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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/07/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca G.A.C.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1396/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), entrambe in proprio e nella qualità di eredi Parte_2 CodiceFiscale_2 del defunto sig. , nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 23.05.2015, Persona_1 elettivamente domiciliate in Catania, Via Conte Ruggero n. 81, presso lo studio dell'Avv. Sergio
Consoli (C.F. ), che le rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
, (P. IVA , elettivamente domiciliata in Linera-Santa Venerina (CT) via Petrarca
[...] P.IVA_1 nr. 3/5 presso lo studio dell'Avv. Ivan Siragusa, C.F. , che la rappresenta e C.F._4
pagina 1 di 9 difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2533/2024, pubblicata in data 22.5.2024, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da e da in proprio e quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 aventi ad oggetto il risarcimento di tutti i danni risentiti, sia iure proprio che iure hereditatis, in dipendenza della morte del loro congiunto (rispettivamente marito e padre) asseritamente causata dall'inadeguato trattamento sanitario allo stesso riservato in occasione del suo accesso al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele – Gaspare Rodolico nella notte tra il 22 ed il 23 maggio del 2015.
In estrema sintesi il primo giudice, sulla base della CTU eseguita in sede di procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., riteneva rimproverabile la condotta tenuta dal medico del pronto soccorso che aveva preso in carico il in occasione del suo primo accesso (tale dott.ssa , per averlo dimesso Per_1 Per_2 senza che fossero effettuati esami di laboratorio che avrebbero permesso di rilevare lo stato di insufficienza renale acuta con acidosi metabolica e iperkaliemia in atto, e tuttavia non ravvisava sussistente il nesso di causalità tra la detta condotta imperita ed il decesso del atteso che, Per_1 secondo il canone probatorio del più probabile che non, le condizioni in cui versava il predetto erano talmente gravi che il suo decesso non avrebbe potuto essere evitato.
In particolare il primo giudice rigettava non solo la domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale il cui accoglimento dipendeva dalla sussistenza del nesso di causalità tra condotta imperita e morte del , bensì rigettava anche la domanda di risarcimento del danno da perdita Per_1
pagina 2 di 9 di chance perché, nel caso a mani, non sussisteva “incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico” (e richiamava in proposito Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851), ossia riteneva che il decesso sarebbe intervenuto ugualmente quale che fosse stata la condotta realizzata dai sanitari.
Condannava gli attori al pagamento delle spese di lite ed a quelle del procedimento ex art. 696 bis,
c.p.c. e poneva le spese della CTU eseguita nell'ambito dello stesso, in via definitiva, a carico delle attrici soccombenti.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele –
Gaspare Rodolico chiedendone il rigetto.
All'udienza del 2.7.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame le appellanti hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata perché il Tribunale la ha deliberata senza fissare l'udienza di discussione orale da esse richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita con la comparsa conclusionale.
Si tratta di un motivo che è fondato, giusta quanto chiarito dalla S.C., a prescindere dalle argomentazioni che alla parte è stato impedito di esporre a causa della mancata celebrazione dell'udienza di discussione orale (v. Cass., sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2067).
Ne consegue che la sentenza impugnata va dichiarata nulla, restando comunque devoluta al giudice dell'appello la decisione, nel merito, della causa nei limiti dei motivi di gravame incentrati tutti sul riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza (sebbene da essa le appellanti facciano anche discendere, al § 3 dell'appello, anche domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di reddito oltre che pari all'esborso sostenuto per spese funerarie – con la decurtazione del 50% visto che deriverebbe dalla perdita di chance –, oltre a domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).
Prima di esaminare il secondo motivo di gravame è opportuno riportare, in sintesi, i tratti salienti della vicenda per cui è causa, sì come risultano dalla documentazione versata in atti e dalla CTU eseguita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c.
