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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 16/07/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 162/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti - Consigliere Rel.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Consigliere
Dottor Corrado Croci – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 162/2019 promosso da:
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Marianna Montone - Parte_2 come da procura in atti
- appellanti -
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Todeschini Giorgio e Todeschini Alessandro - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 1. In data 1° dicembre 2014, e Parte_2 Parte_1 citavano la davanti al Tribunale di Asti proponendo Controparte_1 opposizione a un decreto ingiuntivo da questa ottenuto (n. 1758/2014) recante l'ingiunzione di pagamento di € 696.249,55, più interessi e spese, a titolo di saldo debitore di un contratto di apertura di credito sottoscritto il 9 gennaio 2014, regolato sul c/c n. 21276-6 e revocato il 17 marzo 2014.
2. Gli opponenti, (ora appellanti) instando per la revoca del decreto ingiuntivo e ricalcolo del saldo con condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente incassate, oltre al risarcimento dei danni, lamentavano: la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, per l'applicazione di tassi ultralegali e usurari;
la violazione dell'art. 1283 c.c., per la capitalizzazione trimestrale delle commissioni a partire dal 30 settembre 2009; la mancata sottoscrizione dei contratti da parte della banca;
l'applicazione illegittima di CMS in difetto di espressa convenzione;
la mancata pattuizione della data di decorrenza degli interessi e calcolo illegittimo degli interessi dalla data valuta con indebito aggravio;
la nullità della fideiussione in conseguenza della nullità delle pattuizioni e degli addebiti bancari
3. La banca si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza del proprio operato e la validità delle clausole contrattuali, inclusa una clausola di salvaguardia contro l'usura.
4. Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di Consulenza Tecnica contabile, con la sentenza n. 626/2018, riteneva di dover stornare dal saldo solo le somme addebitate a titolo di CMS. Conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti a pagare alla banca la somma ricalcolata di €
695.153,66, ponendo a loro carico le spese del giudizio.
5. Gli appellanti hanno interposto appello il 28 gennaio 2019, riproponendo le conclusioni del primo grado attraverso cinque motivi di gravame. La banca, costituendosi ritualmente, ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendolo infondato in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata.
6. Con la sentenza non definitiva n. 606/2020 pubblicata in data 8 giugno 2020, questa Corte di Appello ha respinto diverse argomentazioni degli appellanti in quanto infondate o generiche (in particolare ha respinto il secondo motivo di pagina 2 di 4 appello, nella parte in cui si lamentava la pattuizione di interessi usurari -c.d. usura originaria- il terzo, il quarto ed il quinto motivo, nella parte in cui si lamentava il difetto di forma dei contratti di apertura di credito per mancata sottoscrizione da parte della banca) ed ha disposto, in merito ai restanti motivi, come da separata ordinanza con cui è stato ordinato un supplemento di
Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare l'eventuale usura sopravvenuta in due trimestri specificamente indicati.
7. Nelle more del giudizio, dopo la liquidazione del compenso per il supplemento di
CTU e prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
(fissata al 26.10.2021) è intervenuta una causa di interruzione del processo costituita dal fallimento della società di cui il Parte_2 procuratore di parte appellante ha dato atto depositando nel fascicolo tematico la sentenza di dichiarativa di fallimento del Tribunale di Asti n. 26.2021 del
22.07.2021.
8. La Corte, preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 6 ottobre 2021, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
9. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c. operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR
n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore Sig. che agisce anche in proprio, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 626/2018 pubblicata il 29.06.20218, nei pagina 3 di 4 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ogni contraria istanza disattesa
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.07.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti - Consigliere Rel.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese - Consigliere
Dottor Corrado Croci – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G.C. 162/2019 promosso da:
in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Marianna Montone - Parte_2 come da procura in atti
- appellanti -
Contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Todeschini Giorgio e Todeschini Alessandro - come da procura in atti
- appellata –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo – contratti bancari
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 1. In data 1° dicembre 2014, e Parte_2 Parte_1 citavano la davanti al Tribunale di Asti proponendo Controparte_1 opposizione a un decreto ingiuntivo da questa ottenuto (n. 1758/2014) recante l'ingiunzione di pagamento di € 696.249,55, più interessi e spese, a titolo di saldo debitore di un contratto di apertura di credito sottoscritto il 9 gennaio 2014, regolato sul c/c n. 21276-6 e revocato il 17 marzo 2014.
