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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2616 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 22.1.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Clemente C.F._2
Stefano Di Leo (c.f.: ) e dall'avv. Maria Rosaria La Rosa (c.f.: C.F._3
), domiciliatari in Napoli, alla via A. Gramsci n. 16; C.F._4
appellanti
E
(p.i. , già e incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_3
Maria Rosaria De Simone (c.f.: ), domiciliataria in Napoli, alla C.F._5
Piazza Piedigrotta n. 9;
1 (già , in persona del l.r.p.t., Controparte_4 Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Dalmartello (c.f.: ), C.F._6 domiciliatario in Milano, alla via Dell'Annunciata 23/4; appellati
Oggetto: giudizio di rinvio, ex art. 392 c.p.c., a seguito di cassazione (ord. n. 5997 del
2021) della sentenza n. 4153/2015 della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 27.10.2015, resa nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola, in composizione collegiale (rito societario) n. 549/2009, pubblicata il 24.2.2009.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22.1.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In primo grado citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola (proc. Parte_1
N. 2142/2005 r.g.), il Controparte_2 Controparte_5 Controparte_5
e, previa declaratoria di responsabilità della banca per violazione degli obblighi
[...] informativi dettati dall'art. 21 TUF (d. lgs. 1998 n. 58) e dagli artt. 28 e 29 del Regolamento
Consob del 1998 n. 11522, chiese di dichiarare l'annullamento, per invalidità ex art. 1418
c.c., dei contratti di acquisto delle obbligazioni Parmalat per complessivi € 291.000,00, intestati alla istante , e, per l'effetto, di condannare le convenute a risarcire i Parte_1
danni patiti da essa istante, con la restituzione alla stessa, per effetto anche dell'annullamento dei contratti di acquisto, della somma di € 291.000,00, oltre interessi legali….dalle date…di acquisto dei titoli Parmalat:
1)codice ISIN XS012332068 – quantità € 250.000,00
2)codice ISIN XS0140751941 – quantità € 1.000,00
3)codice ISIN XS0140751941 – quantità € 30.000,00
4)codice ISIB XS0140751941 – quantità € 10.000,00, vinte le spese di lite.
A sostegno della prospettazione espose in fatto di aver sempre acquistato i titoli
Parmalat per il tramite (e su insistenza) di due operatori finanziari (che seguivano anche il proprio coniuge ), i quali le avevano taciuto le note vicende che avevano Parte_2
coinvolto la società emittente, non l'avevano adeguatamente profilata e non l'avevano informata sull'adeguatezza degli investimenti.
Il processo fu introdotto con il rito ordinario.
Si costituì ritualmente in primo grado (nuova Controparte_5
denominazione del lamentando la imprecisa e fumosa descrizione dei Controparte_2
2 fatti esposti dall'attrice, che precisava in dettaglio;
eccepì, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della sul primo acquisto di € 250.000,00, eseguito in data Pt_1
8.3.2002 dal coniuge dell'istante, , sul conto deposito titoli a lui intestato ed Parte_2
acceso in pari data presso essa convenuta;
il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché non aveva avuto alcun rapporto contrattuale con l'attrice, ma solo con;
nel Parte_2
merito, argomentò che quest'ultimo era stato adeguatamente profilato, come emergeva dal questionario in atti, ritualmente sottoscritto, nel quale il aveva dichiarato un'alta Pt_2
propensione al rischio, ed in termini di adeguatezza della prima operazione di acquisto in lite, rispetto al profilo dichiarato dell'investitore. Chiese la le conseguenti declaratorie e, CP_5 in subordine, invocò l'applicazione dell'art. 1227 c.c.
In data 16.5.2005 (prima udienza fissata per il 7.6.2005) il coniuge dell'attrice,
[...]
, depositò comparsa di intervento volontario ex art.105 c.p.c. aderendo alle difese e Pt_2 conclusioni della moglie e chiedendo l'accoglimento delle domande attoree.
Si costituì la precisando e documentando di non Controparte_5 avere mai avuto alcun rapporto contrattuale con ma solo con Parte_2 Parte_1
che, sul conto titoli a lei intestato, acceso in data 27.2.2003 (contratto quadro per la prestazione di servizi di investimento), aveva negoziato gli ultimi tre acquisti di titoli
Parmalat, per il complessivo importo di € 41.000,00, autonomamente, in via telematica, usufruendo di un codice personale (tabella operazioni doc. n. 8), a riprova che sia l'attrice che il coniuge non erano affatto degli sprovveduti bensì erano esperti di investimenti finanziari e di ordini di acquisto;
espose che l'attrice era stata adeguatamente profilata, come da sottoscritto questionario, che indicava l'obiettivo di elevato rendimento con possibile alto rischio;
che gli investimenti erano adeguati al profilo dichiarato;
che il , sua sponte, Pt_2
aveva inteso trasferire i primi titoli Parmalat in suo possesso sul conto della moglie in data in data 28.2.2003; che il conto dell'attrice risultò variamente movimentato in riferimento ad ulteriori e diversi titoli per importi rilevanti;
che i titoli Parmalat, alla data degli acquisti, non presentavano alcun profilo di rischio noto agli operatori del settore ed avevano un rating assolutamente positivo (cfr. rel. Consob in atti).
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. co. 5 (vecchio testo applicabile ratione temporis, memoria deputata a precisare e modificare domande ed eccezioni, depositata in epoca antecedente al mutamento del rito da ordinario a societario), l'attrice e l'interventore
(che in questa memoria si definisce “interventore volontario autonomo adesivo”), integrarono e precisarono la domanda nei seguenti termini: oltre alla restituzione del capitale e degli interessi….devono essere condannate le convenute in solido….al pagamento anche degli
3 interessi delle cedole dei “bond”, riportandosi per il resto alla citazione, alla comparsa di intervento del , “integrate dalle sopra formulate precisazioni e specificazioni della Pt_2 comune domanda”, confermando, dunque, il petitum e la causa petendi indicati in citazione, salva tale ultima modifica sulle cedole.
Con la memoria di replica ex art. 183 co. 5 c.p.c. vecchio testo, la sollevò CP_5 questioni in merito all'applicabilità del rito societario ed invocò l'applicazione dell'art. 1 co.
5 del d. lgs. 17.1.2003 n. 5 in base al quale Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma uno è stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo.
Reiterò la le eccezioni di difetto di legittimazione;
chiese di dichiarare CP_5 inammissibile l'intervento del e censurò la qualificazione che il ne aveva Pt_2 Pt_2
fornito (intervento adesivo autonomo), trattandosi, invece, di intervento adesivo dipendente, senza formulazione di alcuna domanda in proprio;
espose in dettaglio le sue difese.
Anche la depositò memoria di replica ai sensi dell'art. 183 co. 5 cit., secondo CP_5 termine, reiterando le eccezioni di difetto di legittimazione attiva della ed il proprio Pt_1
difetto di legittimazione passiva.
Con provvedimento dell'8.4.2008, il Tribunale rilevò che la causa doveva essere introdotta con il rito societario, contestualmente cancellandola dal ruolo.
Con istanza di riassunzione depositata il 29.4.2008 ex art. 1 co. 5 e art. 7 d. lgs. 5/2003 dall'attrice e dall'interventore, contenente espressa manifestazione di volontà di fissare l'udienza di discussione, i predetti chiesero di proseguire il giudizio con il rito societario, istanza reiterata il 25.6.2008.
