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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 22/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 1240/2023
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa EN IZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa EN IZ, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 1240 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
Pag. 1 di 7 nato a [...] il giorno 08.12.1983, elettivamente Parte_1
domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), alla via Cairoli n. 48, presso lo studio degli Avv.ti
LI ZA e AN IM, che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Civica, sito in , alla CP_1
Piazza Vittorio Veneto, e rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parrotta, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
691/2023 emessa in data 30.06.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 691/2023 del Giudice di Pace di Locri emessa in data
30.06.2023 e non notificata.
L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in particolare, l'erronea statuizione del Giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto, sulla base delle risultanze probatorie in atti, provata l'entità del danno materiale lamentato e, di conseguenza, ha rigettato la domanda. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per tutti i suesposti motivi, contrariis reiectis: condannare il convenuto in Controparte_1
persona Sindaco del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, della somma di € 2.553,09, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione
Pag. 2 di 7 monetaria e interessi di legge dal dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del giorno
11.03.2024, si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato le Controparte_1
tesi difensive dell'appellante e, in via incidentale, ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la domanda risarcitoria nell'an debeatur, eccependo l'errata ricostruzione e il travisamento dei fatti da parte del Giudice di prime cure, nonché
l'assenza di motivazione con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. L'appellato, dunque, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare l'appello principale perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 691/2023, emessa il
30.06.2023 dal Giudice di Pace di Locri;
accogliere l'impugnazione incidentale e, conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza, rigettando la domanda del sig. in quanto infondata in fatto e diritto, risultando inoltre generica e Parte_1
non provata;
in subordine, previo accoglimento dell'impugnazione incidentale, in riforma della sentenza impugnata, accertare la prevalente o quantomeno concorrente responsabilità del danneggiato nella verificazione del fatto ex art 1227 c.c. e, conseguentemente, disporre la riduzione del quantum in ragione della concorsualità accertata;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Con ordinanza del 23.05.2024, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio e ha rinviato la causa per la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno 11.11.2024.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. al 26.05.2025 e poi al 24.11.2025 per la discussione e decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per note conclusionali.
§ 2. L'appello principale è innanzitutto ammissibile rispettando i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., così come interpretati dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18548). Nel caso in esame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno lamentato dallo stesso nel suo ammontare, con conseguente rigetto della domanda, ritenendo che il Giudice di Pace abbia errato a non considerare raggiunta la prova
Pag. 3 di 7 sulla base della documentazione offerta. È pertanto possibile identificare le parti impugnate della sentenza, le modifiche alla stessa prospettate e le motivazioni sottese all'impugnazione.
§ 3. Ciò posto in termini di ammissibilità dell'appello principale, giova affrontare in via preliminare nel merito il motivo di appello proposto in via incidentale dal
. Controparte_1
Va in primo luogo osservato che è condivisibile la qualificazione della domanda operata dal Giudice di Pace, che l'ha ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c..
È principio ormai consolidato in giurisprudenza, infatti, che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti da cosiddette “insidie stradali” sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c., quale responsabilità da cose in custodia.
A partire dalla pronuncia n. 3651 del 2006, infatti, la Suprema Corte ha abbandonato il criterio di responsabilità fondato sui presupposti di cui all'art. 2043
c.c., con l'onere per il danneggiato di dimostrare l'insidia o il trabocchetto nel caso concreto, adottando pertanto il criterio di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Va precisato, con riferimento al demanio stradale che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018). In tal senso, recentemente si è espressa ancora la Corte di legittimità affermando: «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051
Pag. 4 di 7 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno» (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4051 del 09/02/2023 conf.
S.U. n. 20943/2022).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. La buca sul manto stradale, la mattonella mancante, la mancanza del guardrail ecc. non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario e ineliminabile, con l'evento dannoso, ove il danneggiato non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento. Di qui la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (cfr. Cass. n. 2660/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21212/2015).
Giova, infine, ricordare che «in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023) e ancora che «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
Pag. 5 di 7 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Sez. 3, 01/02/2018, n. 2480).
