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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 4137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4137 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5452/2022 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5452/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
***
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. MAGALETTI ANTONIO e l'avv. Magaletti e Per
[...] Controparte_1 l'avv. LORO MARCO MARIO ETTORE oggi sostituito dall'Avv. Visentin e , Per l'avv. Controparte_2 MAININI PIER ANGELO e l' avv. DE VITO ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Oldani Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,21dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5452/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGALETTI ANTONIO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 2/B 20129 presso il difensore avv. MAGALETTI ANTONIO CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LORO MARCO Controparte_1 P.IVA_1
MARIO ETTORE elettivamente domiciliato in VIALE SAN GIMIGNANO, 38 20146 presso il difensore CP_1
avv. LORO MARCO MARIO ETTORE
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAININI PIER ANGELO e dell'avv. DE VITO Controparte_2
ROBERTO ( ) VIA ITALIA, 46 20052 MONZA;
elettivamente domiciliato in VIA MURRI, 24 C.F._2
20013 MAGENTA presso il difensore avv. MAININI PIER ANGELO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 13 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato dall'attrice, condomina, nei confronti del per sentir accogliere le Controparte_3
seguenti conclusioni: “ …condivise le conclusioni cui è pervenuto il TU nominato nel procedimento per
accertamento tecnico preventivo iscritto al nrg 20612\20 di questo Tribunale del cui fascicolo si chiede
l'acquisizione, in via principale accertare dichiarare sulla base delle risultanze delle espletato accertamento
preventivo la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dal di cui Controparte_1
in narrativa e in particolare quelli relativi alla rimozione e nuova posa delle finestre Velux di proprietà della sig.ra
e al mancato completamento delle opere all'interno dell'appartamento dell'attrice; condannare il Parte_1
C
ad eseguire l'intervento di manutenzione straordinaria disposto nella perizia CP_1 CP_1 CP_1
del TU geom per tutte le ragioni in narrativa, determinando le modalità di esecuzione delle opere Per_1
occorrendo anche attraverso la riconvocazione dello stesso TU;
determinare un termine congruo per
l'esecuzione dei lavori in caso di inosservanza ed ulteriore ritardo nell'esecuzione, anche ai sensi per gli effetti
dell'articolo 614 bis cpc;
accertare e dichiarare la responsabilità del per i Controparte_1
danni cagionati nell'appartamento della sig.ra a seguito dei lavori condominiali eseguiti sul tetto Parte_1
e sulle finestre velux del proprio appartamento e per il mancato completamento delle opere interne;
condannare
pagina 3 di 13 il in al risarcimento dei danni causati nella misura di giustizia nei confronti Controparte_1 CP_1
dell'attrice; in via subordinata condannare il al risarcimento in favore Controparte_1
dell'attrice della somma di euro 11.803,50 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso
liquidare le spese relative all'espletamento della ATP da porre a carico del Controparte_1 CP_1
con condanna alle spese del presente giudizio.
Si costituiva regolarmente in giudicio il convenuto che chiedeva IN VIA PRELIMINARE - autorizzare CP_1
la chiamata in causa della , P.IVA in persona del titolare firmatario Controparte_4 P.IVA_2
Sig. , codice fiscale , PEC con sede in Monza Controparte_2 CodiceFiscale_3 Email_1
(MB) in Via Medici n. 23, CAP 20900 in ragione del fatto che la causa debba ritenersi al medesimo comune,
ovvero e comunque a motivo delle dedotte responsabilità del medesimo in termini risarcitori di natura contrattuale ed extracontrattuale, ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 e 269 cpc, giusti lavori di cui in narrativa che precede, con differimento della prima udienza per il giorno 24/05/2022 in modo da consentire la chiamata in causa della stessa nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc;
-
dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della procedura di mediazione;
NEL MERITO -
accertati i fatti di causa, rigettare le domande svolte dalla Sig.ra nei confronti del convenuto Pt_1 CP_1
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, sempre per i motivi meglio dedotti nella narrativa che precede e che integra sotto ogni aspetto le presenti conclusioni;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta una qualsiasi responsabilità del convenuto e quindi venissero accolte, in tutto o in parte, le domande dell'attrice, accertati i fatti di causa, applicare l'art. 1227 cc ed escludere o ridurre conseguentemente le domande dell'attrice; - in ogni caso di totale o parziale accoglimento delle domande della Sig.ra nei Pt_1
confronti del , accertati i fatti di causa, accertare e dichiarare la terza chiamata, attesa sua esclusiva CP_1
responsabilità, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni conseguenza pregiudizievole connessa con il presente giudizio e condannare la terza chiamata all'esecuzione dei lavori che si riterranno di necessità ovvero al pagamento dell'importo che sarà accertato dovuto per risarcimento del danno sia alla Sig.ra sia al ” Pt_1 CP_5
pagina 4 di 13 Alla prima udienza su richiesta congiunta delle parti veniva autorizzata la chiamata di Controparte_4
[...]
La terza chiamata si costituiva in giudizio chiedendo : “In via preliminare e/o pregiudiziale: - Accertati i fatti di causa, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_4
estromettere quest'ultimo dal giudizio con vittoria di spese e compensi;
- Accertati i fatti di causa, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea e della chiamata in causa, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, con ogni conseguenza di legge;
- Accertati i fatti di causa,
dichiarare l'inopponibilità dell'accertamento tecnico effettuato alla S.V. di stante la carenza di CP_2
contradditorio; - Accertati i fatti di causa, dichiarare l'intervenuta decadenza nei confronti di S.V. di CP_2
dalla garanzia ex art. 1667 c.c., per tardività della denuncia, nonché la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c.; Nel merito: In via principale: - Accertati i fatti di causa, rigettare le domande formulate da parte attrice,
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel presente atto e per ogni altro motivo e/o ragione si dovesse ravvisare e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dal nei confronti della - Accertati i fatti di causa, respingere in toto ogni avversa CP_1 Controparte_4
domanda nei confronti dell'esponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti e per ogni altro motivo dovesse ritenersi sussistente e comunque non provata, e per l'effetto assolvere la S.V. di CP_2
da ogni pretesa, con ogni statuizione del caso;
- Accertati i fatti di causa, respingere ogni domanda di
[...]
risarcimento danni avanzata dal nei confronti della S.V. di e, in particolare, CP_1 Controparte_2
ogni richiesta di risarcimento comunque connessa ai costi sostenuti dalle Parti nel procedimento di ATP rg. N.
20612/2020 T. . In via subordinata: - Nella denegata e veramente non creduta ipotesi in cui si ravvisasse CP_1
responsabilità in capo alla convenuta in relazione ai vizi e difetti lamentati e/o per ogni altro motivo dovesse emergere in corso di causa, dichiarare la terza chiamata S.V. non tenuta a manlevare il CP_4
da ogni eventuale debenza in ipotesi accertata giudizialmente;
- Nella denegata e non creduta CP_1
ipotesi in cui dovessero ravvisarsi delle imperfezioni nei lavori svolti, accertare che la S.V. di ha CP_2
effettuato i lavori a regola d'arte e sulla base delle indicazioni ricevute e che, pertanto, non sussiste nessun pagina 5 di 13 profilo di colpa, né generica né qualificata, ravvisabile in capo all'impresa per gli eventuali danni subiti dall'attrice, accertando comunque il concorso di colpa dell'assunto danneggiato, per la vetustà dei manufatti e per ogni evenienza provanda in causa con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c..
Alla udienza del 3.11.2022 la causa veniva rinviata in pendenza di mediazione.
Stante l'esito negativo della mediazione, venivano concessi i richiesti termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., in esito al deposito dei quali il Giudice ammetteva TU e nominava per l'incombente il Geom Per_2
che già aveva eseguito la perizia in sede di ATP ma in assegna della terza chiamata che all'udienza del
[...]
5.4.2024 prestava il giuramento di rito accettando l'incarico sul seguente quesito “avvalendosi delle facoltà di cui all'art.194 c.p.c; esaminati gli atti ed i documenti di causa, tenuto conto dello stato dei luoghi, delle deduzioni ed eccezioni rese dalle parti in atti di causa, della documentazione depositata in atti e della TU svolta in sede di
ATP; eseguiti i sopralluoghi e le indagini tutte ritenute opportune;
assunte le necessarie informazioni;
sentite le parti ed i loro consulenti;
tentata la conciliazione tra le parti;
descriva il c.t.u., anche a mezzo di riproduzioni fotografiche ed accerti: 1) l'esistenza o meno dei danni lamentati da parte attrice, le loro cause e la loro riferibilità
alle parti in causa ed agli eventi descritti in atti;
4) ove esistenti, la loro natura, gravità ed incidenza sulla unità
immobiliare, quantificandone l'entità eventualmente subita da parte attrice;
5) gli interventi necessari alla eliminazione delle eventuali conseguenze dannose per parte attrice e i costi relativi, quantificandoli.
Depositata l'elaborato del TU in data 30.7.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies cpc concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
In esito alla discussione dell'udienza 21.5.2025, viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Venendo al merito si rileva quanto segue.
La vicenda esaminata rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c. che introduce una disciplina speciale per i danni arrecati dalle cose di cui si ha la custodia.
Parte attrice infatti lamenta di aver subito danni a seguito di lavori eseguiti nel novembre 2019 dalla
[...]
commissionati dal Condomino a seguito di delibera del 2015, con la quale l'assemblea Controparte_4
pagina 6 di 13 aveva autorizzato lavori di bonifica da cemento amianto eternit del tetto condominiale e completo rifacimento dello stesso che prevedevano anche la rimozione dei lucernari\ velux tra gli altri dell'appartamento della attrice;
lamenta quindi:
- infiltrazioni occorse nel novembre 2019 in esecuzione d'opera allorquando il tetto veniva coperto solo con cellophan
- errato montaggio delle finestre velux
- incompleta esecuzione dei lavori interni nella parte corrispondente alle velux e l'assenza di sigillatura dall'interno delle finestre velux.
Eseguito ATP su istanza dell'odierna attrice, la stessa assume che la TU in tale sede ha concluso confermando i vizi lamentati ed indicando le opere da eseguirsi per la loro eliminazione
Chiede quindi l'esecuzione delle opere necessarie per la loro eliminazione nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Come noto ogni fenomeno che, proveniente dalle parti comuni, arrechi alla proprietà relativa ad un bene immobile ricompreso in uno stabile condominiale, rappresenta un fenomeno di cui è comunque tenuto a rispondere il , in quanto quest'ultimo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad CP_1
adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, dovendo pertanto rispondere in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini salvo il caso fortuito.
Su tale ultimo aspetto è come noto la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo qualora il custode dia la prova positiva del caso fortuito, idoneo a rompere il legame di custodia e di controllo tra lui e la res,
riuscendo così a dimostrare l'inidoneità della cosa in custodia a provocare il danno (Cass. civ. n. 26751/2009).
Caso fortuito che può consistere in un fatto - eccezionale, imprevedibile ed inevitabile- naturale o anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ciò posto, nel caso in esame, nessun dubbio sussiste circa l'esecuzione di opere sul tetto e lo smontaggio ed il rimontaggio con finitura e posa di lattoneria di raccordo per i lucernari esistenti nell'immobile di parte attrice.
pagina 7 di 13 Depone in tal senso, infatti, il comportamento processuale del convenuto che non ha contestato il CP_1
profilo indicato, limitandosi ad evidenziare la propria carenza di legittimazione, con riferimento alla riferibilità dei lamentati vizi e, dunque, al conseguente risarcimento del danno sul presupposto della esenzione da responsabilità per caso fortuito ovvero per il fatto del terzo. Sotto il profilo causale, infine, la TU espletata - a cui si ritiene di aderire in quanto completa ed esaustiva e le cui conclusioni si condividono ed alla quale si rinvia integralmente- ha potuto confermare che: “È comunque possibile sostenere, nonostante le infiltrazioni siano
collegabili a condizioni metereologiche particolari e straordinarie quali piogge intense a carattere temporalesco
ormai divenute eventi classici delle nostre stagioni, che la causa possa dipendere da tre fattori:
1. Insufficiente o mancata manutenzione della copertura;
2. Vetustà dei serramenti (velux) e delle guarnizioni;
3. Raccorderia eseguita in copertura conseguente all'errato posizionamento dei serramenti (velux).
1. La tipologia del manto di copertura deve necessariamente prevedere nel tempo una manutenzione
ordinaria atta alla verifica dei giunti siliconici, delle scossaline, converse e pezzi speciali oltre ai sistemi di
fissaggio. Le lastre grecate infatti subiscono alterazioni e movimenti naturali dovuti agli sbalzi termici stagionali
che provocano nel tempo dissaldature, diminuzione della tenuta degli elementi di fissaggio, usura delle
sigillature siliconiche. Manutenzione che dovrebbe essere effettuata periodicamente dal con il quale CP_1
però non è stato possibile verificarne la programmazione.
2. Le finestre in questione hanno la loro età, presentano screpolature e fessurazioni sulle porzioni
costituenti l'intelaiatura e guarnizioni perimetrali di battuta e compressione deteriorate a causa dell'azione dei
raggi UV, piogge ed escursioni termiche. Questo fattore diminuisce la tenuta termica e aumenta la possibilità
dell'entrata dell'acqua piovana in situazioni meteo particolari.
Altro fattore che, come già specificato nella precedente relazione resa per l'ATP, potrebbe essere un fattore
debole è identificabile nella raccorderia eseguita dall'impresa in copertura conseguentemente alla posa in opera
delle finestre sopra il manto in lastre grecate (posa in opera non corretta). Ribadisco ulteriormente che, con la
valutazione tecnica della ditta AG e probabilmente dell'allora Direzione Lavori di posare al sopra del
pagina 8 di 13 manto di copertura le finestre a tetto, scaturisce l'impossibilità di sostituire i serramenti con garanzia e
certificazione. ….. La situazione allo stato attuale genera un grave danno per la parte attrice. Da un lato i danni
interni sono riparabili con costi decisamente contenuti ma rimane l'impossibilità di poter sostituire i serramenti
velux con altri di nuova fattura garantiti e certificati da parte di fornitori specializzati e qualificati. Sarà necessario
intervenire sulla copertura che di fatto è porzione condominiale per la modifica della struttura a formazione del
coronamento perimetrale per il fissaggio delle finestre. È opportuno sottolineare quanto un intervento privato su
porzioni comuni condominiali possa generare una conseguente responsabilità sull'esecutore ed il suo
mandante. Detto questo le opere di adeguamento e sistemazione debbono essere eseguite insindacabilmente
dal . Di fatto i danni visibili patiti da parte attrice sono contenuti;
resta il fatto che il bene, senza un CP_1
intervento risolutivo, perde di valore sia in un possibile contratto di locazione perché il proprietario resta
impossibilitato a garantire l'immobile nel pieno della sua efficienza, sia in una possibile compravendita in quanto
il bene rimane viziato dell'impossibilità di sostituire subito o nel tempo le finestre a tetto. …(elaborato pag
14,15,e 16)
Il TU ha quindi confermato le conclusioni già svolte in sede di ATP ove evidenziava la non corretta esecuzione del montaggio dei lucernari atteso che ha “constatato che la posa in opera -ndr delle finestre velux- non è stata
eseguita correttamente secondo le prescrizioni indicate dalla ditta costruttrice: le finestre risultano essere state
posizionate al di sopra della copertura di nuova realizzazione in particolare in appoggio alla greca caratteristica
del pannello in alluminio preverniciato” (pag.5 relazione in AtP)
Atteso che come sopra detto anche quando si verte in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. civ. n.
11526/2017), perché in tema di risarcimento del danno vale il principio di ordine generale per il quale anche la domanda risarcitoria è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., consegue che grava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costituivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa), sia contrattuale che extracontrattuale.
Come è noto, la prova di tali elementi può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le pagina 9 di 13 presunzioni semplici, ma la relativa "demonstratio" deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 116 cod. proc. civ., una valutazione in concreto - e cioé caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini conseguenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non". (Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986).
Ciò posto, per quanto in atti va ritenuto che la ctu espletata in corso di causa ha ritenuto possibile che la causa dei vizi lamentati dall'attrice siano ricollegabili ad una serie di concause:
1.Insufficiente o mancata manutenzione della copertura, il cui onere incombe sul ex art 2051 c.c., CP_1
quale custode del bene
2.la Vetustà dei serramenti (velux) e delle guarnizioni, di proprietà dell'attrice che quindi hanno contribuito all'accadimento degli eventi;
3. all'errato errato ri-posizionamento dei serramenti (velux) poiché risultano essere stati posizionati al di sopra della copertura di nuova realizzazione in particolare in appoggio alla greca caratteristica del pannello in alluminio preverniciato, da ricondursi alla esecuzione dell'opera di cui pacificamente il Condominio ha incaricato la terza
Cont chiamata
Parte attrice quindi ha provato la responsabilità del sebbene concorrente- e quindi attenuata- con CP_1
Co quella di oltre che alla sua personale ai sensi dell'art. 1127 c.c. n.1., con riferimento ai vizi lamentati ed oggetto di causa, come era suo onere ai sensi dell'art.2697 cc.
Sul punto deve rilevarsi che è pacifica la giurisprudenza che stabilisce che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa -
dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi pagina 10 di 13 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass 34886\21)
Orbene atteso che “la quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (Cass.n.33771\19), dall'esame dell'elaborato peritale e tenuto conto dell'esito della perizia che ha individuato tre concause, non specificando un grado diverso di incidenza causale dell'una sull'altra, si ritiene che le stesse concause abbiano contribuito, nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, nella misura di 1\3 ciascuna nella produzione dell'evento dannoso, con conseguente responsabilità di 1\3 per ciascuna parte in causa.
Ritenuta quindi provata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da parte attrice e la conseguenza loro riferibilità
al condomino, alla terza chiamata ed all'attrice stessa nella misura di 1\3 ciascuna, il Controparte_1
, titolare delle parti comuni e custode del tetto de quo, deve essere condannato ad eseguire a sua cura
[...]
l'intervento di manutenzione straordinaria disposto nella perizia del TU geom. a pag. 16 dell'elaborato Per_1
30.7.2024, nei modi ivi indicati e da eseguirsi entro e non oltre 6 mesi dalla presente sentenza .
Quanto ai costi di ripristino quantificati dal TU in €. 12,683,49 , come meglio specificati da pag 17 a pag 20
dell'elaborato, gli stessi devono essere posti a carico delle parti nella misura di 1\3 ciascuna per quanto sopra argomentato in tema di responsabilità.
Quanto ai danni patrimoniali lamentati da parte attrice, come correttamente rilevato dalla difesa del , CP_1
non vi è prova in atti che il contratto di locazione in essere all'epoca dei fatti di cui è causa sia stato risolto a causa dei vizi e difetti lamentati dall'attrice nel presente giudizio atteso che non vi è in atti la prova che l'immobile non fosse fruibile atteso invece che la TU ha confermato che i fenomeni infiltrativi non erano attivi da tempo e le finestre funzionavano.
pagina 11 di 13 Né infine può ritenersi conferente ai fini risarcitori la valutazione di deprezzamento del bene dell'immobile come svolta da TU : sul punto il TU conclude …r”esta il fatto che il bene, senza un intervento risolutivo, perde il valore …. “ Atteso che la detta valutazione è semmai rilevante solo nel caso in cui i lavori di cui si è disposta l'esecuzione non fossero mai eseguiti e l'attrice decidesse di vendere, manca quindi sul punto l'attualizzazione del danno perché sottoposta a condizione “senza un intervento risolutivo” ovvero quello indicato al TU come ripristino.
La domanda sul punto quindi va rigettata
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti formulata da tutte le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Stante l'esito del giudizio si ritiene equo compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Ugualmente vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti le spese di TU e di ATP come lì
rispettivamente quantificate e quindi liquidate .
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- accertata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da parte attrice e la riferibilità degli stessi al alla CP_1
terza chiamata ed all'attrice nella misura di 1\3 ciascuna,
- condanna il , ad eseguire a sua cura l'intervento di manutenzione Controparte_1
straordinaria indicato dal TU geom. pag. 16 dell'elaborato 30.7.2024, nei modi ivi indicati, da eseguirsi Per_1
entro e non oltre 6 mesi dalla presente sentenza .
- Pone i costi di ripristino, quantificati dal TU in €. 12,683,49 , come meglio specificati da pag 17 a pag 20
dell'elaborato 30.7.2024, a carico delle Parti nella misura di 1\3 ciascuna come in motivazione
- rigetta ogni altra domanda pagina 12 di 13 - Compensa tra le parti le spese di lite
- Pone definitivamente a carico solidale delle parti, in solido tra di loro, le spese di TU e di ATP, nella misura come già liquidate.
-sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, oggi 21.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 13 di 13
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5452/2022 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
***
Oggi 21 maggio 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per Parte_1 l'avv. MAGALETTI ANTONIO e l'avv. Magaletti e Per
[...] Controparte_1 l'avv. LORO MARCO MARIO ETTORE oggi sostituito dall'Avv. Visentin e , Per l'avv. Controparte_2 MAININI PIER ANGELO e l' avv. DE VITO ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Oldani Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 18,21dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5452/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGALETTI ANTONIO Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA B. CELLINI, 2/B 20129 presso il difensore avv. MAGALETTI ANTONIO CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LORO MARCO Controparte_1 P.IVA_1
MARIO ETTORE elettivamente domiciliato in VIALE SAN GIMIGNANO, 38 20146 presso il difensore CP_1
avv. LORO MARCO MARIO ETTORE
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAININI PIER ANGELO e dell'avv. DE VITO Controparte_2
ROBERTO ( ) VIA ITALIA, 46 20052 MONZA;
elettivamente domiciliato in VIA MURRI, 24 C.F._2
20013 MAGENTA presso il difensore avv. MAININI PIER ANGELO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 13 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp att cpc
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015. La presente si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e 118 disp att cpc, che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente procedimento trae origine dalle domande svolte, con atto di citazione regolarmente notificato dall'attrice, condomina, nei confronti del per sentir accogliere le Controparte_3
seguenti conclusioni: “ …condivise le conclusioni cui è pervenuto il TU nominato nel procedimento per
accertamento tecnico preventivo iscritto al nrg 20612\20 di questo Tribunale del cui fascicolo si chiede
l'acquisizione, in via principale accertare dichiarare sulla base delle risultanze delle espletato accertamento
preventivo la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti dal di cui Controparte_1
in narrativa e in particolare quelli relativi alla rimozione e nuova posa delle finestre Velux di proprietà della sig.ra
e al mancato completamento delle opere all'interno dell'appartamento dell'attrice; condannare il Parte_1
C
ad eseguire l'intervento di manutenzione straordinaria disposto nella perizia CP_1 CP_1 CP_1
del TU geom per tutte le ragioni in narrativa, determinando le modalità di esecuzione delle opere Per_1
occorrendo anche attraverso la riconvocazione dello stesso TU;
determinare un termine congruo per
l'esecuzione dei lavori in caso di inosservanza ed ulteriore ritardo nell'esecuzione, anche ai sensi per gli effetti
dell'articolo 614 bis cpc;
accertare e dichiarare la responsabilità del per i Controparte_1
danni cagionati nell'appartamento della sig.ra a seguito dei lavori condominiali eseguiti sul tetto Parte_1
e sulle finestre velux del proprio appartamento e per il mancato completamento delle opere interne;
condannare
pagina 3 di 13 il in al risarcimento dei danni causati nella misura di giustizia nei confronti Controparte_1 CP_1
dell'attrice; in via subordinata condannare il al risarcimento in favore Controparte_1
dell'attrice della somma di euro 11.803,50 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. In ogni caso
liquidare le spese relative all'espletamento della ATP da porre a carico del Controparte_1 CP_1
con condanna alle spese del presente giudizio.
Si costituiva regolarmente in giudicio il convenuto che chiedeva IN VIA PRELIMINARE - autorizzare CP_1
la chiamata in causa della , P.IVA in persona del titolare firmatario Controparte_4 P.IVA_2
Sig. , codice fiscale , PEC con sede in Monza Controparte_2 CodiceFiscale_3 Email_1
(MB) in Via Medici n. 23, CAP 20900 in ragione del fatto che la causa debba ritenersi al medesimo comune,
ovvero e comunque a motivo delle dedotte responsabilità del medesimo in termini risarcitori di natura contrattuale ed extracontrattuale, ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 106 e 269 cpc, giusti lavori di cui in narrativa che precede, con differimento della prima udienza per il giorno 24/05/2022 in modo da consentire la chiamata in causa della stessa nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc;
-
dichiarare l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della procedura di mediazione;
NEL MERITO -
accertati i fatti di causa, rigettare le domande svolte dalla Sig.ra nei confronti del convenuto Pt_1 CP_1
in quanto infondate sia in fatto che in diritto, sempre per i motivi meglio dedotti nella narrativa che precede e che integra sotto ogni aspetto le presenti conclusioni;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta una qualsiasi responsabilità del convenuto e quindi venissero accolte, in tutto o in parte, le domande dell'attrice, accertati i fatti di causa, applicare l'art. 1227 cc ed escludere o ridurre conseguentemente le domande dell'attrice; - in ogni caso di totale o parziale accoglimento delle domande della Sig.ra nei Pt_1
confronti del , accertati i fatti di causa, accertare e dichiarare la terza chiamata, attesa sua esclusiva CP_1
responsabilità, tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne la convenuta da ogni conseguenza pregiudizievole connessa con il presente giudizio e condannare la terza chiamata all'esecuzione dei lavori che si riterranno di necessità ovvero al pagamento dell'importo che sarà accertato dovuto per risarcimento del danno sia alla Sig.ra sia al ” Pt_1 CP_5
pagina 4 di 13 Alla prima udienza su richiesta congiunta delle parti veniva autorizzata la chiamata di Controparte_4
[...]
La terza chiamata si costituiva in giudizio chiedendo : “In via preliminare e/o pregiudiziale: - Accertati i fatti di causa, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_4
estromettere quest'ultimo dal giudizio con vittoria di spese e compensi;
- Accertati i fatti di causa, dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della domanda attorea e della chiamata in causa, stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, con ogni conseguenza di legge;
- Accertati i fatti di causa,
dichiarare l'inopponibilità dell'accertamento tecnico effettuato alla S.V. di stante la carenza di CP_2
contradditorio; - Accertati i fatti di causa, dichiarare l'intervenuta decadenza nei confronti di S.V. di CP_2
dalla garanzia ex art. 1667 c.c., per tardività della denuncia, nonché la prescrizione dell'azione ai sensi dell'art. 1667 c.c.; Nel merito: In via principale: - Accertati i fatti di causa, rigettare le domande formulate da parte attrice,
in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nel presente atto e per ogni altro motivo e/o ragione si dovesse ravvisare e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva proposta dal nei confronti della - Accertati i fatti di causa, respingere in toto ogni avversa CP_1 Controparte_4
domanda nei confronti dell'esponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti e per ogni altro motivo dovesse ritenersi sussistente e comunque non provata, e per l'effetto assolvere la S.V. di CP_2
da ogni pretesa, con ogni statuizione del caso;
- Accertati i fatti di causa, respingere ogni domanda di
[...]
risarcimento danni avanzata dal nei confronti della S.V. di e, in particolare, CP_1 Controparte_2
ogni richiesta di risarcimento comunque connessa ai costi sostenuti dalle Parti nel procedimento di ATP rg. N.
20612/2020 T. . In via subordinata: - Nella denegata e veramente non creduta ipotesi in cui si ravvisasse CP_1
responsabilità in capo alla convenuta in relazione ai vizi e difetti lamentati e/o per ogni altro motivo dovesse emergere in corso di causa, dichiarare la terza chiamata S.V. non tenuta a manlevare il CP_4
da ogni eventuale debenza in ipotesi accertata giudizialmente;
- Nella denegata e non creduta CP_1
ipotesi in cui dovessero ravvisarsi delle imperfezioni nei lavori svolti, accertare che la S.V. di ha CP_2
effettuato i lavori a regola d'arte e sulla base delle indicazioni ricevute e che, pertanto, non sussiste nessun pagina 5 di 13 profilo di colpa, né generica né qualificata, ravvisabile in capo all'impresa per gli eventuali danni subiti dall'attrice, accertando comunque il concorso di colpa dell'assunto danneggiato, per la vetustà dei manufatti e per ogni evenienza provanda in causa con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c..
Alla udienza del 3.11.2022 la causa veniva rinviata in pendenza di mediazione.
Stante l'esito negativo della mediazione, venivano concessi i richiesti termini per memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., in esito al deposito dei quali il Giudice ammetteva TU e nominava per l'incombente il Geom Per_2
che già aveva eseguito la perizia in sede di ATP ma in assegna della terza chiamata che all'udienza del
[...]
5.4.2024 prestava il giuramento di rito accettando l'incarico sul seguente quesito “avvalendosi delle facoltà di cui all'art.194 c.p.c; esaminati gli atti ed i documenti di causa, tenuto conto dello stato dei luoghi, delle deduzioni ed eccezioni rese dalle parti in atti di causa, della documentazione depositata in atti e della TU svolta in sede di
ATP; eseguiti i sopralluoghi e le indagini tutte ritenute opportune;
assunte le necessarie informazioni;
sentite le parti ed i loro consulenti;
tentata la conciliazione tra le parti;
descriva il c.t.u., anche a mezzo di riproduzioni fotografiche ed accerti: 1) l'esistenza o meno dei danni lamentati da parte attrice, le loro cause e la loro riferibilità
alle parti in causa ed agli eventi descritti in atti;
4) ove esistenti, la loro natura, gravità ed incidenza sulla unità
immobiliare, quantificandone l'entità eventualmente subita da parte attrice;
5) gli interventi necessari alla eliminazione delle eventuali conseguenze dannose per parte attrice e i costi relativi, quantificandoli.
Depositata l'elaborato del TU in data 30.7.2024, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 08.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava la causa per la discussione ex art. 281 sexies cpc concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive.
In esito alla discussione dell'udienza 21.5.2025, viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Venendo al merito si rileva quanto segue.
La vicenda esaminata rientra nell'ambito dell'art. 2051 c.c. che introduce una disciplina speciale per i danni arrecati dalle cose di cui si ha la custodia.
Parte attrice infatti lamenta di aver subito danni a seguito di lavori eseguiti nel novembre 2019 dalla
[...]
commissionati dal Condomino a seguito di delibera del 2015, con la quale l'assemblea Controparte_4
pagina 6 di 13 aveva autorizzato lavori di bonifica da cemento amianto eternit del tetto condominiale e completo rifacimento dello stesso che prevedevano anche la rimozione dei lucernari\ velux tra gli altri dell'appartamento della attrice;
lamenta quindi:
- infiltrazioni occorse nel novembre 2019 in esecuzione d'opera allorquando il tetto veniva coperto solo con cellophan
- errato montaggio delle finestre velux
- incompleta esecuzione dei lavori interni nella parte corrispondente alle velux e l'assenza di sigillatura dall'interno delle finestre velux.
Eseguito ATP su istanza dell'odierna attrice, la stessa assume che la TU in tale sede ha concluso confermando i vizi lamentati ed indicando le opere da eseguirsi per la loro eliminazione
Chiede quindi l'esecuzione delle opere necessarie per la loro eliminazione nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Come noto ogni fenomeno che, proveniente dalle parti comuni, arrechi alla proprietà relativa ad un bene immobile ricompreso in uno stabile condominiale, rappresenta un fenomeno di cui è comunque tenuto a rispondere il , in quanto quest'ultimo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad CP_1
adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non arrechino pregiudizio ad alcuno, dovendo pertanto rispondere in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini salvo il caso fortuito.
Su tale ultimo aspetto è come noto la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa solo qualora il custode dia la prova positiva del caso fortuito, idoneo a rompere il legame di custodia e di controllo tra lui e la res,
riuscendo così a dimostrare l'inidoneità della cosa in custodia a provocare il danno (Cass. civ. n. 26751/2009).
