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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ROSARIA ANTONIA Parte_1 C.F._1
GIGANTE
-attrice opponente-
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. RAFFAELLA P.IVA_1
ZAMBONI
-convenuta opposta-
***
Conclusioni: Le Parti hanno concluso come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2020 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 29 aprile
2020, all'esito del procedimento monitorio RG n. 701/2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di (sin d'ora anche Controparte_1
solo “ ), della somma di € 79.797,37, di cui alla fattura n. 17 del 31 marzo CP_1 2020, oltre interessi e spese della fase monitoria e chiedeva, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' per il grave CP_1
ritardo nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto di appalto del 26 settembre 2018, nonché per i danni patrimoniali conseguenti al ritardo e per l'effetto, di condannare la
Convenuta opposta al pagamento della somma complessiva di € 107.587,11 (di cui €
99.409,25 a titolo di penale prevista in contratto per il colpevole ritardo nell'esecuzione delle opere, € 3.942,00 per canoni di locazione versati da aprile 2019 a dicembre 2019, €
827,37 per interessi passivi versati alla banca da aprile 2019 a ottobre 2019, € 1.658,49 per corrente di cantiere ed € 1.750,00 per costi di riallestimento cantiere) nonché di accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa per i difetti e i vizi dell'Opera, consistenti CP_1 nelle infiltrazioni di umidità dei muri esterni e per l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 10.195,50, pari all'importo necessario per gli interventi di ripristino, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A sostegno dell'opposizione deduceva che: - in data 26 settembre 2018, Parte_1
incaricava la convenuta per eseguire i lavori di ristrutturazione CP_1 dell'immobile di sua proprietà, sito in Podenzano (PC), Loc. Canestrina 150 – fraz. San
Polo, per un totale di € 320.677,03; - l'allestimento del cantiere doveva partire il giorno successivo alla stipula del contratto (27 settembre 2018) e i lavori dovevano concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2019, con puntuale cronoprogramma dei lavori da eseguire allegato al contratto;
- i lavori di ristrutturazione duravano sino al 18 ottobre 2019, quando l'Impresa abbandonava il cantiere, lasciando l'opera incompiuta;
- in data 27 ottobre 2019, la committente chiedeva invano delucidazioni all'appaltatrice su alcuni Parte_1
punti della contabilità relativa allo stato di avanzamento dei lavori SAL n. 4, contestando in particolare i calcoli relativi all'intonaco esterno, al prezzo dei coppi di copertura del tetto, ai torrini sul tetto, alle ore di lavoro e materiali impiegati per le assistenze murarie alle opere dell'elettricista e dell'idraulico, il nolo di un nuovo ponteggio e le ore di lavoro calcolate per modificare il ripostiglio del piano terra;
- ciò nonostante, la ditta appaltatrice emetteva il conteggio relativo al S.A.L. 5 e la fattura 17 del 31 marzo 2020, la quale nell'oggetto riportava testualmente “costruzione nuova villa residenziale in località Canestrina di S.
Polo – Podenzano (Pc). Riferimento contratto d'appalto in data 26.09.2018 - Fattura a saldo lavori relativi al 4^ e 5^ S.AL.: opere a contratto, opere rif. preventivo di maggio 2019, settembre 2019, e varie concordate con la committenza”; - nel conteggio del SAL 5,
l'Opposta aveva erroneamente indicato importi ulteriori non concordati con la Committenza
e pertanto non dovuti, tra cui l'importo di € 1.561,10 di cui al punto 14A relativo alla copertura in legno lamellare massiccio, la voce 17A di importo pari a € 6.700,89, la voce
25A) ove i torrini di rame per l'importo di € 600,00 venivano unilateralmente sostituiti dai torrini in cotto previsti nel computo metrico, la voce 59) relativa al conteggio per l'intonaco esterno, il punto 60) di € 7.743,00 ed il punto 91A) per un importo pari a € 3.600,00; - alla fine di ottobre 2018, non aveva ancora provveduto ad inviare il Piano CP_1
Operativo di Sicurezza obbligatorio al responsabile per la sicurezza e direttore dei lavori arch. - l'attività di cantiere iniziava solo i primi di novembre 2018, con Persona_1
oltre un mese di ritardo rispetto a quanto pattuito, per esclusiva responsabilità dell' CP_1
- oltre che nei giorni di pioggia che interessavano la zona tra il mese di ottobre 2018
[...]
e il mese di gennaio 2019 (circa 20), il cantiere era spesso deserto e i lavori procedevano molto a rilento e spesso sollecitato sul punto, addossava la responsabilità dei CP_1
gravi ritardi accumulati al sub-appaltatore Mesuraca, titolare dell'Impresa “Arte Edile”; - nel mese di giugno del 2019, con mesi di ritardo accumulato, i rapporti tra le parti si deterioravano ulteriormente, in quanto la Committenza aveva necessità di entrare nella villa di Podenzano, anche e soprattutto alla luce del fatto che la era incinta e richiedeva, Pt_1 pertanto, all'Appaltatrice la redazione di un cronoprogramma per la fine dei lavori quanto prima ma non si presentava, inviando al suo posto il geom. - in data CP_1 Parte_2
19 luglio 2019, il direttore dei lavori stilava un cronoprogramma che proponeva Per_1 alle parti via mail, che non veniva né sottoscritto né rispettato dall'Impresa; - in data 14 settembre 2019, Parte attrice comunicava a che, per i lavori di intonaco CP_1 interno e posa pannelli di fibrongesso, si sarebbe avvalsa di un'impresa dalla stessa incaricata, stante l'intenzione del di sub appaltare quei lavori nuovamente alla “Arti CP_1
Edili” del Mesuraca;
- in data 19 settembre 2019, alla presenza del compagno della , Pt_1
il responsabile della società “Arti Edili”, si recava in cantiere rivendicando il saldo delle proprie spettanze economiche, minacciando, in caso contrario di danneggiare l'immobile; - in data 18 ottobre 2019, l' senza preavviso, abbandonava il cantiere CP_1
asportando tutti i dispositivi di sicurezza;
- era creditrice nei confronti dell' CP_1 della somma complessiva di € 107.5877,11 di cui € 99.409,25 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori (155 giorni), € 3.942,00 per canoni di locazione versati da aprile 2019 a dicembre 2019, € 827,37 per interessi passivi versati alla banca da aprile 2019 a ottobre 2019, € 1.750,00 per il riallestimento del cantiere successivamente all'abbandono dell' nonché di € 1.658,49 per corrente di cantiere a carico dell'impresa CP_1
come da contratto;
- con comunicazione PEC del 20 novembre 2019, il direttore dei lavori arch. inviava il dettaglio dei vizi e difetti riscontrati nelle opere eseguite Per_1
(applicazione parziale della pastella colorata;
esecuzione della finitura di cui alla voce 59 del computo metrico disgiunta dall'esecuzione delle opere previste alla voce 59 bis e la conseguente impossibilità di eseguire in tempi successivi l'applicazione a regola d'arte della pastella colorata sulla porzione di parete tra marciapiede e plast bau;
applicazione parziale della pastella colorata sul fronte est con interruzione in prossimità dell'architrave del portone dell'autorimessa; mancata corrispondenza ed errato posizionamento della quota di riferimento al pavimento finito del terrazzo di piano primo sui fronti est, nord ed ovest che comporta, specialmente sul fronte est, problemi di ripresa della finitura colorata;
mancata posa in opera preventiva della soglia dell'autorimessa; disgregazione di alcune porzioni della pastella di finitura in prossimità del fronte sud e fronte ovest;
non perfetta esecuzione dei raccordi e sigillature in prossimità di soglie e falsi telai) e tali vizi venivano riconosciuti da durante il sopralluogo del 27 novembre 2019 il quale, però, si rifiutava di CP_1
sottoscrivere il verbale di sopralluogo;
- con comunicazione via mail inviata in pari data, la
Committenza autorizzava ad accedere al cantiere per porre rimedio alle criticità, CP_1
soprattutto alle soglie dei davanzali non sigillate nei punti di giuntura con i muri dai quali si infiltrava abbondante acqua piovana ma le discromie e l'applicazione parziale della pastella colorata sulle pareti esterne (punto 59 del computo metrico) della villetta sussistevano ancora ed era necessario il rifacimento dell'intero intonaco esterno per uniformare il colore;
- in data 2 dicembre 2019, il direttore dei lavori constatava una nuova infiltrazione in prossimità del muro tra il terrazzo e la camera da letto al piano primo e ne dava immediata comunicazione al il quale riscontrava la segnalazione dando la propria disponibilità CP_1
ad intervenire;
- in data 13 dicembre 2019, il direttore dei lavori sollecitava ancora l'intervento dell'impresa in quanto le infiltrazioni si erano estese e in data 18 dicembre
2019, veniva eseguito un sopralluogo congiunto in cantiere, ove venivano riscontrate le macchie e infiltrazioni denunciate e le parti concordavano di rivedersi dopo che la casa fosse stata adeguatamente riscaldata per qualche settimana;
- nonostante il riscaldamento acceso, le infiltrazioni non diminuivano e la committenza richiedeva l'intervento di un termotecnico, l'ing. di Piacenza, il quale a marzo 2020 (dopo il parto della e Tes_1 Pt_1
l'avvento del Covid) inviava una breve relazione nella quale evidenziava come l'umidità presente sui muri risalisse probabilmente dalla soletta dell'abitazione in quanto nella fase di stesura era stata utilizzata troppa acqua alla quale non era stato dato il tempo di evaporare;
- tale situazione era stata verosimilmente aggravata dal fatto che l'appaltatrice aveva lasciato i balconi, il garage e il portico senza sottofondi sino a metà ottobre 2019, favorendo l'infiltrazione di ulteriore acqua piovana.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto della formulata opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 342/2020, oltre rivalutazione monetaria sull'importo ingiunto dal dovuto e interessi sulla somma così rivalutata sino al saldo ed infine, la condanna di Parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A sostegno di tali conclusioni, Parte Convenuta opposta deduceva che: - per prassi, il prospetto cronologico rappresenta un mero dato di riferimento e non un termine perentorio, posto che nell'esecuzione delle opere possono subentrare imprevisti modificativi delle tempistiche;
- le parti convenivano (art 6, punto d del contratto d'appalto) che CP_1
doveva provvedere ai necessari allacciamenti per forniture di servizi elettrici e idrici,
[...]
sopportandone i relativi costi e la Committenza rappresentava il coinvolgimento in corso d'opera di terze parti per la realizzazione dei vari interventi di impiantistica e perciò le Parti concordavano che l'allacciamento della corrente elettrica e l'apertura del relativo contatore fossero di competenza diretta della;
- solo in data 26 ottobre 2018, la ommittenza Pt_1 comunicava ad l'apertura del contatore e quindi la possibilità per CP_1
quest'ultima di poter iniziare la materiale esecuzione delle opere commissionate, mediante installazione delle necessarie attrezzature, pertanto il ritardo nell'inizio dell'esecuzione delle opere dalla stessa lamentato non poteva essere imputabile all'Impresa appaltatrice;
- tra il mese di ottobre 2018 ed aprile 2019 si riscontravano condizioni metereologiche avverse che rendevano impossibile l'esecuzione delle attività di cantiere, con conseguente momentanea sospensione dei lavori;
- il dover coordinare l'attività con quella di parti terze (impiantisti) commissionate dalla committenza, cagionava ulteriori ritardi, che venivano contestati dall'Opponente solo a novembre 2019; - la Committenza poi commissionava ad CP_1 'esecuzione di ulteriori opere (preventivi di maggio e settembre 2019), che venivano
[...]
portate a conclusione in data 30 settembre 2019 e con e-mail del 6 settembre 2019, Parte
Attrice accettava l'esecuzione di ulteriori opere extra capitolato;
- non CP_1
abbandonava arbitrariamente ed ingiustificatamente il cantiere senza portare ad esecuzione le opere commissionate, avendo anzi eseguito non solo quelle oggetto del contratto ma anche quelle commissionate successivamente e descritte nei preventivi di maggio-settembre
2019 e nei successivi IV eV SAL del settembre 2019; - con comunicazione del 20 novembre
2019, l'arch. inviava ad il dettaglio di alcuni vizi/difetti riscontrati Per_1 CP_1
ed il geom. eseguito un sopralluogo, provvedeva alla riparazione di quanto CP_1
lamentato; - le doglianze di controparte risultavano ascrivibili non all'appaltatrice ma all'operato del sig. Mesuraca, titolare della ditta “Arte Edile”, cui aveva CP_1 subappaltato l'esecuzione di alcuni lavori e le stesse erano di esiguo rilievo economico;
- in data 2 dicembre 2019, il DL contestava ad un'infiltrazione in prossimità del CP_1 muro tra il terrazzo e la camera da letto al primo piano dell'immobile e il si rendeva CP_1
disponibile ad eseguire un sopralluogo, il quale veniva effettuato in data 18 dicembre 2019, alla presenza dell'arch. del geom. e dei signori e Per_1 Parte_2 Per_2 Per_3
nonché del signor compagno della;
- in tale sede, le parti evidenziavano Per_4 Pt_1
che entrambe le zone non presentavano alla vista segni o situazioni di posa anomala tale da creare infiltrazione di acqua piovana e convenivano che ogni intervento di smontaggio della copertura (zona velux lato nord) volto alla verifica del sistema di posa delle finestre a tetto fosse, al momento, soluzione solamente onerosa e del tutto non risolutiva, stante la presenza di condensa interstiziale e convenivano di rinviare l'accertamento ad un ulteriore e successivo sopralluogo;
- la committenza richiedeva l'intervento di un termotecnico, Ing.
, il quale evidenziava: “(omissis) E' comunque non possibile che questo vapore possa Tes_1
condensare nei punti indicati, in quanto nel periodo in cui si è manifestato il problema, in base alla temperatura esterna e all'umidità relativa, il punto di rugiada si raggiungeva a temperature troppo basse. È inoltre non possibile che tale umidità possa migrare dall'interno dell'abitazione, in quanto la quantità di vapore acqueo con riscaldamento e
VMC accesi rendono tale valore molto basso, e non vi è in alcuna stanza una manifestazione superficiale di fenomeni di condensa.” e ancora “Si ritiene quindi che non vi siano vizi nella costruzione dell'edificio, o nella realizzazione dell'impianto termico. Le cause sono da ricercarsi nell'asciugatura della soletta del piano primo, con vapore acqueo intrappolato e che come unico sfogo di uscita ha l'uscita evidenziata”.
All'udienza del 4 maggio 2021, il Tribunale di Piacenza negava la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e concedeva alle Parti i termini ex art 183, co. 6 c.p.c..
L'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi ed interrogatorio formale del legale rappresentante dell' CP_1
All'esito dell'istruttoria, il Giudice, convocava le Parti al fine di sentirle liberamente sui fatti di causa e tentare la conciliazione della lite la quale, nonostante i diversi rinvii concessi alle Parti per pendenza trattative, dava esito negativo;
sicché, su richiesta delle Parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Corte Cass. Sez. Unite, sent. n.
13533/2001).
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
Nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 342/2020 (R.G. n. 701/2020) con cui il Tribunale di Piacenza, in data 29 aprile 2020, le ha ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo complessivo di €
79.797,37, portato dalla fattura n. 17 del 31 marzo 2020, riguardante i lavori di cui ai SAL 4
e 5 eseguiti dall' in esecuzione del contratto di appalto stipulato inter partes CP_1 in data 26 settembre 2018, avente ad oggetto la ristrutturazione della villetta di proprietà
sita in Podenzano (PC), Loc. Canestrina, contestando la fondatezza della pretesa Pt_1 creditoria, in quanto l'importo ingiunto conterrebbe conteggi inesatti e mai concordati con la Committenza ed eccependo la responsabilità dell' per il grave ritardo CP_1
nell'esecuzione dei lavori commissionati, fonte di danni per l'Opponente quantificati in complessivi € 107.587,11 (di cui € 99.409,25 a titolo di penale prevista in contratto per il colpevole ritardo nell'esecuzione delle opere, € 3.942,00 per canoni di locazione versati da aprile 2019 a dicembre 2019 conseguenti al mancato utilizzo del proprio immobile oggetto del contratto per cui è causa, € 827,37 per interessi passivi versati alla banca da aprile 2019
a ottobre 2019, € 1.658,49 per corrente di cantiere ed € 1.750,00 per costi di riallestimento cantiere), nonché l'esistenza di vizi dell'Opera, consistenti nelle infiltrazioni di umidità dei muri esterni, riconducibili al non corretto operato dell CP_1
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito meglio precisati.
