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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dott. Giorgio Sensale - Presidente
2) dott. Francesco Notaro - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5204 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del
21.11.2024 (svolta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
Parte_1
con sede in alla via Domenico Morelli n. 75 (CF:
[...] T_
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv.
Giuseppe Galgano, presso il cui studio in via Console n. 3, è T_ elettivamente domiciliato;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Fabio Orefice, presso il cui studio in via Toledo n. 156, è elettivamente domiciliato;
T_
Appellato
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Napoli n.
2886/2018, pubblicata in data 22.3.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.3.2011, l'
[...]
(d'ora in avanti, per Parte_1 brevità, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, T_
, onde sentir previamente accertare la proprietà, in Controparte_1 capo allo del fondo identificato nel catasto terreni del Comune T_ di al foglio 125, p.lla n. 894, ex 206, con conseguente T_
1 condanna del convenuto, ex art. 948 c.c., all'immediato rilascio dell'immobile, abusivamente occupato, ed al risarcimento di tutti i danni patiti, comprensivi del costo del ripristino dello status quo ante, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione.
A sostegno della pretesa azionata, l'attore esponeva di essere proprietario, in forza dell'atto per notar del 10.03.1960, Persona_1
Rep. N. 12497, dell'anzidetto terreno ubicato in via Padula n. T_
4, abusivamente occupato dal convenuto , che su di Controparte_1 esso aveva realizzato opere abusive, per le quali era anche intervenuto un provvedimento di sequestro, così determinando ingenti danni patrimoniali conseguenti alla mancata gestione e utilizzazione dell'immobile da parte dell'istituto attore.
Radicato il contraddittorio, il convenuto , benché Controparte_1 ritualmente citato, restava contumace.
Esaurita l'attività istruttoria (con l'acquisizione della documentazione prodotta in giudizio e l'espletamento di CTU tecnica), la lite veniva definita con sentenza n. 2886/2018, pubblicata in data 22.3.2018, con cui il tribunale di Napoli rigettava le domande attoree, nulla statuendo sulle spese in considerazione della contumacia del convenuto.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione notificato in data 22.10.2018, proponeva appello contestando, con due T_ motivi di gravame: 1) Errata valutazione delle prove laddove il primo giudice non ha ritenuto provata la proprietà del bene in capo all'istituto attore;2) Omessa pronuncia sulle domande di rilascio e restituzione dell'immobile, di risarcimento danni e su tutte le altre domande avanzate da . T_
Così, pertanto, concludeva: “1) in riforma della impugnata sentenza, accertato e dichiarato che è proprietario del fondo infra specificato in T_ narrativa ed in atti sito in Napoli-Soccavo alla via Padula n. 4, identificato con particella n. 894 ex 206 del fg. 125 del Catasto Terreni del Comune di
accertare e dichiarare che il medesimo è occupato da T_ CP_1
….; 2) dichiarare abusiva l'occupazione del fondo de quo come
[...] perpetrata dall' ..; 3), ordinare a .., di Controparte_1 Controparte_1 rilasciare immediatamente e restituire all'Istituto appellante il fondo di cui in premessa (ivi incluso ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva) illegittimamente occupato, libero e vuoto da ogni e qualsivoglia opera, persona e/o cosa e/o animale;
4) conseguenzialmente, condannare
l'appellato , .., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_1
e non patrimoniali, a qualunque titolo subiti e/o subendi dall' T_ appellante per effetto dell'occupazione abusivamente perpetrata, comprensivi del costo da ripristino dello "status quo ante" e relativi alla mancata gestione e/o utilizzazione della propria unità immobiliare, ai fini anche del perseguimento dei propri obiettivi istituzionali scaturiti, innanzitutto dal mancato utilizzo e godimento, per tutto i1 periodo dell'occupazione, delle utilità e dei frutti derivanti dal possesso dei fondi in
2 parola, nonché dall'asservimento degli stessi con le altre proprietà dell'istituto, secondo il valore economico di detto fondo, determinata dalla espletata c.t.u. il tutto con la maggiorazione della rivalutazione monetaria, degli interessi di mora, ovvero di quelli legali, maturati dall'inizio della occupazione e maturandi fino al di dell'effettivo rilascio;
5) condannare
l'appellato ancora oggi occupante, al pagamento Controparte_1 dell'indennità mensile in favore dell'Istituto appellante, nella misura così come determinata nella espletata CTU di primo grado, per tutto il periodo di effettiva occupazione abusiva e fino alla data dell'effettivo rilascio del bene
e riconsegna all'Ente proprietario;
6) condannare l , alla Controparte_1 rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 22.3.2019, si costituiva in giudizio l'appellato , insistendo, in via preliminare, per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 cpc ovvero per la sua inammissibilità ex art. 348 bis cpc per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
nel merito, per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, per infondatezza dei motivi, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del grado.
Acquisito il fascicolo d'ufficio telematico di prime cure, la causa, all'udienza cartolare del 21.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. – Premesso che, trovandosi la causa in fase decisoria, deve intendersi superata l'eccezione ex art. 348 bis cpc, osserva subito la corte che l'appello è infondato e va rigettato.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il tribunale avrebbe errato nel ritenere non provata la titolarità del bene rivendicato in capo all'IACP attore.
Assume, in particolare, di aver fornito ogni adeguata e idonea dimostrazione del proprio titolo vantato sul bene, avendo prodotto, a dimostrazione della propria legittimazione alla azione proposta, l'atto di compravendita per Notar del 10.03.1960 Rep. N. Persona_1
12497, con cui l'ente ha acquistato la piena ed assoluta CP_2 proprietà di un'area sita in località Soccavo, identificata nel T_ catasto terreni del Comune di sez. Soccavo, alla via Padula T_
n.4, part.lla 894 (ex 206), foglio 125.
Rogito attraverso cui era stato assolto, a dire dell'appellante, l'onere della c.d. probatio diabolica, da esso evincendosi l'acquisto dell'area in questione da parte dell'ente INA-CASA, risalente ad oltre cinquant'anni fa, vieppiù che i successivi effetti traslativi, intervenuti ex lege, si sono verificati, in relazione al detto bene, dapprima nel patrimonio della (Gestione per lavoratori), succeduta CP_3 T_
3 alla prima in forza della legge 60/63 e successivamente, in quello dello per effetto del DPR 1036/72. T_
Lamenta, dunque, che il primo giudice non avrebbe considerato, ai fini della decisione, l'effetto traslativo determinato dalla successione di ciascun ente in quello che l'ha preceduto, di talchè, nonostante tale successione sia stata conseguenza della legge, il tribunale avrebbe proceduto alla verifica della proprietà del cespite come se fosse un bene acquistato da privato, altresì errando per aver omesso di considerare, ai fini del raggiungimento della prova e dell'accoglimento della domanda, anche il comportamento del convenuto (nel caso di specie contumace), l'assenza di una precisa e formale contestazione in ordine alla proprietà (conseguenza della assenza di quello nel processo) e le implicite stesse ammissioni (… per aver il convenuto immotivatamente mancato di rendere
l'interrogatorio formale), tutti fatti dai quali potevano ricavarsi possibili elementi presuntivi a sostegno dell'azione esperita.
Assume, conclusivamente, che dalle risultanze in atti poteva evincersi che il fondo in questione rientra fuori da ogni dubbio nel patrimonio indisponibile dell' attore, tanto più alla luce dell'allegata T_ relazione tecnica di parte a firma dell'arch. , che aveva Persona_2 ricostruito l'intera cronistoria dell'acquisto in capo a del T_ cespite de quo, con precisi riferimenti contrattuali, catastali e normativi (pag.16 dell'appello).
La censura, al limite dell'ammissibilità, riproponendosi con essa le medesime argomentazioni svolte in prime cure, è in ogni caso infondata.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, il tribunale, dopo aver correttamente qualificato l'azione instaurata dallo T_ quale rivendica, con conseguente onere della probatio diabolica gravante sull'attore, evidenziava come l'istituto istante, da un lato, non avesse provato la titolarità dell'immobile rivendicato, diffusamente motivando proprio sulla questione della successione dei rapporti dell' in quelli della e successivamente in CP_2 CP_3 quelli dello , in virtù delle disposizioni emesse e successivamente T_ abrogate (legge 19/01/1974, n. 9, D.P.R. 30/12/1972, n. 1036 e legge
14/02/1963, n. 60); dall'altro, come, in ogni caso, non avesse T_ assolto all'onere della probatio diabolica.
Sotto il primo profilo, osservava, infatti, il tribunale: <parte attrice ha in primo luogo prodotto atto del con il quale l>[...]
ed Controparte_4 Controparte_5 trasferì al procuratore della Gestione il terreno distinto
[...] CP_2 al foglio 4, particella n. 77, di ettari 10.23.43 (cfr. articolo 1 dell'atto).
Ebbene, in primo luogo va detto che parte attrice, e cioè lo di T_ T_ non ha fornito prova certa e tranquillizzante di essere subentrata
4 all'originaria avente causa, quantomeno per ciò che concerne la titolarità del cespite oggetto del presente procedimento.
Vale richiamare il principio secondo cui in forza delle disposizioni all'epoca emanate, la successione degli istituti per le case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già CP appartenenti alla all'Incis ed all , non si attua per effetto CP_3 automatico della soppressione dei predetti enti, bensì in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero del tesoro, man mano che questi provvedono ai singoli trasferimenti;
pertanto, l'istituto per le case popolari subentra all'ente soppresso al momento dell'effettivo trasferimento dell'immobile nel patrimonio dell'istituto subentrante (cfr. Cass. civ. Sez. I, 19-11-1987, n.
8503; Cass. civ. Sez. I, 18-08-1997, n. 7655).
Ancora: “[…] Cass. civ. Sez. I, 19-06-1990, n. 6171, secondo cui “la successione degli istituti autonomi case popolari nelle situazioni attive e passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili già appartenenti alla non si è attuata per effetto automatico della soppressione del CP_3 predetto ente attuata con l'art. 13 d. p. r. n. 1036 del 1972 ma si è realizzata
- in conformità alle previsioni della l. n. 9 del 1974 - in conseguenza del procedimento di liquidazione affidato agli appositi comitati istituiti presso il ministero dei lavori pubblici e, poi, presso il ministero del tesoro, a mano a mano che questi hanno provveduto ai singoli trasferimenti;
pertanto, al fine Pt_ di accertare la titolarità da parte di un , di un alloggio in contestazione, va verificato in concreto l'avvenuto trasferimento di tale alloggio dalla all'istituto agente, senza che i documenti, da cui risulti detto CP_3 trasferimento, possano essere esibiti per la prima volta in cassazione (ex art.
372 c. p. c.), in quanto attinenti non già alla capacità processuale dell'istituto, bensì alla titolarità del diritto azionato”). […omissis..]
Va doverosamente aggiunto che parte attrice ha anche prodotto relazione per notaio oltre che nota dell'Arch. . Per_3 Persona_2
Nella nota, a pag. 1, si fa riferimento a vari enti succedutesi nel tempo (INA
CASA – Gescal – IACP).
Nella relazione notarile a firma del Notaio per ciò che riguarda Per_3
“appezzamento di terreno sito nel Comune di riportato nel catasto T_ terreni al foglio 125, particella 894 (ex 206)”, si legge di formalità del 15.2.2008, avente ad oggetto “cessione di diritti reali a titolo gratuito a favore dell' e contro il Parte_1 [...]
. Tale formalità ha ad oggetto varie particelle catastali ivi inclusa CP_7 la particella 206 da cui deriva la suindicata particella 894”. Nelle visure prodotte inerenti, tra l'altro, la detta formalità, avente ad oggetto numerose unità immobiliari, si legge ancora “che è compresa nella cessione anche la detta area comune identificata al NCT con FG. 125 P.lla 206, Ente
Urbano di Mq 19765” (cfr. sezione D della nota di trascrizione prodotta).
E tuttavia, in applicazione dei principi appena indicati e delle allegazioni attrici, in primo luogo va detto come non si conosca del trasferimento del cespite in questione al e ad opera di chi. […].>>. CP_7
5 Orbene, a fronte di tali specifiche e motivate argomentazioni, confortate dai richiamati precedenti giurisprudenziali, nulla ha replicato l'appellante, che si è limitato in tal sede a riproporre le deduzioni svolte in prime cure, senza minimamente contrastare l'iter motivazionale del tribunale, che legittimamente rilevava come non vi fosse prova certa del subentro dello all'originaria avente causa T_
(INA-CASA) nella titolarità del terreno rivendicato.
