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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/08/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4181 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 marzo 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Astolfi
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo D'Amata
APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalba Padroni
APPELLATA
1
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire in qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1
e, dopo il suo decesso avvenuto in corso di causa, in qualità di erede Persona_1 dello stesso - ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2499/2021, che ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo del Controparte_3 di provvedere al pagamento integrale dei costi di degenza di
[...] Persona_1
(affetto da demenza senile diversa dal morbo di Alzheimer e da altre patologie invalidanti) presso la residenza sanitaria assistenziale (r.s.a.) gestita dalla e la Controparte_2 domanda di rimborso della somma di 51.959,20 € versata per la compartecipazione ai costi della retta di soggiorno.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha escluso che le rette contestate si riferiscano a prestazioni da porre interamente a carico della muovendo CP_1 dall'erroneo presupposto che tali prestazioni siano state erogate in favore di un soggetto al quale è stato assegnato il terzo livello di mantenimento (mantenimento alto - R2 – R2D), laddove, alla luce della normativa vigente, i trattamenti di malattie neurodegenerative progressive hanno natura di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) a prescindere dall'inquadramento meramente formale del livello di mantenimento e che vanno pertanto poste a carico del S.S.N. nella misura del 100%.
ha concluso domandando, previo accertamento dell'obbligo Parte_1 esclusivo in capo al Servizio Sanitario Nazionale di provvedere alle spese di ricovero di presso la la condanna della al Persona_1 Controparte_2 CP_1 rimborso della somma di 51.959,20 € già versata a titolo di compartecipazione delle spese di degenza del e al rimborso delle ulteriori spese che verranno sostenute per il Per_1 medesimo titolo fino alla data di decesso del Per_1
Si sono costituite in giudizio la e la domandando il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'art. 3-quinquies, primo comma, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
2 n. 421), come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale” a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità
Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”.
L'art. 3-septies, primo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce espressamente quali “prestazioni sociosanitarie” tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
L'art. 3-septies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. precisa a sua volta che le prestazioni sociosanitarie possono consistere in:
a) attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite
(c.d. “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”);
b) attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (c.d.
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”).
L'art. 3-septies, quarto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce a sua volta quali
“prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, ovvero quelle che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (art.
3-septies, quinto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992).
L'art. 3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria - precisando i criteri di finanziamento di tali prestazioni per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni – e l'individuazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato adottato con d.P.C.M. del 14 febbraio
2001 (recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”), il quale stabilisce che:
a) l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo
3 periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. cit.);
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse (art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.):
c) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.);
d) le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni (art. 3, comma
3, del d.P.C.M. cit.).
L'art. 4 del d.P.C.M. cit. stabilisce infine che la regione determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto stabilito nella tabella allegata al medesimo d.P.C.M.
(che indica, per ciascuna tipologia di prestazioni, la percentuale del costo del servizio da porre rispettivamente a carico del SSN ovvero dei comuni e la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utente del servizio).
Quanto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) essa è contenuta negli allegati al d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (oggi sostituito dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”), le cui disposizioni sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il decreto disciplina il riparto di spesa per le prestazioni rientranti nell'“Area integrazione socio-sanitaria” (v. l'allegato 1 al d.P.C.M. del 29 novembre 2001) prevedendo che, accanto alle prestazioni sanitarie in senso stretto che sono poste interamente a carico del
SSN, si collocano anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale che sono comprese nei
LEA, dovendosi ritenere come tali quelle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN.
Sono quindi state ricondotte tra le prestazioni a carico del SSN anche le c.d. prestazioni integrate (di natura sanitaria e socioassistenziale), limitando l'intervento della spesa a carico del SSN alla sola parte sanitaria della prestazione che – non essendo distinguibile sul piano dei servizi erogati – è stata individuata forfettariamente in una misura percentuale dell'importo complessivo della retta.
Alla luce del descritto quadro normativo, devono ritenersi prestazioni gratuite le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e quelle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit., mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affetti da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella allegata al d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e all'allegato 1C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 (e
4 oggi in base a quanto previsto dall'art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017), è prevista la Cont ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del e del
50% a carico del con eventuale compartecipazione dell'utente per la quota a carico CP_4 del (Cass. 21528/2021). CP_4
Come chiarito da Cass. 28321/2017, l'elemento differenziale tra prestazione socio- assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale, ciò che rende determinante l'indagine relativa alla esistenza e alle caratteristiche di un eventuale trattamento terapeutico personalizzato (nello stesso senso v. Cass.
21162/2024; Cass. 21528/2021; Cass. 29334/2019).
L'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (non connotato da occasionalità) costituisce dunque il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria e quindi soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima (Cass. 21162/2024, in motivazione).
