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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 30/09/2022, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2022
N. 01111/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2019, proposto da
RT OL LU, RT OL CA, RT OL AR, RT OL SE, De TI EP NC e UE UG MA, rappresentati e difesi dall'avvocato Italo Zanchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, n. 1183 del 19 luglio 2018;
- in subordine, se ritenuto ancora legittimo, per la valutazione della relativa acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, con pagamento del valore venale dei beni oltre il 10% per il pregiudizio patrimoniale e non.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista la sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione I^ n. 1183/2018;
Viste le ordinanze istruttorie di questa Sezione nn.429/2020,118/2020,504/2021, 209/2022 e 955/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per i ricorrenti l’avv.to I. Zanchi;
Considerato che:
con ordinanza collegiale n. 209 del 7 febbraio 2022, pronunciata in esito alla udienza in Camera di Consiglio dell’11.1.2022, questo Tribunale, dopo aver ha disposto la sostituzione del Verificatore precedentemente nominato, ha nominato quale nuovo Verificatore il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Casarano, incaricandolo di procedere alla rinnovazione della Verificazione, da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, per stimare il valore effettivo del terreno occupato illegittimamente dalla P.A. e poi calcolare le somme dovute dal Comune di Racale ai sigg. RT OL LU, RT OL CA, RT OL AR, RT OL SE, De TI EP NC e UE UG MA, per il periodo di occupazione illegittima in applicazione dei criteri specificati nella sentenza di questo T.A.R. n. 1183/2018 (passata in giudicato), nonché tenendo conto dei rilievi espressi da questo Tribunale nelle precedenti ordinanze istruttorie di questa Sezione n. 429/2020, n. 1118/2020 e n. 504/2021, fissando il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della medesima ordinanza istruttoria, per il deposito della relazione finale della Verificazione;
con successiva ordinanza istruttoria n. 955/2022, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 25 maggio 2022, questa Sezione ha reiterato gli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza collegiale n. 209/2022, fissando il nuovo termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa, al Verificatore nominato dal Tribunale, dell’ultima meznionata ordinanza istruttoria;
con nota depositata in data 11 agosto 2022 l’Architetto Andrea Carrozzo, nella qualità di Responsabile del V Settore del Comune di Casarano, nominato quale nuovo Verificatore con l’ordinanza di cui sopra, ha chiesto “una proroga dei termini per il deposito della verificazione, in quanto dai verbali redatti bisogna procedere ad una verifica della consistenza delle aree con rilievo celerimetrico sul posto”;
Ritenuto, pertanto,
- di accogliere l’istanza di proroga presentata dal nuovo Verificatore nominato Arch. Andrea Carrozzo concedendo allo stesso l’ulteriore termine di 60 giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito della relazione finale della Verificazione disposta da questo Tribunale con le citate ordinanze nn. 209/2022 e 955/2022;
- disporre il rinvio della causa, per il prosieguo, alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso di ottemperanza in epigrafe, accoglie la richiesta di proroga di cui sopra, accordando al nuovo Verificatore nominato l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dalla presente ordinanza per il deposito della relazione finale della Verificazione, disposta da questo Tribunale con le citate ordinanze collegiali nn. 209/2022 e 955/2022.
Dispone il rinvio della causa, per il prosieguo, alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2023.
Si comunichi alle parti anche non costituite e al Verificatore - Dirigente e/o Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Casarano – Arch. Andrea Carrozzo nominato dal Tribunale.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO