Sentenza 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/05/2021, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/05/2021
N. 00651/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Avellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Veneto -OMISSIS-che ha disposto l'annullamento del provvedimento di cui al messaggio prot. n. -OMISSIS-, recante il diniego definitivo di istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che è stata chiesta l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale -OMISSIS-, con la quale è stato annullato il diniego definitivo opposto all’istanza del ricorrente volta ad ottenere assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151 del 2001, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione a provvedere al suo riesame;
Considerato che il ricorrente ha dato comunicato che, nel corso del presente procedimento, l’Amministrazione, con provvedimento del -OMISSIS-, ha infine accolto la richiesta di trasferimento;
Ritenuto che deve quindi darsi atto dell’integrale adempimento e della complessiva soddisfazione della pretesa azionata nel giudizio, con la conseguente cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, 5° comma, cod. proc. amm.;
Considerato che, nell’ambito del giudizio di soccombenza virtuale, l’intervenuta esecuzione del giudicato, da parte dell’Amministrazione intimata, consente di apprezzare e avvalorare gli evidenti profili di fondatezza del ricorso introduttivo;
Ritenuto che, avute presenti la quantità e la qualità dell’attività difensiva svolta nell’interesse del ricorrente, va disposta la condanna del Ministero alla rifusione delle spese del giudizio, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate nell’importo di € 500,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.