Come noto, l'appalto è un contratto sinallagmatico con cui un committente affida ad un appaltatore il compimento di un'opera o lo svolgimento di un servizio verso un corrispettivo in danaro ed è caratterizzato dalla gestione a rischio dell'appaltatore, il quale provvede – operando in autonomia rispetto al committente e secondo la propria discrezionalità e diligenza – ad organizzare tutti i mezzi necessari all'esecuzione del contratto (art. 1655 c.c.).
La sinallagmaticità del contratto di appalto si manifesta, da un lato, nell'obbligazione a carico dell'appaltatore del compimento dell'opera (“a regola d'arte”) o della prestazione del servizio, secondo le modalità previste dal contratto e dall'altro, nell'onere in capo alla committenza di adempiere al pagamento del corrispettivo pattuito.
Giova altresì precisare che, nelle ipotesi in cui venga sottoscritto un contratto di subappalto, in forza del quale l'appaltatore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione, il secondo contratto è distinto dal contratto base, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo - in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto -, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale.
Nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.240). Pertanto, i difetti riscontrati nell'opera del subappaltatore non escludono la responsabilità del costruttore-appaltatore nei confronti del terzo danneggiato.
Ciò posto, tornando al caso in esame, si rileva che in relazione al lamentato inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo da parte dell'odierna Opponente, quest'ultima ha eccepito la non debenza degli importi di cui alla fattura n. 17/2020, contestando il conteggio effettuato dall' nei SAL 4 e 5 che conterrebbe variazioni non CP_1
concordate con la Committenza (con riferimento all'importo di cui al punto 14A relativo alla copertura in legno lamellare massiccio di € 1.561,10, mai concordato con la committenza, la voce 17A di importo pari a € 6.700,89 anch'essa mai concordata con la committenza, la voce 25A relativa ai torrini di € 600,00 che disconosce in Parte_1
quanto nuova e relativa a “torrini di rame”, quando invece alla voce 25 del computo metrico era prevista la fornitura e posa di torrini in cotto e il punto 60) di € 7.743,00 ed il punto 91A per un importo pari a € 3.600,00) mentre l' a sua volta, afferma che tali CP_1 variazioni e conseguentemente, i relativi costi, erano state concordate dalle Parti ed in particolare, accettate dalla con email del 6 settembre 2019 nonché correttamente Pt_1 eseguite dall'Impresa appaltatrice.
Giova rilevare che nel contratto di appalto, il committente ha diritto di ottenere l'opera realizzata con le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie) e pertanto, può pretendere l'eliminazione delle varianti introdotte dall'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o ne comportino aumento (Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.252).
In particolare, in tema di variazioni al contratto di appalto, il Legislatore prevede che il regime delle variazioni dell'opera muta a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo caso, il successivo art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti che le variazioni siano state richieste dal committente (sul punto, Cass. civ., sez. II, 31/05/2024, n.15351 “In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente”).
Nel caso in esame non vi è prova che le variazioni apportate all'Opera dall'Impresa CP_1 fossero state accettate dalla Committente dal momento che, dalla lettura della email del 6 settembre 2019, prodotta dalla Convenuta opposta al doc 2, diversamente da quanto dedotto da quest'ultima, emerge chiaramente la già manifestata contestazione dei conteggi dei SAL
4 e 5 da parte della (“Buonasera, presa visione della mail inviata al mio Pt_1
rappresentante di fiducia si risponde direttamente in merito: la DL, Arch. Per_1 comunicherà per iscritto esclusivamente alla Committenza l'avallo o eventuali perplessità in merito alla contabilità inviata, dopodichè sarà la stessa Committenza a comunicare, sempre per iscritto, il risultato della verifica. Si comunica altresì di essere ancora in attesa di risposta, sempre per iscritto, alle perplessità già espresse dalla DL sulla precedente contabilità, che, ad oggi, non risulta ancora pervenuta (mail del 25 lug 2019), pertanto la fattura non può essere ancora saldata (sebbene solo in minima parte). Qualunque voce non coerente con il computo precedentemente firmato ed allegato al contratto, saranno soggette
a valutazione e, salvo che non siano state espressamente accettate, non saranno pagate.”).
Inoltre, quanto ai preventivi di maggio e settembre 2019, prodotti dall' ai CP_1 docc. 1 e 2, si rileva che gli stessi non possono di per sé soli essere idonei a dimostrare l'asserita accettazione da parte della Committenza delle varianti proposte dall'Impresa appaltatrice, posto che non vi è prova che la li abbia ricevuti né che la stessa abbia Pt_1
accettato l'esecuzione delle variazioni e i relativi costi, in mancanza di sottoscrizione da parte della stessa, né per conoscenza né per accettazione.
Inoltre, nessuno dei testimoni di Parte convenuta opposta, escussi nel corso del giudizio, ha confermato che gli asseriti lavori extra capitolato realizzati dall'Impresa appaltatrice erano stati autorizzati da parte della Committente. Anche il geom. qualificatosi come Parte_2
assistente tecnico di cantiere, affermava di non sapere nulla dei preventivi di maggio – settembre 2019 e di non “saper dire” se l' avesse eseguito le opere in CP_1
conformità agli stessi, limitandosi ad una generica affermazione circa la corrispondenza tra i
SAL 4 e 5 e le opere eseguite, senza confermare che le modifiche al progetto erano state concordate dalle Parti.
Al contrario, , ancor prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 contestava per iscritto all'Impresa sia alcuni prezzi esposti nei conteggi a SAL 4 – 5, CP_1
maggiorati arbitrariamente rispetto a quelli riportati nel computo metrico, sia la scelta da parte dell'impresa di utilizzare materiali diversi e più costosi nell'esecuzione di alcuni lavori, sia l'effettiva realizzazione di opere extra capitolato mai autorizzate.
La convenuta opposta non ha quindi provato la fondatezza della pretesa creditoria ex art. 2697 c.c. e conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla , il Pt_1
decreto ingiuntivo impugnato dovrà essere integralmente revocato.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale svolta dall'Attrice opponente e volta ad accertare la sussistenza della responsabilità in capo all' del ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori, con conseguente condanna della medesima opposta al pagamento della penale prevista per il ritardo e dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del ritardo imputabile all' si rileva che in base all'art. 11 n.1 del contratto di appalto, CP_1
l avrebbe dovuto terminare i lavori entro il 31 gennaio 2019 ed inoltre, le CP_1
Parti avevano sottoscritto un cronoprogramma per rafforzare l'impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e sui tempi di esecuzione dei lavori, alla luce della circostanza, nota all'Impresa esecutrice, che era interesse della Committente terminare i lavori prima della fine della gravidanza, come confermato anche dal teste Tes_2
, escusso all'udienza del 14 ottobre 2022 nonché dai sig.ri e
[...] Parte_3
sentiti come testimoni alla successiva udienza del 3 marzo 2023. Inoltre Testimone_3
è pacifico che, successivamente, non veniva sottoscritto un nuovo cronoprogramma rispetto a quello allegato al contratto originario, che quindi risultava ancora valido e vincolante per le Parti.
Né vi è prova che il ritardo contestato sia dipeso dall'inizio ritardato dei lavori, che dovevano cominciare, come da accordi contrattuali, il 27 settembre 2018 ma di fatto ebbero inizio il primo novembre 2018, per causa imputabile alla stessa - secondo quanto Pt_1 dichiarato dalla Convenuta opposta -, la quale solo in data 26 ottobre 2018 avrebbe comunicato all'Impresa appaltatrice l'apertura del contatore necessaria per iniziare la materiale esecuzione delle opere commissionate, posto che tra gli obblighi dell'Appaltatore
(art. 6 lettera D – pag. 5 doc. 2 fascicolo monitorio) vi era anche quello di “provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete elettrica sopportandone i relativi costi”, circostanza confermata anche dalla corrispondenza intercorsa tra le Parti in data 24 ottobre 2018 (doc. 6 di Parte Attrice Opponente) con la quale il direttore dei lavori, sollecitava Persona_1
l'Impresa appaltatrice di dare conferma circa l'allaccio dei POS (Piani Operativi di
Sicurezza) di e lo stesso rispondeva di aver già inviato in data 17 Parte_4 CP_1 ottobre 2018 e che i lavori non erano iniziati in quanto non aveva provveduto CP_2
all'allaccio del cantiere, tanto da valutare il nolo di un generatore di corrente a gasolio.
