Inammissibile
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3185 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03185/2025REG.PROV.COLL.
N. 06696/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 6696 del 2024, proposto da
BA AN CH S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di AP, non costituito in giudizio;
nei confronti
Stella Beach S.a.s. di AR ME & Co., ME AR, non costituiti in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 aprile 2024, 3940;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Glauco Stagnaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. BA AN CH s.r.l. (di seguito, anche solo BA AN CH o “BSM” ), odierna ricorrente, gestisce uno stabilimento balneare su un tratto di arenile nel Comune di AP (GE), località AN CH di Pagana, in virtù di licenza demaniale marittima 14 luglio 2005, n. 17S e autorizzazione al subingresso 26 aprile 2019, prot. 21777.
1.1. Essa è subentrata al precedente concessionario (Stella Beach s.a.s. di AR ME & C.) per effetto dell’acquisizione dell’azienda all’esito della vendita forzata del 10 dicembre 2015 disposta dal Tribunale di Genova nel quadro di una procedura di esecuzione forzata avviata contro il precedente concessionario.
2. Con l’odierno ricorso BA AN CH domanda la revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395 nn. 4 e 5 c.p.c. della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VII, 30 aprile 2024, 3940 (resa nel giudizio R.G. 5650/2023) che ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 49 del 3 gennaio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria.
3. La sentenza di primo grado appena menzionata aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito dell'entrata in vigore – in pendenza di giudizio – di una nuova normativa statale in materia di durata delle concessioni demaniali marittime (art. 3 della l. n. 118 del 5 agosto 2022 che ha abrogato e sostituito la previgente disciplina di cui alla l. 30 dicembre 2018, 145), il ricorso e i due atti per motivi aggiunti proposti dalla BA AN CH per l’annullamento:
a) delle deliberazioni della TA AL di AP (recanti indirizzi sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative) n. 282 del 31 dicembre 2020, n. 9 del 21 gennaio 2021 e n. 96 del 23 aprile 2021;
b) di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso, compresa la nota prot. n. 35495 del 28 luglio 2021 dell’Ufficio Demanio Marittimo del suddetto Comune (“avvio del procedimento per il riconoscimento dell’estensione del rapporto autorizzante l’occupazione dei beni demaniali marittimi fino al 31/10/2022 – concessione rif. n. 17S” ).
3.1. In particolare, il Tribunale amministrativo non si pronunciava nel merito delle censure formulate dalla società ricorrente (la quale aveva dedotto il contrasto tra i provvedimenti comunali concernenti le proroghe della durata della sua concessione demaniale marittima e le disposizioni allora vigenti e applicabili al rapporto concessorio in questione, che avevano previsto la proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo al 31 dicembre 2033).
3.2. Ad avviso del Tribunale, infatti, l’oggetto del ricorso faceva riferimento ad atti dell’amministrazione comunale adottati in vigenza della precedente normativa, da ritenersi “ormai integralmente superati” perché tale amministrazione avrebbe dovuto “conformarsi al nuovo dettato legislativo” ; dal che la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei due atti per motivi aggiunti “per sopravvenuta carenza di interesse correlata al verificarsi di una situazione di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza” .
4. Con la sentenza in epigrafe, oggetto dell’odierna impugnazione, il Consiglio di Stato, dopo aver esaminato i quattro motivi di appello avverso la decisione del Tribunale sull’improcedibilità del ricorso di primo grado, ne ha disposto la reiezione.
4.1. Nello specifico, la sentenza qui impugnata ha statuito che il primo giudice avesse correttamente ritenuto il ricorso di primo grado improcedibile per la sopravvenienza della legge n. 118 del 2022, le cui disposizioni – e, in particolare, l’art. 3, comma 1 – hanno stabilito il termine finale di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa ( i.e. al 31 dicembre 2023).
Da ciò conseguiva il difetto di interesse dell’appellante ad ottenere, anche ad eventuali fini risarcitori, l’annullamento degli atti impugnati in prime cure per la riduzione dell’originaria durata della concessione sulla base di quanto previsto dall’allora vigente art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018: ciò in quanto l’effetto che sarebbe derivato dall’eventuale procedibilità del ricorso, non sarebbe stata “la reviviscenza dell’originario – e illegittimo – regime di durata temporale delle concessioni previsto dalla l. n. 145 del 2018” , bensì - in forza dei principi statuiti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE – “quello opposto …di dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale” .
4.2. Il Consiglio di Stato ha poi concluso che neanche la presunta peculiarità della vicenda controversa avrebbe giustificato “l’accertamento della durata del rapporto fino al 2033 sulla base delle previgenti disposizioni di cui alla l. n. 145 del 2018” - effetto che l’appellante intendeva ottenere con l’impugnazione dei provvedimenti comunali – non essendo possibile la reviviscenza della normativa previgente, abrogata dalla l. n. 118 del 2022.
