Ordinanza collegiale 5 novembre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 18/06/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 04591/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01652/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Maria Di Leva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
quanto riguarda il ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti depositati il 14 ottobre 2024:
a) del provvedimento del 19 gennaio 2021, prot. n. -OMISSIS-, notificato alla parte ricorrente in data 22 gennaio 2021, a firma del Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, avente ad oggetto “… diniego relativamente ai punti 2 e 3 della richiesta di condono edilizio presentata ai sensi della L. 724/94, in data 18 febbraio 1995 protocollo -OMISSIS-, pratica U.T.C. -OMISSIS-. Opere alla Via -OMISSIS-(Foglio -OMISSIS-– derivate a seguito di vari aggiornamenti catastali dalla orginaria p.lla -OMISSIS- …”;
b) di ogni altro atto precedente, susseguente o comunque connesso a quello che precede, tra cui:
1) la relazione istruttoria a firma del Tecnico di Supporto al R.U.P. del 14 gennaio 2021, costituente parte integrante del provvedimento impugnato sub a);
2) il preavviso di diniego prot. -OMISSIS- ex art. art. 10 bis della L. 241/90, richiamato nel provvedimento impugnato sub a);
3) la relazione di sopralluogo prot. -OMISSIS-, non conosciuta nel suo contenuto integrale, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
4) del rapporto della P.M. del Comune di Sorrento prot. n. -OMISSIS-;
5) la relazione di accertamento U.T.C. prot. n. -OMISSIS-, richiamata nel provvedimento impugnato sub a);
6) la relazione di accertamento U.T.C. prot. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 5929 del 5 novembre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 22 marzo 2021 e depositato il successivo 20 aprile 2021, il ricorrente, proprietario dal 1993 di un fondo e annessi fabbricati, siti in Sorrento, località Capodimonte, Via -OMISSIS-n. 17 (tutti identificati in catasto terreni al Foglio -OMISSIS-, nonché in catasto Fabbricati al Foglio -OMISSIS-), deduceva, allegando documentazione a sostegno, che:
- il 18 febbraio 1995 aveva inoltrato istanza (prot. n. -OMISSIS-) al Comune di Sorrento finalizzata al rilascio di concessione edilizia in sanatoria ex l. 724/94, avente ad oggetto: 1) un “corpo di fabbrica ad unico livello posto in aderenza ad altro di tipo rurale, realizzato con muratura portante e solai laterocementizi”, adibito ad abitazione e costituito da tre vani ed accessori, rifinito ed utilizzato; 2) un “corpo di fabbrica ad un livello più ammezzato costituito parte in muratura e parte in lamiera di pertinenza del corpo di cui al punto 1 adibito a cucina rustica con annesso wc”; 3) un “forno di tipo tradizionale con tettoia e zona attrezzata posto in aderenza del corpo di fabbrica di cui al punto 2”;
- con provvedimento n. 143/39-97 del 6 maggio 1997, l’istanza di sanatoria era stata rigettata, per ritenuto superamento del limite temporale del 31 dicembre 1993 previsto dall’art. 39, comma 1, l. 724/94 quanto al solo immobile di cui al punto 1);
- infine, dopo l’istaurazione del contraddittorio procedimentale ex art. 10 bis l. 241/1990 (prot. -OMISSIS-), con provvedimento prot. n. -OMISSIS- la domanda era stata rigettata anche con riferimento agli immobili di cui ai punti 2) e 3).
2. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, due ordini di censure con cui, in sintesi, rilevava: a) l’omessa istruttoria in ordine al “dato oggettivo dello stato dei luoghi esistente alla data del 31.12.1993, quale risultante dagli accertamenti eseguiti, […] ai fini della possibile conservazione della domanda di condono e di una possibile rivalutazione della pratica, anche mediante l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi, ai volumi ed alle superfici esistenti alla data del 31.12.1993, termine ultimo per accedere ai benefici del condono edilizio (art. 39 L. 724/1994)”; b) l’erroneità della valutazione, per aver l’Amministrazione considerato che i successivi interventi avessero “determinato un unicum tipologicamente e sostanzialmente differente, senza che l'originario bene fosse più rinvenibile”; c) l’erroneità del dato relativo alla “preesistenza di una baracca, risultando invece documentata la preesistenza di un corpo di fabbrica, risultante dall’atto notarile, mediante il richiamo alle descritte risultanze catastali” (primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 97 della costituzione. violazione e falsa applicazione di legge (l. 23.12.1994 n. 724 art. 39; l. 07.08.1990 n. 241 artt. 3, 10 bis ) – difetto di istruttoria e motivazione. insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto”); d) l’ “incongruo riferimento alla Zona Territoriale “1b” del P.U.T. ex L. Reg. Camp n. 35/87 (Tutela dell’ambiente naturale di 2° grado), qualora essa fosse ritenuta una zona di assoluta inedificabilità” (secondo motivo, rubricato “violazione a falsa applicazione di legge (l. 24.11.2003 n. 326 art. 32 co. 27; l. 07.08.1990 n. 241 art. 3; l. reg. camp. 27/06/1987 n. 35 art. 17l. 28.02.1985 n. 47 art. 32,33)). difetto di motivazione”).
3. – Si costituiva in giudizio il Comune di Sorrento (10 maggio 2021), successivamente depositando memoria e documenti (29 agosto 2024) e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. – Il 4 settembre 2024, il ricorrente depositava documenti ed il successivo 13 settembre depositava memoria, nonché, il 7 ottobre 2024, istanza di rinvio dell’udienza pubblica già fissata, attesa l’imminente proposizione di motivi aggiunti, alla luce di quanto emerso dalla relazione U.T.C. prot. n. -OMISSIS-, già depositata dall’Amministrazione resistente (29 agosto 2024) ed infine ottenuta a mezzo apposita istanza di accesso agli atti (09 luglio 2024).
5. – Con motivi aggiunti notificati e depositati il 14 ottobre 2024, il ricorrente sviluppava quindi le argomentazioni di cui al ricorso principale alla luce della relazione da ultimo citata, nuovamente lamentando l’erroneità del dato, posto alla base del diniego, della modificazione, con realizzazione di manufatti ex novo , dell’immobile oggetto dell’istanza di condono al n. 2), ulteriormente specificando i profili di censura di cui al ricorso principale, di cui supra sub a), b) e c): più nello specifico, insisteva nell’avvenuta realizzazione di sole opere di completamento degli originali manufatti sine titulo , con conseguente erroneità delle valutazioni dell’ente locale e nell’omessa istruttoria sullo “stato dei luoghi, esistente alla data del 31 dicembre 1993”.
6. - Con ordinanza n. 5928 del 5 novembre 2024, la trattazione della causa era quindi rinviata ad una successiva udienza di discussione.
7. – Il 4 aprile 2025 il ricorrente depositava documenti ed il 14 aprile 2025 depositava memoria, successivamente (13 maggio 2025) instando nuovamente per un differimento della trattazione, attesa l’avvenuta presentazione (prot. n. -OMISSIS-) di un’istanza di riesame del provvedimento impugnato, che depositava in allegato.
8. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il difensore di parte ricorrente insisteva nell’istanza di rinvio del 13 maggio 2025; il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
9. – Oggetto dell’odierno contendere è – unitamente agli atti presupposti e connessi, in epigrafe meglio specificati - il provvedimento (prot. n. -OMISSIS-) con cui il Comune di Sorrento, dopo un primo rigetto parziale (prot. n. -OMISSIS-, impugnato dinnanzi a questo Tribunale con ricorso successivamente dichiarato perento), ha definitivamente respinto l’istanza di condono (prot. -OMISSIS- del 18 febbraio 1995) presentata dal ricorrente ex l. 724/1994, quanto ai (residui) manufatti ivi descritti ai punti 2) e 3), i.e.: “2) un corpo di fabbrica ad un unico livello più ammezzato, costituito parte in muratura e parte in lamiera di pertinenza del corpo di fabbrica di cui al punto 1) [l’abitazione, costituita da tre vani e accessori], adibito a cucina rustica con annesso w.c.”; 3) un “forno di tipo tradizionale con tettoia e zona attrezzata, posto in aderenza del corpo di fabbrica di cui al punto 2)”. A quanto consta dalla lettura dello stesso provvedimento impugnato, il diniego è sostanzialmente fondato sulla progressiva e radicale trasformazione del fondo e delle opere ivi insistenti successivamente alla data del 31 dicembre 1993 (art. 39, comma 1 l. 724/1994), accertata in esito a plurimi rilievi (cartografici, aerofotogrammetrici e catastali) e sopralluoghi (gli ultimi del 20 dicembre 2019 e 27 gennaio 2020, di cui alla relazione prot. -OMISSIS-, dep. 4 settembre 2024) e così ivi meglio sintetizzata: “Rilevato che le opere oggetto di condono riportate al punto 2-3 dell’istanza di sanatoria non sono più esistenti in loco e che le opere ex novo realizzate non corrispondono a quelle riportate nell’istanza di sanatoria, in quanto di tutt’altra natura […] e poste in essere in data successiva al 31 dicembre 1993”.