In data 23.5.2015, alle ore 00.40 circa, veniva accettato al pronto soccorso Persona_1 dell'azienda ospedaliera convenuta in giudizio ove si era recato lamentando febbre lieve, dolori pagina 3 di 9 addominali e vomito persistente;
gli veniva assegnato al triage il codice giallo;
alle ore 1.25 veniva visitato dalla dott.ssa a cui riferiva di soffrire di vomito da due giorni. Per_2
Veniva riscontrato alla visita addome non dolente e parametri vitali nella norma. Si effettuava ECG ed il paziente veniva dimesso alle ore 1.33 con diagnosi di vomito e prescrizione domiciliare di plasil;
alle successive ore 4.21 il faceva ritorno al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Per_1 convenuta riferendo di accusare dolore epigastrico;
anche in questo caso al triage gli veniva assegnato codice giallo;
alle ore 4.34 veniva nuovamente visitato dalla dott.ssa e gli veniva somministrata terapia con Per_2 pantorc, plasil ev, sol. fisiologica ev., spasmex, toradol, diazepam;
veniva effettuato un prelievo di sangue e richiesti esami ematochimici;
il campione di sangue faceva ingresso in laboratorio alle ore 4.52 e l'esito veniva stampato alle 5.23 (v. cartella clinica in atti); gli esami di laboratorio prescritti rivelavano azotemia 161 mg/dL (vn 17- 43), creatininemia 10.2 mg/dL (vn 0.7-1.2), Potassio 6.0 mg/dL (vn 3.5-5.1) - S-CK massa 5.30 ng/mL (vn 5.80-7.60) - D-
Mioglobina 451 ng/mL (vn 28-72) - S-Troponina 132 ng/L (vn < 40) - PLT 457 x 103 / l (vn 150-400)
- WBV 25.40 x 103 / l (vn 5.20-12.40) EGA pH 6.86-6.80 (vn 7,38-7,42), pCO2 20-25 mmHg (vn 35-
45), pO2 49-57 mmHg (vn 80-10) - K+ 6.0 mmol/L (vn 3.5-5.0), Lattato > 15.0 mmol/L (vn <4 mmol/L); il quadro risultante dagli esami era quello di una gravissima insufficienza renale acuta (uremia 161 mg/dL e creatininemia 10.2 mg/dL), connotata da gravissima acidosi metabolica (pH 6.86-6.80 - lattato
- 15.0 mmol) complicata da iperpotassiemia (6.0 mmol/L); alle ore 5.25 il veniva sottoposto a visita cardiologica ed ECG (RS 98 bpm, PA nei limiti, Per_1
E.A.Sx, Turbe della fase di ripolarizzazione) ed Ecocardiogramma (modesta ipocinesia ventricolare sx
(FE 40%) - enzimi cardiaci non deponenti per SCA) con prescrizione di lasix 3 fl ev, flebocortid 1 gr, eparina 1 cc e applicazione di CPAP;
alle ore 5.34 insorgeva shock da arresto cardiaco e, sopraggiunto il rianimatore alle ore 5.35, si iniziavano le manovre rianimatorie ma senza esito per cui alle ore 6.00 si dichiarava l'exitus per grave acidosi metabolica in insufficienza renale acuta.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto i CCTTUU hanno ritenuto che l'arresto cardiaco che ha determinato in ultimo il decesso del (paziente cardiopatico già sottoposto a Persona_1
pagina 4 di 9 procedura di rivascolarizzazione percutanea e che tuttavia non accusava segni di infarto al momento sia del primo che del secondo accesso presso il pronto soccorso), sia stato causato dalla gravissima acidosi metabolica (pH 6.86-6.80 - lattato > 15.0 mmol) complicata da iperpotassiemia (6.0 mmol/L), in paziente affetto da gravissima insufficienza renale acuta (uremia 161 mg/dL e creatininemia 10.2 mg/dL).
Quanto all'operato del sanitario che ha assunto in carico il in occasione dei suoi due accessi Per_1 al pronto soccorso della struttura sanitaria convenuta, i CCTTUU sostenevano che ad esso poteva muoversi rimprovero per non avere disposto l'esecuzione di esami ematochimici in occasione del primo accesso, atteso che il aveva riferito che soffriva di vomito da due giorni. Per_1
Nondimeno, i CCTTUU ritenevano che detto errore non avesse causato il decesso del che Per_1 sarebbe in ogni caso avvenuto, viste le condizioni gravissime in cui lo stesso versava (si legge infatti nella relazione di CTU: “Resta pertanto solo la censura all'attività professionale svolta al primo accesso al pronto soccorso che non permise una dovuta ospedalizzazione per le opportune cure del caso (perdita di chance). Ma è pur vero che in tema di controfattualità, viste le gravissime condizioni metaboliche (gravissima acidosi metabolica complicata da gravissima iperkaliemia) insistenti in un paziente affetto da cardiopatia ischemica, già rivascolarizzato, non si ritiene che il mancato ricovero al primo accesso (e così la mancata terapia medica e sostitutiva), per altro in assenza di mirate informazioni anamnestiche, potevano di fatto evitare il decesso del sig. . Non si Persona_1 manca infatti di ricordare che la terapia sostitutiva (emodialisi o la dialisi peritoneale) possono si apportare una correzione dell'acidosi ma solo in maniera parziale mentre la somministrazione di agenti alcalinizzanti non è scevra di effetti collaterali tra cui un effetto deprimere l'attività cardiaca, qui già precaria per ipocinesia - anche se modesta – del ventricolo sinistro”) (sottolineato aggiunto,
n.d.r.).