In tale istanza attrice e intervenuto modificarono e precisarono nuovamente le domande nei seguenti termini:
1) In via principale dichiarare la nullità del contratto d'acquisto delle obbligazioni
Parmalat per complessivi € 291.000,00 – intestati agli istanti ed alla moglie Parte_2
, nel deposito titoli di quest'ultima, per la violazione delle norme imperative Parte_1 di cui al testo unico della finanza;
2) in via gradata, dichiarare l'annullamento del contratto ex artt. 1439 e/o 1428 c.c.; 3) in ulteriore subordine dichiararne l'inefficacia ex art. 1469 bis
e seguenti c.c.; 4) dichiarare la retrocessione di ogni somma conferita per le operazioni di cui trattasi e così la restituzione agli istanti della sopra specificata somma di complessivi €
291.000,00 e spese di commissione e varie, oltre interessi, ivi inclusi quelli delle cedole pari all'8%...; 5) condannare le banche convenute in solido al risarcimento dei danni tutti
4 procurati all'attrice e all'interventore-… dalla evidenziata culpa in contrahendo nell'esecuzione dei contratti, da liquidarsi secondo equità…con insistenza per l'accoglimento delle conclusioni tutte di cui all'atto introduttivo, così come integrate e modificate nella presente memoria.
La eccepì la estinzione del giudizio per “irrituale” riassunzione. CP_5
Il Tribunale di Nola, rigettate con ordinanza del 27.2.2008 le eccezioni di inammissibilità delle indicate istanze di fissazione della udienza per la prosecuzione della causa con il rito societario, fissata l'udienza collegiale di discussione della causa del
30.10.2008, decise la causa con sentenza n. 549 del 2009, pubblicata il 24.2.2009, di rigetto di ogni domanda, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite (€ 5.000,00 per onorario ed € 1.800,00 per diritti).
A sostegno della decisione il Tribunale espose che il rigetto della domanda principale assorbiva le ulteriori questioni proposte, rendendone superflua la trattazione;
che la prospettazione attorea era confusa in fatto e in diritto;
che il aveva acquistato tramite Pt_2 promotore ed era stato correttamente profilato, mentre la aveva acquistato Pt_1 autonomamente i titoli on line e, non essendoci stata sollecitazione all'acquisto da parte del promotore, non sussistevano obblighi informativi in capo alla Banca;
in ogni caso, gli acquisti erano adeguati alla luce dell'alta propensione al rischio dei clienti siccome emergente dal profilo dagli stessi delineato.
Avverso questa sentenza hanno proposto appello principale Parte_3
affidato ai seguenti motivi, così rubricati:
1. erronea motivazione e valutazione delle risultanze istruttorie – erronea applicazione degli artt. 2729 co. 1 c.c. e art. 116 c.p.c.;
2. erronea valutazione delle risultanze processuali - travisamento dei fatti emersi sotto il profilo presuntivo – erronea e falsa applicazione degli artt. 2729 cc 1 co. e 116 c.p.c. – contraddittoria motivazione;
3. erronea valutazione degli atti processuali con riguardo alla difesa di parte attrice.
Hanno concluso gli appellanti come da verbale del 18.7.2013 e del 14.5.2015 in atti, chiedendo, in via istruttoria, di sentire come testimoni i promotori finanziari, sui capitoli articolati solo in fase di appello, in narrativa capi da a) a g) (verbale del 18.7.2013); hanno precisato gli appellanti che il mezzo istruttorio era vieppiù necessario a causa dello smarrimento del fascicolo di parte di primo grado, attestato dalla Cancelleria, contenente
“documenti essenziali”, estendendo la richiesta di prova per testi anche sui fatti consacrati nei documenti smarriti (verbale del 14.5.2015; moduli sottoscritti in bianco e altro); nel merito,
5 hanno chiesto di riformare la sentenza e, previo accertamento della responsabilità delle banche per violazione degli obblighi informativi, hanno chiesto l'annullamento per invalidità ex art. 1418 c.c. dei contratti di acquisto intestati alla e la condanna delle banche a Pt_1 risarcire i danni pari all'importo investito di € 291.000,00; in via subordinata, hanno chiesto di dichiarare la nullità del contratto di acquisto delle obbligazioni Parmalat intestate alla in via ancora più gradata, hanno chiesto l'annullamento del contratto ex artt. 1439 Pt_1
e/o 1428 c.c.; in ulteriore subordine, hanno chiesto che fossero dichiarati inefficaci i contratti ex art. 1469 – bis c.p.c.; di restituire le somme investite, oltre interessi e rivalutazione;
di condannare le banche in solido al risarcimento per culpa in contrahendo.
Ha resistito (in esito a conferimento di ramo di azienda), Controparte_6
esponendo di non accettare il contraddittorio su tutte le domande nuove (sia quelle precisate ex art. 183 co. 5 c.p.c. sia quelle contenute nella istanza di riassunzione, siccome riportate nelle conclusioni d'appello); ha ricostruito i fatti, riproposto tutte le eccezioni preliminari sulle quali la sentenza non si era pronunciata, si è opposta alle prove orali articolate solo in appello per omessa indicazione dei motivi della indispensabilità; ha proposto appello incidentale sulle questioni già sollevate riferibili alla legittimazione attiva e passiva ed all'ammissibilità dell'intervento del e sulle quali il Tribunale non si era pronunciato, Pt_2
chiedendo, in accoglimento dell'appello incidentale: a) di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di b) di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
per inammissibilità dell'intervento; c) di dichiarare che il primo acquisto del Parte_2
di 250.000,00, effettuato con il promotore , era passato, per effetto Pt_2 Testimone_1
della scissione, nella gestione della;
d) di estrometterla dal giudizio. Ha Controparte_5
chiesto, comunque, il rigetto dell'appello nel merito e la conferma della gravata sentenza;
in subordine, l'applicazione dell'art. 1227 c.c., vinte le spese.
Ha resistito (già in virtù di fusione per Controparte_7 Controparte_5
incorporazione e scissione parziale) che ha ripercorso i fatti, riproposto tutte le eccezioni formulate in primo grado e non decise dal Tribunale (difetto di legittimazione e altro) ed ha riproposto anche la eccezione di estinzione del rito societario per irrituale riassunzione, sulla quale il Tribunale non si era pronunciato.
Ha lamentato l'appellata la inammissibilità delle domande nuove proposte tardivamente in primo grado e riproposte in appello, in violazione dell'art. 183 c.p.c., prima, e dell'art. 1 co.
5 d. lgs. n. 5/2003, poi, che lasciava “ferme le decadenze già maturate”; ha riproposto le questioni sollevate in primo grado e non decise dal Tribunale e, segnatamente, di difetto di legittimazione della sull'ordine di acquisto del e di inammissibile Pt_1 Pt_2
6 intervento di quest'ultimo, che non poteva qualificarsi come autonomo, poiché non aveva proposto alcuna domanda in proprio;
ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza 4153/2015 dep. il 27.10.2015, ha ritenuto
“inefficace” ed irrituale la istanza di riassunzione secondo il modello societario ed ha dichiarato estinto il giudizio ex art. 8 comma 4 d. lgs. cit.