§ 3.1 Ciò posto in punto di diritto, analizzando il caso in esame, l'appello incidentale merita accoglimento, atteso che il Giudice di prime cure, pur avendo correttamente richiamato i principi applicabili al caso concreto, ha concluso in modo non condivisibile per la sussistenza dell'an debeatur della responsabilità dell'ente convenuto. In particolare, da un'analisi complessiva del quadro probatorio offerto in primo grado, si ricava che: a. l'evento lesivo è avvenuto in pieno giorno;
b. la strada percorsa dall'autovettura dell'attore presentava diverse sconnessioni, la sua larghezza era limitata ed era a doppia corsia di marcia;
c. le buche erano colme di acqua ma non coperte completamente, tanto da impedire la percezione della loro presenza;
d. l'auto danneggiata è di grosse dimensioni. Alla luce di tali circostanze, si deve ritenere che in presenza di una strada sconnessa, a doppia corsia di marcia e di dimensioni ristrette, il conducente del veicolo danneggiato avrebbe dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, adottare uno stile di guida prudente, avanzando a velocità di marcia ridotta, tenuto conto anche delle caratteristiche dell'automobile condotta. Tale prudente comportamento avrebbe permesso allo stesso conducente di avvedersi della presenza delle buche che, come emerge dalle foto allegate dallo stesso attore, erano parzialmente colme di acqua, ed evitarle, scongiurando la causazione dei danni subiti.
In altri termini, si deve affermare che la condotta di guida del conducente dell'auto danneggiata, non rispettando le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, è idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'ente convenuto e il danno subito dall'attore.
In definitiva deve essere esclusa la responsabilità del e la Controparte_1
sentenza deve essere riformata, seppur confermando il rigetto della domanda avanzata da Resta assorbito il motivo di appello formulato dall'appellante Parte_1
principale.
Pag. 6 di 7 § 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non complessità delle questioni giuridiche trattate in giudizio, per lo scaglione da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 691/2023, rigetta la domanda avanzata da per Parte_1
difetto della responsabilità del;
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 1.483,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore del
. Controparte_1
Così deciso in Locri, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN IZ
Pag. 7 di 7
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa EN IZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa EN IZ, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 1240 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
Pag. 1 di 7 nato a [...] il giorno 08.12.1983, elettivamente Parte_1
domiciliato in Gioiosa Ionica (RC), alla via Cairoli n. 48, presso lo studio degli Avv.ti
LI ZA e AN IM, che lo rappresentano e difendono in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Civica, sito in , alla CP_1
Piazza Vittorio Veneto, e rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parrotta, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
691/2023 emessa in data 30.06.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 24 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 691/2023 del Giudice di Pace di Locri emessa in data
30.06.2023 e non notificata.
L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza di primo grado, nei termini come argomentati nel relativo atto di gravame a cui si rinvia, eccependo, in particolare, l'erronea statuizione del Giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto, sulla base delle risultanze probatorie in atti, provata l'entità del danno materiale lamentato e, di conseguenza, ha rigettato la domanda. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “in parziale riforma dell'impugnata sentenza, per tutti i suesposti motivi, contrariis reiectis: condannare il convenuto in Controparte_1
persona Sindaco del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore, della somma di € 2.553,09, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione
Pag. 2 di 7 monetaria e interessi di legge dal dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze processuali di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del giorno
11.03.2024, si è costituito in giudizio il , il quale ha contestato le Controparte_1
tesi difensive dell'appellante e, in via incidentale, ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la domanda risarcitoria nell'an debeatur, eccependo l'errata ricostruzione e il travisamento dei fatti da parte del Giudice di prime cure, nonché
l'assenza di motivazione con violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. L'appellato, dunque, ha concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare l'appello principale perché infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza n. 691/2023, emessa il
30.06.2023 dal Giudice di Pace di Locri;
accogliere l'impugnazione incidentale e, conseguentemente, riformare l'impugnata sentenza, rigettando la domanda del sig. in quanto infondata in fatto e diritto, risultando inoltre generica e Parte_1
non provata;
in subordine, previo accoglimento dell'impugnazione incidentale, in riforma della sentenza impugnata, accertare la prevalente o quantomeno concorrente responsabilità del danneggiato nella verificazione del fatto ex art 1227 c.c. e, conseguentemente, disporre la riduzione del quantum in ragione della concorsualità accertata;
con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
Con ordinanza del 23.05.2024, il Giudice ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo al primo grado di giudizio e ha rinviato la causa per la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno 11.11.2024.
Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. al 26.05.2025 e poi al 24.11.2025 per la discussione e decisione ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., con assegnazione alle parti del termine per note conclusionali.
§ 2. L'appello principale è innanzitutto ammissibile rispettando i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., così come interpretati dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez.
