CA
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1364/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1364/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SALITURO PIERO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI TOMMASO Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
Avverso la ordinanza 1797 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in accoglimento del presente Appello, in parziale riforma/caducazione dell'appellata Ordinanza del 04/06/2021 emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Dott. D'Orazi, a decisione del procedimento sommario di cognizione instaurato ex Art. 702 bis C.p.c., proposto da e rubricato al R.G. Controparte_1 n°1611/21:
Per i motivi di cui in narrativa sub A RIFORMARE E/O ANNULLARE l'Ordinanza di primo grado sul punto e, per l'effetto, DICHIARARE conseguentemente l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione e delle domande attivate e formulate dalla attrice a favore del giudice Tributario E/O CONDANNARE alla restituzione ad di quanto già CP_1 Parte_1 restituito e corrisposto a tale titolo;
pagina 1 di 6 Per i motivi di cui in narrativa sub B, sub C, sub D e sub E ACCERTARE la fondatezza delle eccezioni spiegate da nel giudizio di primo grado, nonché ACCERTARE Parte_1 l'infondatezza delle domande e ragioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente RIFORMARE E/O ANNULLARE quindi l'Ordinanza di primo grado sui punti e, per l'effetto, RESPINGERE ogni domanda di accertamento, di condanna, anche restitutoria, formulata dalla Società Attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e CONDANNARE alla restituzione in favore di di tutte le somme da quest'ultima CP_1 Parte_1 corrisposte in ragione dell'Ordinanza di primo grado;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento di primo grado e del presente, con maggiorazione di rimborso forfetario ed accessori come per legge.
L'appellato ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, premessa ogni declaratoria del caso e di legge, rigettare, in quanto infondato, l'appello proposto da confermando integralmente l'ordinanza Parte_1 emessa in data 01-04/06/2021, dal Tribunale di Bologna, Dott. Marco D'Orazi, nella causa iscritta al R.G. n. 1611/2021. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A., come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
depositò al Tribunale di Bologna ricorso ex art.702 bis cpc nel marzo febbraio 2021, e, Controparte_2 premesso di essere da tempo cliente di per la fornitura di energia, e premesso che in Parte_1 conformità all'art. 6, comma 3 del D.L n. 511/1988, Hera Comm s.r.l. aveva sempre addebitato a l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica a titolo di rivalsa ex art. 56 Controparte_1 del D.Lgs. n. 504/1995 (di seguito indicato come T.U.A.), unitamente agli ordinari consumi per complessivi €40.014,74, come risultava dalle fatture prodotte, espose che:
- l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica era stata abrogata a partire dal 01 Gennaio 2012, in applicazione del D.Lgs. n. 68 del 06/05/2011, art. 18, comma 5, e in seguito, a far data dal 01 Aprile 2012, il D.L. 02/03/2012 n. 16, art. 4, comma 10, aveva definitivamente abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988;
- a seguito di numerosi interventi della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, cui anche i Tribunali si erano conformati, era stata definitivamente accertata l'illegittimità dell'imposta e la necessità della sua disapplicazione per il biennio 2010 – 2011, con il conseguente diritto al rimborso di quanto pagato da parte dei consumatori a tale titolo ai fornitori di energia;
- in data 24/07/2020, aveva richiesto a il rimborso delle somme CP_1 Parte_1 corrisposte a tale titolo negli anni 2010 e 2011, nulla ottenendo.
Dunque, la difesa ricorrente, esposte in diritto le tesi a fondamento della domanda, chiedeva la condanna della società fornitrice a restituire le somme indebitamente pagate, a titolo di addizionale, oltre gli interessi legali ex art.1284 cc dai singoli pagamenti alla restituzione
Si costituiva eccependo l'incompetenza del giudice adito, per essere la vertenza di Parte_1 competenza delle Commissioni Tributarie e contestando anche nel merito la fondatezza della domanda, sia in fatto, per il quantum richiesto, che in diritto.
Il Giudice, rilevato che non vi era accordo tra le parti sulla quantificazione delle somme addebitate in pagina 2 di 6 bolletta dalla resistente a disponeva una C.T.U., fissando per il conferimento Controparte_1 dell'incarico l'udienza del 3/06/2021; le difese tuttavia depositavano istanza congiunta per la revoca della nomina del C.T.U. con cui davano atto di avere raggiunto un accordo sugli importi addebitati a titolo di addizionale, che venivano quantificati in complessivi € 40.336,76 oltre IVA.