La pronuncia è stata gravata, dagli odierni istanti in riassunzione, innanzi alla Corte di
Cassazione che, con ordinanza n. 5997 del 2021, ritenuta la declaratoria di estinzione del processo non rispondente alle regole processuali disciplinanti il rito societario, ha cassato la sentenza, con rinvio a questa Corte territoriale per l'ulteriore corso, fissando il seguente principio di diritto:
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di
Napoli che, in diversa composizione dovrà pronunciarsi su domande ed eccezioni diverse da quella di estinzione del processo dalle parti rispettivamente formulate nelle conclusioni contenute nel verbale di udienza del 14/05/2015 e verbale del 18/07/2013 richiamato dalle parti (pag. 2 della sentenza).
Va evidenziato sin d'ora che la ordinanza della suprema corte, in parte motiva, ripercorre l'andamento del processo e lo stato delle preclusioni già maturate prima del mutamento del rito.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto da e;
Parte_1 Parte_2
hanno resistito in riassunzione la (già e incorporante Controparte_1 Controparte_2
e la Controparte_3 Controparte_7
All'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni delle parti rassegnate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In osservanza del principio di diritto contenuto nella ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, superata la sola eccezione di estinzione del giudizio, occorre decidere sui motivi di appello principale e incidentale e sulle questioni già sollevate dinanzi alla Corte di appello, che ha deciso con la sentenza cassata, valutando le conclusioni già formulate dagli appellanti nei verbali del 18.7.2013 e 14.5.2015, dinanzi alla Corte d'appello.
3. In via logicamente preliminare va vagliato l'appello incidentale della CP_1
che ha riproposto le questioni di difetto di legittimazione della sul primo
[...] Pt_1
titolo, negoziato esclusivamente dal coniuge , sull'ammissibilità dell'intervento Parte_2
del e sul proprio difetto di legittimazione passiva. Pt_2
Su tali questioni il Tribunale non si è pronunciato perché ritenute assorbite.
7 Medesime questioni ha sollevato l'appellata che si è limitata Controparte_7
correttamente a riproporre le relative eccezioni non esaminate dal Tribunale (Cass. 2021 n.
25840: In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. Cass. SS.UU.
2017, n. 11799:In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice
d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece,
e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce
a quest'ultimo l'esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.).
3.1- L'appello incidentale proposto dalla sul difetto di legittimazione Controparte_1 attiva della sui titoli del coniuge e sul proprio difetto di Pt_1 Parte_2
legittimazione passiva, è fondato (così come la eccezione di difetto di legittimazione espressamente riproposta dalla oggi nei Controparte_5 Controparte_4
medesimi termini).
La pone a presupposto delle domanda di nullità/annullamento/restituzione e Pt_1 danno, l'annullamento del contratto quadro e degli ordini di acquisto;
argomenta poi, in via generica, anche di culpa in contrahendo; tuttavia, il primo ordine di € 250.000,00 è stato documentalmente effettuato solo dal coniuge , su contratto quadro a lui solo Parte_2 intestato e concluso con la (ordine del dell'8.3.2002 per un acquisto di titoli CP_5 Pt_2
Parmalat nell'importo di € 250.000,00, su conto deposito titoli acceso in pari data dal solo
, cui è allegato il documento sui rischi generali dei titoli, il contratto per la Pt_2
negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini e il questionario di profilatura, in cui il
8 dichiara un'alta propensione al rischio, aggiungendo di non voler rilasciare Pt_2
informazioni sulla sua situazione finanziaria).
L'evenienza è documentata oltre ad essere incontestata. Il fatto che poi il , in un Pt_2
momento successivo, abbia trasferito sua sponte tale titolo su conto intestato solo alla moglie
(acceso con la diversa ), non cambia i termini della questione in punto Controparte_5
di legittimazione, poiché la domanda è fondata su un titolo di responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi informativi.
Egual discorso è a farsi laddove si volesse ritenere proposta anche una domanda di danno per culpa in contrahendo, comunemente definita precontrattuale, comunque riconducibile alle trattative dirette alla conclusione del contratto, che coinvolgono esclusivamente le parti interessate alla successiva stipula.
3.2-Quanto alle questioni riferibili all'intervento del (appello incidentale della Pt_2
ed eccezione riproposta dalla , si evidenzia che l'intervento è CP_5 CP_5
ammissibile ma previa sua corretta qualificazione: si tratta di mero intervento adesivo. La scarna comparsa di intervento di poche righe di mera adesione del alle domande della Pt_2
non lascia alcun dubbio: provvede a spiegare con la propria Pt_1 Parte_2
costituzione intervento volontario adesivo, ex art. 105 c.p.c. a tutte le domande proposte dal di lui coniuge, medesima, di cui all'atto di citazione stesso, cui aderisce Parte_1
incondizionatamente. Pertanto, CONCLUDE per il rigetto delle difese promosse dagli intervenuti istituti bancari e per l'accoglimento di tutte le domande attrici e ristoro delle spese di giudizio.
Che si tratti di mero intervento adesivo dipendente o ad adiuvandum, è opzione interpretativa accolta anche nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, che così lo qualifica alla pag. n. 2, primo periodo (domande proposte da adiuvata da Parte_1
). Parte_2
Il non ha proposto alcuna domanda autonoma (rectius intervento autonomo) Pt_2
riferibile al contratto suo proprio e, aderendo semplicemente alle domande della moglie, ne segue la sorte.
Sono, dunque, inammissibili tutte le domande proposte dal . Pt_2
3.3- In conclusione, la è legittimata solo per gli ultimi tre acquisti di titoli Pt_1
Parmalat, effettuati a nome proprio e movimentati sul conto titoli a lei intestato, stipulato in data 27.2.2003; tale domanda vede come legittimata passiva la sola Controparte_5
La dal canto suo, non ha legittimazione passiva in questo giudizio poiché non CP_5 ha alcun rapporto contrattuale con l'attrice, mentre, quanto al rapporto contrattuale con il
9 , quest'ultimo non ha spiegato alcuna domanda nei suoi confronti, avendo solo aderito Pt_2
alle domande della moglie.
In accoglimento dell'appello incidentale della e delle eccezioni riproposte CP_5
dalla oggi ed in riforma della sentenza di Controparte_5 Controparte_7 primo grado: a) va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della in riferimento Pt_1
al rapporto contrattuale intercorrente tra il e la b) va dichiarato il Pt_2 Controparte_1
difetto di legittimazione passiva della in riferimento al rapporto contrattuale Controparte_1 tra la e la oggi;
c) va dichiarato il Pt_1 Controparte_5 Controparte_7
difetto di legittimazione passiva della oggi Controparte_5 Controparte_7
in riferimento al rapporto contrattuale intercorrente tra il e la d) Pt_2 Controparte_1
vanno dichiarate inammissibili le domande proposte da in qualità di Parte_2
interventore adesivo dipendente.
4. Passando all'appello principale della e del , il primo motivo è così Pt_1 Pt_2
rubricato: erronea motivazione e valutazione delle risultanze istruttorie – erronea applicazione degli artt. 2729 co. 1 c.c. e art. 116 c.p.c.
Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolti gli obblighi informativi.
Deducono gli appellanti che la profilatura sottoscritta non era sufficiente in quanto erano stati
“indotti a sottoscrivere moduli prestampati non chiari nel loro contenuto o addirittura a rilasciare moduli sottoscritti in bianco” da parte dei promotori (doc. n. 9 e 10 prodotti in primo grado); aggiungono che si trattava di modulistica sui rischi generali mentre occorreva informativa sui “rischi specifici” che affrontasse, in particolare, “la taciuta situazione gravissima in cui già versava la Parmalat”, già da tempo nota a tutto il sistema bancario,
UN inclusa. Su tale punto assumono che: - era da considerarsi notoria la malafede delle
Banche, che avevano taciuto agli investitori il default Parmalat;
-le classificazioni ufficiali positive per il titolo Parmalat erano risultate manovrate dal sistema bancario e, nel caso specifico, dalle rassicurazioni mendaci dei promotori;
-nessuna attitudine al rischio avevano essi investitori, che avevano subito assoluta persuasione all'acquisto dai promotori Tes_1
e , che chiedevano di sentire come testimoni;
si trattava senza
[...] Parte_4
dubbio di prova chiesta solo in appello ma indispensabile ai fini della decisione e che non avevano potuto articolare in primo grado a cagione dello speciale rito societario allo stato abrogato.
4.1-Le prove orali chieste solo in appello (nella citazione in appello e poi nelle conclusioni rassegnate a verbale, in cui la richiesta è integrata con la richiesta di prova testimoniale sui documenti smarriti in primo grado, in particolare i cd. ordini sottoscritti in
10 bianco) sono inammissibili in primo luogo perché non formulate in capitoli chiari e specifici ma con il richiamo alle circostanze di cui ai capi a) e g) dell'atto di appello, ampie e discorsive, in violazione dell'art. 244 c.p.c. (Cass. 2018, n. 1294); in ogni caso, si tratta di prove mai chieste in primo grado e neppure indispensabili ai fini della decisione (secondo la disciplina applicabile all'epoca della proposizione dell'appello).
Assume parte appellante che la prova servirebbe a dimostrare che gli ordini erano stati fatti su insistenza dei promotori, che li avevano convinti ad acquistare titoli Parmalat, finanche su moduli sottoscritti in bianco.
Va evidenziato che a fronte di tale prospettazione, le banche convenute, sin dalla costituzione in primo grado, con specifico riferimento agli ultimi n. 3 ordini della Pt_1
hanno eccepito che erano stati effettuati autonomamente dalla predetta on line utilizzando proprie credenziali di accesso al sistema informatico;
conseguentemente ben avrebbe potuto sul punto l'attrice formulare tempestivamente in primo grado istanze istruttorie per contrastare l'evenienza. Invece, l'acquisto on line integra questione comprovata documentalmente, che non è mai stata adeguatamente contestata.
Inoltre, proprio l'ordinanza di rinvio della Cassazione ha scolpito, in parte motiva, le preclusioni in cui l'attrice era già incorsa. Nella ordinanza si legge (ma la scansione temporale del processo è desumibile dal fascicolo di ufficio) che erano emersi con chiarezza i seguenti fatti:
-il giudizio era stato introdotto dalla sola con rito ordinario;
Pt_1
-con comparsa di intervento del mese di maggio 2005 (incerto il giorno) il , Pt_2 coniuge dell'attrice, “prestò adesione incondizionata alle domande proposte con l'atto introduttivo della lite”;
-la controversia aveva per oggetto un rapporto sostanzialmente derivato da dedotta attività di intermediazione finanziaria in valori mobiliari (nel caso concreto, obbligazioni
Parmalat), asseritamente svolta dalle Banche convenute nei confronti dell'attrice e del di lei coniuge);
-dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 5 c.p.c. e, segnatamente, con ordinanza dell'8.4.2008, il Tribunale dispose il mutamento del rito da ordinario a societario (d. lgs. n. 5 del 2003) ed ordinò la cancellazione della causa dal ruolo;
-a quella data era entrato in vigore il rito societario ed era applicabile il vecchio testo dell'art. 183 c.p.c. (ovverosia nel testo anteriore alla riformulazione l. 263 del 2005: il nuovo testo era applicabile solo ai giudizi introdotti dopo l'1.3.2006);
11 -anche il rito societario era stato abrogato, ma si applicava alle controversie pendenti qual era quella in esame;
-correttamente era stato mutato il rito ed era stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo, come previsto dal rito;
-in ragione del momento in cui era intervenuto il mutamento, per le parti era possibile, ex art. 7 d. cit., formulare “repliche ulteriori”, ma restavano “ferme le decadenze già maturate” (art. 1, co. 5 d. lgs. cit.);
-in definitiva, in ragione delle preclusioni processuali già maturate ai sensi del vecchio testo ex art. 183 (quanto a: precisazioni o modificazioni delle domande ed eccezioni delle conclusioni già proposte;
replica alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte;
proposizione di eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni medesime, e delle preclusioni non ancora verificatesi (deduzioni istruttorie ex art. 184 vecchio testo), in tale ulteriore replica attrice ed intervenuto avrebbero potuto, legittimamente e senza incorrere in preclusioni, notificare alle controparti una memoria con cui depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie ex art. 6 co 2 d. cit.;
-gli odierni ricorrenti intesero però notificare una memoria dal contenuto ibrido perché conteneva sia la modifica delle conclusioni già rassegnate prima del mutamento del rito, sia
“nuove domande”, sia l'istanza di fissazione di udienza di discussione (che però assume la
Corte sono questioni che non rilevavano in sede di legittimità in quanto non esaminate dalla corte di appello che si era limitata a dichiarare estinto il processo).
È evidente, dunque, che l'attrice non ha formulato in primo grado tempestive istanze istruttorie né in osservanza del rito ordinario né del mutato rito societario.
In ogni caso, non sussiste il requisito della indispensabilità, sulla base del testo dell'art. 345 c.p.c. applicabile “ratione temporis”. In base all'insegnamento delle Sezioni Unite della
Corte di Cass. (Cass. Sez. U n. 10790-17), nel giudizio di appello, costituisce “prova nuova indispensabile”, ai sensi dell'art. 345 citato, “quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (da ultimo Cass. 2024 n. 8551/2024).
Va evidenziato, infatti, che le prove orali sono riferibili ad una prospettazione dell'attrice (acquisto tramite promotore), smentita in atti dai tabulati prodotti dalla Banca, tabulati che gli attori non hanno mai contestato (acquisto on line).
12 4.2-Sul punto, il tribunale in primo grado ha esposto, preliminarmente, che, senza dubbio, solo il primo ordine Parmalat fu fatto dal a mezzo intermediario;
tuttavia, Pt_2
ritiene questa Corte che, data la fondatezza dell'appello incidentale proposto dalla CP_5
sul punto – e, in generale, la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, da tutti sollevata, della relativamente ai conti del coniuge - la non è Pt_1 Pt_1
legittimata a chiedere annullamenti di contratti/ordini sottoscritti solo dal e di titoli da Pt_2 quest'ultimo in origine acquistati e non può sollevare profili di danno che non le sono riconducibili. Si ricorda che la ha legittimazione solo per le conseguenze Pt_1
contrattuali sue proprie (i successivi tre ordini Xelion) e che il ha depositato Pt_2
intervento in mera adesione alle domande della moglie e ne segue la sorte.