II, Ordinanza, 08/07/2024, n. 18548). Nel caso in esame, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno lamentato dallo stesso nel suo ammontare, con conseguente rigetto della domanda, ritenendo che il Giudice di Pace abbia errato a non considerare raggiunta la prova
Pag. 3 di 7 sulla base della documentazione offerta. È pertanto possibile identificare le parti impugnate della sentenza, le modifiche alla stessa prospettate e le motivazioni sottese all'impugnazione.
§ 3. Ciò posto in termini di ammissibilità dell'appello principale, giova affrontare in via preliminare nel merito il motivo di appello proposto in via incidentale dal
. Controparte_1
Va in primo luogo osservato che è condivisibile la qualificazione della domanda operata dal Giudice di Pace, che l'ha ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c..
È principio ormai consolidato in giurisprudenza, infatti, che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni derivanti da cosiddette “insidie stradali” sia inquadrabile nell'ambito dell'art. 2051 c.c., quale responsabilità da cose in custodia.
A partire dalla pronuncia n. 3651 del 2006, infatti, la Suprema Corte ha abbandonato il criterio di responsabilità fondato sui presupposti di cui all'art. 2043
c.c., con l'onere per il danneggiato di dimostrare l'insidia o il trabocchetto nel caso concreto, adottando pertanto il criterio di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c..
Va precisato, con riferimento al demanio stradale che «la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode» (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018). In tal senso, recentemente si è espressa ancora la Corte di legittimità affermando: «la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. In tale contesto, al cospetto dell'art. 2051
Pag. 4 di 7 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno» (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 4051 del 09/02/2023 conf.
S.U. n. 20943/2022).
La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. La buca sul manto stradale, la mattonella mancante, la mancanza del guardrail ecc. non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario e ineliminabile, con l'evento dannoso, ove il danneggiato non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, l'evento. Di qui la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (cfr. Cass. n. 2660/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
21212/2015).
Giova, infine, ricordare che «in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023) e ancora che «In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze,
Pag. 5 di 7 tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. Sez. 3, 01/02/2018, n. 2480).
§ 3.1 Ciò posto in punto di diritto, analizzando il caso in esame, l'appello incidentale merita accoglimento, atteso che il Giudice di prime cure, pur avendo correttamente richiamato i principi applicabili al caso concreto, ha concluso in modo non condivisibile per la sussistenza dell'an debeatur della responsabilità dell'ente convenuto. In particolare, da un'analisi complessiva del quadro probatorio offerto in primo grado, si ricava che: a. l'evento lesivo è avvenuto in pieno giorno;
b. la strada percorsa dall'autovettura dell'attore presentava diverse sconnessioni, la sua larghezza era limitata ed era a doppia corsia di marcia;
c. le buche erano colme di acqua ma non coperte completamente, tanto da impedire la percezione della loro presenza;
d. l'auto danneggiata è di grosse dimensioni. Alla luce di tali circostanze, si deve ritenere che in presenza di una strada sconnessa, a doppia corsia di marcia e di dimensioni ristrette, il conducente del veicolo danneggiato avrebbe dovuto, secondo l'ordinaria diligenza, adottare uno stile di guida prudente, avanzando a velocità di marcia ridotta, tenuto conto anche delle caratteristiche dell'automobile condotta. Tale prudente comportamento avrebbe permesso allo stesso conducente di avvedersi della presenza delle buche che, come emerge dalle foto allegate dallo stesso attore, erano parzialmente colme di acqua, ed evitarle, scongiurando la causazione dei danni subiti.
In altri termini, si deve affermare che la condotta di guida del conducente dell'auto danneggiata, non rispettando le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, è idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'ente convenuto e il danno subito dall'attore.
In definitiva deve essere esclusa la responsabilità del e la Controparte_1
sentenza deve essere riformata, seppur confermando il rigetto della domanda avanzata da Resta assorbito il motivo di appello formulato dall'appellante Parte_1
principale.
Pag. 6 di 7 § 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando i valori minimi, attesa la non complessità delle questioni giuridiche trattate in giudizio, per lo scaglione da euro 1.100,01 fino a euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado n. 691/2023, rigetta la domanda avanzata da per Parte_1
difetto della responsabilità del;
Controparte_1
2. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, liquidate in complessivi euro 1.483,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, in favore del
. Controparte_1
Così deciso in Locri, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN IZ
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