, de iure condito (ed in mancanza di indici di pericolosità del soggetto per la collettività), l'utilizzo del foglio di via obbligatorio come strumento di tutela delle vittime della violenza di genere non è legittimo, dovendosi fare ricorso ai diversi mezzi appositamente approntati dalla legge (fra i quali i più simili sono le misure di prevenzione del Tribunale, che, nei casi di gravità ed urgenza, possono essere disposte provvisoriamente dal Presidente dell'organo giudiziario, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 159/2011).
Alla luce di quanto esposto, ritiene il Collegio che il provvedimento di rimpatrio coatto sia stato assunto al di fuori dei limiti fissati dalla legge attributiva del potere: il che non è consentito dal principio di legalità, nel solco del quale l'Amministrazione è tenuta ad agire, anche qualora la finalità sottesa al provvedimento sia meritoria.
Naturalmente, rimane salva la facoltà del Questore di proporre al Tribunale l'adozione di una misura di prevenzione personale di carattere giurisdizionale, qualora ne ravvisi gli estremi, illustrando, con adeguata motivazione, le ragioni per le quali reputi non sufficienti l'ordinanza cautelare impositiva del divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p. e l'ammonimento di cui all'art. 3 del d.l. n. 93/2013.
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. In punto di spese va inoltre confermata l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, non risultando l'impugnazione manifestamente infondata, secondo quanto già espresso nel verbale n. 77/2025 della Commissione ex art. 14 dell'allegato 2 del c.p.a. e non essendo state comunicate variazioni rilevanti dei limiti di reddito ai sensi di quanto previsto dall'art. 79, lett. d, del d.p.r. n. 115 del 2002, che onera il soggetto ammesso in via provvisoria a godere del beneficio del gratuito patrocinio di comunicare le variazioni intervenute. Alla liquidazione del compenso si provvede in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto,
annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Napoli prot. n. -OMISSIS-del 18 ottobre 2024, recante ordine di allontanamento dal Comune di San Giuseppe Vesuviano con divieto di ritorno per anni uno, nonché l’avviso di avvio del procedimento notificato il 26 giugno 2024 e ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di €. 1.500.000, oltre agli accessori di legge, con versamento della relativa somma in favore del bilancio della Giustizia Amministrativa, dotata di autonomia finanziaria, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, nonché alla rifusione del contributo unificato ove corrisposto;
liquida in favore dell'avv. Luca Vittorio Raiola, difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, la somma complessiva, ritenuta congrua, di €. 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre CPA ed IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.