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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
N. 171/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 171/2019 R.G. vertente tra
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Paolini, Andrea Politano e Sabrina
Colafati; appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Brogno;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2606/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 06.11.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e azione di ingiustificato arricchimento
Conclusioni delle parti: come in atti
1 FATTO
1.Con decreto ingiuntivo n. 697/17 emesso il 12.05.2017 e notificato il
29.05.2017 il Tribunale di Cosenza intimava alla locale ASP il pagamento della somma di €13.315,81 in favore della in forza delle fatture indicate Parte_1
nel ricorso per ingiunzione, quale saldo delle prestazioni rese nell'anno 2016, in eccedenza sul budget fissato nel contratto siglato.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ASP proponeva opposizione avverso il predetto decreto deducendo l'illegittimità della pretesa azionata avendo essa pagato l'intero importo contrattualmente stabilito senza che potesse rilevare in contrario l'avvenuto annullamento del D.C.A. n. 25/2016 che aveva fissato i tetti di spesa, la carenza di legittimazione attiva in capo alla per non avere Parte_1
essa impugnato innanzi al TAR il predetto DCA e la non dovutezza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02.
Si costituiva la società opposta la quale resisteva alla spiegata opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo ed evidenziando di operare in regime di accreditamento. In subordine chiedeva la condanna dell'ASP ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Alla prima udienza l'ASP eccepiva il difetto di giurisdizione sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione n. 14428/17.
La causa veniva istruita solo in via documentale e con sentenza n. 2606/18 il
Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo;
rigettava la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'opposta e compensava le spese di lite.
Segnatamente, il giudice di primo grado dava atto che l'ingiunta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. aveva dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda principale “alla luce dell'orientamento sulla giurisdizione ormai adottato dal Tribunale di Cosenza”, così sottraendo al giudice il potere di esaminarla.
Quanto alla domanda subordinata di condanna dell'ASP ai sensi dell'art. 2041
c.c., il Tribunale, richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa quando la locupletazione di un soggetto a danno di un altro sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, osservava che essendo state accettate, almeno ex ante, le regressioni tariffarie e costituendo le stesse, in virtù della previsione contenuta nel d.lgs. n. 502/92, una sorta di “naturale negotii” dettato da
2 superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, doveva escludersi la ricorrenza del presupposto dell'ingiustificatezza della parziale decurtazione del corrispettivo e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.01.2019, la lamentandone la erroneità nella parte in cui aveva Parte_1
rigettato la domanda ex art. 2041 c.c.. Deduceva al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nella specie la struttura aveva operato in assenza di un accordo o quanto meno in assenza della clausola che definisse il budget di spesa;
che era infatti pacifico che il TAR Calabria con sentenza n. 2525/16 aveva annullato il DCA n. 25/16 che stabiliva i livelli di finanziamento per l'anno 2016, destinati alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica, ciò che aveva determinato il venir meno di un elemento significativo del contratto ovvero la misura del limite di spesa assegnato alla struttura privata, rendendo nullo l'accordo con effetto ex tunc;
che dunque il richiamo al precetto della regressione tariffaria era inconferente stante la mancanza di un regolare contratto;
che non era neppure sostenibile la automatica efficacia del meccanismo della regressione tariffaria a prescindere dalle pattuizioni contenute nei contratti stipulati tra le parti;
che l'ASP aveva tratto beneficio dalle prestazioni erogate dalla struttura e non si trattava di arricchimento imposto;
che, infine, era irrilevante la circostanza dedotta dall'ASP relativa alla mancata partecipazione di essa appellante al giudizio di annullamento del DCA n. 25/16 venendo in rilievo l'annullamento di un atto amministrativo dal contenuto inscindibile. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento della somma di €13.315,81, con vittoria CP_2
di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 17.05.2019 si costituiva l' che resisteva CP_2 all'appello chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 28.05.2018 la Corte rinviava al 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
3 Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.L'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere in punto di fatto che in data 27.09.2016 la ha Parte_1
sottoscritto il contratto di acquisto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato per l'anno 2016, avente validità dall'01.01.2016 al 31.12.2016, per un importo netto complessivo pari ad €60.051,55, interamente pagato dall'ASP.
La predetta struttura ha eseguito prestazioni per €73.367,36 e fonda il diritto al pagamento del residuo di €13.315,81 sull'intervenuto annullamento, giusta sentenza del TAR Calabria n. 2525/16, del D.C.A. n. 25/16 relativo al finanziamento massimo per l'anno 2016 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica con onere a carico del S.S.R.. Tale annullamento avrebbe, a suo dire, determinato il venir meno di un elemento significativo del contratto ovvero la misura del limite di spesa assegnato alla struttura privata, rendendo nullo l'accordo con effetto ex tunc.