4.3-Quanto ai residui tre ordini successivi, riconducibili con certezza alla il Pt_1
Tribunale ha semplicemente evidenziato come fosse documentato in atti che l'acquisto fosse stato fatto autonomamente dall'attrice utilizzando il sistema banking on line, al quale si accede con l'utilizzo di credenziali personali e riservate;
peraltro, si tratta di evenienza documentale che non può essere smentita per testimoni.
Da tale modalità di effettuazione dell'ordine, il Tribunale ha desunto che non vi fosse un obbligo di informativa specifica ex art. 28. Così in sentenza:
La prospettazione degli attori è molto confusa, non essendo chiara se essi deducano la nullità del contratto e ne chiedono l'annullamento e che titolo di responsabilità facciano valere.
In ogni caso ciò non ha importanza perché tali obblighi risultano, invece, assolti.
Va premesso che i titoli in questione sono stati acquistati in una prima tranche dal
e in tre successive operazioni dalla Pt_2 Pt_1
Orbene, al contratto stipulato dal è allegato il prescritto prospetto sottoscritto Pt_2
per ricevuta dal cliente.
Gli altri titoli sono stati acquistati direttamente dalla mediante ordini Pt_1 telematici senza l'intermediazione del promotore finanziario, come dimostrato dai tabulati prodotti dalla banca e non contestati dagli attori: non essendovi stata sollecitazione all'acquisto non sussistevano obblighi informativi in capo alla banca.
In definitiva, le prove orali sono inammissibili e non indispensabili perché riferibili ad una prospettazione dell'attrice (acquisto tramite promotore e su moduli sottoscritti in bianco), smentita in atti dai tabulati che gli attori non hanno mai contestato (acquisto on line).
5. Sulla violazione degli obblighi informativi.
13 La ha invocato la responsabilità degli intermediari per violazione degli Pt_1
obblighi informativi. Più precisamente, la controversia sottoposta alla cognizione dell'intestata Corte attiene al tema dell'inadempimento dell'intermediario agli obblighi inerenti la prestazione di servizi di investimento, in particolare sub specie di violazione degli obblighi informativi e della regola di adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo finanziario del cliente;
ha chiesto in citazione la la nullità o l'annullamento del Pt_1
contratto quadro e degli ordini successivi;
ha chiesto, in ogni caso, il risarcimento dei danni.
Il Tribunale, senza pronunciarsi espressamente sulle domande di nullità e annullamento
(riproposte in appello), non ha riscontrato violazioni. Le conclusioni sono condivise da questo
Collegio, con le seguenti precisazioni.
5.1-La normativa sugli obblighi informativi
L'attrice ha invocato la disciplina di settore, anche regolamentare, applicabile ratione temporis. Ebbene, per un ordinario prodotto finanziario, gli artt. 21 e 23 del TUF del 1998 prevedono, rispettivamente: l'obbligo per gli operatori di agire con diligenza, correttezza e trasparenza, nonché di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
l'onere della prova in capo all'intermediario, nei giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista, in linea con l'inquadramento contrattuale della responsabilità (art. 23, comma 6: Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta).
La normativa primaria va integrata con quella regolamentare dettata dagli artt. 28 e 29 del Reg. Consob 11522/98; l'art. 28 al comma 1 prevede, prima della stipula del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimento e dell'inizio della prestazione, l'obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
al co.2 l'obbligo dell'intermediario, al momento dell'acquisto di un prodotto finanziario, di informare l'investitore sulla natura, rischi e implicazioni dell'investimento; infine, l'art. 29 pone l'obbligo per l'intermediario di astenersi dall'effettuare, nell'esecuzione del contratto, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
La violazione di tali obblighi, oltre a generare una responsabilità generale di tipo risarcitorio (tra le tante, Cass. 2021, n. 15099), laddove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., può condurre anche alla risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria, oltre che alla risoluzione del singolo ordine (quest'ultima anche indipendentemente dalla sorte del primo, Cass. 2018 n. 3261).
14 5.2-Sulla nullità del contratto quadro ex art. 1418 c.c.
In conseguenza della prospettata violazione degli obblighi informativi, la in Pt_1
citazione ha formulato, in via principale, alternativa, una domanda di annullamento del contratto quadro e dell'ordine di acquisto ex art. 1418 c.c., ed una subordinata di nullità per violazione di norme imperative;
la sia pur confusa prospettazione può essere interpretata, all'esito delle precisazioni contenute nella memoria ex art. 183 c.p.c. e delle conclusioni formulate in appello, come domanda di nullità, essendo stata invocata l'applicazione dell'art. 1418 c.c. (che è rubricato Cause di nullità del contratto).
Il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda, ritenendola assorbita;
l'appellante l'ha riproposta in appello.
In difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suddetti doveri comportamentali non può mai determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 c.c. Ritiene, infatti, la Corte di
Cassazione che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. civ., sent., n. 26724/2007; da ultimo Cass. 2021 n. 15099: Va, in ogni caso escluso, in assenza di un'esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso).
5.3-Sulla domanda di “annullamento” del contratto quadro e dell'ordine di acquisto.
Dall'esame delle conclusioni in citazione (e delle precisazioni della memoria ex art. 183
c.p.c., oltre che delle conclusioni in appello) emerge che è stato domandato poi
“l'annullamento” dei contratti d'acquisto ex artt. 1439 e/o 1428 c.c., non la risoluzione. Si tratta di domande distinte. La risoluzione richiede i presupposti dettati dalla giurisprudenza sopra riportata;
l'annullamento presuppone un vizio del contratto (errore, violenza, dolo) mai adeguatamente prospettato.
Si ribadisce che la prospettazione è incentrata sulla induzione all'acquisto da parte dei promotori laddove, quanto alla si tratta di ordini di acquisti eseguiti Pt_1
autonomamente on line, senza l'intervento preventivo del promotore.
15 In ogni caso, la questione è travolta dalla mancanza di violazione sugli obblighi informativi di cui si dirà.
5.4- Sulla domanda risarcitoria.
È stata, poi, proposta una domanda risarcitoria che, come è noto, può essere formulata anche indipendentemente dalla risoluzione/annullamento; tale domanda, pur sempre collegata alla violazione degli obblighi informativi, è, invece, pianamente ammissibile. Il Tribunale ha rigettato ogni domanda per non aver riscontrato le denunciate violazioni informative.
5.5-Per individuare i comportamenti in buona fede che avrebbero dovuto tenere le parti sia nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (le norme di condotta eventualmente violate), sia nella fase di esecuzione degli ordini, occorre necessariamente partire dalla regolamentazione degli obblighi di informazione con specifico riferimento al contratto quadro in atti prodotto “PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI”, concluso tra la e la il 28.2.2003. Controparte_5 Pt_1
Il contratto, ritualmente sottoscritto dall'attrice, di professione ivi indicata casalinga, contiene al suo interno una “scheda sulla situazione finanziaria” del cliente in cui sono barrate le seguenti caselle: Situazione finanziaria: media;
Esperienza in strumenti finanziari: azionari/obbligazionari convertibili;
Obiettivi di investimento: elevato rendimento con possibile alto rischio;
Propensione al rischio: alta. Si tratta della compilazione di quello che
è definito il questionario sui rischi generali.
Il promotore finanziario di riferimento è indicato nella persona di , Parte_4 che parimenti ha sottoscritto il contratto;
nel modulo di assistenza è previsto che l'investitore possa operare comunque attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione sul sito della Banca.