Risulta, pertanto, provato che l'attività in cantiere aveva inizio solo i primi di novembre
2018, con oltre un mese di ritardo, per esclusiva responsabilità dell'Impresa CP_1
Non si ritiene, infatti, soddisfatto l'onere della prova in relazione alla specialità delle dedotte circostanze, quali causa di impedimento oggettivo alla regolare esecuzione dei lavori, non superabili con l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, una simile prova era fondamentale proprio alla luce dell'impossibilità di qualificare tali eventi di per sé come eccezionali. Di conseguenza, una valutazione in linea con il parametro dell'art. 1176 c.c. suggerisce, al contrario, la prevedibilità e l'ordinarietà di tali circostanze nell'esecuzione di un appalto e comunque, la loro inidoneità a paralizzarne lo svolgimento tanto da cumulare un simile ritardo.
Ne consegue che è sicuramente vera la deduzione di Parte opponente circa l'estraneità dalla stessa rispetto a tali eventi e la loro imputabilità unicamente all'Impresa appaltatrice, ricadendo prevedibilmente su quest'ultima anche la gestione e l'organizzazione dei lavori rispetto al verificarsi di eventi che possono incidere sui tempi di esecuzione dei lavori.
Inoltre, la Convenuta opposta non ha in alcun modo provato che le condizioni meteo avverse abbiano inciso sullo svolgimento dei lavori o comunque, sulla loro corretta esecuzione. D'altronde, ai fini di una simile prova, spetta all'impresa appaltatrice dimostrare il carattere "eccezionale" degli eventi meteorologici, sia per frequenza che per intensità, rispetto ai giorni di "andamento stagionale sfavorevole" già previsti all'interno del cronoprogramma. In questo senso, dunque, ogniqualvolta le invocate cause climatologiche avverse rientrino nei giorni già previsti e prevedibili da programma, non potranno assurgere né a causa di giustificazione di una sospensione dei lavori, né tantomeno di esclusione della responsabilità dell'appaltatrice per un ritardo nella loro esecuzione.
La stessa conclusione vale anche per la questione relativa all'imputabilità della responsabilità dei ritardi nell'esecuzione delle opere alla “lentezza” del sub-appaltatore
Mesuraca, del cui colpevole ritardo deve rispondere unicamente l alla luce CP_1
dei principi sopra richiamati in materia di sub-appalto nonché della clausola contenuta nel contratto sottoscritto tra le Parti in data 26 settembre 2018, con la quale le stesse pattuivano che “in nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere subappaltate” (doc. 2 fascicolo monitorio).
Infine, l'Impresa appaltatrice non ha allegato, ancora prima di provare, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, che avrebbe comportato la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. Ne consegue che non è stato soddisfatto l'onere della prova gravante sulla Convenuta opposta, in merito alla prova della non imputabilità della responsabilità per il ritardo.
Tale ritardo fa sorgere in capo all'Opponente il diritto ad applicare a carico dell'Impresa la penale prevista dall'art. 11 n. 4 del contratto di appalto in forza della quale “per CP_1 ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma,
l'Appaltatore, sempre che il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari al 2 per mille dell'importo contrattuale”, avendo l' CP_1 abbandonato il cantiere, in data 18 ottobre 2019, senza redigere alcun verbale di consegna dell'Opera, ben 155 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì al netto dei giorni lavorativi di pioggia dal 27.9.2018 al 30.4.2019) oltre il termine del 31 gennaio 2019 previsto in
Contratto per la conclusione dei lavori.
Va ricordato che con la clausola penale le parti effettuano una precostituzione pattizia della liquidazione del danno presuntivamente causato al creditore dall'inadempimento della controparte.
In particolare, sul punto la Suprema Corte ha sancito che: “La clausola penale, la quale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore, può essere stipulata, secondo la previsione dell'art. 1382 c.c., per il caso di inadempimento ovvero per il caso di ritardo nell'adempimento. Qualora la penale sia fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo, né, quindi, il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima. L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salvo, in questo caso, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, dell'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore” (Cass. civ., sez. II, 31/10/2018, n.27994).
Segnatamente, la funzione della clausola è, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore;
in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cassazione civile sez. II, 12/01/2024, n.1285).
Orbene, stante l'imputabilità del ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione all'Impresa va accolta la richiesta di condanna della stessa al pagamento della penale CP_1 da ritardo prevista in Contratto per complessivi € 99.409,25 (2 X 1000 di € 320.677,03 =
641,35 X 155 gg.= 99,409,25).
Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva di tutti i possibili danni derivanti dal ritardo nell'adempimento, posto che la clausola penale agisce come una liquidazione anticipata e totale del danno, esonerando il creditore dall'onere di provare l'entità del pregiudizio subito e limitando il risarcimento alla somma prevista nella clausola stessa, in mancanza di una espressa pattuizione contrattuale che preveda la possibilità di risarcire il danno ulteriore.
Ne consegue che non possono essere riconosciuti all'Attrice opponente gli ulteriori importi richiesti a titolo di risarcimento danni per i canoni di locazione e gli interessi passivi versati alla banca da aprile 2019 a ottobre 2019, nonché per il ri-allestimento del cantiere, successivamente all'abbandono dello stesso da parte dell che aveva CP_1 smantellato tutti i dispositivi di sicurezza necessari all'allestimento del cantiere, successivamente riposizionati dalla nuova impresa incaricata dalla di portare a Pt_1
termine i lavori.
Infine, chiede la condanna di al pagamento, a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno, della somma di € 10.195,50, pari all'importo necessario al rifacimento integrale e a regola d'arte dell'intonaco esterno della villa che presenta macchie di umidità che la stessa imputa alla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice.
Nel caso di specie, in ragione dell'abbandono del cantiere da parte dell' CP_1
prima di portare a termine l'esecuzione dell'Opera commissionata dall'odierna Opponente
"trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. , riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità” (Cass. civ., sez. II, 04/03/2025, n. 5771).
Ciò posto, nulla può essere riconosciuto all'Attrice opponente a titolo di risarcimento danni per gli asseriti vizi e difetti dell'Opera atteso che, come risulta dall'ultimo sopralluogo congiunto effettuato in data 29 gennaio 2025, alcuna responsabilità è ascrivibile all'Impresa appaltatrice in quanto, all'esito dei sopralluoghi effettuati nel pieno contraddittorio tra le
Parti e finalizzati ad una definizione bonaria della vertenza, “i tecnici sono concordi nel ritenere che non sussistano errori di progettazione e di esecuzione in relazione al tetto che ha mostrato tenuta all'acqua e a vento ottimale” ed inoltre gli stessi non riscontravano la presenza di macchie significative dell'intonaco esterno della villa, ma solo alonature dovute probabilmente alla congiuntura di fenomeni climatici e di esposizione/ventilazione per la particolare conformazione del portico;
sicché, in mancanza di prova dell'esistenza dei vizi lamentati dalla Parte opponente e della loro riconducibilità ad una non corretta esecuzione dei lavori da parte dell' la domanda risarcitoria formulata dall'Opponente di CP_1
€ 10.195,50 non merita accoglimento.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato ed accertata la responsabilità dell' per il grave CP_1
ritardo nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto di appalto del 26 settembre 2018, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore di della Parte_1
somma complessiva di € 99.409,25 a titolo di penale prevista in Contratto per il colpevole ritardo nell'esecuzione delle opere.