Ritiene, innanzitutto, la Corte che l'appellante non possa utilmente invocare in proprio favore gli effetti della sentenza del TAR n. 2525/16 che ha annullato il
D.C.A. n. 25/16, non essendo stata parte del relativo giudizio.
Giova in proposito osservare che i casi di giudicato amministrativo che hanno effetti 'ultra partes' sono eccezionali e, per tale motivo, si giustificano in virtù dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto;
l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame indivisibile fra le posizioni dei destinatari, rendendo di conseguenza inconcepibile che l'atto annullato possa esistere per i soggetti destinatari che non l'hanno impugnato. Ne deriva che, nell'ipotesi di atto plurimo, e come tale divisibile, la relativa impugnazione ad opera di singoli interessati assuntisi lesi dall'atto plurimo medesimo investe soltanto la parte di interesse di ciascun ricorrente che ha proposto l'impugnativa; conseguentemente, l'eventuale giudicato di annullamento riconducibile alla sentenza del tribunale amministrativo non impugnata investe (gli eventuali atti conseguenti specificamente gravati e) quella
4 sola parte dell'atto plurimo concernente ciascun ricorrente, delimitata dall'interesse di quest'ultimo.
Orbene, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 8/06, ha statuito che l'atto di programmazione della spesa sanitaria e di attribuzione di quote del fondo sanitario a ciascuna ASP non ha natura di atto normativo dovendo qualificarsi come atto plurimo e quindi divisibile.
Deve pertanto escludersi l'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento discendente dalla sentenza del TAR n. 2525/16, con conseguente vincolatività per l'odierna appellante del D.C.A. n. 25/16.
Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che l'art. 8 quater, comma 2 del D.L.gs.
n. 502/1992 dispone che: "...la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies".
La società in data 27.09.2016 ha sottoscritto l'accordo di Parte_1
assegnazione del budget pari ad €60.051,55.
Il predetto accordo prevede testualmente all'art. 6 che: "12. Al fine di consentire agli aventi diritto continuità nella fruizione delle Prestazioni Sanitarie e socio sanitarie, sia pur nell'ottica di necessario contenimento della spesa pubblica, le parti si danno atto che l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno … fermo restando che le prestazioni erogate oltre il budget (tetto massimo) non sono riconosciute con onere
a carico del S.S.R.; 13.Le parti, infatti, convengono espressamente che oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e, ai fini del rispetto dei tetti di spesa sopra indicati, CP_3
corrispondenti ai volumi di prestazioni massimi remunerati, si applica il disposto di cui all'art.
8-quinquies comma 2 lett. e-bis del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. richiamato nelle premesse”.
Avendo la società appellante erogato prestazioni per €73.367,36, la richiesta di pagamento della somma di €13.315,81 si configura come richiesta di pagamento di somme extra budget (intendendosi per tale il tetto di spesa contrattualmente previsto) ed è proprio su tale presupposto che l'appellante ha formulato la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
5 Sotto tale profilo si appalesano del tutto inconferenti le argomentazioni svolte in comparsa conclusionale dalla difesa della in ordine alla Parte_1 individuazione della parte sulla quale graverebbe l'onere di provare il superamento del tetto di spesa. E, comunque, deve rilevarsi che, fermo il principio, ormai acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, "in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice"
(così Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2018, n. 3403, ma nello stesso già Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2016, n. 17437, nonchè, successivamente, Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2018, n. 15516, Cass. Sez. 1, ord. 27 settembre 2018, n. 23324; Cass. Sez. 6-
2, ord. 16 ottobre 2019, n. 26234)” si è ritenuto che “l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget vada, invece, sopportato dalla struttura accreditata. Si è visto, infatti, come il principio cardine che governa l'intera materia sia quello secondo cui
"l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile", al punto da "conformare" lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l'azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un'eterointegrazione del suo oggetto.