Sono stati, dunque, osservati gli obblighi di profilatura generale disciplinati dal TUF e dall'art. 28 co 1 reg. cit., definiti in dottrina e in giurisprudenza obblighi di profilatura passiva.
Ad abundantiam si osserva che anche per il vi è completa profilatura allegata al Pt_2
contratto suo proprio.
5.6- Deducono gli appellanti che la profilatura sottoscritta non era sufficiente in quanto erano stati “indotti a sottoscrivere moduli prestampati non chiari nel loro contenuto o addirittura a rilasciare moduli sottoscritti in bianco” (doc. n. 9 e 10 prodotti in primo grado).
Inoltre, si trattava di modulistica sui rischi generali mentre occorreva informativa sui “rischi specifici” che affrontasse, in particolare, “la taciuta situazione gravissima in cui già versava la
Parmalat”.
16 5.7-Sugli ordini di acquisto della modalità telematiche. Pt_1
La genericità delle doglianze sulla induzione alla sottoscrizione o sui moduli in bianco
(non si capisce se riferibili alle informazioni o agli acquisti), peraltro, contraddette da chiarissimi dati documentali, emerge all'evidenza.
In ogni caso, la ha concluso con la un contratto quadro in data Pt_1 CP_5
27.2.2003 e il suo profilo è compiutamente raccolto nell'allegato al contratto quadro, ritualmente sottoscritto. La ha acquistato in tre tranche titoli Parmalat Pt_1
autonomamente e senza intermediario finanziario, attraverso il servizio trading on line, il
25.7.2003, il 30.7.2003, il 31.7.2003, per complessivi € 41.000,00, come documentato dalla quindi, non può sostenere di aver acquistato sottoscrivendo moduli in bianco. CP_5
Si ricorda che, dal contratto vero e proprio - che si traduce nel conferimento di un incarico gestorio e che, quindi, disciplina in via generale le modalità di espletamento dell'incarico (il cosiddetto contratto quadro o contratto cornice o master agreement) e che deve essere sottoscritto da tutte le parti - devono essere tenuti distinti gli ordini di borsa relativi alle singole operazioni, ordini che costituiscono solo un momento esecutivo del contratto, successivo alla stipula di quest'ultimo, i quali possono, invece, essere impartiti in forma diversa. A confermare tale possibilità è lo stesso Regolamento Consob n. 11522/1998 il quale – prevedendo, da un lato, all'art. 30 che il contratto può stabilire le modalità attraverso le quali l'investitore può impartire gli ordini (cos. lett.c), e, dall'altro lato, all'art. 60 che l'intermediario ha l'obbligo di registrare su nastro magnetico o su altro supporto gli ordini impartiti telefonicamente - chiarisce, in modo evidente, l'assenza finanche di un vincolo formale per l'ordine di borsa.
Dalla lettura del contratto, ritualmente sottoscritto dall'attrice - e che contiene ampia profilatura - emerge che il promotore finanziario di riferimento è indicato nella persona di
, ma è previsto, nell'allegato modulo di assistenza, parimenti sottoscritto, Parte_4 che l'investitore possa operare comunque attraverso gli strumenti informatici messi a disposizione sul sito della Banca.
5.8-Sul rischio specifico e sull'adeguatezza.
Riscontrata nel caso in esame la profilazione generale (informazione passiva - questionario) si evidenzia che, dopo la conclusione del contratto, l'intermediario ha comunque un obbligo “d'informazione circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione (art. 28, co. 2 Reg.) e di segnalazione delle operazioni inadeguate (art. 29 Reg.).
Tali previsioni integrano i cd. obblighi di informazione cd. attiva. Tali previsioni, siccome formulate, sono dirette alla condotta che l'intermediario finanziario deve tenere.
17 Ebbene, il co.2 dell'art. 28 del Reg. così recita: “gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all' investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Poiché la norma disciplina un obbligo di condotta rivolto all'intermediario nel consigliare il singolo acquisto, come correttamente ritenuto dal Tribunale, tale obbligo informativo è assorbito dall'ordine autonomo, effettuato on line dalla senza Pt_1 assistenza dell'intermediario, in base alla facoltà che in tal senso si era riservata in contratto.
In ogni caso, valgono anche su tale questione gli argomenti di seguito trattati sugli ordini on line.
5.9-Il successivo articolo 29 Reg. cit., invece, invita gli intermediari a non effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Premesso che tale norma disciplina, secondo la più avveduta dottrina, un obbligo di
“astensione” posto in capo all'intermediario e che anch'essa, come è evidente, mal si concilia con gli ordini impartiti dal cliente autonomamente in modalità informatica;
evidenziato che l'appellante lamenta la mancanza di informazioni sui “rischi specifici”, con riferimento al default dell'azienda, prospettando che le era stata “taciuta la situazione gravissima in cui già versava la Parmalat”, confondendo e sovrapponendo la informazione attiva di cui si è già detto (art. 28 co 2 ) e l'adeguatezza della operazione (art. 29), riguardo al profilo dell'adeguatezza operazione, si osserva quanto segue.
5.10-Come esposto, l'art. 29 invita gli intermediari a non effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.
Il riferimento è alle caratteristiche del titolo, anche in termini di rischio, al peculiare strumento finanziario prescelto, nonché alla entità dell'operazione in riferimento sia ai volumi di operazioni solitamente trattati dall'investitore sia alla dimensione dell'operazione rispetto al portafoglio dello stesso.
È chiaro che una simile valutazione di adeguatezza da parte dell'intermediario può essere fatta solo a seguito di un'accurata ricostruzione del profilo del proprio cliente resa possibile unicamente dall'assolvimento di un'informativa passiva da parte dello stesso. In caso di operazioni ritenute inadeguate, però, corre l'obbligo per l'intermediario di darne notizia all'investitore, ed è in facoltà del cliente procedere comunque all' operazione attraverso un ordine scritto.
18 Infatti, l'obbligo di informazione passiva previsto dall'art. 28, comma 1, lett. a), di cui si è detto– consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura) –è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore porrà in essere;
infatti, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un'operazione da parte dell'intermediario – come tale inidonea a far sorgere l'obbligo di astensione e la necessità della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto – richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell'investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
pertanto, il suo mancato assolvimento è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario.
5.11-Tanto premesso, poiché gli acquisti non sono stati fatti con l'assistenza dell'intermediario ma autonomamente dalla in via telematica, occorre verificare Pt_1
come tali verifiche, in particolare di adeguatezza, possano essere svolte con riferimento a tale nuova e più moderna modalità di acquisto, poiché l'intermediario non prende parte a tali autonome decisioni (questione che vale, a ben vedere, anche in riferimento alle informazioni sugli acquisti in base al co. 2 dell'art. 28, come accennato).
In numerose decisioni dell'arbitro finanziario si legge che, anche laddove il cliente operi autonomamente in via telematica, la banca non è esonerata dalla informazione sul titolo e dalla verifica di adeguatezza, dovendo individuare altri equipollenti sistemi informativi (es. visualizzazione on line della scheda prodotto come passaggio obbligatorio preliminare all'ordine di acquisto, richiedendosi presa visione e accettazione per poter impartire l'ordine; informazioni sul titolo dettagliatamente contenuta già nella pagine di comando per impartire l'ordine, o altro;
cfr. ABF 2024 n. 7250).
nel caso in esame, in assenza di specifici precedenti di legittimità sugli CP_8
obblighi informativi e verifiche di adeguatezza negli acquisti tramite piattaforma informatica
(trading on line), pur volendo aderire a tale più rigoroso orientamento (nella giurisprudenza di merito aderisce Corte Appello Trento n. 22 del 2023), assorbono ogni questione i seguenti elementi.