Già in sede di osservazioni alla relazione provvisoria di CTU le appellanti, pur insistendo nell'assunto secondo cui, invece, l'immediata ospedalizzazione del loro congiunto al momento del primo accesso al pronto soccorso (che avrebbe certamente fatto seguito all'esecuzione degli esami ematochimici) gli avrebbe salvato la vita, in ogni caso sostenevano, riprendendo l'accenno alla perdita di chance contenuto nella relazione, che quanto meno l'errore in cui era incorso il medico che aveva visitato il in occasione del suo primo accesso al pronto soccorso lo aveva privato della chance di Per_1 sopravvivere che sarebbe conseguita alla sua immediata dializzazione.
Alle dette osservazioni i CCTTUU rispondevano nei termini che si trascrivono di seguito: “non si
pagina 5 di 9 disconosce che non vi è alcun dubbio che un paziente affetto da insufficienza renale acuta (fatta o supposta la diagnosi) dovesse essere dializzato in urgenza e che solo la terapia dialitica ne può evitare il decesso, ma è anche vero che bisogna tener conto della tempistica necessaria perché questa possa essere praticata: contatto con il nefrologo di guardia in dialisi;
contatto con gli anestesisti;
posizionamento di un catetere venoso centrale da parte degli anestesisti;
verifica del corretto funzionamento dello stesso catetere;
trasporto del paziente presso il centro di dialisi ed esecuzione della stessa che, generalmente, ha la durata di alcune ore. Prima di potere iniziare tale iter terapeutico, chiaramente, è necessaria l'esecuzione dei prelievi ematochimici per poter rilevare i dati indicativi della grave insufficienza renale, meritevole di trattamento sostitutivo (anche il rapido riscontro di una grave acidosi metabolica all'emogasanalisi comunque necessita dell'esecuzione di esami ematochimici di routine per poterne accertare l'origine e non è da sola sufficiente per poter avviare il paziente a trattamento dialitico). Questi i fatti, è esperienza comune che non è possibile sottoporre un paziente a dialisi nel giro di minuti!
Per quanto attiene il caso di nostra osservazione, dato il breve lasso di tempo intercorso fra il primo ed il secondo accesso in pronto soccorso (appena tre ore circa), si ritiene potersi ragionevolmente affermare che le chance del sig. di essere sottoposto a trattamento dialitico con Persona_1 successo fossero comunque minime se non pressoché inesistenti. In definitiva, in base a quanto sopra esposto, la condotta del medico di pronto soccorso, seppur possa forse essere discutibile su alcune scelte (la mancata effettuazione di esami di laboratorio al momento del primo ingresso al pronto soccorso, non ha, con buona verosimiglianza, provocato la morte del paziente. Si ritiene infatti che anche qualora il suddetto medico avesse prontamente eseguito gli esami ematochimici del caso al primo acceso al pronto soccorso ed avesse avviato l'iter per il trattamento dialitico – in considerazione dell'estrema gravità delle condizioni, delle comorbilità e dei tempi tecnici necessari – il sig. avrebbe comunque sviluppato le complicanze d'organo che lo hanno portato al Persona_1 decesso” (sottolineato aggiunto, n.d.r.).
Tutto ciò premesso, con il secondo motivo di gravame le appellanti hanno sostenuto che avrebbe errato il primo giudice, nell'adottare la sentenza impugnata (per altro verso nulla sotto il profilo già esaminato), a non riconoscere la sussistenza del danno da perdita di chance, e ciò hanno fatto citando varie sentenze della S.C., tra cui Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993, sussistendone, a loro avviso, gli estremi sì come enucleati dalla giurisprudenza in questione.
Ritiene la Corte che il motivo di appello debba essere disatteso.
pagina 6 di 9 Innanzitutto deve essere chiarito che non sussiste prova alcuna in ordine all'assunto delle appellanti secondo cui il loro congiunto, al momento del primo accesso presso il pronto soccorso, versasse in condizioni significativamente meno gravi di quanto poi accertato (tramite gli esami ematochimici) in occasione del secondo.
Invero, premesso che, come evidenziato dai CCTTUU, le condizioni del erano silentemente Per_1 gravi, e tali permasero anche al momento del secondo accesso (in occasione del quale al paziente è stato sempre attribuito, come per il primo accesso, al triage, il codice giallo, senza che sul punto le appellanti abbiano mai sollevato censura alcuna), tanto che anche in detta seconda occasione gli si somministrò terapia farmacologica senza alcun rilievo di urgenza/emergenza che invece insorse, ex abrupto, con lo scompenso cardiaco determinato dall'acidosi metabolica e, soprattutto, dall'eccesso di potassio nel sangue, alle ore 5.34, a distanza di 11 minuti dalla prima stampa dei risultati degli esami ematochimici, e premesso altresì che il accusava vomito da due giorni prima dell'accesso al Per_1 pronto soccorso, non sussistono elementi oggettivi che possano dimostrare il ricorrere di una evoluzione in termini di improvvisa ingravescenza nelle poco meno di tre ore intercorse tra la prima e la seconda visita.
Ciò posto, premesso anche in occasione del secondo accesso al pronto soccorso tra il momento in cui il
è stato sottoposto a visita (h. 4.21) – in condizioni gravemente silenti – e quello in cui sono Per_1 stati stampati i risultati degli esami ematochimici (h. 5.23), è trascorsa più di un'ora, e rilevato che la prima volta il è stato visitato alle ore 1.25, sembra evidente che a tutto voler concedere la Per_1 auspicata dializzazione del avrebbe potuto essere eseguita, forse, nell'immediata prossimità Per_1 dell'orario in cui è sopravvenuto lo shock cardiogeno (h. 5.34).
A ciò si aggiunga che, sempre come rilevato dai CCTTUU, una seduta di dialisi presenta una durata di almeno alcune ore di talché, anche qualora la stessa fosse iniziata prima del sopraggiungere dello shock cardiogeno, è arduo ipotizzare che avrebbe potuto spiegare effettivi benefici in tempo utile ad evitare l'evento.
In termini giuridici quanto sopra esposto esclude non soltanto che il mancato ricovero del Per_1 all'esito del primo accesso presso il pronto soccorso ne abbia determinato la morte, bensì anche che lo abbia privato di una chance di sopravvivenza che possa definirsi “apprezzabile, seria e concreta”, come chiarito dalla stessa giurisprudenza citata dalle appellanti.
Invero, innanzitutto, sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e la asserita possibilità che il avrebbe potuto sopravvivere qualora fosse stato sottoposto a Per_1
pagina 7 di 9 dialisi, non si può sostenere che sia più probabile che non che la dializzazione avrebbe potuto essere efficacemente eseguita per tempo, e già sotto questo profilo va certamente esclusa la fondatezza dell'appello e la sussistenza della stessa perdita di chance.
A ciò si aggiunga che, anche a volere opinare diversamente ed a volere ritenere la sussistenza del nesso di causalità, la chance di sopravvivenza di cui il sarebbe stato privato, in quanto Persona_1
“minima e pressoché irrilevante”, di certo non presenta i caratteri di “apprezzabilità, serietà e concretezza” che la rendono giuridicamente rilevante e quindi risarcibile.
Il motivo di gravame va quindi rigettato.
Considerato che non è stata ravvisata responsabilità alcuna in capo alla struttura convenuta, né per il decesso del , né per averlo privato della chance di sopravvivere, tutte le domande Persona_1 volte ad ottenere tutela risarcitoria, patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditario, proposte dalle parti, sì come ribadite nell'atto di appello, vanno rigettate.
Resta da esaminare l'ultimo motivo di gravame con cui le appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per averle condannate al pagamento delle spese di lite e di quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., atteso che dalla CTU eseguita in tale sede era pur sempre emersa la prova di una condotta imperita realizzata dal sanitario operante alle dipendenze della struttura convenuta.
Si tratta di un motivo di appello che resta assorbito, una volta che la sentenza di primo grado sia stata dichiarata nulla, fermo restando che, le ragioni ad esso sottese non possono essere condivise, visto che all'evidenza non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, al pari di quelle del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., vanno regolate secondo l'esito finale della controversia, che vede le appellanti soccombenti, e vanno liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa indeterminato (avuto riguardo alla lamentata perdita di chance su cui, sostanzialmente, si incentra il gravame) e la sua complessità media.
