CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 419/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2348/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240087187772000 BOLLO 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/005885 BOLLO 2022
- RUOLO n. 2024/005564 BOLLO 2022
- RUOLO n. 2024/005552 BOLLO 2022
- RUOLO n. 2024/005606 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2589/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , assistito dall'Avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620240087187772 per tasse automobilistiche anno 2022 (importo €1.226,96), convenendo in giudizio l'
Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Doglianze del ricorrente:
Nullità della cartella per difetto di motivazione (artt. 7 e 17 L. 212/2000, art. 3 L. 241/1990).
Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Inesistenza della pretesa tributaria (non era proprietario dei veicoli indicati).
Difese dell'Agenzia:
Eccezione di carenza di legittimazione passiva (competenza dell'ente impositore – Regione Sicilia).
Richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore.
Contestazione nel merito: la cartella è legittima, gli interessi sono determinati per legge, motivazione sufficiente.
Difese di Regione Sicilia
Con riguardo alla lamentata carenza di motivazione e difetto assoluto di prova, specifica che la cartella contiene in se ogni riferimento di carattere sia normativo che analitico a giustificazione e ad indicazione del calcolo delle somme che vengono determinate sulla base dei dati occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo contenute nel Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, dati che costituiscono prova documentale della pretesa creditoria.
Circa gli interessi, devesi pacificamente rilevare, anche per questo aspetto, la totale irrilevanza e insussistenza delle eccezioni formulate prive dei presupposti giuridici che ricorrente invece intende ricondurre alla cartella in argomento atteso che, al contrario, la stessa contiene - a chiara lettura - ogni elemento sia di carattere normativo che analitico che fornisce le indicazioni per il calcolo degli interessi. Richiama a tale proposito la sentenza n. 2281/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che sulla questione dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per il ritardato pagamento dei tributi, enuncia il seguente principio di diritto :" .....Nel caso in cui , invece la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre l'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, devono altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati nè delle modalità di calcolo" .
Per quanto concerne il successivo motivo di contestazione, il ricorrente asserisce di non essere mai stato proprietario dei veicoli indicati in cartella. Parte ricorrente non fornisce alcun elemento probatorio idoneo a poter suffragare la non debenza della tassa intimata opposta all'atto amministrativo, in quanto non deposita alcuna documentazione a talfine, né offre in narrativa del ricorso indicazioni utili in ordine alla mancanza della proprietà del veicolo suddetto. Invero, parte ricorrente non produce alcuna denuncia presso le Autorità competenti, né accenna eventuale proposizione di azioni giudiziarie innanzi alla magistratura ordinaria per ottenere provvedimenti giudiziali della perdita del possesso del mezzo. Alla stregua delle verifiche effettuate e previa consultazione Database ACI, il tributo che viene richiesto relativamente ai sopracitati veicoli con la cartella di pagamento oggetto di impugnativa risulta, invece, omesso e alla relativa data di scadenza per l'annualità 2022 richiesta, gli stessi erano e sono ancora intestati alla parte ricorrente nel Pubblico Registro Automobilistico, atteso che non risulta essere effettuata la relativa trascrizione al PRA come previsto dall'art. 5 della L.53/1983.( vedi all. archivio tributario-dati anagrafici provanti l'intestazione attuale del veicolo al ricorrente e all. archivio trib- atto data certa per omessa trascrizione al PRA della vendita medesima.) La citata norma di riferimento stabilisce che al pagamento delle tasse in argomento sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministero delle Finanze
...da emanarsi ai sensi art.18 della legge 21.5.1955 n 463, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
Il tributo che viene richiesto con la cartella oggetto di impugnativa risulta, invece, omesso e alla predetta scadenza il veicolo al Pubblico Registro Automobilistico era ancora intestato alla parte ricorrente, e lo è ancora, atteso che non risulta essere effettuata la relativa trascrizione della rottamazione al PRA come previsto dall'art.5 della L.53/1983.