9.1. - In questi termini sinteticamente circoscritto il thema decidendum , in via preliminare ritiene il Collegio doversi respingere nell’istanza di rinvio del 13 maggio 2025, non ravvisandosi, nella specie, i presupposti di cui all’art. 73 comma 1 bis , c.p.a., tanto più in considerazione della risalenza della vertenza (che impone un vaglio ancora più stringente dei “casi eccezionali” menzionati dalla disposizione) e del fatto che, comunque – impregiudicata la possibilità di impugnare un eventuale e successivo rigetto del riesame con ricorso autonomo - la presentazione dell’istanza di riesame, costituisce un elemento fattuale sopravvenuto ed autonomo che non assume rilevanza rispetto alla legittimità (o meno) del provvedimento impugnato, quest’ultima da vagliare sulla base della situazione di diritto e di fatto esistente alla data della sua adozione ( tempus regit actum ).
9.2. - Passando quindi al merito del ricorso e dei motivi aggiunti, va anzitutto osservato che, in via generale, per giurisprudenza amministrativa da tempo consolidata, cui questo Tribunale ritiene di aderire - “in ordine al manufatto ancora in attesa di condono, pende sul proprietario un obbligo di custodia e di rigorosa attenzione nel non alterare alcun profilo strutturale e funzionale dell’originario plesso abusivo, astenendosi da interventi di sorta (anche di natura “leggera”) [ed] in disparte quelli minimali strettamente necessari a garantire la sicurezza manutentiva e la incolumità delle persone” (cfr., T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., (data ud. 13/12/2022) 28/12/2022, n. 8088). Ne consegue che “ogni successiva ingiustificata alterazione dell’assetto originario della struttura sub iudice determina fatalmente un sopravvenuto aliud pro alio dell’intero abuso, la cui ultimazione viene pertanto traslata ben oltre il termine ultimo di legge, superato il quale resta inibita qualsiasi sanabilità dell’opera così trasformata (con conseguente improcedibilità della domanda pendente, a suo tempo proposta per una entità abusiva diversa). Ciò anche a prescindere dall’eventualità […] che i nuovi abusi si siano sovrapposti in modo stratificato sulla struttura originaria senza alterazioni irreversibili, consentendo cioè una loro rimozione capace di ripristinare lo status quo ante . Infatti, in presenza di una struttura edilizia realizzata senza titolo, la condonabilità di quest’ultima, attraverso interventi legislativi di settore qualificati dalla Corte Costituzionale eccezionali e straordinari (limitati a periodi di abuso ben determinati e delimitati, i più recenti risalenti quasi ad un ventennio), trova la sua ragione nel “chiudere un passato illegale in attesa di poter infine giungere ad una repressione efficace dell'abusivismo edilizio […] con conseguente esigenza di recupero della legalità” (fra le tante in tema di condoni, Corte Cost. 196/2004); si presuppone quindi, da parte dell’autore dell'abuso che attende l’esito del condono, un contegno trasparente, senza alcuna promiscuità di convenienza, in applicazione di quel principio di leale cooperazione e di buona fede anche a carico anche del cittadino nei confronti della PA, ora espressamente tipizzato dal legislatore nel 2020 con il nuovo comma 2 bis dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990; di converso, resta sempre necessaria un’attività valutativa di somma attenzione da parte del comune, per intercettare con la dovuta severità atteggiamenti strumentali del richiedente, mediante solerti controlli non limitati al vaglio di ammissibilità della domanda, ma estesi a verificare l’assoluto rispetto di non aggravamento dell’abuso, durante la pendenza decisoria della domanda stessa. In questo senso, una volta che l’ente civico si accorge degli interventi abusivi ulteriori eseguiti sui manufatti in pendenza di condono, non resta legittimamente configurabile, da parte della stessa PA, alcun ordine-invito ad un semplice […] rientro del responsabile nella illegalità originaria ancora sub iudice (sempre che si tratti di abuso "stratificato" nei sensi prima precisati), dovendosi piuttosto reprimere senza prove di appello l’intero plesso contra legem , ormai