Quindi il Tribunale con ordinanza ex art.702 ter cpc accoglieva la domanda di ripetizione di indebito, compensando integralmente le spese, svolgendo i seguenti passaggi logici: in primo luogo ripercorreva la normativa nazionale che aveva introdotto e disciplinato le addizionali (art.6 c.2 DL 511 del 1988, Dlgsvo 504 del 1995 (TUA), e art.5 Dlgsvo 26 del 2007) successivamente abrogate dall'art.2 c.6 del D.lgs 23 del 2011, e la legislazione della unione (in particolare la direttiva 2008/118/CE); richiamava quindi le pronunce della Corte di Giustizia (103 del 2017, 555 del 2015, e 82 del 2012), secondo cui le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, e richiamava le sentenze della Suprema Corte (tra cui Cass. 22343 del 2020) che aveva imposto la disapplicazione, per contrasto col diritto unionale, della disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime;
chiariva il meccanismo restitutorio, nei due separati rapporti, di diritto tributario tra il fornitore e lo Stato, e di diritto privato tra il fornitore ed il cliente, ribadendo la legittimità della normativa statuale sul punto, contenuta in particolare all'articolo 14 del Dlgsvo 504 del 1995, che consentiva al cliente di ripetere la accisa indebitamente versata, qualificata appunto come “indebito” civilistico;
riteneva, infine, che non vi fossero ostacoli alla domanda di restituzione, per la diretta vigenza della normativa unionistica, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, sostenendo che nella fattispecie non si trattava neppure di fare applicazione “orizzontale” della direttiva, bensì di applicare correttamente la normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno, riconoscendo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia il ruolo di fonte del diritto, secondo l'insegnamento della Cassazione.
Avverso la decisione proponeva appello articolando cinque motivi. Parte_1
Si costituiva resistendo all'appello, e chiedendo la conferma della decisione di primo Controparte_1 grado, con condanna della parte appellante alle spese dell'appello.
***
Con il primo motivo l'appellante deduce la mancata e/o omessa valutazione e/o insufficiente motivazione in punto alla eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la questione attribuita alle commissioni tributarie.
Il motivo è infondato: il giudice di primo grado ha estesamente trattato (vedi da pag.8 in poi) del duplice rapporto a cui dà vita il meccanismo della rivalsa, chiarendo che il fornitore è soggetto passivo della obbligazione tributaria, ma il cliente non diviene un sostituto di imposta del fornitore, poiché quest'ultimo ha semplicemente diritto di scaricare sotto il profilo economico la addizionale sul cliente, inserendo l'importo in fattura, ma non è tenuto a farlo.
D'altro canto la causa petendi posta dalla difesa ricorrente in primo grado a fondamento del diritto alla restituzione è un indebito, e dunque non vi è dubbio in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda, estranea al rapporto giuridico tributario, di cui è parte esclusivamente il somministrante. Correttamente il primo giudice ha affermato che il venditore è
pagina 3 di 6 l'unico titolare dell'obbligazione tributaria relativa alla accisa e alle addizionali (vedi artt. 53 lett. a, Dlgsvo 504 del 1995), che sorge in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali;
il fornitore non si rivale nei confronti dell'utente quale sostituto d'imposta, ma si limita ad addebitargli il peso economico dell'accisa e/o della sua addizionale, che diviene un costo evidenziato in fattura unitamente al corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato. Ne discende che l'azione restitutoria dei pagamenti addebitati all'utente dalla scadenza del termine per l'attuazione della direttiva fino alla soppressione dell'addizionale è stata correttamente proposta nei confronti della venditrice, che è soggetto passivo dell'imposta e ha l'onere, in caso di accisa «indebitamente pagata» allo Stato (art. 14 Dlgsvo 504 del 1995) e indebitamente riscossa in rivalsa dal somministrato, di chiederne il rimborso all'Erario nel termine decadenziale di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sua condanna alla restituzione in favore del somministrato. L'azione di ripetizione del somministrato, invece, è regolata dalla disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
La disciplina interna così definita, d'altro canto, è pienamente compatibile con il diritto della Unione, come già si è affermato in un precedente di questa sezione (sentenza 995 del 2024 est.dott.ssa Grandi)
“la Corte di giustizia dell'Unione europea ha enucleato il rimedio restitutorio per attribuire effettività a un diritto nascente dalle norme primarie dall'ordinamento sovranazionale, in particolare il divieto di tasse equivalenti a dazi doganali o di applicazione discriminatoria di imposte interne …. ma regolato sotto il profilo processuale dagli Stati membri (CG 27.3.1980, Denkavit, C-61/79, par. 25: «secondo il principio della collaborazione, enunciato dall'art. 5 del Trattato, è compito dei giudici degli stati membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta. In mancanza di una normativa comunitaria in materia di contestazione o di recupero di tasse nazionali pretese illegittimamente o riscosse indebitamento, è l'ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale, né, in alcun caso, possono essere strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare»): il rinvio agli Stati consegue al riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive perfette nell'ordinamento dell'Unione europea, ma carenti di un rimedio comune.
La Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata affermando che la disciplina del rimborso dell'addizionale è compatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché, in assenza di norme comuni sul rimborso delle imposte, sono gli Stati membri a disciplinarlo nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, ossia garantendo che le condizioni per la domanda non siano deteriori delle condizioni richieste per reclami analoghi o tali da impedire l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (vedi tra le tante Cass.2020 n. 22343).
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erronea ed insufficiente motivazione in punto a riconoscimento dell'addizionale provinciale quale altra imposta indiretta, rispetto all'accisa sull'energia elettrica, nonché erronea e/o insufficiente valutazione del profilo della finalità specifica.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la erronea ed insufficiente motivazione in punto alla applicabilità degli effetti orizzontali delle direttive europee tra privati, non possibili in realtà, in vece della prevista applicabilità unicamente dei c.d. effetti verticali;
Il secondo motivo è infondato, e il terzo diviene irrilevante, vista la sentenza 43 del 2025 della Corte Costituzionale, pubblicata nell'aprile 2025, e resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117, pagina 4 di 6 primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, e implicito, anche all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
[...]
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica CP_3 imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art.136 Corte Costituzionale, e 30 legge 87 del 1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Il rapporto oggetto della causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo tempo versate ad a CP_1 Pt_1 titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima.
La accertata illegittimità della norma impositiva, e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi, de plano, il rigetto del secondo motivo, e l'assorbimento del terzo: a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza, in diritto, della sostanziale disapplicazione operata in primo grado, occorre in questa sede prendere atto che la norma è venuta meno perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avevano indotto il primo giudice a disapplicarla.
Con il quarto motivo l'appellante deduce la erronea ed insufficiente motivazione in punto alla qualificazione della rivalsa quale mero “diritto” del fornitore;
rileva che l'accisa a seguito del recepimento della norma comunitaria è stata introdotta in Italia in sostituzione della imposta di consumo, e il fatto generatore dell'imposta è stato posticipato dal momento della produzione o importazione al momento in cui l'energia viene fornita ai consumatori finali, o utilizzata direttamente da parte dei produttori. Ribadisce che a seguito della vendita sorge il diritto dello Stato al pagamento del tributo e il diritto del fornitore a ribaltarne il costo, con il meccanismo proprio della sostituzione di imposta. Sostiene che è difficile sostenere che il fornitore eserciti un mero diritto, perché nessun operatore economico deciderebbe scientemente di agire a proprio danno.
Il motivo è infondato: a prescindere dalla ovvia ragione economica che giustifica la rivalsa della addizionale, intesa come mero costo, è indubbio che la normativa non prevede alcun obbligo né di dichiarazione né di versamento, a carico del cliente finale nei confronti dello Stato, il che esclude il riconoscimento della figura del sostituto di imposta, e la qualificazione del rapporto come tributario;
si richiama sul punto anche quanto dedotto esaminando il primo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione. pagina 5 di 6 Con il quinto motivo l'appellante deduce la erronea ed insufficiente motivazione in ordine al quantum riconosciuto in ordinanza;
deduce che la circostanza che le parti avessero concordato l'importo pagato a titolo di addizionale non esclude la permanente efficacia della eccezione di prescrizione, né la contestazione sulla non debbenza in restituzione dell'IVA versata.
Il motivo è infondato: premesso che sull'importo pagato è intervenuto accordo, e comunque il pagamento è attestato dalla stessa compagnia, (con la dizione riportata nelle bollette circa la regolarità dei precedenti pagamenti) l'eccezione di prescrizione non risulta in realtà efficacemente sollevata, in primo grado, mentre l'IVA pagata, come accessorio di un pagamento indebito, condivide la natura indebita del pagamento, e deve ritenersi ripetibile.
La rivalsa del fornitore nei confronti del cliente è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario, e, in assenza, anche il pagamento dell'IVA diviene ripetibile, da parte del cliente finale, nei confronti del fornitore, e da questi nei confronti del percettore del tributo.
Sul punto è in effetti consolidato l'orientamento della Suprema Corte (per cui vedi, tra le altre, Cass.8652 del 2020, 15536 del 2018): “In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ….. , non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi …. per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
La novità e dubbiezza della questione di diritto, sotto plurimi profili, e la necessità imposta dall'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'erario o dall'ente territoriale giustificano in parte la resistenza strenuamente opposta da comunque soccombente nel giudizio: pertanto la metà delle spese del grado si Pt_1 compensano, e la restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-respinge l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna (Rep. 1797/2021 R.G. 1611/2021), che conferma, seppure con motivazione in parte differente;
-compensa tra le parti per la metà le spese del grado, e condanna a rifondere alla Parte_1 la restante metà delle spese dell'appello, che liquida, per l'intero, in € 7.000,00 a titolo Controparte_1 di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1364/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SALITURO PIERO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. OLIVIERI TOMMASO Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO
Avverso la ordinanza 1797 del 2021 emessa dal Tribunale di Bologna
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in accoglimento del presente Appello, in parziale riforma/caducazione dell'appellata Ordinanza del 04/06/2021 emessa dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Dott. D'Orazi, a decisione del procedimento sommario di cognizione instaurato ex Art. 702 bis C.p.c., proposto da e rubricato al R.G. Controparte_1 n°1611/21:
Per i motivi di cui in narrativa sub A RIFORMARE E/O ANNULLARE l'Ordinanza di primo grado sul punto e, per l'effetto, DICHIARARE conseguentemente l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione e delle domande attivate e formulate dalla attrice a favore del giudice Tributario E/O CONDANNARE alla restituzione ad di quanto già CP_1 Parte_1 restituito e corrisposto a tale titolo;
pagina 1 di 6 Per i motivi di cui in narrativa sub B, sub C, sub D e sub E ACCERTARE la fondatezza delle eccezioni spiegate da nel giudizio di primo grado, nonché ACCERTARE Parte_1 l'infondatezza delle domande e ragioni avanzate da Controparte per i motivi esposti in narrativa, conseguentemente RIFORMARE E/O ANNULLARE quindi l'Ordinanza di primo grado sui punti e, per l'effetto, RESPINGERE ogni domanda di accertamento, di condanna, anche restitutoria, formulata dalla Società Attrice, perché infondata in fatto ed in diritto e CONDANNARE alla restituzione in favore di di tutte le somme da quest'ultima CP_1 Parte_1 corrisposte in ragione dell'Ordinanza di primo grado;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento di primo grado e del presente, con maggiorazione di rimborso forfetario ed accessori come per legge.
L'appellato ha concluso come segue:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, premessa ogni declaratoria del caso e di legge, rigettare, in quanto infondato, l'appello proposto da confermando integralmente l'ordinanza Parte_1 emessa in data 01-04/06/2021, dal Tribunale di Bologna, Dott. Marco D'Orazi, nella causa iscritta al R.G. n. 1611/2021. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A., come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
depositò al Tribunale di Bologna ricorso ex art.702 bis cpc nel marzo febbraio 2021, e, Controparte_2 premesso di essere da tempo cliente di per la fornitura di energia, e premesso che in Parte_1 conformità all'art. 6, comma 3 del D.L n. 511/1988, Hera Comm s.r.l. aveva sempre addebitato a l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica a titolo di rivalsa ex art. 56 Controparte_1 del D.Lgs. n. 504/1995 (di seguito indicato come T.U.A.), unitamente agli ordinari consumi per complessivi €40.014,74, come risultava dalle fatture prodotte, espose che:
- l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica era stata abrogata a partire dal 01 Gennaio 2012, in applicazione del D.Lgs. n. 68 del 06/05/2011, art. 18, comma 5, e in seguito, a far data dal 01 Aprile 2012, il D.L. 02/03/2012 n. 16, art. 4, comma 10, aveva definitivamente abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988;
- a seguito di numerosi interventi della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, cui anche i Tribunali si erano conformati, era stata definitivamente accertata l'illegittimità dell'imposta e la necessità della sua disapplicazione per il biennio 2010 – 2011, con il conseguente diritto al rimborso di quanto pagato da parte dei consumatori a tale titolo ai fornitori di energia;
- in data 24/07/2020, aveva richiesto a il rimborso delle somme CP_1 Parte_1 corrisposte a tale titolo negli anni 2010 e 2011, nulla ottenendo.
Dunque, la difesa ricorrente, esposte in diritto le tesi a fondamento della domanda, chiedeva la condanna della società fornitrice a restituire le somme indebitamente pagate, a titolo di addizionale, oltre gli interessi legali ex art.1284 cc dai singoli pagamenti alla restituzione
Si costituiva eccependo l'incompetenza del giudice adito, per essere la vertenza di Parte_1 competenza delle Commissioni Tributarie e contestando anche nel merito la fondatezza della domanda, sia in fatto, per il quantum richiesto, che in diritto.
Il Giudice, rilevato che non vi era accordo tra le parti sulla quantificazione delle somme addebitate in pagina 2 di 6 bolletta dalla resistente a disponeva una C.T.U., fissando per il conferimento Controparte_1 dell'incarico l'udienza del 3/06/2021; le difese tuttavia depositavano istanza congiunta per la revoca della nomina del C.T.U. con cui davano atto di avere raggiunto un accordo sugli importi addebitati a titolo di addizionale, che venivano quantificati in complessivi € 40.336,76 oltre IVA.
Quindi il Tribunale con ordinanza ex art.702 ter cpc accoglieva la domanda di ripetizione di indebito, compensando integralmente le spese, svolgendo i seguenti passaggi logici: in primo luogo ripercorreva la normativa nazionale che aveva introdotto e disciplinato le addizionali (art.6 c.2 DL 511 del 1988, Dlgsvo 504 del 1995 (TUA), e art.5 Dlgsvo 26 del 2007) successivamente abrogate dall'art.2 c.6 del D.lgs 23 del 2011, e la legislazione della unione (in particolare la direttiva 2008/118/CE); richiamava quindi le pronunce della Corte di Giustizia (103 del 2017, 555 del 2015, e 82 del 2012), secondo cui le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi, e richiamava le sentenze della Suprema Corte (tra cui Cass. 22343 del 2020) che aveva imposto la disapplicazione, per contrasto col diritto unionale, della disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime;
chiariva il meccanismo restitutorio, nei due separati rapporti, di diritto tributario tra il fornitore e lo Stato, e di diritto privato tra il fornitore ed il cliente, ribadendo la legittimità della normativa statuale sul punto, contenuta in particolare all'articolo 14 del Dlgsvo 504 del 1995, che consentiva al cliente di ripetere la accisa indebitamente versata, qualificata appunto come “indebito” civilistico;
riteneva, infine, che non vi fossero ostacoli alla domanda di restituzione, per la diretta vigenza della normativa unionistica, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea, sostenendo che nella fattispecie non si trattava neppure di fare applicazione “orizzontale” della direttiva, bensì di applicare correttamente la normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno, riconoscendo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia il ruolo di fonte del diritto, secondo l'insegnamento della Cassazione.
Avverso la decisione proponeva appello articolando cinque motivi. Parte_1
Si costituiva resistendo all'appello, e chiedendo la conferma della decisione di primo Controparte_1 grado, con condanna della parte appellante alle spese dell'appello.
***
Con il primo motivo l'appellante deduce la mancata e/o omessa valutazione e/o insufficiente motivazione in punto alla eccezione pregiudiziale di carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la questione attribuita alle commissioni tributarie.
Il motivo è infondato: il giudice di primo grado ha estesamente trattato (vedi da pag.8 in poi) del duplice rapporto a cui dà vita il meccanismo della rivalsa, chiarendo che il fornitore è soggetto passivo della obbligazione tributaria, ma il cliente non diviene un sostituto di imposta del fornitore, poiché quest'ultimo ha semplicemente diritto di scaricare sotto il profilo economico la addizionale sul cliente, inserendo l'importo in fattura, ma non è tenuto a farlo.
D'altro canto la causa petendi posta dalla difesa ricorrente in primo grado a fondamento del diritto alla restituzione è un indebito, e dunque non vi è dubbio in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda, estranea al rapporto giuridico tributario, di cui è parte esclusivamente il somministrante. Correttamente il primo giudice ha affermato che il venditore è
pagina 3 di 6 l'unico titolare dell'obbligazione tributaria relativa alla accisa e alle addizionali (vedi artt. 53 lett. a, Dlgsvo 504 del 1995), che sorge in capo al fornitore (e a favore degli enti territoriali e/o dell'erario) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali;
il fornitore non si rivale nei confronti dell'utente quale sostituto d'imposta, ma si limita ad addebitargli il peso economico dell'accisa e/o della sua addizionale, che diviene un costo evidenziato in fattura unitamente al corrispettivo del bene ceduto o del servizio prestato. Ne discende che l'azione restitutoria dei pagamenti addebitati all'utente dalla scadenza del termine per l'attuazione della direttiva fino alla soppressione dell'addizionale è stata correttamente proposta nei confronti della venditrice, che è soggetto passivo dell'imposta e ha l'onere, in caso di accisa «indebitamente pagata» allo Stato (art. 14 Dlgsvo 504 del 1995) e indebitamente riscossa in rivalsa dal somministrato, di chiederne il rimborso all'Erario nel termine decadenziale di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sua condanna alla restituzione in favore del somministrato. L'azione di ripetizione del somministrato, invece, è regolata dalla disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
La disciplina interna così definita, d'altro canto, è pienamente compatibile con il diritto della Unione, come già si è affermato in un precedente di questa sezione (sentenza 995 del 2024 est.dott.ssa Grandi)
“la Corte di giustizia dell'Unione europea ha enucleato il rimedio restitutorio per attribuire effettività a un diritto nascente dalle norme primarie dall'ordinamento sovranazionale, in particolare il divieto di tasse equivalenti a dazi doganali o di applicazione discriminatoria di imposte interne …. ma regolato sotto il profilo processuale dagli Stati membri (CG 27.3.1980, Denkavit, C-61/79, par. 25: «secondo il principio della collaborazione, enunciato dall'art. 5 del Trattato, è compito dei giudici degli stati membri di garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta. In mancanza di una normativa comunitaria in materia di contestazione o di recupero di tasse nazionali pretese illegittimamente o riscosse indebitamento, è l'ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro che designa il giudice competente e stabilisce le modalità procedurali delle azioni giudiziali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie aventi efficacia diretta, modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale, né, in alcun caso, possono essere strutturate in modo da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare»): il rinvio agli Stati consegue al riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive perfette nell'ordinamento dell'Unione europea, ma carenti di un rimedio comune.
La Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata affermando che la disciplina del rimborso dell'addizionale è compatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché, in assenza di norme comuni sul rimborso delle imposte, sono gli Stati membri a disciplinarlo nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, ossia garantendo che le condizioni per la domanda non siano deteriori delle condizioni richieste per reclami analoghi o tali da impedire l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (vedi tra le tante Cass.2020 n. 22343).
Con il secondo motivo l'appellante deduce l'erronea ed insufficiente motivazione in punto a riconoscimento dell'addizionale provinciale quale altra imposta indiretta, rispetto all'accisa sull'energia elettrica, nonché erronea e/o insufficiente valutazione del profilo della finalità specifica.
Con il terzo motivo l'appellante deduce la erronea ed insufficiente motivazione in punto alla applicabilità degli effetti orizzontali delle direttive europee tra privati, non possibili in realtà, in vece della prevista applicabilità unicamente dei c.d. effetti verticali;
Il secondo motivo è infondato, e il terzo diviene irrilevante, vista la sentenza 43 del 2025 della Corte Costituzionale, pubblicata nell'aprile 2025, e resa in seguito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. 2022 del Tribunale di Udine, in riferimento esplicito all'art. 117, pagina 4 di 6 primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, e implicito, anche all'art. 11 Cost.
La Corte Costituzionale (alla cui estesa motivazione si rinvia, per una migliore comprensione della fattispecie in tutta la sua complessità, riferendo in questa sede l'indispensabile ai fini della specifica decisione di merito) ha in primo luogo preso atto che la Corte di Giustizia, con riferimento alla direttiva 2008/118/CE, (Corte di giustizia, terza sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13,
[...]
, ha individuato come necessarie, per introdurre sul consumo di energia elettrica CP_3 imposte indirette ulteriori rispetto alle accise, due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica;
2) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.
La Corte Costituzionale ha quindi motivatamente escluso che la disciplina nazionale sull'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia dalla data della pubblicazione della sentenza, ex art.136 Corte Costituzionale, e 30 legge 87 del 1953, e si applica retroattivamente, salvi i rapporti esauriti.
Il rapporto oggetto della causa non è esaurito: oggetto del contendere in questa sede è precisamente l'accertamento del diritto di alla restituzione delle somme a suo tempo versate ad a CP_1 Pt_1 titolo di addizionale alle accise, che consegue all'accertamento del carattere indebito del pagamento, diritto di ripetizione già riconosciuto dal giudice di primo grado, con la decisione in questa sede impugnata, che ha disapplicato la norma ora dichiarata illegittima.
La accertata illegittimità della norma impositiva, e la sua conseguente abrogazione, comportano quindi, de plano, il rigetto del secondo motivo, e l'assorbimento del terzo: a prescindere da ogni valutazione circa la correttezza, in diritto, della sostanziale disapplicazione operata in primo grado, occorre in questa sede prendere atto che la norma è venuta meno perché dichiarata illegittima proprio in ragione di quel contrasto con la direttiva unionale, che avevano indotto il primo giudice a disapplicarla.
Con il quarto motivo l'appellante deduce la erronea ed insufficiente motivazione in punto alla qualificazione della rivalsa quale mero “diritto” del fornitore;
rileva che l'accisa a seguito del recepimento della norma comunitaria è stata introdotta in Italia in sostituzione della imposta di consumo, e il fatto generatore dell'imposta è stato posticipato dal momento della produzione o importazione al momento in cui l'energia viene fornita ai consumatori finali, o utilizzata direttamente da parte dei produttori. Ribadisce che a seguito della vendita sorge il diritto dello Stato al pagamento del tributo e il diritto del fornitore a ribaltarne il costo, con il meccanismo proprio della sostituzione di imposta. Sostiene che è difficile sostenere che il fornitore eserciti un mero diritto, perché nessun operatore economico deciderebbe scientemente di agire a proprio danno.
Il motivo è infondato: a prescindere dalla ovvia ragione economica che giustifica la rivalsa della addizionale, intesa come mero costo, è indubbio che la normativa non prevede alcun obbligo né di dichiarazione né di versamento, a carico del cliente finale nei confronti dello Stato, il che esclude il riconoscimento della figura del sostituto di imposta, e la qualificazione del rapporto come tributario;
si richiama sul punto anche quanto dedotto esaminando il primo motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione. pagina 5 di 6 Con il quinto motivo l'appellante deduce la erronea ed insufficiente motivazione in ordine al quantum riconosciuto in ordinanza;
deduce che la circostanza che le parti avessero concordato l'importo pagato a titolo di addizionale non esclude la permanente efficacia della eccezione di prescrizione, né la contestazione sulla non debbenza in restituzione dell'IVA versata.
Il motivo è infondato: premesso che sull'importo pagato è intervenuto accordo, e comunque il pagamento è attestato dalla stessa compagnia, (con la dizione riportata nelle bollette circa la regolarità dei precedenti pagamenti) l'eccezione di prescrizione non risulta in realtà efficacemente sollevata, in primo grado, mentre l'IVA pagata, come accessorio di un pagamento indebito, condivide la natura indebita del pagamento, e deve ritenersi ripetibile.
La rivalsa del fornitore nei confronti del cliente è legittima solo in presenza di un effettivo debito tributario, e, in assenza, anche il pagamento dell'IVA diviene ripetibile, da parte del cliente finale, nei confronti del fornitore, e da questi nei confronti del percettore del tributo.
Sul punto è in effetti consolidato l'orientamento della Suprema Corte (per cui vedi, tra le altre, Cass.8652 del 2020, 15536 del 2018): “In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ….. , non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi …. per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario.”
La novità e dubbiezza della questione di diritto, sotto plurimi profili, e la necessità imposta dall'art.14 del Decreto legislativo 504 del 1995, di una pronuncia di condanna che legittimi il fornitore a ripetere a sua volta le somme dall'erario o dall'ente territoriale giustificano in parte la resistenza strenuamente opposta da comunque soccombente nel giudizio: pertanto la metà delle spese del grado si Pt_1 compensano, e la restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-respinge l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna (Rep. 1797/2021 R.G. 1611/2021), che conferma, seppure con motivazione in parte differente;
-compensa tra le parti per la metà le spese del grado, e condanna a rifondere alla Parte_1 la restante metà delle spese dell'appello, che liquida, per l'intero, in € 7.000,00 a titolo Controparte_1 di compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6