2. Gli opponenti, (ora appellanti) instando per la revoca del decreto ingiuntivo e ricalcolo del saldo con condanna della banca alla restituzione delle somme illegittimamente incassate, oltre al risarcimento dei danni, lamentavano: la violazione dell'art. 117, comma 4, TUB, per l'applicazione di tassi ultralegali e usurari;
la violazione dell'art. 1283 c.c., per la capitalizzazione trimestrale delle commissioni a partire dal 30 settembre 2009; la mancata sottoscrizione dei contratti da parte della banca;
l'applicazione illegittima di CMS in difetto di espressa convenzione;
la mancata pattuizione della data di decorrenza degli interessi e calcolo illegittimo degli interessi dalla data valuta con indebito aggravio;
la nullità della fideiussione in conseguenza della nullità delle pattuizioni e degli addebiti bancari
3. La banca si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la correttezza del proprio operato e la validità delle clausole contrattuali, inclusa una clausola di salvaguardia contro l'usura.
4. Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di Consulenza Tecnica contabile, con la sentenza n. 626/2018, riteneva di dover stornare dal saldo solo le somme addebitate a titolo di CMS. Conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo e condannava gli opponenti a pagare alla banca la somma ricalcolata di €
695.153,66, ponendo a loro carico le spese del giudizio.
5. Gli appellanti hanno interposto appello il 28 gennaio 2019, riproponendo le conclusioni del primo grado attraverso cinque motivi di gravame. La banca, costituendosi ritualmente, ha chiesto il rigetto dell'appello ritenendolo infondato in quanto infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza impugnata.
6. Con la sentenza non definitiva n. 606/2020 pubblicata in data 8 giugno 2020, questa Corte di Appello ha respinto diverse argomentazioni degli appellanti in quanto infondate o generiche (in particolare ha respinto il secondo motivo di pagina 2 di 4 appello, nella parte in cui si lamentava la pattuizione di interessi usurari -c.d. usura originaria- il terzo, il quarto ed il quinto motivo, nella parte in cui si lamentava il difetto di forma dei contratti di apertura di credito per mancata sottoscrizione da parte della banca) ed ha disposto, in merito ai restanti motivi, come da separata ordinanza con cui è stato ordinato un supplemento di
Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare l'eventuale usura sopravvenuta in due trimestri specificamente indicati.
7. Nelle more del giudizio, dopo la liquidazione del compenso per il supplemento di
CTU e prima della celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
(fissata al 26.10.2021) è intervenuta una causa di interruzione del processo costituita dal fallimento della società di cui il Parte_2 procuratore di parte appellante ha dato atto depositando nel fascicolo tematico la sentenza di dichiarativa di fallimento del Tribunale di Asti n. 26.2021 del
22.07.2021.
8. La Corte, preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 6 ottobre 2021, ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
9. Poiché il processo non è stato riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, a norma dell'art. 305 c.p.c., esso deve essere dichiarato estinto d'ufficio dal Collegio secondo quanto dispone l'art. 307 c.p.c. operando l'estinzione di diritto, senza necessità di ulteriori incombenti processuali. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, né sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 quater, DPR
n.115/2002, perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto a carico della parte il cui appello, principale o incidentale, sia stato dichiarato inammissibile o improcedibile, o sia stato respinto nel merito.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore Sig. che agisce anche in proprio, Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 626/2018 pubblicata il 29.06.20218, nei pagina 3 di 4 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, ogni contraria istanza disattesa
Visti gli artt. 305 e 307 c.p.c.
Dichiara estinto il presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.07.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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