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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3939/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1 con l'avv. CIBIN ANTONELLA
e
RA AR, con l'avv. GINALDI FRANCESCA e TOMBACCO FIAMMETTA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli
1 stessi contratto in data 12/09/1982.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
598/2024 del 06/09/2024 pubblicata in data 09/09/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 27/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/09/1982 da nata a [...] il [...] e Parte_1
RA AR nato a [...] il [...] e trascritto al n. 55,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1982, del registro degli atti di matrimonio del Comune
di SAN PIETRO DI FELETTO alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto;
2. le parti sono economicamente autosufficienti, godendo entrambe di una pensione di anzianità; tuttavia, poiché sussiste una lieve disparità reddituale, il signor ES
2 AR riconosce alla signora , che accetta, l'ulteriore somma di € Parte_1
30.000,00 quale corresponsione una tantum ai sensi dell'art. 5, co. 8 L 898/1970,
rinunciando quindi ad ogni eventuale ed ipotetico contributo al di lei mantenimento a carico del signor RE;
3. la somma di € 30.000,00 verrà corrisposta dal signor RE alla signora Pt_1
mediante bonifico bancario entro 5 giorni dal deposito dell'emananda sentenza;
4. i ricorrenti hanno così integralmente regolato i loro rapporti economici/patrimoniali e nulla hanno più a pretendere l'uno verso l'altro.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 3939/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1 con l'avv. CIBIN ANTONELLA
e
RA AR, con l'avv. GINALDI FRANCESCA e TOMBACCO FIAMMETTA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, e successivamente – ai sensi dell'art. 473bis.49 cod. proc.
civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli
1 stessi contratto in data 12/09/1982.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n.
598/2024 del 06/09/2024 pubblicata in data 09/09/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine normativamente previsto.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 27/03/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 12/09/1982 da nata a [...] il [...] e Parte_1
RA AR nato a [...] il [...] e trascritto al n. 55,
Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1982, del registro degli atti di matrimonio del Comune
di SAN PIETRO DI FELETTO alle seguenti condizioni:
1. i ricorrenti vivranno separati di tetto e di mensa, nel reciproco rispetto;
2. le parti sono economicamente autosufficienti, godendo entrambe di una pensione di anzianità; tuttavia, poiché sussiste una lieve disparità reddituale, il signor ES
2 AR riconosce alla signora , che accetta, l'ulteriore somma di € Parte_1
30.000,00 quale corresponsione una tantum ai sensi dell'art. 5, co. 8 L 898/1970,
rinunciando quindi ad ogni eventuale ed ipotetico contributo al di lei mantenimento a carico del signor RE;
3. la somma di € 30.000,00 verrà corrisposta dal signor RE alla signora Pt_1
mediante bonifico bancario entro 5 giorni dal deposito dell'emananda sentenza;
4. i ricorrenti hanno così integralmente regolato i loro rapporti economici/patrimoniali e nulla hanno più a pretendere l'uno verso l'altro.
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3