Stante l'accoglimento dell'opposizione, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla
Convenuta opposta va rigettata per mancanza dei presupposti di Legge.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2020 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 29 aprile 2020 all'esito del procedimento monitorio RG 701/2020, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 342/2020, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 29 aprile 2020;
2. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 99.409,25 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno;
3. condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di che si liquidano in € 7.052,00 per compensi Parte_1 professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso, in Piacenza, in data 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ROSARIA ANTONIA Parte_1 C.F._1
GIGANTE
-attrice opponente-
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. RAFFAELLA P.IVA_1
ZAMBONI
-convenuta opposta-
***
Conclusioni: Le Parti hanno concluso come da fogli di pc e note scritte depositati in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2025, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2020 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 29 aprile
2020, all'esito del procedimento monitorio RG n. 701/2020, con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore di (sin d'ora anche Controparte_1
solo “ ), della somma di € 79.797,37, di cui alla fattura n. 17 del 31 marzo CP_1 2020, oltre interessi e spese della fase monitoria e chiedeva, nel merito, l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' per il grave CP_1
ritardo nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto di appalto del 26 settembre 2018, nonché per i danni patrimoniali conseguenti al ritardo e per l'effetto, di condannare la
Convenuta opposta al pagamento della somma complessiva di € 107.587,11 (di cui €
99.409,25 a titolo di penale prevista in contratto per il colpevole ritardo nell'esecuzione delle opere, € 3.942,00 per canoni di locazione versati da aprile 2019 a dicembre 2019, €
827,37 per interessi passivi versati alla banca da aprile 2019 a ottobre 2019, € 1.658,49 per corrente di cantiere ed € 1.750,00 per costi di riallestimento cantiere) nonché di accertare e dichiarare la responsabilità dell'impresa per i difetti e i vizi dell'Opera, consistenti CP_1 nelle infiltrazioni di umidità dei muri esterni e per l'effetto, condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 10.195,50, pari all'importo necessario per gli interventi di ripristino, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A sostegno dell'opposizione deduceva che: - in data 26 settembre 2018, Parte_1
incaricava la convenuta per eseguire i lavori di ristrutturazione CP_1 dell'immobile di sua proprietà, sito in Podenzano (PC), Loc. Canestrina 150 – fraz. San
Polo, per un totale di € 320.677,03; - l'allestimento del cantiere doveva partire il giorno successivo alla stipula del contratto (27 settembre 2018) e i lavori dovevano concludersi entro e non oltre il 31 gennaio 2019, con puntuale cronoprogramma dei lavori da eseguire allegato al contratto;
- i lavori di ristrutturazione duravano sino al 18 ottobre 2019, quando l'Impresa abbandonava il cantiere, lasciando l'opera incompiuta;
- in data 27 ottobre 2019, la committente chiedeva invano delucidazioni all'appaltatrice su alcuni Parte_1
punti della contabilità relativa allo stato di avanzamento dei lavori SAL n. 4, contestando in particolare i calcoli relativi all'intonaco esterno, al prezzo dei coppi di copertura del tetto, ai torrini sul tetto, alle ore di lavoro e materiali impiegati per le assistenze murarie alle opere dell'elettricista e dell'idraulico, il nolo di un nuovo ponteggio e le ore di lavoro calcolate per modificare il ripostiglio del piano terra;
- ciò nonostante, la ditta appaltatrice emetteva il conteggio relativo al S.A.L. 5 e la fattura 17 del 31 marzo 2020, la quale nell'oggetto riportava testualmente “costruzione nuova villa residenziale in località Canestrina di S.
Polo – Podenzano (Pc). Riferimento contratto d'appalto in data 26.09.2018 - Fattura a saldo lavori relativi al 4^ e 5^ S.AL.: opere a contratto, opere rif. preventivo di maggio 2019, settembre 2019, e varie concordate con la committenza”; - nel conteggio del SAL 5,
l'Opposta aveva erroneamente indicato importi ulteriori non concordati con la Committenza
e pertanto non dovuti, tra cui l'importo di € 1.561,10 di cui al punto 14A relativo alla copertura in legno lamellare massiccio, la voce 17A di importo pari a € 6.700,89, la voce
25A) ove i torrini di rame per l'importo di € 600,00 venivano unilateralmente sostituiti dai torrini in cotto previsti nel computo metrico, la voce 59) relativa al conteggio per l'intonaco esterno, il punto 60) di € 7.743,00 ed il punto 91A) per un importo pari a € 3.600,00; - alla fine di ottobre 2018, non aveva ancora provveduto ad inviare il Piano CP_1
Operativo di Sicurezza obbligatorio al responsabile per la sicurezza e direttore dei lavori arch. - l'attività di cantiere iniziava solo i primi di novembre 2018, con Persona_1
oltre un mese di ritardo rispetto a quanto pattuito, per esclusiva responsabilità dell' CP_1
- oltre che nei giorni di pioggia che interessavano la zona tra il mese di ottobre 2018
[...]
e il mese di gennaio 2019 (circa 20), il cantiere era spesso deserto e i lavori procedevano molto a rilento e spesso sollecitato sul punto, addossava la responsabilità dei CP_1
gravi ritardi accumulati al sub-appaltatore Mesuraca, titolare dell'Impresa “Arte Edile”; - nel mese di giugno del 2019, con mesi di ritardo accumulato, i rapporti tra le parti si deterioravano ulteriormente, in quanto la Committenza aveva necessità di entrare nella villa di Podenzano, anche e soprattutto alla luce del fatto che la era incinta e richiedeva, Pt_1 pertanto, all'Appaltatrice la redazione di un cronoprogramma per la fine dei lavori quanto prima ma non si presentava, inviando al suo posto il geom. - in data CP_1 Parte_2
19 luglio 2019, il direttore dei lavori stilava un cronoprogramma che proponeva Per_1 alle parti via mail, che non veniva né sottoscritto né rispettato dall'Impresa; - in data 14 settembre 2019, Parte attrice comunicava a che, per i lavori di intonaco CP_1 interno e posa pannelli di fibrongesso, si sarebbe avvalsa di un'impresa dalla stessa incaricata, stante l'intenzione del di sub appaltare quei lavori nuovamente alla “Arti CP_1
Edili” del Mesuraca;
- in data 19 settembre 2019, alla presenza del compagno della , Pt_1
il responsabile della società “Arti Edili”, si recava in cantiere rivendicando il saldo delle proprie spettanze economiche, minacciando, in caso contrario di danneggiare l'immobile; - in data 18 ottobre 2019, l' senza preavviso, abbandonava il cantiere CP_1
asportando tutti i dispositivi di sicurezza;
- era creditrice nei confronti dell' CP_1 della somma complessiva di € 107.5877,11 di cui € 99.409,25 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori (155 giorni), € 3.942,00 per canoni di locazione versati da aprile 2019 a dicembre 2019, € 827,37 per interessi passivi versati alla banca da aprile 2019 a ottobre 2019, € 1.750,00 per il riallestimento del cantiere successivamente all'abbandono dell' nonché di € 1.658,49 per corrente di cantiere a carico dell'impresa CP_1
come da contratto;
- con comunicazione PEC del 20 novembre 2019, il direttore dei lavori arch. inviava il dettaglio dei vizi e difetti riscontrati nelle opere eseguite Per_1
(applicazione parziale della pastella colorata;
esecuzione della finitura di cui alla voce 59 del computo metrico disgiunta dall'esecuzione delle opere previste alla voce 59 bis e la conseguente impossibilità di eseguire in tempi successivi l'applicazione a regola d'arte della pastella colorata sulla porzione di parete tra marciapiede e plast bau;
applicazione parziale della pastella colorata sul fronte est con interruzione in prossimità dell'architrave del portone dell'autorimessa; mancata corrispondenza ed errato posizionamento della quota di riferimento al pavimento finito del terrazzo di piano primo sui fronti est, nord ed ovest che comporta, specialmente sul fronte est, problemi di ripresa della finitura colorata;
mancata posa in opera preventiva della soglia dell'autorimessa; disgregazione di alcune porzioni della pastella di finitura in prossimità del fronte sud e fronte ovest;
non perfetta esecuzione dei raccordi e sigillature in prossimità di soglie e falsi telai) e tali vizi venivano riconosciuti da durante il sopralluogo del 27 novembre 2019 il quale, però, si rifiutava di CP_1
sottoscrivere il verbale di sopralluogo;
- con comunicazione via mail inviata in pari data, la
Committenza autorizzava ad accedere al cantiere per porre rimedio alle criticità, CP_1
soprattutto alle soglie dei davanzali non sigillate nei punti di giuntura con i muri dai quali si infiltrava abbondante acqua piovana ma le discromie e l'applicazione parziale della pastella colorata sulle pareti esterne (punto 59 del computo metrico) della villetta sussistevano ancora ed era necessario il rifacimento dell'intero intonaco esterno per uniformare il colore;
- in data 2 dicembre 2019, il direttore dei lavori constatava una nuova infiltrazione in prossimità del muro tra il terrazzo e la camera da letto al piano primo e ne dava immediata comunicazione al il quale riscontrava la segnalazione dando la propria disponibilità CP_1
ad intervenire;
- in data 13 dicembre 2019, il direttore dei lavori sollecitava ancora l'intervento dell'impresa in quanto le infiltrazioni si erano estese e in data 18 dicembre
2019, veniva eseguito un sopralluogo congiunto in cantiere, ove venivano riscontrate le macchie e infiltrazioni denunciate e le parti concordavano di rivedersi dopo che la casa fosse stata adeguatamente riscaldata per qualche settimana;
- nonostante il riscaldamento acceso, le infiltrazioni non diminuivano e la committenza richiedeva l'intervento di un termotecnico, l'ing. di Piacenza, il quale a marzo 2020 (dopo il parto della e Tes_1 Pt_1
l'avvento del Covid) inviava una breve relazione nella quale evidenziava come l'umidità presente sui muri risalisse probabilmente dalla soletta dell'abitazione in quanto nella fase di stesura era stata utilizzata troppa acqua alla quale non era stato dato il tempo di evaporare;
- tale situazione era stata verosimilmente aggravata dal fatto che l'appaltatrice aveva lasciato i balconi, il garage e il portico senza sottofondi sino a metà ottobre 2019, favorendo l'infiltrazione di ulteriore acqua piovana.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, il rigetto della formulata opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 342/2020, oltre rivalutazione monetaria sull'importo ingiunto dal dovuto e interessi sulla somma così rivalutata sino al saldo ed infine, la condanna di Parte attrice opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
A sostegno di tali conclusioni, Parte Convenuta opposta deduceva che: - per prassi, il prospetto cronologico rappresenta un mero dato di riferimento e non un termine perentorio, posto che nell'esecuzione delle opere possono subentrare imprevisti modificativi delle tempistiche;
- le parti convenivano (art 6, punto d del contratto d'appalto) che CP_1
doveva provvedere ai necessari allacciamenti per forniture di servizi elettrici e idrici,
[...]
sopportandone i relativi costi e la Committenza rappresentava il coinvolgimento in corso d'opera di terze parti per la realizzazione dei vari interventi di impiantistica e perciò le Parti concordavano che l'allacciamento della corrente elettrica e l'apertura del relativo contatore fossero di competenza diretta della;
- solo in data 26 ottobre 2018, la ommittenza Pt_1 comunicava ad l'apertura del contatore e quindi la possibilità per CP_1
quest'ultima di poter iniziare la materiale esecuzione delle opere commissionate, mediante installazione delle necessarie attrezzature, pertanto il ritardo nell'inizio dell'esecuzione delle opere dalla stessa lamentato non poteva essere imputabile all'Impresa appaltatrice;
- tra il mese di ottobre 2018 ed aprile 2019 si riscontravano condizioni metereologiche avverse che rendevano impossibile l'esecuzione delle attività di cantiere, con conseguente momentanea sospensione dei lavori;
- il dover coordinare l'attività con quella di parti terze (impiantisti) commissionate dalla committenza, cagionava ulteriori ritardi, che venivano contestati dall'Opponente solo a novembre 2019; - la Committenza poi commissionava ad CP_1 'esecuzione di ulteriori opere (preventivi di maggio e settembre 2019), che venivano
[...]
portate a conclusione in data 30 settembre 2019 e con e-mail del 6 settembre 2019, Parte
Attrice accettava l'esecuzione di ulteriori opere extra capitolato;
- non CP_1
abbandonava arbitrariamente ed ingiustificatamente il cantiere senza portare ad esecuzione le opere commissionate, avendo anzi eseguito non solo quelle oggetto del contratto ma anche quelle commissionate successivamente e descritte nei preventivi di maggio-settembre
2019 e nei successivi IV eV SAL del settembre 2019; - con comunicazione del 20 novembre
2019, l'arch. inviava ad il dettaglio di alcuni vizi/difetti riscontrati Per_1 CP_1
ed il geom. eseguito un sopralluogo, provvedeva alla riparazione di quanto CP_1
lamentato; - le doglianze di controparte risultavano ascrivibili non all'appaltatrice ma all'operato del sig. Mesuraca, titolare della ditta “Arte Edile”, cui aveva CP_1 subappaltato l'esecuzione di alcuni lavori e le stesse erano di esiguo rilievo economico;
- in data 2 dicembre 2019, il DL contestava ad un'infiltrazione in prossimità del CP_1 muro tra il terrazzo e la camera da letto al primo piano dell'immobile e il si rendeva CP_1
disponibile ad eseguire un sopralluogo, il quale veniva effettuato in data 18 dicembre 2019, alla presenza dell'arch. del geom. e dei signori e Per_1 Parte_2 Per_2 Per_3
nonché del signor compagno della;
- in tale sede, le parti evidenziavano Per_4 Pt_1
che entrambe le zone non presentavano alla vista segni o situazioni di posa anomala tale da creare infiltrazione di acqua piovana e convenivano che ogni intervento di smontaggio della copertura (zona velux lato nord) volto alla verifica del sistema di posa delle finestre a tetto fosse, al momento, soluzione solamente onerosa e del tutto non risolutiva, stante la presenza di condensa interstiziale e convenivano di rinviare l'accertamento ad un ulteriore e successivo sopralluogo;
- la committenza richiedeva l'intervento di un termotecnico, Ing.
, il quale evidenziava: “(omissis) E' comunque non possibile che questo vapore possa Tes_1
condensare nei punti indicati, in quanto nel periodo in cui si è manifestato il problema, in base alla temperatura esterna e all'umidità relativa, il punto di rugiada si raggiungeva a temperature troppo basse. È inoltre non possibile che tale umidità possa migrare dall'interno dell'abitazione, in quanto la quantità di vapore acqueo con riscaldamento e
VMC accesi rendono tale valore molto basso, e non vi è in alcuna stanza una manifestazione superficiale di fenomeni di condensa.” e ancora “Si ritiene quindi che non vi siano vizi nella costruzione dell'edificio, o nella realizzazione dell'impianto termico. Le cause sono da ricercarsi nell'asciugatura della soletta del piano primo, con vapore acqueo intrappolato e che come unico sfogo di uscita ha l'uscita evidenziata”.
All'udienza del 4 maggio 2021, il Tribunale di Piacenza negava la concessione della provvisoria esecutorietà del titolo, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e concedeva alle Parti i termini ex art 183, co. 6 c.p.c..
L'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi ed interrogatorio formale del legale rappresentante dell' CP_1
All'esito dell'istruttoria, il Giudice, convocava le Parti al fine di sentirle liberamente sui fatti di causa e tentare la conciliazione della lite la quale, nonostante i diversi rinvii concessi alle Parti per pendenza trattative, dava esito negativo;
sicché, su richiesta delle Parti, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale. La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione" (Corte Cass. Sez. Unite, sent. n.
13533/2001).
Pertanto, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del credito preteso con l'ingiunzione di pagamento, mentre è a carico del debitore opponente la prova di eventuali fatti estintivi dell'obbligazione; sicché, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria.
Nel caso di specie, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 342/2020 (R.G. n. 701/2020) con cui il Tribunale di Piacenza, in data 29 aprile 2020, le ha ingiunto il pagamento, in favore dell'odierna opposta, dell'importo complessivo di €
79.797,37, portato dalla fattura n. 17 del 31 marzo 2020, riguardante i lavori di cui ai SAL 4
e 5 eseguiti dall' in esecuzione del contratto di appalto stipulato inter partes CP_1 in data 26 settembre 2018, avente ad oggetto la ristrutturazione della villetta di proprietà
sita in Podenzano (PC), Loc. Canestrina, contestando la fondatezza della pretesa Pt_1 creditoria, in quanto l'importo ingiunto conterrebbe conteggi inesatti e mai concordati con la Committenza ed eccependo la responsabilità dell' per il grave ritardo CP_1
nell'esecuzione dei lavori commissionati, fonte di danni per l'Opponente quantificati in complessivi € 107.587,11 (di cui € 99.409,25 a titolo di penale prevista in contratto per il colpevole ritardo nell'esecuzione delle opere, € 3.942,00 per canoni di locazione versati da aprile 2019 a dicembre 2019 conseguenti al mancato utilizzo del proprio immobile oggetto del contratto per cui è causa, € 827,37 per interessi passivi versati alla banca da aprile 2019
a ottobre 2019, € 1.658,49 per corrente di cantiere ed € 1.750,00 per costi di riallestimento cantiere), nonché l'esistenza di vizi dell'Opera, consistenti nelle infiltrazioni di umidità dei muri esterni, riconducibili al non corretto operato dell CP_1
L'opposizione è fondata e merita accoglimento nei termini di seguito meglio precisati.
Come noto, l'appalto è un contratto sinallagmatico con cui un committente affida ad un appaltatore il compimento di un'opera o lo svolgimento di un servizio verso un corrispettivo in danaro ed è caratterizzato dalla gestione a rischio dell'appaltatore, il quale provvede – operando in autonomia rispetto al committente e secondo la propria discrezionalità e diligenza – ad organizzare tutti i mezzi necessari all'esecuzione del contratto (art. 1655 c.c.).
La sinallagmaticità del contratto di appalto si manifesta, da un lato, nell'obbligazione a carico dell'appaltatore del compimento dell'opera (“a regola d'arte”) o della prestazione del servizio, secondo le modalità previste dal contratto e dall'altro, nell'onere in capo alla committenza di adempiere al pagamento del corrispettivo pattuito.
Giova altresì precisare che, nelle ipotesi in cui venga sottoscritto un contratto di subappalto, in forza del quale l'appaltatore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione, il secondo contratto è distinto dal contratto base, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo - in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto -, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale.
Nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.240). Pertanto, i difetti riscontrati nell'opera del subappaltatore non escludono la responsabilità del costruttore-appaltatore nei confronti del terzo danneggiato.
Ciò posto, tornando al caso in esame, si rileva che in relazione al lamentato inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo da parte dell'odierna Opponente, quest'ultima ha eccepito la non debenza degli importi di cui alla fattura n. 17/2020, contestando il conteggio effettuato dall' nei SAL 4 e 5 che conterrebbe variazioni non CP_1
concordate con la Committenza (con riferimento all'importo di cui al punto 14A relativo alla copertura in legno lamellare massiccio di € 1.561,10, mai concordato con la committenza, la voce 17A di importo pari a € 6.700,89 anch'essa mai concordata con la committenza, la voce 25A relativa ai torrini di € 600,00 che disconosce in Parte_1
quanto nuova e relativa a “torrini di rame”, quando invece alla voce 25 del computo metrico era prevista la fornitura e posa di torrini in cotto e il punto 60) di € 7.743,00 ed il punto 91A per un importo pari a € 3.600,00) mentre l' a sua volta, afferma che tali CP_1 variazioni e conseguentemente, i relativi costi, erano state concordate dalle Parti ed in particolare, accettate dalla con email del 6 settembre 2019 nonché correttamente Pt_1 eseguite dall'Impresa appaltatrice.
Giova rilevare che nel contratto di appalto, il committente ha diritto di ottenere l'opera realizzata con le modalità costruttive previste nel contratto e nel capitolato, in difetto di modifiche al progetto concordate tra le parti (salva la particolare disciplina per le variazioni necessarie) e pertanto, può pretendere l'eliminazione delle varianti introdotte dall'appaltatore, anche se queste non importino una diminuzione di valore dell'opera o ne comportino aumento (Cassazione civile sez. II, 07/01/2025, n.252).
In particolare, in tema di variazioni al contratto di appalto, il Legislatore prevede che il regime delle variazioni dell'opera muta a seconda che le stesse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo caso, il successivo art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti che le variazioni siano state richieste dal committente (sul punto, Cass. civ., sez. II, 31/05/2024, n.15351 “In tema di regime probatorio delle variazioni apportate all'opera in un contratto di appalto, se le modifiche sono dovute all'iniziativa dell'appaltatore, l'art. 1659 cod. civ. richiede che siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione sia attestata da un atto scritto ad substantiam, diversamente, se le variazioni sono richieste dal committente, l'art. 1661 cod. civ. permette all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, incluse le presunzioni, che tali variazioni sono state richieste dal committente”).
Nel caso in esame non vi è prova che le variazioni apportate all'Opera dall'Impresa CP_1 fossero state accettate dalla Committente dal momento che, dalla lettura della email del 6 settembre 2019, prodotta dalla Convenuta opposta al doc 2, diversamente da quanto dedotto da quest'ultima, emerge chiaramente la già manifestata contestazione dei conteggi dei SAL
4 e 5 da parte della (“Buonasera, presa visione della mail inviata al mio Pt_1
rappresentante di fiducia si risponde direttamente in merito: la DL, Arch. Per_1 comunicherà per iscritto esclusivamente alla Committenza l'avallo o eventuali perplessità in merito alla contabilità inviata, dopodichè sarà la stessa Committenza a comunicare, sempre per iscritto, il risultato della verifica. Si comunica altresì di essere ancora in attesa di risposta, sempre per iscritto, alle perplessità già espresse dalla DL sulla precedente contabilità, che, ad oggi, non risulta ancora pervenuta (mail del 25 lug 2019), pertanto la fattura non può essere ancora saldata (sebbene solo in minima parte). Qualunque voce non coerente con il computo precedentemente firmato ed allegato al contratto, saranno soggette
a valutazione e, salvo che non siano state espressamente accettate, non saranno pagate.”).
Inoltre, quanto ai preventivi di maggio e settembre 2019, prodotti dall' ai CP_1 docc. 1 e 2, si rileva che gli stessi non possono di per sé soli essere idonei a dimostrare l'asserita accettazione da parte della Committenza delle varianti proposte dall'Impresa appaltatrice, posto che non vi è prova che la li abbia ricevuti né che la stessa abbia Pt_1
accettato l'esecuzione delle variazioni e i relativi costi, in mancanza di sottoscrizione da parte della stessa, né per conoscenza né per accettazione.
Inoltre, nessuno dei testimoni di Parte convenuta opposta, escussi nel corso del giudizio, ha confermato che gli asseriti lavori extra capitolato realizzati dall'Impresa appaltatrice erano stati autorizzati da parte della Committente. Anche il geom. qualificatosi come Parte_2
assistente tecnico di cantiere, affermava di non sapere nulla dei preventivi di maggio – settembre 2019 e di non “saper dire” se l' avesse eseguito le opere in CP_1
conformità agli stessi, limitandosi ad una generica affermazione circa la corrispondenza tra i
SAL 4 e 5 e le opere eseguite, senza confermare che le modifiche al progetto erano state concordate dalle Parti.
Al contrario, , ancor prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 contestava per iscritto all'Impresa sia alcuni prezzi esposti nei conteggi a SAL 4 – 5, CP_1
maggiorati arbitrariamente rispetto a quelli riportati nel computo metrico, sia la scelta da parte dell'impresa di utilizzare materiali diversi e più costosi nell'esecuzione di alcuni lavori, sia l'effettiva realizzazione di opere extra capitolato mai autorizzate.
La convenuta opposta non ha quindi provato la fondatezza della pretesa creditoria ex art. 2697 c.c. e conseguentemente, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla , il Pt_1
decreto ingiuntivo impugnato dovrà essere integralmente revocato.
Passando ad analizzare la domanda riconvenzionale svolta dall'Attrice opponente e volta ad accertare la sussistenza della responsabilità in capo all' del ritardo CP_1 nell'esecuzione dei lavori, con conseguente condanna della medesima opposta al pagamento della penale prevista per il ritardo e dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del ritardo imputabile all' si rileva che in base all'art. 11 n.1 del contratto di appalto, CP_1
l avrebbe dovuto terminare i lavori entro il 31 gennaio 2019 ed inoltre, le CP_1
Parti avevano sottoscritto un cronoprogramma per rafforzare l'impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e sui tempi di esecuzione dei lavori, alla luce della circostanza, nota all'Impresa esecutrice, che era interesse della Committente terminare i lavori prima della fine della gravidanza, come confermato anche dal teste Tes_2
, escusso all'udienza del 14 ottobre 2022 nonché dai sig.ri e
[...] Parte_3
sentiti come testimoni alla successiva udienza del 3 marzo 2023. Inoltre Testimone_3
è pacifico che, successivamente, non veniva sottoscritto un nuovo cronoprogramma rispetto a quello allegato al contratto originario, che quindi risultava ancora valido e vincolante per le Parti.
Né vi è prova che il ritardo contestato sia dipeso dall'inizio ritardato dei lavori, che dovevano cominciare, come da accordi contrattuali, il 27 settembre 2018 ma di fatto ebbero inizio il primo novembre 2018, per causa imputabile alla stessa - secondo quanto Pt_1 dichiarato dalla Convenuta opposta -, la quale solo in data 26 ottobre 2018 avrebbe comunicato all'Impresa appaltatrice l'apertura del contatore necessaria per iniziare la materiale esecuzione delle opere commissionate, posto che tra gli obblighi dell'Appaltatore
(art. 6 lettera D – pag. 5 doc. 2 fascicolo monitorio) vi era anche quello di “provvedere agli allacciamenti per il cantiere alla rete elettrica sopportandone i relativi costi”, circostanza confermata anche dalla corrispondenza intercorsa tra le Parti in data 24 ottobre 2018 (doc. 6 di Parte Attrice Opponente) con la quale il direttore dei lavori, sollecitava Persona_1
l'Impresa appaltatrice di dare conferma circa l'allaccio dei POS (Piani Operativi di
Sicurezza) di e lo stesso rispondeva di aver già inviato in data 17 Parte_4 CP_1 ottobre 2018 e che i lavori non erano iniziati in quanto non aveva provveduto CP_2
all'allaccio del cantiere, tanto da valutare il nolo di un generatore di corrente a gasolio.
Risulta, pertanto, provato che l'attività in cantiere aveva inizio solo i primi di novembre
2018, con oltre un mese di ritardo, per esclusiva responsabilità dell'Impresa CP_1
Non si ritiene, infatti, soddisfatto l'onere della prova in relazione alla specialità delle dedotte circostanze, quali causa di impedimento oggettivo alla regolare esecuzione dei lavori, non superabili con l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, una simile prova era fondamentale proprio alla luce dell'impossibilità di qualificare tali eventi di per sé come eccezionali. Di conseguenza, una valutazione in linea con il parametro dell'art. 1176 c.c. suggerisce, al contrario, la prevedibilità e l'ordinarietà di tali circostanze nell'esecuzione di un appalto e comunque, la loro inidoneità a paralizzarne lo svolgimento tanto da cumulare un simile ritardo.
Ne consegue che è sicuramente vera la deduzione di Parte opponente circa l'estraneità dalla stessa rispetto a tali eventi e la loro imputabilità unicamente all'Impresa appaltatrice, ricadendo prevedibilmente su quest'ultima anche la gestione e l'organizzazione dei lavori rispetto al verificarsi di eventi che possono incidere sui tempi di esecuzione dei lavori.
Inoltre, la Convenuta opposta non ha in alcun modo provato che le condizioni meteo avverse abbiano inciso sullo svolgimento dei lavori o comunque, sulla loro corretta esecuzione. D'altronde, ai fini di una simile prova, spetta all'impresa appaltatrice dimostrare il carattere "eccezionale" degli eventi meteorologici, sia per frequenza che per intensità, rispetto ai giorni di "andamento stagionale sfavorevole" già previsti all'interno del cronoprogramma. In questo senso, dunque, ogniqualvolta le invocate cause climatologiche avverse rientrino nei giorni già previsti e prevedibili da programma, non potranno assurgere né a causa di giustificazione di una sospensione dei lavori, né tantomeno di esclusione della responsabilità dell'appaltatrice per un ritardo nella loro esecuzione.
La stessa conclusione vale anche per la questione relativa all'imputabilità della responsabilità dei ritardi nell'esecuzione delle opere alla “lentezza” del sub-appaltatore
Mesuraca, del cui colpevole ritardo deve rispondere unicamente l alla luce CP_1
dei principi sopra richiamati in materia di sub-appalto nonché della clausola contenuta nel contratto sottoscritto tra le Parti in data 26 settembre 2018, con la quale le stesse pattuivano che “in nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere subappaltate” (doc. 2 fascicolo monitorio).
Infine, l'Impresa appaltatrice non ha allegato, ancora prima di provare, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, che avrebbe comportato la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. Ne consegue che non è stato soddisfatto l'onere della prova gravante sulla Convenuta opposta, in merito alla prova della non imputabilità della responsabilità per il ritardo.
Tale ritardo fa sorgere in capo all'Opponente il diritto ad applicare a carico dell'Impresa la penale prevista dall'art. 11 n. 4 del contratto di appalto in forza della quale “per CP_1 ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma,
l'Appaltatore, sempre che il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari al 2 per mille dell'importo contrattuale”, avendo l' CP_1 abbandonato il cantiere, in data 18 ottobre 2019, senza redigere alcun verbale di consegna dell'Opera, ben 155 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì al netto dei giorni lavorativi di pioggia dal 27.9.2018 al 30.4.2019) oltre il termine del 31 gennaio 2019 previsto in
Contratto per la conclusione dei lavori.
Va ricordato che con la clausola penale le parti effettuano una precostituzione pattizia della liquidazione del danno presuntivamente causato al creditore dall'inadempimento della controparte.
In particolare, sul punto la Suprema Corte ha sancito che: “La clausola penale, la quale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore, può essere stipulata, secondo la previsione dell'art. 1382 c.c., per il caso di inadempimento ovvero per il caso di ritardo nell'adempimento. Qualora la penale sia fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo, né, quindi, il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima. L'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salvo, in questo caso, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, dell'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore” (Cass. civ., sez. II, 31/10/2018, n.27994).
Segnatamente, la funzione della clausola è, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore;
in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare (Cassazione civile sez. II, 12/01/2024, n.1285).
Orbene, stante l'imputabilità del ritardo nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione all'Impresa va accolta la richiesta di condanna della stessa al pagamento della penale CP_1 da ritardo prevista in Contratto per complessivi € 99.409,25 (2 X 1000 di € 320.677,03 =
641,35 X 155 gg.= 99,409,25).
Tale somma deve ritenersi omnicomprensiva di tutti i possibili danni derivanti dal ritardo nell'adempimento, posto che la clausola penale agisce come una liquidazione anticipata e totale del danno, esonerando il creditore dall'onere di provare l'entità del pregiudizio subito e limitando il risarcimento alla somma prevista nella clausola stessa, in mancanza di una espressa pattuizione contrattuale che preveda la possibilità di risarcire il danno ulteriore.
Ne consegue che non possono essere riconosciuti all'Attrice opponente gli ulteriori importi richiesti a titolo di risarcimento danni per i canoni di locazione e gli interessi passivi versati alla banca da aprile 2019 a ottobre 2019, nonché per il ri-allestimento del cantiere, successivamente all'abbandono dello stesso da parte dell che aveva CP_1 smantellato tutti i dispositivi di sicurezza necessari all'allestimento del cantiere, successivamente riposizionati dalla nuova impresa incaricata dalla di portare a Pt_1
termine i lavori.
Infine, chiede la condanna di al pagamento, a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno, della somma di € 10.195,50, pari all'importo necessario al rifacimento integrale e a regola d'arte dell'intonaco esterno della villa che presenta macchie di umidità che la stessa imputa alla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice.
Nel caso di specie, in ragione dell'abbandono del cantiere da parte dell' CP_1
prima di portare a termine l'esecuzione dell'Opera commissionata dall'odierna Opponente
"trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. , riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità” (Cass. civ., sez. II, 04/03/2025, n. 5771).
Ciò posto, nulla può essere riconosciuto all'Attrice opponente a titolo di risarcimento danni per gli asseriti vizi e difetti dell'Opera atteso che, come risulta dall'ultimo sopralluogo congiunto effettuato in data 29 gennaio 2025, alcuna responsabilità è ascrivibile all'Impresa appaltatrice in quanto, all'esito dei sopralluoghi effettuati nel pieno contraddittorio tra le
Parti e finalizzati ad una definizione bonaria della vertenza, “i tecnici sono concordi nel ritenere che non sussistano errori di progettazione e di esecuzione in relazione al tetto che ha mostrato tenuta all'acqua e a vento ottimale” ed inoltre gli stessi non riscontravano la presenza di macchie significative dell'intonaco esterno della villa, ma solo alonature dovute probabilmente alla congiuntura di fenomeni climatici e di esposizione/ventilazione per la particolare conformazione del portico;
sicché, in mancanza di prova dell'esistenza dei vizi lamentati dalla Parte opponente e della loro riconducibilità ad una non corretta esecuzione dei lavori da parte dell' la domanda risarcitoria formulata dall'Opponente di CP_1
€ 10.195,50 non merita accoglimento.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato ed accertata la responsabilità dell' per il grave CP_1
ritardo nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto di appalto del 26 settembre 2018, quest'ultima deve essere condannata al pagamento in favore di della Parte_1
somma complessiva di € 99.409,25 a titolo di penale prevista in Contratto per il colpevole ritardo nell'esecuzione delle opere.
Stante l'accoglimento dell'opposizione, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla
Convenuta opposta va rigettata per mancanza dei presupposti di Legge.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2020 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 29 aprile 2020 all'esito del procedimento monitorio RG 701/2020, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 342/2020, emesso dal Tribunale di Piacenza in data 29 aprile 2020;
2. condanna al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 99.409,25 a titolo di risarcimento del Parte_1
danno;
3. condanna alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di che si liquidano in € 7.052,00 per compensi Parte_1 professionali (valori minimi sullo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso, in Piacenza, in data 26 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia