Sentenza 19 gennaio 2026
Decreto collegiale 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 944 del 2025, proposto da
3.M.C. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Conti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Lubinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'Ottemperanza della sentenza n° 659 del 27 settembre 2021 resa dal TAR Sardegna in tema di accesso agli atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale n. 1 Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RT TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente 3.M.C. S.p.A. ha proposto, in data 21 maggio 2021, ricorso dinanzi al TAR per la Sardegna ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, al fine di ottenere l’accesso a una serie di documenti amministrativi afferenti a procedure di gara e rapporti contrattuali intercorsi con le Aziende Sanitarie Locali n. 1 Sassari, n. 5 Oristano e n. 8 Cagliari, poi confluite nell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna.
2. Con sentenza n. 659/2021, pronunciata in data 27 settembre 2021, il TAR per la Sardegna accoglieva il ricorso, ordinando alla ATS Sardegna di rilasciare alla ricorrente copia autentica dei documenti richiesti e non depositati in giudizio.
3. La sentenza veniva notificata alla ATS Sardegna in data 5 novembre 2021 e, successivamente, alla ASL n. 1 Sassari in data 17 giugno 2025.
4. In esecuzione parziale del giudicato, l’ATS Sardegna trasmetteva taluni documenti relativi alle ASL di Cagliari e Oristano, mentre, per quanto concerne la documentazione afferente alla ASL di Sassari, inviava soltanto alcune delibere di aggiudicazione, in parte prive dei relativi verbali, senza tuttavia rilasciare i contratti, i bandi di gara e le offerte della ricorrente.
5. Con nota del 20 gennaio 2022, la ATS Sardegna comunicava alla ricorrente di essere stata soppressa e posta in gestione liquidatoria ai sensi della legge regionale Sardegna n. 24/2020, precisando che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le istanze dovevano essere rivolte alle nuove Aziende Sanitarie Locali.
6. Persistendo l’inottemperanza, la ricorrente reiterava l’istanza di accesso nei confronti della ARES e della ASL n. 1 Sassari. In particolare, per quanto d’interesse, con nota del 15 aprile 2025 la ricorrente richiedeva l’ostensione delle delibere n. 1009 del 4.11.2008, n. 154 del 20.2.2009, n. 926 del 28.7.2010, unitamente al verbale di aggiudicazione, e n. 832 del 4.11.2011, che, nonostante l’ordine impartito con la richiamata sentenza n. 659/2021, non erano state rese disponibili.
7. A tale nota ARES dava riscontro evidenziando che i documenti richiesti non erano di competenza dell’intimata Azienda Regionale Salute, dovendo i documenti essere reperiti presso gli archivi delle competenti Aziende Sanitarie Locali.
8. Con il ricorso all’esame del Collegio, la società 3.M.C. S.p.A. ha, pertanto, chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 659/2021 nei confronti della ASL n. 1 Sassari.
9. La ASL resistente si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e ha dedotto, nel merito, l’insussistenza di alcun inadempimento.
10. La causa è stata, infine, trattenuta in decisione all’udienza camerale del 14 gennaio 2026.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dichiarata l’inammissibilità delle memorie (tardivamente depositate dalla ricorrente in data 2 gennaio 2026) e delle repliche dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, versate in giudizio il 5 gennaio 2026.
1.1. Rammenta il Collegio che i termini fissati dall' art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (ex multis Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9613; 17 maggio 2024, n. 4432; 27 luglio 2023, n. 7359; 28/11/2025, n. 9375). La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che tali termini “non possono essere superati neanche ove sussistesse accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, siccome previsto dall'art. 54 comma 1, dello stesso cod. proc. amm" (Cons. Stato, sez. IV, n. 916 del 2013; Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 03/11/2025, n. 8529).
2. Ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla ASL n. 1 Sassari.
2.1. Nel giudizio di ottemperanza, la legittimazione passiva spetta non solo al soggetto formalmente destinatario del giudicato, ma anche all’amministrazione che, per effetto di successione normativa o organizzativa, sia subentrata nell’esercizio delle funzioni cui l’obbligo giurisdizionale si riferisce.
2.1.1. In particolare l’art. 47 comma 13 della legge regionale Sardegna n. 24/2020 prevede che: “13. Dalla data di costituzione, in relazione agli ambiti territoriali di competenza, le aziende socio-sanitarie locali subentrano nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Dalla stessa data l'ATS è dichiarata estinta e i relativi organi e l'organismo indipendente di valutazione cessano dalle funzioni.”
2.1.2. L’obbligo di consentire l’accesso ai documenti amministrativi costituisce tipica espressione dell’esercizio della funzione amministrativa, non correlandosi ad una posizione debitoria o patrimoniale riconducibile alla gestione liquidatoria dell’ente soppresso.
2.1.3. D’altronde, questo Tribunale ha già chiarito come sussista la legittimazione passiva delle Aziende Socio Sanitarie Locali e non della Gestione Liquidatoria dell’A.T.S. ogni qualvolta non sia azionata alcuna specifica pretesa di carattere squisitamente pecuniario (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, Sent., 14/03/2025, n. 236).
2.1.4. Più in generale, si è osservato che “La "gestione regionale sanitaria liquidatoria" dell'ATS Sardegna rappresenta, a ben guardare, solo la modalità organizzativa e amministrativa attraverso cui l'ente (ATS Sardegna prima e ARES poi) viene gestito nella fase di liquidazione. Non si tratta di un soggetto distinto rispetto all'ATS Sardegna, ma di una funzione interna all'ente stesso nella sua fase liquidatoria.” (Cass. civ., Sez. lavoro, ord., 23/08/2025, n. 23794).
2.1.5. Ne consegue che l’ordine impartito con la sentenza n. 659/2021 deve essere eseguito dall’amministrazione che attualmente esercita la funzione di gestione dei procedimenti e degli archivi relativi al territorio di riferimento, e quindi dalla ASL n. 1 Sassari.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza n. 659/2021 ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso e ha ordinato il rilascio dei documenti richiesti e non depositati in giudizio.
3.2. Osserva il Collegio come in sede di ottemperanza non sia consentito all’amministrazione rimettere in discussione il contenuto precettivo del giudicato né introdurre questioni difensive che avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio di cognizione, quali la presunta indisponibilità o mancata detenzione della documentazione richiesta.
3.3. Laddove taluni documenti non siano più materialmente esistenti o reperibili, incombe sull’amministrazione onerata dall’obbligo l’adozione di un formale provvedimento espresso e adeguatamente motivato attestante tale circostanza.
3.4. Nel caso di specie, la ASL n. 1 Sassari non ha dimostrato di aver svolto alcuna concreta attività istruttoria volta a reperire la documentazione oggetto del giudicato, né ha adottato provvedimenti formali attestanti l’inesistenza degli atti richiesti.
4. Deve pertanto ritenersi integrata una persistente inottemperanza alla sentenza n. 659/2021 e va conseguentemente ordinato alla Azienda Sanitaria Locale n. 1 Sassari di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza del TAR per la Sardegna n. 659/2021, mediante il rilascio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, della documentazione richiesta dalla ricorrente (delibere 1009 del 4.11.2008, n° 154 del 20.2.3009, n° 926 del 28.7.2010, unitamente al verbale di aggiudicazione, e n° 832 del 4.11.2011), ovvero, qualora taluni atti non siano più materialmente reperibili, mediante l’adozione di un formale provvedimento espresso e puntualmente motivato attestante l’oggettiva inesistenza degli stessi;
4.1. Stante il lungo tempo trascorso ritiene il Collegio di nominare sin d’ora, in caso di ulteriore inerzia, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., un Commissario ad acta, individuato nel Responsabile del Dipartimento Giuridico Economico dell’Azienda Regionale della Salute della Sardegna, con possibilità di delega, con il compito di provvedere all’esecuzione del giudicato in caso di inutile decorso del termine assegnato, previa istanza di parte;
4.2. Il Collegio ritiene, allo stato, di non disporre l’applicazione delle misure coercitive pecuniarie di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., atteso che l’ordine di esecuzione può essere utilmente assistito dalla fissazione di un congruo termine per l’adempimento e dalla nomina di un Commissario ad acta, idonei ad assicurare l’effettività del giudicato.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina alla Azienda Sanitaria Locale n. 1 Sassari di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza del TAR per la Sardegna n. 659/2021, mediante il rilascio, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, della documentazione richiesta dalla ricorrente e indicata in parte motiva, ovvero, qualora taluni atti non siano più materialmente reperibili, mediante l’adozione di un formale provvedimento espresso e puntualmente motivato attestante l’oggettiva inesistenza degli stessi;
- nomina sin da ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., un Commissario ad acta, individuato nel Responsabile del Dipartimento Giuridico Economico dell’Azienda Regionale della Salute della Sardegna, con possibilità di delega, con il compito di provvedere all’esecuzione del giudicato in caso di inutile decorso del termine indicato in parte motiva, previa istanza di parte;
- dispone che il Commissario ad acta, ove attivato, sia autorizzato ad accedere agli archivi della ASL n. 1 Sassari, della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell’ex ATS Sardegna, nonché di ogni altro ente o ufficio regionale che risulti detentore della documentazione, adottando tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione della sentenza;
- pone le spese relative all’eventuale attività del Commissario ad acta a carico della Azienda Sanitaria Locale n. 1 Sassari;
- condanna la ASL n. 1 Sassari al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
RT TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT TI | Marco RI |
IL SEGRETARIO