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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/04/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 520 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ZITO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, Piazza Perretta n. 9/a
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato il 2 maggio 2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Como l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento ordinanza ingiunzione n. OI –
[...]
001365965 relativa ad accertamento n. 2400.19/10/2018 del 19.10.2018 riferito CP_1 all'anno 2017 dell'importo di euro 2.544,59 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di: “- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- Nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza-ingiunzione dell' di Como n. OI – CP_1
001365965 relativa ad accertamento n. 2400.19/10/2018 del 19.10.2018 riferito CP_1 all'anno 2017”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate. All'udienza del 10 aprile 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_2 sede opposta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 886,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Zito.
Como, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. ZITO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, Piazza Perretta n. 9/a
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO con ricorso depositato il 2 maggio 2024, conveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Como l' Controparte_2
chiedendo l'annullamento ordinanza ingiunzione n. OI –
[...]
001365965 relativa ad accertamento n. 2400.19/10/2018 del 19.10.2018 riferito CP_1 all'anno 2017 dell'importo di euro 2.544,59 per mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Parte ricorrente, in particolare, chiedeva al Tribunale di: “- In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- Nel merito, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare l'ordinanza-ingiunzione dell' di Como n. OI – CP_1
001365965 relativa ad accertamento n. 2400.19/10/2018 del 19.10.2018 riferito CP_1 all'anno 2017”.
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio rappresentando di aveva provveduto in CP_1 via di autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta e chiedendo pertanto al Giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere con spese compensate. All'udienza del 10 aprile 2025 parte ricorrente aderiva all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna alle spese.
All'esito della discussione della causa, questo Giudice pronunciava sentenza.
Ciò premesso in fatto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla luce dell'annullamento, da parte dell' , dell'ordinanza ingiunzione in questa CP_2 sede opposta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell' soccombente virtuale, in quanto CP_1
l'annullamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso, che parte ricorrente è stata costretta a depositare entro il termine perentorio di legge.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente, che liquida CP_1 in complessivi € 886,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Zito.
Como, 10 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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