In primo luogo, in primo grado la ha esposto in comparsa di costituzione che, CP_5
per chi operava on line, le informazioni sui titoli erano presenti sul sito internet agevolmente
19 consultabile, in osservanza dell'art. 28 reg. Consob, e tale evenienza non è mai stata contestata.
In secondo luogo, la non si duole della violazione degli obblighi informativi Pt_1
in generale e delle regole dell'adeguatezza in particolare, con specifico riferimento agli acquisti on line, ma si duole della violazione di tali regole insistendo sul presupposto, smentito documentalmente, di aver sempre effettuato tali ordini tramite un operatore finanziario e finanche su moduli in bianco. Come ripetutamente esposto, non vi è alcuna prova che le operazioni contestate siano state raccomandate dall'intermediario o che l'attrice sia stata in qualche modo indotta ad eseguire gli acquisti in lite, tardiva/inammissibile/non indispensabile essendo la prova testimoniale, richiesta solo in questa fase di appello.
Infine, la doglianza attorea è incentrata su un unico profilo di rischio: assume la che il titolo era rischioso (rectius inadeguato) poiché la banca e l'intermediario Pt_1
avevano dolosamente taciuto il dissesto Parmalat, noto a tutto il sistema bancario, sistema che, a suo dire, aveva finanche manovrato le informazioni ufficiali ricevute sul titolo.
5.13- Quanto a tale ultimo profilo, il presupposto del rischio, siccome prospettato dagli appellanti principali, è la assunta consapevolezza in capo alla ed al suo intermediario CP_5
del rischio di dissesto finanziario della Parmalat, già al momento degli acquisti in lite.
Anche in questa fase di appello la pacifica essendo la avvenuta informativa Pt_1
sui rischi generali, come detto, ribadisce e lamenta la omessa informativa sui “rischi specifici” che affrontasse, in particolare:- “la taciuta situazione gravissima in cui già versava la
Parmalat”, a suo dire già da tempo nota a tutto il sistema bancario, UN inclusa;
- la notoria malafede delle Banche, che avevano taciuto il default Parmalat e “manovrato” le classificazioni ufficiali positive sul titolo Parmalat;
- le rassicurazioni mendaci dei promotori.
Aggiungono poi gli appellanti che nessuna attitudine al rischio avevano essi investitori, che avevano subito assoluta persuasione all'acquisto dai promotori e Testimone_1 Parte_4
, che hanno finanche chiesto di sentire come testimoni.
[...]
In disparte il rilievo che l'attitudine al rischio profilata esisteva ed era stata dichiarata
“alta” (come si legge anche in sentenza), la ha documentato che, all'epoca dei tre CP_5
acquisti, il titolo Parmalat era considerato sicuro ed adeguato al cliente siccome profilato e la posizione della che è documentata, è del tutto condivisibile. CP_5
Inoltre, nel caso concreto, l'adeguatezza dell'investimento non si fonda affatto sulla sola profilatura del cliente, ma su numerosi ed ulteriori elementi: vi è una propensione al rischio alta dell'investitore che emerge dalla profilazione;
gli investimenti del cliente sono sufficientemente diversificati;
sono documentati nel tempo svariati acquisti su titoli diversi;
20 sul conto titoli sono state investite ulteriori ingenti somme in titoli diversi;
la Pt_1
possiede già nel suo portafoglio il titolo Parmalat ricevuto dal marito e che, dunque, già conosce.
I successivi acquisti sono da considerarsi, pertanto, assolutamente adeguati, come correttamente ritenuto dal tribunale.
Nel caso in esame, si ribadisce, la doglianza non è riferibile all'evenienza che sia stato dato corso all'acquisto di un titolo azionario fisiologicamente rischioso (ad es. perché volatile), ma all'acquisto di un titolo azionario “rischioso” perché erano state taciute dall'intermediario le condizioni di sostanziale default della Parmalat, a lui note.
Così chiarita la prospettazione – e la doglianza siccome formulata in appello - la CP_5
ha ampiamente dimostrato come, al momento degli acquisti, a nessun operatore del settore fosse noto il dissesto finanziario Parmalat (cfr. relazioni Consob in atti).
Peraltro, come accertato dalla giurisprudenza nelle numerose sentenze riferibili al contenzioso sui titoli Parmalat, i primi elementi di conoscenza delle criticità del titolo possono collocarsi verso la fine dell'anno 2003 ed i primi mesi dell'anno 2004 (bond Parmalat: segnali chiari di pericolosità solo tra il novembre ed il dicembre 2003; Corte di appello di Roma, sez.
II Civile, sentenza 25 novembre 2013 – 13 gennaio 2014, n. 178), arco temporale ampiamente successivo all'epoca degli acquisti.
5.14-Si osserva ulteriormente che è documentata la tendenza dell'attrice ad effettuare operazioni di valore rilevante su titoli diversi e non prive di rischio, in un'ottica di guadagno che emerge dalla originaria profilazione.
Dal dossier titoli in suo possesso e prodotto in atti, emerge una operatività significativa, dinamica e in autonomia e, soprattutto, una chiara strategia di investimento, volta, sia con i titoli contestati sia con titoli analoghi, a lucrare rendimenti.
Trattasi, in definitiva, di circostanze – quelle nel complesso sopra rappresentate – che, unitariamente considerate, sono idonee quantomeno a revocare in dubbio che la Pt_1 quand'anche fosse stata informata in modo più esaustivo sulle caratteristiche e sulla rischiosità degli strumenti finanziari, non avrebbe posto in essere gli acquisti di cui si duole, apparendo, difatti, quanto meno improbabile che la predetta, nel corso della reiterata attività di investimento finanziaria, non abbia mai preso contezza dei rischi, anche solo potenziali, correlati ad essa, possedendo già ampio investimento pregresso su medesimo titolo.
5.15-Si ricorda che, quanto al riparto dell'onere della prova, sempre sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. n. 10111/2018),“in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58
21 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole;
incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute”.
Come esposto, nel nostro caso già l'allegazione è riferibile ad un profilo smentito
(operatività tramite intermediario) ed è limitata ad un rischio non ancora noto all'intermediario (default Parmalat); inoltre, in questo giudizio sono emersi elementi tali da indurre a ritenere che la decisione di investimento sia stata il frutto di una scelta libera e consapevole dell'investitore, che quest'ultimo avrebbe compiuto anche ove gli fosse stato fornito un corretto e completo quadro informativo.
Il nesso di causalità può, infatti, considerarsi interrotto nei casi, come quello di specie, in cui l'investitore già conosceva le caratteristiche dello strumento finanziario acquistato, in ragione del possesso continuato e della pregressa operatività sugli stessi titoli, e quindi non poteva non avere adeguate conoscenze per una informata valutazione dei relativi fattori di rischio (cfr. in parte motiva Cass., ord., n. 35926 del 22 dicembre 2023).
5.16-Da ultimo, va valutata la normativa regolamentare successiva, comunque utile allo scopo di delineare il perimetro informativo per gli acquisti su piattaforma informatica.
Come esposto, gli ordini in esame sono avvenuti ancora quando l'intera materia era regolata dal reg. Consob n. 1522/1998, che non forniva differenziazioni tra ordini tramite intermediario e ordini autonomi su piattaforma informatica;
solo con il reg. successivo n.
16190/2007 è stata disciplinata la modalità di execution only.
Ebbene, la modalità di execution only implica che l'intermediario si limiti a eseguire gli ordini del cliente senza fornire una consulenza o una valutazione di adeguatezza;
essa è oggi generalmente ammessa ad eccezione dei prodotti finanziari complessi (o altamente rischiosi) per i quali è sempre necessario che l'intermediario fornisca al cliente un'adeguata informativa sui rischi e le caratteristiche del prodotto e, in alcuni casi, anche una valutazione di adeguatezza (o appropriatezza). Per tutto quanto sopra esposto, il titolo Parmalat, al momento
22 dell'acquisto, non era né complesso né rischioso nei termini richiesti dalla normativa di controllo.
Si trattava poi di titolo adeguato al profilo del cliente come argomentato dal tribunale.
(cfr. anche successivo punto n. 6).
6. Il secondo motivo di appello principale è così rubricato: erronea valutazione delle risultanze processuali - travisamento dei fatti emersi sotto il profilo presuntivo – erronea e falsa applicazione degli artt. 2729 cc 1 co. e 116 c.p.c. – contraddittoria motivazione.
Si censura la sentenza nella parte in cui attribuisce presuntivamente ad alcune circostanze una “impropria importanza” ovvero un significato contrario alla realtà; in particolare, si censura la sentenza nella parte in cui evidenzia che essi appellanti avevano investito cifre rilevantissime nell'acquisto di titoli diversi ad alto rendimento, che avevano intenti speculativi e poi, contraddittoriamente, che avevano “un minimo” di conoscenza delle operazioni finanziarie;
non vi erano, dunque, gli elementi minimi a sostenere la operatività della presunzione.
La sentenza nel punto contestato così si esprime: entrambi i coniugi all'atto della stipula del contratto hanno affermato di avere esperienza di investimenti finanziari e di richiedere investimenti ad alto rendimento accettando di correre un alto rischio.
I titoli acquistati erano, pertanto, adeguati al profilo del cliente da essi stessi delineato.
Del resto, le affermazioni degli attori risultano contraddittorie in quanto i suddetti affermano che non avevano alcuna esperienza finanziaria e che intendevano effettuare un investimento sicuro per il loro risparmi: poi, però, investono cifre rilevantissime nell'acquisto di titoli ad alto rendimento perché gli investimenti tranquilli in pronto contro termine effettuati in precedenza non gli garantivano un guadagno elevato ed effettuano personalmente diverse operazioni finanziarie.
Se ne può concludere, quindi, che gli attori avevano invece un intento speculativo ed un minimo di conoscenza delle operazioni finanziarie.
Il motivo è infondato perché si incentra sull'utilizzo di un unico inciso finale (“un minimo di conoscenza delle operazioni finanziarie”) da parte del Collegio per sostenere la contraddittorietà della motivazione che, invece, letta nel suo complesso, è del tutto priva di contraddizioni: l'ordine era adeguato in base alla profilazione rilevata del cliente, che aveva alta propensione al rischio.
7. Il terzo motivo di appello è così rubricato: erronea valutazione degli atti processuali con riguardo alla difesa di parte attrice.
23 Si censura la sentenza nella parte in cui ritiene confusa la prospettazione e poco chiare le domande proposte, ignorando la precisazione/modifica delle domande contenuta nella prima memoria ex art 183 c.p.c. vecchio testo.
Il motivo è del tutto inammissibile perché non indica la ricostruzione alternativa della decisione. In ogni caso, è indubbia la confusa e imprecisa prospettazione, anche rispetto a dati documentali ben indicati dalle Banche;
le modifiche, le precisazioni delle domande e la formulazione di domande nuove senza il rispetto delle preclusioni, sono circostanze evidenziate anche dalla ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione nella ordinanza di rinvio, come già esposto, ha evidenziato come il mutamento del rito da ordinario a societario è avvenuto dopo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. vecchio testo, applicabile ratione temporis e che, in base alla disciplina del rito societario, restavano ferme le decadenze già maturate (art. 1 co. 5 d. lgs.n.
5/2003, che, in caso di mutamento del rito, lascia “ferme le decadenze già maturate”)
In ogni caso, le domande siccome precisate nella memoria ex art. 183 c.p.c. (uniche tempestivamente formulate), e quelle contenute nei verbali di precisazione delle conclusioni in appello, richiamati dalla ordinanza di rinvio, presuppongono la violazione degli obblighi informativi non riscontrata.
L'appello principale va, dunque, rigettato.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza della e del in tutti i gradi Pt_1 Pt_2
di giudizio;
sono liquidate in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, in ragione dell'impegno difensivo prestato e del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 260.000,00-520.000,00), nei valori minimi in ragione della vicinanza del valore complessivo ai minimi di scaglione:
-giudizio dinanzi al Tribunale, r.g. n.2142/2005: importo di € 1.772,00 per la fase di studio, di € 1.169,00 per la fase introduttiva, di € 2.603,00 per la trattazione (€ 5.206,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 3.082,00 per la fase decisoria: totale € 8.626,00;
- giudizio dinanzi alla Corte di Appello, r.g. n.1487/2010: importo di € 2.195,00 per la fase di studio, di € 1.276,00 per la fase introduttiva, di € 1.470,00 per la trattazione (€
2.940,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 3.649,00 per la fase decisoria: totale € 8.590,00;
-giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, r.g. n. 2874/2016: importo di € 2.481,00 per la fase di studio, di € 1.630,00 per la fase introduttiva, di € 1.276,00 per la fase decisoria: totale € 5.387,00;
24 -per il presente grado: importo di € 2.195,00 per la fase di studio, di € 1.276,00 per la fase introduttiva, di € 1.470,00 per la trattazione (€ 2.940,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di €
3.649,00 per la fase decisoria: totale € 8.590,00;
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante principale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'appello incidentale della e delle eccezioni Controparte_1
riproposte da (già , ed in riforma della Controparte_7 Controparte_5
sentenza n. 549 del 2009 resa dal Tribunale di Nola,
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva di in riferimento al Parte_1
rapporto contrattuale intercorrente tra e la Parte_2 Controparte_1
b) dichiara il difetto di legittimazione passiva della in riferimento al Controparte_1 rapporto contrattuale tra e la (già Parte_1 Controparte_7 Controparte_5
;
[...]
c) dichiara il difetto di legittimazione passiva della (già Controparte_7 [...]
in riferimento al rapporto contrattuale intercorrente tra e la Controparte_5 Parte_2
Controparte_1
d) dichiara inammissibili le domande proposte da in qualità di Parte_2
interventore adesivo dipendente;
2. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
3. condanna gli appellanti principali alla rifusione in favore delle appellate delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in € 8.626,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio di primo grado n.2142/2005 r.g.; in € 8.590,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio di appello n.1487/2010 r.g.; in €
5.387,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione n.2874/2016 r.g.; in € 8.590,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, quanto al presente grado;
25 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.5.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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