Ai fini dell'accertamento di tale discrimine, occorre fare riferimento al fatto che sussista per il paziente la necessità - tenuto conto della patologia da cui risulta affetto, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la sua degenerazione
(Cass. 21162/2024, in motivazione).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue.
A sostegno della propria domanda (finalizzata ad accertare che la retta di degenza di presso la residenza sanitaria assistenziale gestita dalla Persona_1 Controparte_2 dovesse essere a totale carico del senza alcuna Controparte_3 compartecipazione a carico dell'assistito), l'odierna appellante ha allegato una serie di certificati medici da cui risulta che “il paziente necessita di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere gli atti comuni della vita quotidiana” (diagnosi del 22 settembre
2014), che il affetto da “agitazione, aggressività, disturbi della condotta sessuale” Per_1
(diagnosi del 21 luglio 2015), che il ha una “marcata limitazione dell'autonomia Per_1 funzionale e disturbi del comportamento [e] necessita di assistenza continua in quanto non in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita” (diagnosi dell'11 settembre 2015) e che è affetto da “deterioramento cognitivo grave con disorientamento spazio-temporale e deficit deambulatorio, presenta grosse difficoltà ad essere trasportato dalla residenza senza mettere a repentaglio la propria salute fisica e psichica” (diagnosi del 9 agosto 2016): pagg. 7 e 8 dell'atto di appello.
Secondo l'appellante, “di fronte ad un soggetto con un complesso quadro clinico quale era quello del Sig. – affetto da grave Demenza fronto-temporale, con Per_1
5 disorientamento spazio-temporale, grave deficit deambulatorio e assoluta impossibilità di attendere autonomamente alle normali attività della vita quotidiana e per tale motivo assegnato al “Terzo livello – Mantenimento alto” – non si era in presenza di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ma neanche di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria [...] ma di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, dove la componente sanitaria non solo è strettamente correlata a quella socio assistenziale, ma è addirittura prevalente, perché in difetto di assistenza continua sarebbe stata in pericolo la stessa sopravvivenza del paziente” (pagg. 8 e 9 dell'atto di appello).
La tesi dell'appellante non può essere condivisa, perché dalla documentazione richiamata non è dato in alcun modo evidenziare a quali trattamenti sanitari sia stato sottoposto il durante il periodo di lungodegenza presso la , non Per_1 Controparte_2 essendo pertanto dato verificare se la disciplina applicabile debba essere quella delle prestazioni sanitarie integrate, anziché - come si desume dai certificati medici e dal fatto (non contestato) che la gestisce una struttura sanitaria assistenziale che non è Controparte_2 accreditata per ospitare soggetti destinati a cure residenziali estensive – quella delle prestazioni di mantenimento, per le quali è prevista una partecipazione percentuale alla spesa a carico dell'utente del servizio, essendo a carico del Servizio sanitario nazionale solo una percentuale del costo della degenza presso la struttura accreditata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la semplice circostanza che il sig. fosse affetto da malattia neurodegenerativa (demenza senile) non è di per sé Per_1 sufficiente a determinare l'onere di spesa a totale carico della regione, perché in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 1 C del d.P.C.M. 29 novembre 2001, dalla tabella di cui all'art. 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dall'art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio
2017 per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affetti da malattie croniche e degenerative è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del comune, con eventuale compartecipazione dell'utente per la quota a carico del comune.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 2499/2021;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi 4.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4181 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 18 marzo 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Astolfi
APPELLANTE
E
(c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo D'Amata
APPELLATA
NONCHE'
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Rosalba Padroni
APPELLATA
1
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
– dichiarando di agire in qualità di amministratrice di sostegno di Parte_1
e, dopo il suo decesso avvenuto in corso di causa, in qualità di erede Persona_1 dello stesso - ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2499/2021, che ha rigettato la domanda di accertamento dell'obbligo del Controparte_3 di provvedere al pagamento integrale dei costi di degenza di
[...] Persona_1
(affetto da demenza senile diversa dal morbo di Alzheimer e da altre patologie invalidanti) presso la residenza sanitaria assistenziale (r.s.a.) gestita dalla e la Controparte_2 domanda di rimborso della somma di 51.959,20 € versata per la compartecipazione ai costi della retta di soggiorno.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha escluso che le rette contestate si riferiscano a prestazioni da porre interamente a carico della muovendo CP_1 dall'erroneo presupposto che tali prestazioni siano state erogate in favore di un soggetto al quale è stato assegnato il terzo livello di mantenimento (mantenimento alto - R2 – R2D), laddove, alla luce della normativa vigente, i trattamenti di malattie neurodegenerative progressive hanno natura di “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA) a prescindere dall'inquadramento meramente formale del livello di mantenimento e che vanno pertanto poste a carico del S.S.N. nella misura del 100%.