L'evidenza documentale relativa alla perdita del possesso, così come trascritto e disponibile negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n.953 del 1982, resta la fonte per qualificarne e legittimarne gli obblighi tributari connessi, motivo per cui permane l'obbligo della ricorrente al pagamento del tributo in questione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Sulla legittimazione passiva: La giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 16412/2007) ammette il ricorso contro il solo agente della riscossione, ma le doglianze attengono a vizi imputabili all'ente impositore. Tuttavia
l'eccezione di ADER è infondata, in quanto alla luce della normativa che ha attribuito la competenza alla
Regione Sicilia dal 2016, per l'anno d'imposta 2022 la cartella non doveva essere preceduta da avviso di accertamento.
Sul difetto di motivazione: La cartella riproduce il ruolo e contiene gli elementi essenziali (importo, causale, riferimenti normativi). L'obbligo di motivazione grava sull'ente impositore, non sull'agente della riscossione
(Cass. n. 11722/2010).
Sui criteri di calcolo degli interessi: Non è richiesto che la cartella indichi analiticamente il calcolo degli interessi, essendo il tasso fissato per legge (Cass. n. 8613/2011).
Sulla inesistenza della pretesa: Il ricorrente non ha fornito prova idonea;
l'onere probatorio grava su chi contesta la legittimità del ruolo dopo che l'ente ha prodotto estratto di ruolo e cartella notificata.
Sulla prescrizione: la cartella risulta tempestiva atteso che non deve essere preceduta da avviso di accertamento prodromico La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale.
Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al
31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2022, la decadenza maturava al 31 dicembre 2025 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta) succhè la stessa è tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore della Regione Siciliana e di ADER nella misura di € 200,00 -oltre accessori di legge se dovuti - a favore di ciascuno di essi.
Palermo, 16.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2348/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240087187772000 BOLLO 2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2024/005885 BOLLO 2022
- RUOLO n. 2024/005564 BOLLO 2022
- RUOLO n. 2024/005552 BOLLO 2022
- RUOLO n. 2024/005606 BOLLO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2589/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 , assistito dall'Avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 29620240087187772 per tasse automobilistiche anno 2022 (importo €1.226,96), convenendo in giudizio l'
Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Doglianze del ricorrente:
Nullità della cartella per difetto di motivazione (artt. 7 e 17 L. 212/2000, art. 3 L. 241/1990).
Mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
Inesistenza della pretesa tributaria (non era proprietario dei veicoli indicati).
Difese dell'Agenzia:
Eccezione di carenza di legittimazione passiva (competenza dell'ente impositore – Regione Sicilia).
Richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore.
Contestazione nel merito: la cartella è legittima, gli interessi sono determinati per legge, motivazione sufficiente.
Difese di Regione Sicilia
Con riguardo alla lamentata carenza di motivazione e difetto assoluto di prova, specifica che la cartella contiene in se ogni riferimento di carattere sia normativo che analitico a giustificazione e ad indicazione del calcolo delle somme che vengono determinate sulla base dei dati occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo contenute nel Pubblico Registro Automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, dati che costituiscono prova documentale della pretesa creditoria.
Circa gli interessi, devesi pacificamente rilevare, anche per questo aspetto, la totale irrilevanza e insussistenza delle eccezioni formulate prive dei presupposti giuridici che ricorrente invece intende ricondurre alla cartella in argomento atteso che, al contrario, la stessa contiene - a chiara lettura - ogni elemento sia di carattere normativo che analitico che fornisce le indicazioni per il calcolo degli interessi. Richiama a tale proposito la sentenza n. 2281/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che sulla questione dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente a interessi richiesti per il ritardato pagamento dei tributi, enuncia il seguente principio di diritto :" .....Nel caso in cui , invece la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre l'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, devono altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati nè delle modalità di calcolo" .
Per quanto concerne il successivo motivo di contestazione, il ricorrente asserisce di non essere mai stato proprietario dei veicoli indicati in cartella. Parte ricorrente non fornisce alcun elemento probatorio idoneo a poter suffragare la non debenza della tassa intimata opposta all'atto amministrativo, in quanto non deposita alcuna documentazione a talfine, né offre in narrativa del ricorso indicazioni utili in ordine alla mancanza della proprietà del veicolo suddetto. Invero, parte ricorrente non produce alcuna denuncia presso le Autorità competenti, né accenna eventuale proposizione di azioni giudiziarie innanzi alla magistratura ordinaria per ottenere provvedimenti giudiziali della perdita del possesso del mezzo. Alla stregua delle verifiche effettuate e previa consultazione Database ACI, il tributo che viene richiesto relativamente ai sopracitati veicoli con la cartella di pagamento oggetto di impugnativa risulta, invece, omesso e alla relativa data di scadenza per l'annualità 2022 richiesta, gli stessi erano e sono ancora intestati alla parte ricorrente nel Pubblico Registro Automobilistico, atteso che non risulta essere effettuata la relativa trascrizione al PRA come previsto dall'art. 5 della L.53/1983.( vedi all. archivio tributario-dati anagrafici provanti l'intestazione attuale del veicolo al ricorrente e all. archivio trib- atto data certa per omessa trascrizione al PRA della vendita medesima.) La citata norma di riferimento stabilisce che al pagamento delle tasse in argomento sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministero delle Finanze
...da emanarsi ai sensi art.18 della legge 21.5.1955 n 463, risultano essere proprietari dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
Il tributo che viene richiesto con la cartella oggetto di impugnativa risulta, invece, omesso e alla predetta scadenza il veicolo al Pubblico Registro Automobilistico era ancora intestato alla parte ricorrente, e lo è ancora, atteso che non risulta essere effettuata la relativa trascrizione della rottamazione al PRA come previsto dall'art.5 della L.53/1983.
L'evidenza documentale relativa alla perdita del possesso, così come trascritto e disponibile negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n.953 del 1982, resta la fonte per qualificarne e legittimarne gli obblighi tributari connessi, motivo per cui permane l'obbligo della ricorrente al pagamento del tributo in questione .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato
Sulla legittimazione passiva: La giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 16412/2007) ammette il ricorso contro il solo agente della riscossione, ma le doglianze attengono a vizi imputabili all'ente impositore. Tuttavia
l'eccezione di ADER è infondata, in quanto alla luce della normativa che ha attribuito la competenza alla
Regione Sicilia dal 2016, per l'anno d'imposta 2022 la cartella non doveva essere preceduta da avviso di accertamento.
Sul difetto di motivazione: La cartella riproduce il ruolo e contiene gli elementi essenziali (importo, causale, riferimenti normativi). L'obbligo di motivazione grava sull'ente impositore, non sull'agente della riscossione
(Cass. n. 11722/2010).
Sui criteri di calcolo degli interessi: Non è richiesto che la cartella indichi analiticamente il calcolo degli interessi, essendo il tasso fissato per legge (Cass. n. 8613/2011).
Sulla inesistenza della pretesa: Il ricorrente non ha fornito prova idonea;
l'onere probatorio grava su chi contesta la legittimità del ruolo dopo che l'ente ha prodotto estratto di ruolo e cartella notificata.
Sulla prescrizione: la cartella risulta tempestiva atteso che non deve essere preceduta da avviso di accertamento prodromico La legge 16 del 2015 prevede l'istituzione della tassa automobilistica regionale.
Dalla stessa data è cessata l'applicazione della tassa automobilistica erariale. Le attivita' inerenti alle funzioni previste in materia di tasse automobilistiche, il cui presupposto di imposta e' maturato sino al
31 dicembre 2015, ovvero sino alla scadenza di pagamento del 31 gennaio 2016, restano di competenza dell'amministrazione finanziaria statale. L'art.
2-bis della legge 16/2015 integrata dalla legge 24/2016 prevede che trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori». Per tale tributo regionale la riscossione avviene senza necessità della notifica dell'atto prodromico(avviso di accertamento). In sostanza, a fronte di un tributo che si paga mediante versamento diretto (e non a richiesta dell'ente impositore), la nuova disposizione prevede un'automatica iscrizione a ruolo, eliminando la fase di accertamento che viene ad essere assorbita nella emissione e notifica della cartella di pagamento. Superato il vaglio della Consulta (sentenza 152/2018) la norma va dunque applicata.
Ciò premesso, trattandosi di anno d'imposta 2022, la decadenza maturava al 31 dicembre 2025 (31 dicembre del terzo anno successivo a quello d'imposta) succhè la stessa è tempestiva.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore della Regione Siciliana e di ADER nella misura di € 200,00 -oltre accessori di legge se dovuti - a favore di ciascuno di essi.
Palermo, 16.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito