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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al
n. 7959/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. FACCOLI MATTEO e Parte_1 C.F._1
l'avv. SCHIAVO MARIALUISA
e
) con l'avv. MAURO MARIA GRAZIA Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“2) Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
2.a I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2.b La casa coniugale, sita in Adro (BS) Via Provinciale n. 6, è già stata rilasciata da entrambi i coniugi, avendo dato regolare disdetta dal contratto di locazione ed avendo ciascun ricorrente già provveduto ad asportare tutti i propri affetti e beni personali.
1
2.c. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due ricorrenti vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti e/o derivanti dal matrimonio. 3) Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ADRO (atto n. 1 Parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al
n. 7959/2024 R.G. instaurato da
) con l'avv. FACCOLI MATTEO e Parte_1 C.F._1
l'avv. SCHIAVO MARIALUISA
e
) con l'avv. MAURO MARIA GRAZIA Controparte_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“2) Regolamentazione degli aspetti patrimoniali ed economici fra i coniugi
2.a I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti.
2.b La casa coniugale, sita in Adro (BS) Via Provinciale n. 6, è già stata rilasciata da entrambi i coniugi, avendo dato regolare disdetta dal contratto di locazione ed avendo ciascun ricorrente già provveduto ad asportare tutti i propri affetti e beni personali.
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2.c. Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due ricorrenti vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti e/o derivanti dal matrimonio. 3) Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 17/05/2014, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ADRO (atto n. 1 Parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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