ha concluso domandando, previo accertamento dell'obbligo Parte_1 esclusivo in capo al Servizio Sanitario Nazionale di provvedere alle spese di ricovero di presso la la condanna della al Persona_1 Controparte_2 CP_1 rimborso della somma di 51.959,20 € già versata a titolo di compartecipazione delle spese di degenza del e al rimborso delle ulteriori spese che verranno sostenute per il Per_1 medesimo titolo fino alla data di decesso del Per_1
Si sono costituite in giudizio la e la domandando il CP_1 Controparte_2 rigetto dell'appello.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'art. 3-quinquies, primo comma, lett. c) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (recante
“Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
2 n. 421), come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario nazionale” a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) ha demandato alle regioni l'organizzazione distrettuale delle Unità
Sanitarie Locali, in modo da garantire “l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonché delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate ai comuni”.
L'art. 3-septies, primo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce espressamente quali “prestazioni sociosanitarie” tutte quelle attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
L'art. 3-septies, secondo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. precisa a sua volta che le prestazioni sociosanitarie possono consistere in:
a) attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite
(c.d. “prestazioni sanitarie a rilevanza sociale”);
b) attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute (c.d.
“prestazioni sociali a rilevanza sanitaria”).
L'art. 3-septies, quarto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 cit. definisce a sua volta quali
“prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria” le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, ovvero quelle che attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (art.
3-septies, quinto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992).
L'art. 3-septies, terzo comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha demandato ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria - precisando i criteri di finanziamento di tali prestazioni per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni – e l'individuazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria.
Tale atto di indirizzo e coordinamento è stato adottato con d.P.C.M. del 14 febbraio
2001 (recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”), il quale stabilisce che:
a) l'assistenza socio-sanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, anche di lungo
3 periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (art. 2, comma 1, del d.P.C.M. cit.);
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale sono di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse (art. 3, comma 1, del d.P.C.M. cit.):
c) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei comuni e prevedono una compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini secondo modalità stabilite dai comuni stessi (art. 3, comma 2, del d.P.C.M. cit.);
d) le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario, cioè a carico delle regioni (art. 3, comma
3, del d.P.C.M. cit.).
L'art. 4 del d.P.C.M. cit. stabilisce infine che la regione determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni sociosanitarie, ivi compresi i criteri di finanziamento, tenendo conto di quanto stabilito nella tabella allegata al medesimo d.P.C.M.
(che indica, per ciascuna tipologia di prestazioni, la percentuale del costo del servizio da porre rispettivamente a carico del SSN ovvero dei comuni e la misura dell'eventuale compartecipazione alla spesa da parte dell'utente del servizio).
Quanto alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) essa è contenuta negli allegati al d.P.C.M. del 29 novembre 2001 (oggi sostituito dal d.P.C.M. del 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”), le cui disposizioni sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il decreto disciplina il riparto di spesa per le prestazioni rientranti nell'“Area integrazione socio-sanitaria” (v. l'allegato 1 al d.P.C.M. del 29 novembre 2001) prevedendo che, accanto alle prestazioni sanitarie in senso stretto che sono poste interamente a carico del
SSN, si collocano anche le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale che sono comprese nei
LEA, dovendosi ritenere come tali quelle prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al SSN.
Sono quindi state ricondotte tra le prestazioni a carico del SSN anche le c.d. prestazioni integrate (di natura sanitaria e socioassistenziale), limitando l'intervento della spesa a carico del SSN alla sola parte sanitaria della prestazione che – non essendo distinguibile sul piano dei servizi erogati – è stata individuata forfettariamente in una misura percentuale dell'importo complessivo della retta.
Alla luce del descritto quadro normativo, devono ritenersi prestazioni gratuite le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e quelle socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria previste dall'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. cit., mentre per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affetti da malattie croniche e degenerative, in base alla tabella allegata al d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e all'allegato 1C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 (e
4 oggi in base a quanto previsto dall'art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017), è prevista la Cont ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del e del
50% a carico del con eventuale compartecipazione dell'utente per la quota a carico CP_4 del (Cass. 21528/2021). CP_4
Come chiarito da Cass. 28321/2017, l'elemento differenziale tra prestazione socio- assistenziale “inscindibile” dalla prestazione sanitaria e prestazione socio-assistenziale “pura” non sta nella situazione di limitata autonomia del soggetto (non altrimenti assistibile che nella struttura residenziale), ma sta invece nella individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato, che non può essere somministrato se non congiuntamente alla prestazione assistenziale, ciò che rende determinante l'indagine relativa alla esistenza e alle caratteristiche di un eventuale trattamento terapeutico personalizzato (nello stesso senso v. Cass.
21162/2024; Cass. 21528/2021; Cass. 29334/2019).
L'individuazione di un trattamento terapeutico personalizzato (non connotato da occasionalità) costituisce dunque il discrimen per ritenere la prestazione socioassistenziale inscindibilmente connessa a quella sanitaria e quindi soggetta al regime di gratuità propria di quest'ultima (Cass. 21162/2024, in motivazione).
Ai fini dell'accertamento di tale discrimine, occorre fare riferimento al fatto che sussista per il paziente la necessità - tenuto conto della patologia da cui risulta affetto, dello stato di evoluzione al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione successiva della malattia - di un trattamento sanitario inscindibilmente correlato con l'aspetto assistenziale perché volto, attraverso le cure, a rallentare l'evoluzione della malattia e a contenerne la sua degenerazione
(Cass. 21162/2024, in motivazione).
Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue.
A sostegno della propria domanda (finalizzata ad accertare che la retta di degenza di presso la residenza sanitaria assistenziale gestita dalla Persona_1 Controparte_2 dovesse essere a totale carico del senza alcuna Controparte_3 compartecipazione a carico dell'assistito), l'odierna appellante ha allegato una serie di certificati medici da cui risulta che “il paziente necessita di assistenza continuativa non essendo in grado di compiere gli atti comuni della vita quotidiana” (diagnosi del 22 settembre
2014), che il affetto da “agitazione, aggressività, disturbi della condotta sessuale” Per_1
(diagnosi del 21 luglio 2015), che il ha una “marcata limitazione dell'autonomia Per_1 funzionale e disturbi del comportamento [e] necessita di assistenza continua in quanto non in grado di svolgere autonomamente le attività quotidiane della vita” (diagnosi dell'11 settembre 2015) e che è affetto da “deterioramento cognitivo grave con disorientamento spazio-temporale e deficit deambulatorio, presenta grosse difficoltà ad essere trasportato dalla residenza senza mettere a repentaglio la propria salute fisica e psichica” (diagnosi del 9 agosto 2016): pagg. 7 e 8 dell'atto di appello.
Secondo l'appellante, “di fronte ad un soggetto con un complesso quadro clinico quale era quello del Sig. – affetto da grave Demenza fronto-temporale, con Per_1
5 disorientamento spazio-temporale, grave deficit deambulatorio e assoluta impossibilità di attendere autonomamente alle normali attività della vita quotidiana e per tale motivo assegnato al “Terzo livello – Mantenimento alto” – non si era in presenza di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ma neanche di prestazioni sociali a rilevanza sanitaria [...] ma di prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, dove la componente sanitaria non solo è strettamente correlata a quella socio assistenziale, ma è addirittura prevalente, perché in difetto di assistenza continua sarebbe stata in pericolo la stessa sopravvivenza del paziente” (pagg. 8 e 9 dell'atto di appello).
La tesi dell'appellante non può essere condivisa, perché dalla documentazione richiamata non è dato in alcun modo evidenziare a quali trattamenti sanitari sia stato sottoposto il durante il periodo di lungodegenza presso la , non Per_1 Controparte_2 essendo pertanto dato verificare se la disciplina applicabile debba essere quella delle prestazioni sanitarie integrate, anziché - come si desume dai certificati medici e dal fatto (non contestato) che la gestisce una struttura sanitaria assistenziale che non è Controparte_2 accreditata per ospitare soggetti destinati a cure residenziali estensive – quella delle prestazioni di mantenimento, per le quali è prevista una partecipazione percentuale alla spesa a carico dell'utente del servizio, essendo a carico del Servizio sanitario nazionale solo una percentuale del costo della degenza presso la struttura accreditata.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la semplice circostanza che il sig. fosse affetto da malattia neurodegenerativa (demenza senile) non è di per sé Per_1 sufficiente a determinare l'onere di spesa a totale carico della regione, perché in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 1 C del d.P.C.M. 29 novembre 2001, dalla tabella di cui all'art. 4, comma 1, del d.P.C.M. 14 febbraio 2001 e dall'art. 30 del d.P.C.M. 12 gennaio
2017 per le prestazioni di lungo assistenza destinate ad anziani e persone non autosufficienti affetti da malattie croniche e degenerative è prevista la ripartizione forfettaria del costo complessivo nella misura del 50% a carico del SSN e del 50% a carico del comune, con eventuale compartecipazione dell'utente per la quota a carico del comune.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va pertanto respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 4.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 2499/2021;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi 4.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, in favore di ciascuna delle parti appellate.
6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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