Evidenziava peraltro il primo giudice che, in ogni caso, l'istituto attore non aveva assolto all'onere della probatio diabolica, ossia di provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, al fine richiamando (anche) Cass. 5114/1993, che chiariva in motivazione: “…gli atti di acquisto a titolo derivativo, in sé e per sé considerati, quale che sia il periodo di tempo che essi coprano, non sono sufficienti a fornire la prova richiesta, se non si perviene ad un acquisto a titolo originario;
in alternativa a detta prova, che è estremamente difficile fornire (e per questo è denominata "probatio diabolica"), vi è la dimostrazione del possesso, "uti dominus", del bene rivendicato, durato per il tempo necessario al compimento della usucapione, calcolato anche cumulando il possesso del rivendicante a quello dei suoi danti causa …”, conclusivamente ritenendo che: <nella specie parte attrice non ha univocamente e specificamente allegato n tanto meno dimostrato la sussistenza di tutti i requisiti>di un possesso utile ai fini dell'usucapione. In forza di quanto fin qui detto, anche a ritenere l'abusiva occupazione dei suoli da parte del convenuto, nonché, la realizzazione, ad opera di quest'ultimo, di opere abusive, come si potrebbe desumere da denuncia querela alla Procura della Repubblica di Napoli il 17.10.2008, nonché da comunicazione del 21.11.2009, alla detta Autorità Giudiziaria, ad opera della
Polizia Municipale (cfr. produzione di parte attrice), si tratta di circostanze non dirimenti, in ragione della valutazione necessariamente preliminare inerente la prova della proprietà del cespite sul quale insistono le opere, nella specie, per quanto fin qui detto, ritenuta mancante>>.
Conclusione che va qui confermata, perché fondata sul corretto, completo e condiviso esame di tutte le risultanze istruttorie, oltre che conforme a consolidati principi di diritto, ove si consideri che:
“sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. 991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009).
Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto
6 in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n. 1034/1962; n. 11555/2007; n.
14734/2018)” (così, in motivazione, Cass. n. 28865/2021).
A nulla vale, pertanto, in senso contrario, la circostanza addotta dall'appellante dell'assenza, da parte dell' (rimasto contumace CP_1 in prime cure e neanche comparso per la resa dell'interpello), di una formale contestazione della proprietà del bene rivendicato in capo allo vieppiù che, com'è noto, il principio di non contestazione non T_ opera per il processo in contumacia, come recentemente ribadito dalla
Suprema Corte, che ha affermato: “Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello”
(Cass. 14372/2023; nello stesso senso, ex multis, Cass. 2021/42035 e
Cass. 461/2015).
§. Anche il secondo motivo, con cui si denuncia laomessa pronuncia sulle domande di rilascio e restituzione dell'immobile, di risarcimento danni e su tutte le altre domande avanzate a , è palesemente T_ infondato, essendo di chiara evidenza che, ritenuta (e qui confermata)
l'assenza di prova della proprietà del fondo rivendicato in capo all' , ogni altra questione, che quella prova presupponeva, restava T_
(e resta) assorbita.
D'altronde è lo stresso appellante che implicitamente lo riconosce, allorché, testualmente, afferma: “La impugnata sentenza è anche errata per omessa pronuncia su tutte le altre domande, connesse e conseguenziali alla principale (di rivendica), avanzate da nel T_ processo di primo grado” (pag. 18 dell'appello).
§. In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, l'appello va rigettato con conseguente integrale conferma della pronuncia impugnata.
II. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, adottando i valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad €
26.000,00), avuto riguardo alla natura dell'affare, alla scarsa complessità delle questioni trattate ed all'attività concretamente espletata.
7 Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data
22.10.2018, dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, nei confronti di , contro la sentenza del Controparte_1 tribunale di Napoli n. 2886/2018, pubblicata in data 22.3.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che si liquidano in € 2.900,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. da atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 13.2.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dott. Giorgio Sensale
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