Art. 1. Articolo unico
Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non puo' essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della "buona condotta".
Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.
Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non puo' essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della "buona condotta".
Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.