Le spese di CTU già separatamente liquidate vanno poste definitivamente a carico delle appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1396/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Catania, n. 2533/2024, pubblicata in data 22.5.2024: dichiara la nullità della sentenza impugnata e rigetta le domande proposte dalle appellanti;
condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 7.122,00 oltre spese generali, IVA e CPA, delle spese del procedimento ex art. 696 bis,
pagina 8 di 9 c.p.c. che liquida in € 3.279,00 oltre spese generali, IVA e CPA ed alle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. pone le spese di CTU sì come separatamente liquidate, in via definitiva, a carico delle appellanti in solido.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca G.A.C.A.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1396/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ), entrambe in proprio e nella qualità di eredi Parte_2 CodiceFiscale_2 del defunto sig. , nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 23.05.2015, Persona_1 elettivamente domiciliate in Catania, Via Conte Ruggero n. 81, presso lo studio dell'Avv. Sergio
Consoli (C.F. ), che le rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._3
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
, (P. IVA , elettivamente domiciliata in Linera-Santa Venerina (CT) via Petrarca
[...] P.IVA_1 nr. 3/5 presso lo studio dell'Avv. Ivan Siragusa, C.F. , che la rappresenta e C.F._4
pagina 1 di 9 difende per mandato in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.7.2025, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. e previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la Corte tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2533/2024, pubblicata in data 22.5.2024, il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da e da in proprio e quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 aventi ad oggetto il risarcimento di tutti i danni risentiti, sia iure proprio che iure hereditatis, in dipendenza della morte del loro congiunto (rispettivamente marito e padre) asseritamente causata dall'inadeguato trattamento sanitario allo stesso riservato in occasione del suo accesso al pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele – Gaspare Rodolico nella notte tra il 22 ed il 23 maggio del 2015.
In estrema sintesi il primo giudice, sulla base della CTU eseguita in sede di procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., riteneva rimproverabile la condotta tenuta dal medico del pronto soccorso che aveva preso in carico il in occasione del suo primo accesso (tale dott.ssa , per averlo dimesso Per_1 Per_2 senza che fossero effettuati esami di laboratorio che avrebbero permesso di rilevare lo stato di insufficienza renale acuta con acidosi metabolica e iperkaliemia in atto, e tuttavia non ravvisava sussistente il nesso di causalità tra la detta condotta imperita ed il decesso del atteso che, Per_1 secondo il canone probatorio del più probabile che non, le condizioni in cui versava il predetto erano talmente gravi che il suo decesso non avrebbe potuto essere evitato.
In particolare il primo giudice rigettava non solo la domanda di risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale il cui accoglimento dipendeva dalla sussistenza del nesso di causalità tra condotta imperita e morte del , bensì rigettava anche la domanda di risarcimento del danno da perdita Per_1
pagina 2 di 9 di chance perché, nel caso a mani, non sussisteva “incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico” (e richiamava in proposito Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851), ossia riteneva che il decesso sarebbe intervenuto ugualmente quale che fosse stata la condotta realizzata dai sanitari.
Condannava gli attori al pagamento delle spese di lite ed a quelle del procedimento ex art. 696 bis,
c.p.c. e poneva le spese della CTU eseguita nell'ambito dello stesso, in via definitiva, a carico delle attrici soccombenti.
Avverso la detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele –
Gaspare Rodolico chiedendone il rigetto.
All'udienza del 2.7.2025, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame le appellanti hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza impugnata perché il Tribunale la ha deliberata senza fissare l'udienza di discussione orale da esse richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e ribadita con la comparsa conclusionale.
Si tratta di un motivo che è fondato, giusta quanto chiarito dalla S.C., a prescindere dalle argomentazioni che alla parte è stato impedito di esporre a causa della mancata celebrazione dell'udienza di discussione orale (v. Cass., sez. I, 24 gennaio 2023, n. 2067).
Ne consegue che la sentenza impugnata va dichiarata nulla, restando comunque devoluta al giudice dell'appello la decisione, nel merito, della causa nei limiti dei motivi di gravame incentrati tutti sul riconoscimento del risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza (sebbene da essa le appellanti facciano anche discendere, al § 3 dell'appello, anche domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita di reddito oltre che pari all'esborso sostenuto per spese funerarie – con la decurtazione del 50% visto che deriverebbe dalla perdita di chance –, oltre a domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).
Prima di esaminare il secondo motivo di gravame è opportuno riportare, in sintesi, i tratti salienti della vicenda per cui è causa, sì come risultano dalla documentazione versata in atti e dalla CTU eseguita nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c.