Caso fortuito che può consistere in un fatto - eccezionale, imprevedibile ed inevitabile- naturale o anche nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ciò posto, nel caso in esame, nessun dubbio sussiste circa l'esecuzione di opere sul tetto e lo smontaggio ed il rimontaggio con finitura e posa di lattoneria di raccordo per i lucernari esistenti nell'immobile di parte attrice.
pagina 7 di 13 Depone in tal senso, infatti, il comportamento processuale del convenuto che non ha contestato il CP_1
profilo indicato, limitandosi ad evidenziare la propria carenza di legittimazione, con riferimento alla riferibilità dei lamentati vizi e, dunque, al conseguente risarcimento del danno sul presupposto della esenzione da responsabilità per caso fortuito ovvero per il fatto del terzo. Sotto il profilo causale, infine, la TU espletata - a cui si ritiene di aderire in quanto completa ed esaustiva e le cui conclusioni si condividono ed alla quale si rinvia integralmente- ha potuto confermare che: “È comunque possibile sostenere, nonostante le infiltrazioni siano
collegabili a condizioni metereologiche particolari e straordinarie quali piogge intense a carattere temporalesco
ormai divenute eventi classici delle nostre stagioni, che la causa possa dipendere da tre fattori:
1. Insufficiente o mancata manutenzione della copertura;
2. Vetustà dei serramenti (velux) e delle guarnizioni;
3. Raccorderia eseguita in copertura conseguente all'errato posizionamento dei serramenti (velux).
1. La tipologia del manto di copertura deve necessariamente prevedere nel tempo una manutenzione
ordinaria atta alla verifica dei giunti siliconici, delle scossaline, converse e pezzi speciali oltre ai sistemi di
fissaggio. Le lastre grecate infatti subiscono alterazioni e movimenti naturali dovuti agli sbalzi termici stagionali
che provocano nel tempo dissaldature, diminuzione della tenuta degli elementi di fissaggio, usura delle
sigillature siliconiche. Manutenzione che dovrebbe essere effettuata periodicamente dal con il quale CP_1
però non è stato possibile verificarne la programmazione.
2. Le finestre in questione hanno la loro età, presentano screpolature e fessurazioni sulle porzioni
costituenti l'intelaiatura e guarnizioni perimetrali di battuta e compressione deteriorate a causa dell'azione dei
raggi UV, piogge ed escursioni termiche. Questo fattore diminuisce la tenuta termica e aumenta la possibilità
dell'entrata dell'acqua piovana in situazioni meteo particolari.
Altro fattore che, come già specificato nella precedente relazione resa per l'ATP, potrebbe essere un fattore
debole è identificabile nella raccorderia eseguita dall'impresa in copertura conseguentemente alla posa in opera
delle finestre sopra il manto in lastre grecate (posa in opera non corretta). Ribadisco ulteriormente che, con la
valutazione tecnica della ditta AG e probabilmente dell'allora Direzione Lavori di posare al sopra del
pagina 8 di 13 manto di copertura le finestre a tetto, scaturisce l'impossibilità di sostituire i serramenti con garanzia e
certificazione. ….. La situazione allo stato attuale genera un grave danno per la parte attrice. Da un lato i danni
interni sono riparabili con costi decisamente contenuti ma rimane l'impossibilità di poter sostituire i serramenti
velux con altri di nuova fattura garantiti e certificati da parte di fornitori specializzati e qualificati. Sarà necessario
intervenire sulla copertura che di fatto è porzione condominiale per la modifica della struttura a formazione del
coronamento perimetrale per il fissaggio delle finestre. È opportuno sottolineare quanto un intervento privato su
porzioni comuni condominiali possa generare una conseguente responsabilità sull'esecutore ed il suo
mandante. Detto questo le opere di adeguamento e sistemazione debbono essere eseguite insindacabilmente
dal . Di fatto i danni visibili patiti da parte attrice sono contenuti;
resta il fatto che il bene, senza un CP_1
intervento risolutivo, perde di valore sia in un possibile contratto di locazione perché il proprietario resta
impossibilitato a garantire l'immobile nel pieno della sua efficienza, sia in una possibile compravendita in quanto
il bene rimane viziato dell'impossibilità di sostituire subito o nel tempo le finestre a tetto. …(elaborato pag
14,15,e 16)
Il TU ha quindi confermato le conclusioni già svolte in sede di ATP ove evidenziava la non corretta esecuzione del montaggio dei lucernari atteso che ha “constatato che la posa in opera -ndr delle finestre velux- non è stata
eseguita correttamente secondo le prescrizioni indicate dalla ditta costruttrice: le finestre risultano essere state
posizionate al di sopra della copertura di nuova realizzazione in particolare in appoggio alla greca caratteristica
del pannello in alluminio preverniciato” (pag.5 relazione in AtP)
Atteso che come sopra detto anche quando si verte in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. civ. n.
11526/2017), perché in tema di risarcimento del danno vale il principio di ordine generale per il quale anche la domanda risarcitoria è regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., consegue che grava sul danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costituivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito (danno, nesso causale e colpa), sia contrattuale che extracontrattuale.
Come è noto, la prova di tali elementi può essere articolata con ogni mezzo, ivi comprese le allegazioni e le pagina 9 di 13 presunzioni semplici, ma la relativa "demonstratio" deve comunque risultare idonea a consentire al giudice, in applicazione della "regula iuris" di cui all'art. 116 cod. proc. civ., una valutazione in concreto - e cioé caso per caso, anche a prescindere da mere regole statistiche - dell'assunto attoreo, rappresentato in termini conseguenziali di verificazione dell'evento di danno/conseguenza ingiustamente dannosa, secondo la regola di inferenza probatoria del "più probabile che non". (Cass. civ., Sez. III, 13/06/2008, n. 15986).
Ciò posto, per quanto in atti va ritenuto che la ctu espletata in corso di causa ha ritenuto possibile che la causa dei vizi lamentati dall'attrice siano ricollegabili ad una serie di concause:
1.Insufficiente o mancata manutenzione della copertura, il cui onere incombe sul ex art 2051 c.c., CP_1
quale custode del bene
2.la Vetustà dei serramenti (velux) e delle guarnizioni, di proprietà dell'attrice che quindi hanno contribuito all'accadimento degli eventi;
3. all'errato errato ri-posizionamento dei serramenti (velux) poiché risultano essere stati posizionati al di sopra della copertura di nuova realizzazione in particolare in appoggio alla greca caratteristica del pannello in alluminio preverniciato, da ricondursi alla esecuzione dell'opera di cui pacificamente il Condominio ha incaricato la terza
Cont chiamata
Parte attrice quindi ha provato la responsabilità del sebbene concorrente- e quindi attenuata- con CP_1
Co quella di oltre che alla sua personale ai sensi dell'art. 1127 c.c. n.1., con riferimento ai vizi lamentati ed oggetto di causa, come era suo onere ai sensi dell'art.2697 cc.
Sul punto deve rilevarsi che è pacifica la giurisprudenza che stabilisce che “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa -
dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi pagina 10 di 13 l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass 34886\21)
Orbene atteso che “la quantificazione in misura percentuale del contributo colposo della vittima alla causazione del danno è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato” (Cass.n.33771\19), dall'esame dell'elaborato peritale e tenuto conto dell'esito della perizia che ha individuato tre concause, non specificando un grado diverso di incidenza causale dell'una sull'altra, si ritiene che le stesse concause abbiano contribuito, nella causazione dei danni lamentati da parte attrice, nella misura di 1\3 ciascuna nella produzione dell'evento dannoso, con conseguente responsabilità di 1\3 per ciascuna parte in causa.
Ritenuta quindi provata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da parte attrice e la conseguenza loro riferibilità
al condomino, alla terza chiamata ed all'attrice stessa nella misura di 1\3 ciascuna, il Controparte_1
, titolare delle parti comuni e custode del tetto de quo, deve essere condannato ad eseguire a sua cura
[...]
l'intervento di manutenzione straordinaria disposto nella perizia del TU geom. a pag. 16 dell'elaborato Per_1
30.7.2024, nei modi ivi indicati e da eseguirsi entro e non oltre 6 mesi dalla presente sentenza .
Quanto ai costi di ripristino quantificati dal TU in €. 12,683,49 , come meglio specificati da pag 17 a pag 20
dell'elaborato, gli stessi devono essere posti a carico delle parti nella misura di 1\3 ciascuna per quanto sopra argomentato in tema di responsabilità.
Quanto ai danni patrimoniali lamentati da parte attrice, come correttamente rilevato dalla difesa del , CP_1
non vi è prova in atti che il contratto di locazione in essere all'epoca dei fatti di cui è causa sia stato risolto a causa dei vizi e difetti lamentati dall'attrice nel presente giudizio atteso che non vi è in atti la prova che l'immobile non fosse fruibile atteso invece che la TU ha confermato che i fenomeni infiltrativi non erano attivi da tempo e le finestre funzionavano.
pagina 11 di 13 Né infine può ritenersi conferente ai fini risarcitori la valutazione di deprezzamento del bene dell'immobile come svolta da TU : sul punto il TU conclude …r”esta il fatto che il bene, senza un intervento risolutivo, perde il valore …. “ Atteso che la detta valutazione è semmai rilevante solo nel caso in cui i lavori di cui si è disposta l'esecuzione non fossero mai eseguiti e l'attrice decidesse di vendere, manca quindi sul punto l'attualizzazione del danno perché sottoposta a condizione “senza un intervento risolutivo” ovvero quello indicato al TU come ripristino.
La domanda sul punto quindi va rigettata
Con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione e istanza in atti formulata da tutte le parti, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" va rigettata o disattesa (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Stante l'esito del giudizio si ritiene equo compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Ugualmente vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti le spese di TU e di ATP come lì
rispettivamente quantificate e quindi liquidate .
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra domanda e istanza disattesa, rigettata o assorbita, così
provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- accertata la sussistenza dei vizi e difetti lamentati da parte attrice e la riferibilità degli stessi al alla CP_1
terza chiamata ed all'attrice nella misura di 1\3 ciascuna,
- condanna il , ad eseguire a sua cura l'intervento di manutenzione Controparte_1
straordinaria indicato dal TU geom. pag. 16 dell'elaborato 30.7.2024, nei modi ivi indicati, da eseguirsi Per_1
entro e non oltre 6 mesi dalla presente sentenza .
- Pone i costi di ripristino, quantificati dal TU in €. 12,683,49 , come meglio specificati da pag 17 a pag 20
dell'elaborato 30.7.2024, a carico delle Parti nella misura di 1\3 ciascuna come in motivazione
- rigetta ogni altra domanda pagina 12 di 13 - Compensa tra le parti le spese di lite
- Pone definitivamente a carico solidale delle parti, in solido tra di loro, le spese di TU e di ATP, nella misura come già liquidate.
-sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, oggi 21.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 13 di 13