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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2827/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15226/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 08119917366 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001605 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001605 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001605 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1104/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ricorre nei confronti del Comune di Forio d'Ischia e dell'Agenzia delle entrate riscossione avverso il preavviso di fermo di veicolo n°07180202500001605 notificato il 17.5.25 relativamente anche all'avviso di accertamento n°468/22 ed alla cartella esattoriale n°
07120220075183564 inerenti ad Imu 2013, 2014 e 2017 del comune di Forio d'Ischia. Rileva l'omessa notifica degli atti presupposti e, quindi, l' intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi, non sussistendo interruzioni.
Gli enti si costituiscono e chiedono il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha presentato memoria di replica:
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato.
GLi enti hanno dimostrato:
l'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2013, provvedimento n.137/2018 si è stato ritualmente notificato in data 28/12/2018 con raccomandata n. 14726368630-2 ricevuto dalla contribuente s che in data 28/02/2019 presentava una istanza riferita a tale provvedimento.
l'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2014, n.253/2019 s è stato notificato in data 22/10/2019 e consegnato a mani proprie dalla ricorrente.
L'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2017, n.468/2022, è stato ritualmente notificato in data
04/05/2022 a mani proprie dalla ricorrente.
la cartella di pagamento n 07120220075183564000 è stata ritualmente notificata.
Sono infondate le contestazioni della parte, che non tengono conto che le notifiche, effettuate a mezzo posta, sono conformi al regolamento postale.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore degli enti resistenti, liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15226/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 08119917366 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001605 IMU 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001605 IMU 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500001605 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1104/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 ricorre nei confronti del Comune di Forio d'Ischia e dell'Agenzia delle entrate riscossione avverso il preavviso di fermo di veicolo n°07180202500001605 notificato il 17.5.25 relativamente anche all'avviso di accertamento n°468/22 ed alla cartella esattoriale n°
07120220075183564 inerenti ad Imu 2013, 2014 e 2017 del comune di Forio d'Ischia. Rileva l'omessa notifica degli atti presupposti e, quindi, l' intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi, non sussistendo interruzioni.
Gli enti si costituiscono e chiedono il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha presentato memoria di replica:
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è infondato.
GLi enti hanno dimostrato:
l'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2013, provvedimento n.137/2018 si è stato ritualmente notificato in data 28/12/2018 con raccomandata n. 14726368630-2 ricevuto dalla contribuente s che in data 28/02/2019 presentava una istanza riferita a tale provvedimento.
l'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2014, n.253/2019 s è stato notificato in data 22/10/2019 e consegnato a mani proprie dalla ricorrente.
L'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2017, n.468/2022, è stato ritualmente notificato in data
04/05/2022 a mani proprie dalla ricorrente.
la cartella di pagamento n 07120220075183564000 è stata ritualmente notificata.
Sono infondate le contestazioni della parte, che non tengono conto che le notifiche, effettuate a mezzo posta, sono conformi al regolamento postale.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese processuali in favore degli enti resistenti, liquidate per ciascuno in euro 250 oltre accessori di legge.