trasformato e non più ricollegabile alla domanda di condono” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., (data ud. 08/06/2021) 21/06/2021, n. 4235). Orbene, dall’applicazione di tali coordinate al caso di specie, discende, all’evidenza, la legittimità degli atti impugnati. Dall’istruttoria compiuta dall’Amministrazione (dettagliatamente riepilogata, anche con l’ausilio di materiale grafico e fotografico, nella relazione prot. -OMISSIS-, richiamata per relationem dal provvedimento di rigetto ed agli atti del giudizio) emerge infatti la radicale e completa trasformazione del complesso dei manufatti originari insistenti sul fondo ed in pendenza della domanda di condono, tanto da trasformare un fondo agricolo con piccoli annessi di natura per lo più rurale, in un piccolo plesso immobiliare, con (almeno) due edifici destinati ad uso abitativo (n.1) e 2) della domanda di condono) ed elementi accessori. Più precisamente e quanto ai rilievi di maggior pertinenza nel caso di specie, relativi ai manufatti di cui ai nn. 2) e 3) della domanda di condono, la “baracca” (2), corrispondente al “corpo di fabbrica ad un unico livello più ammezzato, costituito parte in muratura e parte in lamiera di pertinenza di altro manufatto”, è stata, di fatto integralmente sostituita, a partire dal 1997, da un piccolo edificio a due piani “funzionalmente e strutturalmente” diverso: “al di là del mutamento di tipologia strutturale, si registra una distribuzione completamente diversa degli spazi ed un sensibile incremento di superficie e volume” rispetto alla consistenza originaria di un “unico livello, con un piccolo locale in aderenza, per una consistenza di circa 33,00 mq pari ad una volumetria di 110,00 mc”, laddove il fabbricato attuale, invece, è disposto su due livelli, ha una consistenza di circa 86 mq per ogni piano ed un volume di 180 mc per il Piano Seminterrato e di circa 247 mc per il piano terra; ciò per un totale di 172 mq e di 427 mq complessivi attuali. Esso risulta così articolato: il piano terra è adibito a civile abitazione, occupata dalla figlia del sig. -OMISSIS-, dotato di spazio d’ingresso porticato. L’esterno di presenta completo di infissi ed intonacato. Gli ambienti interni sono completi e rifiniti in ogni loro parte. La consistenza dell’appartamento è di circa 85 mq con altezza interna variabile da m 3,00 a m 2,70. L’appartamento è composto da un locale cucina, un soggiorno, due camere da letto e due wc, così come rappresentato nella scheda catastale di riferimento […] il piano seminterrato […] è interamente adibito a deposito/cantina, allo stato grezzo, accessibile dalla zona attrezzata con forno relativa al fabbricato […] il piano ha una superficie interna calpestabile di circa 85 mq; si compone di un ambiente rettangolare allo stato grezzo internamente ed esternamente, con solaio di copertura in lamiera grecata, muratura perimetrale in blocchi di laterizio e pavimentazione in battuto di cemento. L’ambiente principale, dotato di due aperture sul fronte Nord, ha dimensioni interne pari a circa 6,40 m x 8,00 m, con altezza media pari a circa 2,00 m, da una piccola rampa si accede ad ulteriori n. 2 locali cantina, posti nella parte più interna, privi di aperture ed intonacati; l’uno ha una consistenza di circa 6.00 m x 3,65m, l’altro ha dimensioni di circa 3,15 x 4,30 m; questi ultimi due locali hanno altezza interna di circa 2,40 m, avendo una quota di calpestio più bassa”. Parimenti, “il forno di tipo tradizionale con tettoia e zona attrezzata” (3) (ad oggi, non più esistente) è stato sostituito da un’“area attrezzata esterna a livello di seminterrato, dotata di pavimentazione in quadroni di calcestruzzo poggiati a secco per una superficie di circa 25 mq, su cui insiste un forno esterno in muratura con canna fumaria in acciaio inox […] il forno è coperto da una tettoia in legno e tegole, che copre anche la parte retrostante non accessibile, adibita a legnaia. È anche presente una cucina esterna in muratura con sviluppo a L, con copertura leggera ed incannucciato e telo impermeabile. La scala di accesso è costituita da un’unica rampa in cls lunga 3.60 m, completa di pavimentazione e priva di parapetto”.
Orbene - dagli elementi sin qui elencati (vd. per maggiori dettagli, alla relazione prot. -OMISSIS-, cui, per brevità, si rinvia), emerge chiaramente, la complessiva opera di trasformazione progressiva e graduale del fondo, con significativa implementazione e trasformazione dei manufatti sostanzialmente accessori e rurali ivi originariamente insistenti e sostituzione delle opere da condonare con altre, del tutto diverse e realizzate ex novo , successivamente alla presentazione ed in pendenza della domanda di condono, per come dimostrato dai numerosi e precisi rilievi fotografici e mappali raccolti dall’Amministrazione. Ed a fronte un siffatto quadro – che il Collegio ritiene completo, circostanziato e preciso – i rilievi di parte ricorrente di cui al ricorso principale ed ai motivi aggiunti (in particolare quelli di cui supra , lett. a), b) e c)), tesi, nell’insieme, sottolineare, in relazione a specifici profili, la carente istruttoria alla base delle determinazioni adottate, non presentano, nella loro genericità, margini di apprezzabile consistenza, non potendo revocarsi in dubbio la sostituzione degli originari manufatti con altri del tutto diversi, di diversa consistenza, sagoma, volume, dimensione e destinazione. Né, peraltro, è sufficiente – a sostegno della tesi della preesistenza delle opere– il richiamo ai risalenti dati catastali allegati all’atto di compravendita (peraltro analiticamente vagliati dall’Amministrazione, vd. preavviso di diniego) o, ancora, può rimproverarsi al Comune resistente di non aver considerato il “dato oggettivo dello stato dei luoghi esistente alla data del 31.12.1993, quale risultante dagli accertamenti eseguiti, […] ai fini della possibile conservazione della domanda di condono e di una possibile rivalutazione della pratica, anche mediante l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi, ai volumi ed alle superfici esistenti alla data del 31.12.1993, termine ultimo per accedere ai benefici del condono edilizio (art. 39 L. 724/1994)”, dovendosi ritenere precluso, alla stregua dei principi dianzi esposti, all’Amministrazione un ordine-invito ad una rimessa in pristino, ed invece doverosa, per il caso di abusi stratificati (come in effetti quelli oggetto di scrutinio), l’azione di repressione dell’intero plesso contra legem , “ormai trasformato e non più ricollegabile alla domanda di condono” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., (data ud. 08/06/2021) 21/06/2021, n. 4235).
9.2.1. - Conclusivamente, sul punto, non sono fondati e vanno respinti i profili di censura di cui al ricorso principale e dianzi riepilogati alle lett. a), b) e c).
9.3. – Irrilevante, invece, ai fini che qui rilevano, il profilo sub d), diretto a censurare il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla Zona Territoriale “1b” del P.U.T. ex L. Reg. Camp n. 35/87 (Tutela dell’ambiente naturale di 2° grado), avendo all’evidenza l’Amministrazione fondato il diniego, sull’intervenuta trasformazione del fondo e non anche sull’esistenza – pur significativa, ma in questo caso non dirimente – di un vincolo, peraltro notorio, sull’area in cui insiste il fondo.
9.4. - Per le medesime considerazioni di cui supra , par. 9.2, vanno respinti i motivi aggiunti, la cui censura non apporta alcun elemento aggiuntivo in grado di contrastare il solido riscontro probatorio fornito dall’Amministrazione.
10. – Conclusivamente, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti.
11. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso e i motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente alle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.