Di conseguenza, se quello alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget - come affermato da questa Corte è un diritto esistente "solo in astratto", visto che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass. Sez. 3, sent.
n. 27608 del 2019, cit.), occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova della esigibilità del suo diritto (Cass. Sez. 1, sent. 15 ottobre 1999, n. 11629, Rv. 53066601). In altri termini, qui si controverte non del diritto alla remunerazione della prestazione erogata entro il tetto di spesa fissato nei modi di legge, sicchè il superamento di tale limite va provato dal debitore
(trattandosi di fatto impeditivo del credito), bensì di un diritto, quello a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre quel tetto, che è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve provarsi da parte del creditore,
6 onerato, così, dalla dimostrazione della sussistenza non del solo accordo contrattuale con l'azienda sanitaria, bensì della complessiva fattispecie legale che fonda il suo diritto” (così Cass. n. 13884/2020; nello stesso senso, più di recente,
Cass. n. 25514/2024, nonché Cass. n. 14576/2024: “…in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, se, da un lato, grava
Part sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, dall'altro, ove tale prova sia fornita o - come nel caso di specie - tale circostanza sia pacifica, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. 10182/2021). Ciò in quanto la mancata previsione della remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili - vincolo ineludibile - a meno che la struttura accreditata non fornisca la prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget" (Cass. 13884/2020)”).
Pacifico, dunque, che oggetto della controversia è la richiesta di somme per prestazioni erogate oltre il tetto di spesa contrattualmente stabilito, la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'appellante non può trovare accoglimento, sia pure per ragioni diverse da quelle affermate dal giudice di prime cure.
Ed invero, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prestazioni extra budget, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (tra le tante
Cass. n. 27010/24 che ha precisato: “Del resto, diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della "tutela della salute", nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il "contenimento della spesa pubblica sanitaria", in quanto "espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica", al rango di "principio fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti
7 di cui all'art. 117 Cost., comma 3, (cfr. Corte Cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141). -
"l'entità delle spese pubbliche" sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile").
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1 notificata l'11.01.2019, nei confronti di , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2606/2018, pubblicata il 06.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 1.950,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 171/2019 R.G. vertente tra
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Paolini, Andrea Politano e Sabrina
Colafati; appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa dall'Avv. Giuseppe Brogno;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2606/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 06.11.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e azione di ingiustificato arricchimento
Conclusioni delle parti: come in atti
1 FATTO
1.Con decreto ingiuntivo n. 697/17 emesso il 12.05.2017 e notificato il
29.05.2017 il Tribunale di Cosenza intimava alla locale ASP il pagamento della somma di €13.315,81 in favore della in forza delle fatture indicate Parte_1
nel ricorso per ingiunzione, quale saldo delle prestazioni rese nell'anno 2016, in eccedenza sul budget fissato nel contratto siglato.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ASP proponeva opposizione avverso il predetto decreto deducendo l'illegittimità della pretesa azionata avendo essa pagato l'intero importo contrattualmente stabilito senza che potesse rilevare in contrario l'avvenuto annullamento del D.C.A. n. 25/2016 che aveva fissato i tetti di spesa, la carenza di legittimazione attiva in capo alla per non avere Parte_1
essa impugnato innanzi al TAR il predetto DCA e la non dovutezza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02.
Si costituiva la società opposta la quale resisteva alla spiegata opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo ed evidenziando di operare in regime di accreditamento. In subordine chiedeva la condanna dell'ASP ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Alla prima udienza l'ASP eccepiva il difetto di giurisdizione sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione n. 14428/17.
La causa veniva istruita solo in via documentale e con sentenza n. 2606/18 il
Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo;
rigettava la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'opposta e compensava le spese di lite.
Segnatamente, il giudice di primo grado dava atto che l'ingiunta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. aveva dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda principale “alla luce dell'orientamento sulla giurisdizione ormai adottato dal Tribunale di Cosenza”, così sottraendo al giudice il potere di esaminarla.
Quanto alla domanda subordinata di condanna dell'ASP ai sensi dell'art. 2041
c.c., il Tribunale, richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa quando la locupletazione di un soggetto a danno di un altro sia conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, osservava che essendo state accettate, almeno ex ante, le regressioni tariffarie e costituendo le stesse, in virtù della previsione contenuta nel d.lgs. n. 502/92, una sorta di “naturale negotii” dettato da
2 superiori esigenze di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, doveva escludersi la ricorrenza del presupposto dell'ingiustificatezza della parziale decurtazione del corrispettivo e quindi la ricorrenza di un'ipotesi di arricchimento senza causa.
2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata l'11.01.2019, la lamentandone la erroneità nella parte in cui aveva Parte_1
rigettato la domanda ex art. 2041 c.c.. Deduceva al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nella specie la struttura aveva operato in assenza di un accordo o quanto meno in assenza della clausola che definisse il budget di spesa;
che era infatti pacifico che il TAR Calabria con sentenza n. 2525/16 aveva annullato il DCA n. 25/16 che stabiliva i livelli di finanziamento per l'anno 2016, destinati alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica, ciò che aveva determinato il venir meno di un elemento significativo del contratto ovvero la misura del limite di spesa assegnato alla struttura privata, rendendo nullo l'accordo con effetto ex tunc;
che dunque il richiamo al precetto della regressione tariffaria era inconferente stante la mancanza di un regolare contratto;
che non era neppure sostenibile la automatica efficacia del meccanismo della regressione tariffaria a prescindere dalle pattuizioni contenute nei contratti stipulati tra le parti;
che l'ASP aveva tratto beneficio dalle prestazioni erogate dalla struttura e non si trattava di arricchimento imposto;
che, infine, era irrilevante la circostanza dedotta dall'ASP relativa alla mancata partecipazione di essa appellante al giudizio di annullamento del DCA n. 25/16 venendo in rilievo l'annullamento di un atto amministrativo dal contenuto inscindibile. Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento della somma di €13.315,81, con vittoria CP_2
di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 17.05.2019 si costituiva l' che resisteva CP_2 all'appello chiedendone il rigetto.
All'esito della prima udienza del 28.05.2018 la Corte rinviava al 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano ulteriori rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
3 Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'11.03.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
1.L'appello non può trovare accoglimento.
Giova premettere in punto di fatto che in data 27.09.2016 la ha Parte_1
sottoscritto il contratto di acquisto per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato per l'anno 2016, avente validità dall'01.01.2016 al 31.12.2016, per un importo netto complessivo pari ad €60.051,55, interamente pagato dall'ASP.
La predetta struttura ha eseguito prestazioni per €73.367,36 e fonda il diritto al pagamento del residuo di €13.315,81 sull'intervenuto annullamento, giusta sentenza del TAR Calabria n. 2525/16, del D.C.A. n. 25/16 relativo al finanziamento massimo per l'anno 2016 alle strutture erogatrici di prestazioni di assistenza specialistica con onere a carico del S.S.R.. Tale annullamento avrebbe, a suo dire, determinato il venir meno di un elemento significativo del contratto ovvero la misura del limite di spesa assegnato alla struttura privata, rendendo nullo l'accordo con effetto ex tunc.
Ritiene, innanzitutto, la Corte che l'appellante non possa utilmente invocare in proprio favore gli effetti della sentenza del TAR n. 2525/16 che ha annullato il
D.C.A. n. 25/16, non essendo stata parte del relativo giudizio.
Giova in proposito osservare che i casi di giudicato amministrativo che hanno effetti 'ultra partes' sono eccezionali e, per tale motivo, si giustificano in virtù dell'inscindibilità degli effetti dell'atto o dell'inscindibilità del vizio dedotto;
l'indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l'esistenza di un legame indivisibile fra le posizioni dei destinatari, rendendo di conseguenza inconcepibile che l'atto annullato possa esistere per i soggetti destinatari che non l'hanno impugnato. Ne deriva che, nell'ipotesi di atto plurimo, e come tale divisibile, la relativa impugnazione ad opera di singoli interessati assuntisi lesi dall'atto plurimo medesimo investe soltanto la parte di interesse di ciascun ricorrente che ha proposto l'impugnativa; conseguentemente, l'eventuale giudicato di annullamento riconducibile alla sentenza del tribunale amministrativo non impugnata investe (gli eventuali atti conseguenti specificamente gravati e) quella
4 sola parte dell'atto plurimo concernente ciascun ricorrente, delimitata dall'interesse di quest'ultimo.
Orbene, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 8/06, ha statuito che l'atto di programmazione della spesa sanitaria e di attribuzione di quote del fondo sanitario a ciascuna ASP non ha natura di atto normativo dovendo qualificarsi come atto plurimo e quindi divisibile.
Deve pertanto escludersi l'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento discendente dalla sentenza del TAR n. 2525/16, con conseguente vincolatività per l'odierna appellante del D.C.A. n. 25/16.
Ciò posto, deve ulteriormente osservarsi che l'art. 8 quater, comma 2 del D.L.gs.
n. 502/1992 dispone che: "...la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies".
La società in data 27.09.2016 ha sottoscritto l'accordo di Parte_1
assegnazione del budget pari ad €60.051,55.
Il predetto accordo prevede testualmente all'art. 6 che: "12. Al fine di consentire agli aventi diritto continuità nella fruizione delle Prestazioni Sanitarie e socio sanitarie, sia pur nell'ottica di necessario contenimento della spesa pubblica, le parti si danno atto che l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto l'anno … fermo restando che le prestazioni erogate oltre il budget (tetto massimo) non sono riconosciute con onere
a carico del S.S.R.; 13.Le parti, infatti, convengono espressamente che oltre il tetto massimo (budget) stabilito dal presente contratto/accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e, ai fini del rispetto dei tetti di spesa sopra indicati, CP_3
corrispondenti ai volumi di prestazioni massimi remunerati, si applica il disposto di cui all'art.
8-quinquies comma 2 lett. e-bis del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. richiamato nelle premesse”.
Avendo la società appellante erogato prestazioni per €73.367,36, la richiesta di pagamento della somma di €13.315,81 si configura come richiesta di pagamento di somme extra budget (intendendosi per tale il tetto di spesa contrattualmente previsto) ed è proprio su tale presupposto che l'appellante ha formulato la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
5 Sotto tale profilo si appalesano del tutto inconferenti le argomentazioni svolte in comparsa conclusionale dalla difesa della in ordine alla Parte_1 individuazione della parte sulla quale graverebbe l'onere di provare il superamento del tetto di spesa. E, comunque, deve rilevarsi che, fermo il principio, ormai acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, "in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice"
(così Cass. Sez. 3, ord. 13 febbraio 2018, n. 3403, ma nello stesso già Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2016, n. 17437, nonchè, successivamente, Cass. Sez. Un., sent. 13 giugno 2018, n. 15516, Cass. Sez. 1, ord. 27 settembre 2018, n. 23324; Cass. Sez. 6-
2, ord. 16 ottobre 2019, n. 26234)” si è ritenuto che “l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budget vada, invece, sopportato dalla struttura accreditata. Si è visto, infatti, come il principio cardine che governa l'intera materia sia quello secondo cui
"l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile", al punto da "conformare" lo stesso contenuto della relazione contrattuale corrente tra la struttura accreditata e l'azienda sanitaria, secondo un fenomeno che può ricostruirsi alla stregua di un'eterointegrazione del suo oggetto.
Di conseguenza, se quello alla remunerazione delle prestazioni erogate extra budget - come affermato da questa Corte è un diritto esistente "solo in astratto", visto che, in concreto, la sua attuazione dipende dalla sussistenza delle risorse disponibili, circostanza che ne condiziona la "esigibilità" (Cass. Sez. 3, sent.
n. 27608 del 2019, cit.), occorre fare applicazione del principio generale in base al quale incombe sul creditore la prova della esigibilità del suo diritto (Cass. Sez. 1, sent. 15 ottobre 1999, n. 11629, Rv. 53066601). In altri termini, qui si controverte non del diritto alla remunerazione della prestazione erogata entro il tetto di spesa fissato nei modi di legge, sicchè il superamento di tale limite va provato dal debitore
(trattandosi di fatto impeditivo del credito), bensì di un diritto, quello a conseguire il corrispettivo della prestazione erogata oltre quel tetto, che è subordinato a condizioni ulteriori, il ricorrere delle quali deve provarsi da parte del creditore,
6 onerato, così, dalla dimostrazione della sussistenza non del solo accordo contrattuale con l'azienda sanitaria, bensì della complessiva fattispecie legale che fonda il suo diritto” (così Cass. n. 13884/2020; nello stesso senso, più di recente,
Cass. n. 25514/2024, nonché Cass. n. 14576/2024: “…in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, se, da un lato, grava
Part sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, dall'altro, ove tale prova sia fornita o - come nel caso di specie - tale circostanza sia pacifica, non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (Cass. 10182/2021). Ciò in quanto la mancata previsione della remunerazione delle prestazioni c.d. "extra budget" è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili - vincolo ineludibile - a meno che la struttura accreditata non fornisca la prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite "extra budget" (Cass. 13884/2020)”).
Pacifico, dunque, che oggetto della controversia è la richiesta di somme per prestazioni erogate oltre il tetto di spesa contrattualmente stabilito, la domanda ex art. 2041 c.c. formulata dall'appellante non può trovare accoglimento, sia pure per ragioni diverse da quelle affermate dal giudice di prime cure.
Ed invero, secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prestazioni extra budget, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite;
pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (tra le tante
Cass. n. 27010/24 che ha precisato: “Del resto, diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della "tutela della salute", nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il "contenimento della spesa pubblica sanitaria", in quanto "espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica", al rango di "principio fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti
7 di cui all'art. 117 Cost., comma 3, (cfr. Corte Cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141). -
"l'entità delle spese pubbliche" sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile").
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione Parte_1 notificata l'11.01.2019, nei confronti di , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2606/2018, pubblicata il 06.11.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 1.950,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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