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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/05/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9293/2021, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ATTILIO SCALZONE (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROBERTO RUSSO (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nella comparsa di costituzione e risposta, nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO PIGNETTI (CF: e dall'avv. GIUSEPPE NERONE (CF: C.F._3
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4 nella comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad avviso di accertamento esecutivo
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha convenuto in giudizio la Parte_2 CP_1
e il intendendo proporre opposizione all'avviso di
[...] Controparte_2 accertamento esecutivo n. 2021/2018, emesso dal Concessionario per conto dell'Ente creditore relativamente a somme dovute ai consumi idrici relativi ai periodi indicati nell'atto.
2. L'opponente assume: a) che il credito è prescritto, non essendo mai stato notificato alcun atto interruttivo;
b) che la somma richiesta “non è fondata su alcun dato certo (…) anche in considerazione del fatto che mai alcuna lettura è stata fatta dal personale del con la conseguenza che non è dato accertare quale sia CP_2 stato l'effettivo consumo per ciascun periodo”, attesa la sussistenza dell'onere, in capo al somministrante, di provare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura;
c) la mancata notifica delle fatture e comunque la circostanza che le stesse sono relative a consumi mai avvenuti in quanto “dovuti a dispersioni della rete fognaria” e comunque mai “oggetto di lettura”.
3. Si sono costituiti tanto la quanto il . CP_1 Controparte_2
4. Il ha dedotto, in prima battuta, la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva in merito alle eccezioni sollevate dall'opponente; in via subordinata ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
5. L'Ente creditore ha preso posizione in merito alle avverse eccezioni e, in specie, ha prodotto documentazione attestante l'effettuazione di letture periodiche del contatore (anche con riguardo ai periodi in questione), deducendo che, a fronte di tanto, era onere dell'utilizzatore dimostrare le cause di una eventuale sproporzione tra i consumi rilevati e quelli effettivi;
onere che, appunto, si assume non assolto nel caso di specie.
6. La causa – di rilievo documentale – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2021 e quindi differita al 20.1.2025.
7. In tale occasione, innanzi allo scrivente, frattanto subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, parte opponente si è riportata ai propri scritti concludendo in conformità.
8. Non sono state svolte attività difensive ex artt. 189-190 c.p.c.
9. L'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
10. Deve ritenersi, in primo luogo, che l'eccezione di prescrizione sia destituita di fondamento.
11. La stessa – che appare invero anche genericamente formulata – si basa sul mero rilievo della “mancata notifica della lettera di sollecito del 9.2.2018”.
La veridicità di tale assunto è sconfessata dalle emergenze processuali ed in specie dalla produzione della relata di notifica di tale sollecito (anche questa solo genericamente contestata – unitamente a tutti i documenti prodotti dagli opposti – all'udienza del 18.1.2022).
Ad ogni modo, a parziale modifica di quanto ritenuto con ordinanza del 4.4.2022, deve ritenersi: a) che la prescrizione del credito in questione sia di durata quinquennale (tenuto conto del fatto che non trova applicazione l'art. 1, comma 4, della l. n. 205/2017); b) che, sebbene nell'epigrafe dell'avviso di accertamento si faccia riferimento ai crediti delle annualità 2012, 2013 e 2014, dalla semplice lettura del “dettaglio” dei crediti medesimi emerge che gli stessi sono relativi esclusivamente a consumi fatturati nel 2013 e nel 2014, ragion per cui non vi è alcun credito del 2012 ipoteticamente prescritto.
Inoltre, il Tribunale ha più volte dato seguito all'orientamento secondo cui “la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è a tutti gli effetti un contratto di somministrazione. Di conseguenza i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una 'causa petendi' a carattere continuativo, la cui decorrenza coincide col momento in cui il consumo si è verificato, potendosi anche incorporare in un'unica richiesta di pagamento il consumo di un'intera annualità. Per evitare la prescrizione del credito la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua è stato riscontrato, non essendo sufficiente che la richiesta venga solo inviata entro cinque anni, ma essendo necessario che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data” (da ultimo v. Trib. Catanzaro, 5.10.2023, n. 1596) [con l'ovvia precisazione che, laddove trovi applicazione una prescrizione più breve, la medesima regola troverà applicazione con riferimento a tale minore lasso temporale].
Tenuto conto di quanto sopra detto, appare evidente che la prescrizione relativa ai consumi in esame, per quanto emerso, sia stata interrotta con il sollecito di pagamento del 9.2.2018.
12. Le ulteriori eccezioni dell'opponente, in parte sovrapponibili (specie con riferimento alla dedotta inesistenza di una misurazione dei consumi o quanto meno ad anomalia dei consumi medesimi), sono, anch'esse, da rigettare.
13. In specie, va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui, nel caso di contratti di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, deve porsi in luce “il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” (tra le più recenti v. Cass. 14.3.2024, n. 6959).
14. Ora, il ha depositato documentazione attestante Controparte_2
l'effettuazione di periodiche letture dei consumi, e da tale documentazione (mai confutata dalla controparte) emerge un principio di prova circa il corretto funzionamento del sistema di misurazione;
stante quanto appena detto, l'eccezione relativa alla “anomalia” dei consumi – asseritamente dovuta a perdite della rete fognaria – doveva essere oggetto di prova da parte dell'opponente, che però si è limitato ad asserire genericamente la detta circostanza.
Al contrario, il Condominio procede ad una contestazione dei consumi che appare alquanto generica, limitandosi a chiedere all'adita giustizia di accertare la non corrispondenza degli importi delle fatture ai consumi effettivi senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Sulla questione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 297 del 09-01-2020, ha affermato che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” chiarendo su punto che, “applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)".
15. In definitiva, per quanto emerso nel presente giudizio, deve ritenersi non superata la presunzione di veridicità inerente alla misurazione dei consumi tramite contatore e, quindi, le censure afferenti alla esistenza del credito (o a una sua asserita “eccessività”) non possono trovare accoglimento. 16. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente nella misura appresso indicata.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., assunto lo scaglione di riferimento e tenuto conto dei valori medi, nonché dell'attività effettivamente compiuta, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 2.905,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9293/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore degli opposti, in ragione del 50% ciascuno, spese quantificate in complessivi euro 2.905,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.5.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 9293/2021, tra
, in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. ATTILIO SCALZONE (CF: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicato nell'atto introduttivo
OPPONENTE
e
, in persona del l.r.p.t., CP_1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ROBERTO RUSSO (CF:
) con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._2 nella comparsa di costituzione e risposta, nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avv. DOMENICO PIGNETTI (CF: e dall'avv. GIUSEPPE NERONE (CF: C.F._3
, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4 nella comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTI
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione ad avviso di accertamento esecutivo
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha convenuto in giudizio la Parte_2 CP_1
e il intendendo proporre opposizione all'avviso di
[...] Controparte_2 accertamento esecutivo n. 2021/2018, emesso dal Concessionario per conto dell'Ente creditore relativamente a somme dovute ai consumi idrici relativi ai periodi indicati nell'atto.
2. L'opponente assume: a) che il credito è prescritto, non essendo mai stato notificato alcun atto interruttivo;
b) che la somma richiesta “non è fondata su alcun dato certo (…) anche in considerazione del fatto che mai alcuna lettura è stata fatta dal personale del con la conseguenza che non è dato accertare quale sia CP_2 stato l'effettivo consumo per ciascun periodo”, attesa la sussistenza dell'onere, in capo al somministrante, di provare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura;
c) la mancata notifica delle fatture e comunque la circostanza che le stesse sono relative a consumi mai avvenuti in quanto “dovuti a dispersioni della rete fognaria” e comunque mai “oggetto di lettura”.
3. Si sono costituiti tanto la quanto il . CP_1 Controparte_2
4. Il ha dedotto, in prima battuta, la propria carenza di CP_3 legittimazione passiva in merito alle eccezioni sollevate dall'opponente; in via subordinata ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
5. L'Ente creditore ha preso posizione in merito alle avverse eccezioni e, in specie, ha prodotto documentazione attestante l'effettuazione di letture periodiche del contatore (anche con riguardo ai periodi in questione), deducendo che, a fronte di tanto, era onere dell'utilizzatore dimostrare le cause di una eventuale sproporzione tra i consumi rilevati e quelli effettivi;
onere che, appunto, si assume non assolto nel caso di specie.
6. La causa – di rilievo documentale – è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.9.2021 e quindi differita al 20.1.2025.
7. In tale occasione, innanzi allo scrivente, frattanto subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024, parte opponente si è riportata ai propri scritti concludendo in conformità.
8. Non sono state svolte attività difensive ex artt. 189-190 c.p.c.
9. L'opposizione va rigettata per i motivi che si vanno a dire.
10. Deve ritenersi, in primo luogo, che l'eccezione di prescrizione sia destituita di fondamento.
11. La stessa – che appare invero anche genericamente formulata – si basa sul mero rilievo della “mancata notifica della lettera di sollecito del 9.2.2018”.
La veridicità di tale assunto è sconfessata dalle emergenze processuali ed in specie dalla produzione della relata di notifica di tale sollecito (anche questa solo genericamente contestata – unitamente a tutti i documenti prodotti dagli opposti – all'udienza del 18.1.2022).
Ad ogni modo, a parziale modifica di quanto ritenuto con ordinanza del 4.4.2022, deve ritenersi: a) che la prescrizione del credito in questione sia di durata quinquennale (tenuto conto del fatto che non trova applicazione l'art. 1, comma 4, della l. n. 205/2017); b) che, sebbene nell'epigrafe dell'avviso di accertamento si faccia riferimento ai crediti delle annualità 2012, 2013 e 2014, dalla semplice lettura del “dettaglio” dei crediti medesimi emerge che gli stessi sono relativi esclusivamente a consumi fatturati nel 2013 e nel 2014, ragion per cui non vi è alcun credito del 2012 ipoteticamente prescritto.
Inoltre, il Tribunale ha più volte dato seguito all'orientamento secondo cui “la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è a tutti gli effetti un contratto di somministrazione. Di conseguenza i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una 'causa petendi' a carattere continuativo, la cui decorrenza coincide col momento in cui il consumo si è verificato, potendosi anche incorporare in un'unica richiesta di pagamento il consumo di un'intera annualità. Per evitare la prescrizione del credito la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua è stato riscontrato, non essendo sufficiente che la richiesta venga solo inviata entro cinque anni, ma essendo necessario che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data” (da ultimo v. Trib. Catanzaro, 5.10.2023, n. 1596) [con l'ovvia precisazione che, laddove trovi applicazione una prescrizione più breve, la medesima regola troverà applicazione con riferimento a tale minore lasso temporale].
Tenuto conto di quanto sopra detto, appare evidente che la prescrizione relativa ai consumi in esame, per quanto emerso, sia stata interrotta con il sollecito di pagamento del 9.2.2018.
12. Le ulteriori eccezioni dell'opponente, in parte sovrapponibili (specie con riferimento alla dedotta inesistenza di una misurazione dei consumi o quanto meno ad anomalia dei consumi medesimi), sono, anch'esse, da rigettare.
13. In specie, va ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui, nel caso di contratti di somministrazione in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, deve porsi in luce “il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore” (tra le più recenti v. Cass. 14.3.2024, n. 6959).
14. Ora, il ha depositato documentazione attestante Controparte_2
l'effettuazione di periodiche letture dei consumi, e da tale documentazione (mai confutata dalla controparte) emerge un principio di prova circa il corretto funzionamento del sistema di misurazione;
stante quanto appena detto, l'eccezione relativa alla “anomalia” dei consumi – asseritamente dovuta a perdite della rete fognaria – doveva essere oggetto di prova da parte dell'opponente, che però si è limitato ad asserire genericamente la detta circostanza.
Al contrario, il Condominio procede ad una contestazione dei consumi che appare alquanto generica, limitandosi a chiedere all'adita giustizia di accertare la non corrispondenza degli importi delle fatture ai consumi effettivi senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta.
Sulla questione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 297 del 09-01-2020, ha affermato che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” chiarendo su punto che, “applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onus probandi va così regolata:
- l'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
- L'utente - se il contatore risulta regolarmente funzionante deve dimostrare non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi: il debitore deve cioè provare che nessun altro aveva libero accesso al luogo in cui era installata la utenza e dunque deve essere dimostrato che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito (es. persone si introducono furtivamente nella fabbrica chiusa durante il periodo feriale, facendo uso dell'impianto elettrico)".
15. In definitiva, per quanto emerso nel presente giudizio, deve ritenersi non superata la presunzione di veridicità inerente alla misurazione dei consumi tramite contatore e, quindi, le censure afferenti alla esistenza del credito (o a una sua asserita “eccessività”) non possono trovare accoglimento. 16. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente nella misura appresso indicata.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., assunto lo scaglione di riferimento e tenuto conto dei valori medi, nonché dell'attività effettivamente compiuta, le stesse vanno liquidate in complessivi euro 2.905,00.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 9293/2021, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore degli opposti, in ragione del 50% ciascuno, spese quantificate in complessivi euro 2.905,00, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, il 5.5.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta