Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 5771
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Sentenza 4 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 12 novembre 2024, che si occupa di un contenzioso in materia di appalto privato. Le parti in causa, un committente e un appaltatore, si sono contese la responsabilità per lavori edili non completati e affetti da vizi. Il committente ha richiesto la riduzione dell'importo dovuto e il risarcimento dei danni, sostenendo che i lavori non erano stati eseguiti correttamente. L'appaltatore, al contrario, ha difeso la propria posizione, affermando che i vizi non erano stati denunciati tempestivamente.

La Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il committente fosse decaduto dalla garanzia per vizi, non avendo denunciato i difetti entro il termine di sessanta giorni. Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso del committente, evidenziando che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato la disciplina sui vizi dell'opera, anziché quella generale sull'inadempimento contrattuale. La Cassazione ha sottolineato che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, si applica la responsabilità per inadempimento ex art. 1453 c.c., e non le norme specifiche sui vizi, assorbendo così le ulteriori questioni sollevate. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame.

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Massime1

In tema di appalto, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando inadempiente all'obbligazione assunta, trova applicazione la disciplina generale in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riferendosi la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. alla diversa ipotesi in cui l'opera sia stata portata a compimento, anche quando presenti, per la parte eseguita, difetti o difformità.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto applicabile i termini di denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. su un immobile da tempo realizzato, ma i cui lavori di ristrutturazione, oggetto del contratto di appalto, non erano stati completati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2025, n. 5771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5771
    Data del deposito : 4 marzo 2025

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