In data 23.5.2015, alle ore 00.40 circa, veniva accettato al pronto soccorso Persona_1 dell'azienda ospedaliera convenuta in giudizio ove si era recato lamentando febbre lieve, dolori pagina 3 di 9 addominali e vomito persistente;
gli veniva assegnato al triage il codice giallo;
alle ore 1.25 veniva visitato dalla dott.ssa a cui riferiva di soffrire di vomito da due giorni. Per_2
Veniva riscontrato alla visita addome non dolente e parametri vitali nella norma. Si effettuava ECG ed il paziente veniva dimesso alle ore 1.33 con diagnosi di vomito e prescrizione domiciliare di plasil;
alle successive ore 4.21 il faceva ritorno al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Per_1 convenuta riferendo di accusare dolore epigastrico;
anche in questo caso al triage gli veniva assegnato codice giallo;
alle ore 4.34 veniva nuovamente visitato dalla dott.ssa e gli veniva somministrata terapia con Per_2 pantorc, plasil ev, sol. fisiologica ev., spasmex, toradol, diazepam;
veniva effettuato un prelievo di sangue e richiesti esami ematochimici;
il campione di sangue faceva ingresso in laboratorio alle ore 4.52 e l'esito veniva stampato alle 5.23 (v. cartella clinica in atti); gli esami di laboratorio prescritti rivelavano azotemia 161 mg/dL (vn 17- 43), creatininemia 10.2 mg/dL (vn 0.7-1.2), Potassio 6.0 mg/dL (vn 3.5-5.1) - S-CK massa 5.30 ng/mL (vn 5.80-7.60) - D-
Mioglobina 451 ng/mL (vn 28-72) - S-Troponina 132 ng/L (vn < 40) - PLT 457 x 103 / l (vn 150-400)
- WBV 25.40 x 103 / l (vn 5.20-12.40) EGA pH 6.86-6.80 (vn 7,38-7,42), pCO2 20-25 mmHg (vn 35-
45), pO2 49-57 mmHg (vn 80-10) - K+ 6.0 mmol/L (vn 3.5-5.0), Lattato > 15.0 mmol/L (vn <4 mmol/L); il quadro risultante dagli esami era quello di una gravissima insufficienza renale acuta (uremia 161 mg/dL e creatininemia 10.2 mg/dL), connotata da gravissima acidosi metabolica (pH 6.86-6.80 - lattato
- 15.0 mmol) complicata da iperpotassiemia (6.0 mmol/L); alle ore 5.25 il veniva sottoposto a visita cardiologica ed ECG (RS 98 bpm, PA nei limiti, Per_1
E.A.Sx, Turbe della fase di ripolarizzazione) ed Ecocardiogramma (modesta ipocinesia ventricolare sx
(FE 40%) - enzimi cardiaci non deponenti per SCA) con prescrizione di lasix 3 fl ev, flebocortid 1 gr, eparina 1 cc e applicazione di CPAP;
alle ore 5.34 insorgeva shock da arresto cardiaco e, sopraggiunto il rianimatore alle ore 5.35, si iniziavano le manovre rianimatorie ma senza esito per cui alle ore 6.00 si dichiarava l'exitus per grave acidosi metabolica in insufficienza renale acuta.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto i CCTTUU hanno ritenuto che l'arresto cardiaco che ha determinato in ultimo il decesso del (paziente cardiopatico già sottoposto a Persona_1
pagina 4 di 9 procedura di rivascolarizzazione percutanea e che tuttavia non accusava segni di infarto al momento sia del primo che del secondo accesso presso il pronto soccorso), sia stato causato dalla gravissima acidosi metabolica (pH 6.86-6.80 - lattato > 15.0 mmol) complicata da iperpotassiemia (6.0 mmol/L), in paziente affetto da gravissima insufficienza renale acuta (uremia 161 mg/dL e creatininemia 10.2 mg/dL).
Quanto all'operato del sanitario che ha assunto in carico il in occasione dei suoi due accessi Per_1 al pronto soccorso della struttura sanitaria convenuta, i CCTTUU sostenevano che ad esso poteva muoversi rimprovero per non avere disposto l'esecuzione di esami ematochimici in occasione del primo accesso, atteso che il aveva riferito che soffriva di vomito da due giorni. Per_1
Nondimeno, i CCTTUU ritenevano che detto errore non avesse causato il decesso del che Per_1 sarebbe in ogni caso avvenuto, viste le condizioni gravissime in cui lo stesso versava (si legge infatti nella relazione di CTU: “Resta pertanto solo la censura all'attività professionale svolta al primo accesso al pronto soccorso che non permise una dovuta ospedalizzazione per le opportune cure del caso (perdita di chance). Ma è pur vero che in tema di controfattualità, viste le gravissime condizioni metaboliche (gravissima acidosi metabolica complicata da gravissima iperkaliemia) insistenti in un paziente affetto da cardiopatia ischemica, già rivascolarizzato, non si ritiene che il mancato ricovero al primo accesso (e così la mancata terapia medica e sostitutiva), per altro in assenza di mirate informazioni anamnestiche, potevano di fatto evitare il decesso del sig. . Non si Persona_1 manca infatti di ricordare che la terapia sostitutiva (emodialisi o la dialisi peritoneale) possono si apportare una correzione dell'acidosi ma solo in maniera parziale mentre la somministrazione di agenti alcalinizzanti non è scevra di effetti collaterali tra cui un effetto deprimere l'attività cardiaca, qui già precaria per ipocinesia - anche se modesta – del ventricolo sinistro”) (sottolineato aggiunto,
n.d.r.).
Già in sede di osservazioni alla relazione provvisoria di CTU le appellanti, pur insistendo nell'assunto secondo cui, invece, l'immediata ospedalizzazione del loro congiunto al momento del primo accesso al pronto soccorso (che avrebbe certamente fatto seguito all'esecuzione degli esami ematochimici) gli avrebbe salvato la vita, in ogni caso sostenevano, riprendendo l'accenno alla perdita di chance contenuto nella relazione, che quanto meno l'errore in cui era incorso il medico che aveva visitato il in occasione del suo primo accesso al pronto soccorso lo aveva privato della chance di Per_1 sopravvivere che sarebbe conseguita alla sua immediata dializzazione.
Alle dette osservazioni i CCTTUU rispondevano nei termini che si trascrivono di seguito: “non si
pagina 5 di 9 disconosce che non vi è alcun dubbio che un paziente affetto da insufficienza renale acuta (fatta o supposta la diagnosi) dovesse essere dializzato in urgenza e che solo la terapia dialitica ne può evitare il decesso, ma è anche vero che bisogna tener conto della tempistica necessaria perché questa possa essere praticata: contatto con il nefrologo di guardia in dialisi;
contatto con gli anestesisti;
posizionamento di un catetere venoso centrale da parte degli anestesisti;
verifica del corretto funzionamento dello stesso catetere;
trasporto del paziente presso il centro di dialisi ed esecuzione della stessa che, generalmente, ha la durata di alcune ore. Prima di potere iniziare tale iter terapeutico, chiaramente, è necessaria l'esecuzione dei prelievi ematochimici per poter rilevare i dati indicativi della grave insufficienza renale, meritevole di trattamento sostitutivo (anche il rapido riscontro di una grave acidosi metabolica all'emogasanalisi comunque necessita dell'esecuzione di esami ematochimici di routine per poterne accertare l'origine e non è da sola sufficiente per poter avviare il paziente a trattamento dialitico). Questi i fatti, è esperienza comune che non è possibile sottoporre un paziente a dialisi nel giro di minuti!
Per quanto attiene il caso di nostra osservazione, dato il breve lasso di tempo intercorso fra il primo ed il secondo accesso in pronto soccorso (appena tre ore circa), si ritiene potersi ragionevolmente affermare che le chance del sig. di essere sottoposto a trattamento dialitico con Persona_1 successo fossero comunque minime se non pressoché inesistenti. In definitiva, in base a quanto sopra esposto, la condotta del medico di pronto soccorso, seppur possa forse essere discutibile su alcune scelte (la mancata effettuazione di esami di laboratorio al momento del primo ingresso al pronto soccorso, non ha, con buona verosimiglianza, provocato la morte del paziente. Si ritiene infatti che anche qualora il suddetto medico avesse prontamente eseguito gli esami ematochimici del caso al primo acceso al pronto soccorso ed avesse avviato l'iter per il trattamento dialitico – in considerazione dell'estrema gravità delle condizioni, delle comorbilità e dei tempi tecnici necessari – il sig. avrebbe comunque sviluppato le complicanze d'organo che lo hanno portato al Persona_1 decesso” (sottolineato aggiunto, n.d.r.).
Tutto ciò premesso, con il secondo motivo di gravame le appellanti hanno sostenuto che avrebbe errato il primo giudice, nell'adottare la sentenza impugnata (per altro verso nulla sotto il profilo già esaminato), a non riconoscere la sussistenza del danno da perdita di chance, e ciò hanno fatto citando varie sentenze della S.C., tra cui Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993, sussistendone, a loro avviso, gli estremi sì come enucleati dalla giurisprudenza in questione.
Ritiene la Corte che il motivo di appello debba essere disatteso.
pagina 6 di 9 Innanzitutto deve essere chiarito che non sussiste prova alcuna in ordine all'assunto delle appellanti secondo cui il loro congiunto, al momento del primo accesso presso il pronto soccorso, versasse in condizioni significativamente meno gravi di quanto poi accertato (tramite gli esami ematochimici) in occasione del secondo.
