Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1984, n. 732
Versione
15 novembre 1984
Art. 1. Articolo unico

Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non puo' essere richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della "buona condotta".
Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , ed ogni altra disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.

Entrata in vigore il 15 novembre 1984
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