Invero, premesso che, come evidenziato dai CCTTUU, le condizioni del erano silentemente Per_1 gravi, e tali permasero anche al momento del secondo accesso (in occasione del quale al paziente è stato sempre attribuito, come per il primo accesso, al triage, il codice giallo, senza che sul punto le appellanti abbiano mai sollevato censura alcuna), tanto che anche in detta seconda occasione gli si somministrò terapia farmacologica senza alcun rilievo di urgenza/emergenza che invece insorse, ex abrupto, con lo scompenso cardiaco determinato dall'acidosi metabolica e, soprattutto, dall'eccesso di potassio nel sangue, alle ore 5.34, a distanza di 11 minuti dalla prima stampa dei risultati degli esami ematochimici, e premesso altresì che il accusava vomito da due giorni prima dell'accesso al Per_1 pronto soccorso, non sussistono elementi oggettivi che possano dimostrare il ricorrere di una evoluzione in termini di improvvisa ingravescenza nelle poco meno di tre ore intercorse tra la prima e la seconda visita.
Ciò posto, premesso anche in occasione del secondo accesso al pronto soccorso tra il momento in cui il
è stato sottoposto a visita (h. 4.21) – in condizioni gravemente silenti – e quello in cui sono Per_1 stati stampati i risultati degli esami ematochimici (h. 5.23), è trascorsa più di un'ora, e rilevato che la prima volta il è stato visitato alle ore 1.25, sembra evidente che a tutto voler concedere la Per_1 auspicata dializzazione del avrebbe potuto essere eseguita, forse, nell'immediata prossimità Per_1 dell'orario in cui è sopravvenuto lo shock cardiogeno (h. 5.34).
A ciò si aggiunga che, sempre come rilevato dai CCTTUU, una seduta di dialisi presenta una durata di almeno alcune ore di talché, anche qualora la stessa fosse iniziata prima del sopraggiungere dello shock cardiogeno, è arduo ipotizzare che avrebbe potuto spiegare effettivi benefici in tempo utile ad evitare l'evento.
In termini giuridici quanto sopra esposto esclude non soltanto che il mancato ricovero del Per_1 all'esito del primo accesso presso il pronto soccorso ne abbia determinato la morte, bensì anche che lo abbia privato di una chance di sopravvivenza che possa definirsi “apprezzabile, seria e concreta”, come chiarito dalla stessa giurisprudenza citata dalle appellanti.
Invero, innanzitutto, sotto il profilo della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta imperita e la asserita possibilità che il avrebbe potuto sopravvivere qualora fosse stato sottoposto a Per_1
pagina 7 di 9 dialisi, non si può sostenere che sia più probabile che non che la dializzazione avrebbe potuto essere efficacemente eseguita per tempo, e già sotto questo profilo va certamente esclusa la fondatezza dell'appello e la sussistenza della stessa perdita di chance.
A ciò si aggiunga che, anche a volere opinare diversamente ed a volere ritenere la sussistenza del nesso di causalità, la chance di sopravvivenza di cui il sarebbe stato privato, in quanto Persona_1
“minima e pressoché irrilevante”, di certo non presenta i caratteri di “apprezzabilità, serietà e concretezza” che la rendono giuridicamente rilevante e quindi risarcibile.
Il motivo di gravame va quindi rigettato.
Considerato che non è stata ravvisata responsabilità alcuna in capo alla struttura convenuta, né per il decesso del , né per averlo privato della chance di sopravvivere, tutte le domande Persona_1 volte ad ottenere tutela risarcitoria, patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure hereditario, proposte dalle parti, sì come ribadite nell'atto di appello, vanno rigettate.
Resta da esaminare l'ultimo motivo di gravame con cui le appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per averle condannate al pagamento delle spese di lite e di quelle del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., atteso che dalla CTU eseguita in tale sede era pur sempre emersa la prova di una condotta imperita realizzata dal sanitario operante alle dipendenze della struttura convenuta.
Si tratta di un motivo di appello che resta assorbito, una volta che la sentenza di primo grado sia stata dichiarata nulla, fermo restando che, le ragioni ad esso sottese non possono essere condivise, visto che all'evidenza non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, al pari di quelle del procedimento ex art. 696 bis, c.p.c., vanno regolate secondo l'esito finale della controversia, che vede le appellanti soccombenti, e vanno liquidate come in dispositivo considerando il valore della causa indeterminato (avuto riguardo alla lamentata perdita di chance su cui, sostanzialmente, si incentra il gravame) e la sua complessità media.
Le spese di CTU già separatamente liquidate vanno poste definitivamente a carico delle appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1396/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_2 di Catania, n. 2533/2024, pubblicata in data 22.5.2024: dichiara la nullità della sentenza impugnata e rigetta le domande proposte dalle appellanti;
condanna le appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 7.122,00 oltre spese generali, IVA e CPA, delle spese del procedimento ex art. 696 bis,
pagina 8 di 9 c.p.c. che liquida in € 3.279,00 oltre spese generali, IVA e CPA ed alle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 7.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA. pone le spese di CTU sì come separatamente liquidate, in via definitiva, a carico delle appellanti in solido.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 9 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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