4.3. Anche la circostanza che l’appellante si fosse “dopo la vendita forzata resa acquirente del complesso aziendale di cui fa parte lo stabilimento balneare” non giustificava una deroga all’applicazione dei principî sanciti dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 9 novembre 2021 (v. par. 11.7 della sentenza impugnata); neppure poteva ritenersi che la concessione in capo a BA AN CH fosse senz’altro sfornita del requisito dell’interesse transfrontaliero certo richiesto dalla Direttiva 2006/123/CE, trattandosi di meri assunti, sforniti di prova - data la scarsità della risorsa (già chiarita nella medesima pronuncia dell’Adunanza plenaria sopra citata) – e non dipendendo la presenza o l’assenza dell’interesse transfrontaliero “dalla mera – peraltro solo affermata – limitata rilevanza economica della concessione” (par. 11.9).
4.4. La sentenza impugnata ha altresì ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (prospettata con il IV° motivo d’appello) della nuova normativa statale (per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 Cost), laddove prevede un’unica e indistinta disciplina delle concessioni demaniali marittime, precludendo la possibilità di valutare (in concreto e caso per caso) le singole fattispecie.
4.5. In ragione della conferma dell’improcedibilità dichiarata dal Tribunale, la sentenza qui impugnata non ha esaminato i motivi di ricorso proposti in primo grado e reiterati dall’appellante ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc.amm.
5. Secondo la ricorrente la sentenza del Consiglio di Stato, così statuendo, sarebbe incorsa nei seguenti errori revocatori.
5.1. Da un lato, avrebbe ritenuto che all’esito della vendita forzata BA AN CH avrebbe acquisito il solo compendio aziendale anziché il diritto concessorio inerente alla struttura balneare, come invece – incontrovertibilmente - risulterebbe dagli atti di causa.
5.2. Dall’altro, sarebbe così incorsa anche in un contrasto con precedenti giudicati, e in particolare con quanto statuito da pronunce definitive del Consiglio di Stato – rese inter partes e riguardanti la medesima questione controversa - che avevano accertato l’intervenuto trasferimento del diritto concessorio in capo alla società.
5.3. Sussisterebbero, pertanto, le ipotesi dell’errore di fatto ex art. 395 n. 4, c.p.c. e della contrarietà a precedenti giudicati di cui al n. 5 della stessa norma.
5.4. L’erronea percezione dei fatti di causa – e segnatamente dell’oggetto dei diritti acquisiti da BA AN CH all’esito della procedura competitiva - da parte del giudice avrebbe comportato l’ingiusta reiezione dei motivi di appello con cui la società ricorrente ha contestato la sentenza di primo grado per aver dichiarato improcedibile l’originario ricorso e i motivi aggiunti a seguito della normativa sopravvenuta.
5.5. La ricorrente ha quindi chiesto, in via rescindente, la revocazione della sentenza impugnata e- previa affermazione della permanenza del proprio interesse a ottenere una pronuncia di merito di annullamento in sede giurisdizionale degli atti gravati, anche ai fini dell’eventuale risarcimento del danno - ha contestualmente riproposto i motivi di appello, chiedendone l’accoglimento, in uno alla riforma della sentenza di primo grado.
5.6. Ha poi, in via rescissoria, testualmente riproposto i motivi di ricorso (da I a XVIII) dedotti in primo grado e non esaminati dal Tribunale né dal Consiglio di Stato per effetto della pronuncia di improcedibilità dell'impugnativa, domandando che, per effetto del loro accoglimento, siano annullati i provvedimenti comunali impugnati, concernenti la durata della sua concessione demaniale marittima, e sia accertato il diritto della società BA AN CH ad avvalersi – sulla base dell'efficacia ex tunc della pronuncia caducatoria – della proroga (al 2033) del proprio rapporto concessorio.
5.7. Nel presente giudizio di revocazione non si è costituito il Comune di AP.
5.8. Nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso è inammissibile.
7. Per chiarezza, vanno riepilogati i principi in materia di revocazione che rilevano nel caso di specie.
7.1. Per consolidata giurisprudenza l’errore di fatto, per essere concretamente rilevante ai fini della domanda di revocazione, ai sensi degli articoli 106 Cod. proc. amm. e 395, n. 4 Cod. proc. civ., deve:
a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato (Cons. Stato, VI, 22 gennaio 2019, n. 553; sez.VI, 4 gennaio 2019, n. 102; sez. V, 8 giugno 2018, n. 3478; sez. VI, 17 maggio 2018, n. 2997; sez. V, 3 aprile 2018, n. 2037; sez. V, 2 marzo 2018, n. 1297; sez. V, 7 febbraio 2018, n. 813);
b) attenere ad un punto non controverso in giudizio e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; si veda anche Cons. Stato, Ad. plen., 10 gennaio 2013, n. 1; Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2015, n. 2431).
7.2. Inoltre, l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014 n. 5; Cons. Stato, sez. II, 8 ottobre 2020, n. 5983; Cons. Stato, V, 6 aprile 2017, n. 1610); e circa il punto non controverso, è ricorrente l’affermazione secondo cui “è inammissibile un ricorso di revocazione nel caso in cui il fatto sul quale si pretende di fondare l’errore revocatorio sia stato proprio il punto decisivo sul quale il Collegio ha fondato la propria decisione” .
7.3. Non costituisce, inoltre, motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
7.4. Né può giustificare la revocazione una contestazione sull’attività di valutazione del giudice: questa riguarderebbe, infatti, un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa e interpretativa del giudice.
7.5. Affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è, inoltre, necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria tra l’errore e la decisione in concreto adottata, di modo che si possa dire che se l'errore non si fosse verificato l'esito sarebbe stato diverso (in tal senso, ex multis , Cons. Stato, IV, 13 luglio 2022, n. 5922; IV, 6 luglio 2022, n. 5622 e giurisprudenza ivi richiamata; Cons. Stato, IV, 17 giugno 2022, n. 4975; id., VI, 18 febbraio 2015, n. 826).
7.6. In definitiva, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali. Esso non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640).
7.7. Così, si versa nell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4) cod. proc. civ. allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o a eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, III, 24 maggio 2012, n. 3053). Ma se ne esula allorché si contesti l'(asseritamente) erroneo, inesatto (o anche solo incompleto: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 luglio 2016, n. 21) apprezzamento delle risultanze processuali o nei casi di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7189; id., 25 marzo 2019, n. 1970; Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3671; Consiglio di Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 406); nel qual caso non è possibile censurare impropriamente la decisione tramite il rimedio eccezionale della revocazione, che, altrimenti, si trasformerebbe in un terzo grado di giudizio non previsto dalla legge (Cons. Stato, V, 27 luglio 2023, 7350; id., 19 ottobre 2020, n. 6304; id., 21 febbraio 2020, n. 1331).
8. Alla luce dei principi appena delineati, il Collegio rileva come appaia qui evidente l’insussistenza dei dedotti errori di fatto che - eccezionalmente - possono dar luogo alla revocazione della sentenza.
9. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata andrebbe revocata per non aver tenuto conto dell'acquisizione del diritto concessorio in capo alla medesima ricorrente, tramite una selezione competitiva a evidenza pubblica, all’esito della procedura di esecuzione forzata nei confronti del precedente concessionario.
9.1. La sentenza impugnata avrebbe, quindi, ritenuto corretta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenienza normativa sull’erroneo presupposto secondo cui BA AN CH avrebbe acquistato un "complesso aziendale nell’asta pubblica di una procedura esecutiva che ha avuto ad oggetto l’azienda" della società che in precedenza gestiva lo stabilimento balneare (cfr. par. 11.7, 12, 13 della sentenza) e non, invece, la titolarità dell'inerente diritto concessorio, come si evincerebbe dalla documentazione versata nel giudizio di primo grado dalla ricorrente.
9.2. In particolare, risulterebbe documentalmente provato – sia mediante la relazione di vendita del 14 dicembre 2015 disposta nell’ambito della procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Genova (nella quale si fa espresso riferimento alla “vendita del diritto concessorio all'esercizio dell'attività di stabilimento balneare” ), sia tramite i provvedimenti assunti dal medesimo Tribunale con riferimento al contenzioso insorto tra l’odierna ricorrente e il precedente concessionario - che BSM ha acquisito, all’esito di una procedura competitiva, la titolarità del diritto concessorio avente ad oggetto la licenza demaniale marittima 14 luglio 2005, 17S, relativa alla struttura balneare di cui trattasi.
9.3. La ricostruzione dei fatti di causa operata dalla sentenza avrebbe, quindi, dato luogo a un contrasto fra due diverse rappresentazioni della stessa fattispecie, emergenti l'una (erronea) dalla decisione impugnata – la quale avrebbe erroneamente escluso l'esistenza di risultanze fattuali (l'acquisizione da parte di BSM della titolarità del diritto concessorio) che risultano invece incontestabilmente accertate sulla base della documentazione versata in atti - e l'altra (corretta) dai documenti processuali (dai quali si evincerebbe l’acquisizione in capo alla medesima società del diritto a gestire l’attività avviata dal precedente concessionario sulle aree demaniali, in vista della quale veniva richiesto il subingresso nella concessione).
9.4. Se, invece, la sentenza avesse tenuto conto delle risultanze documentali di causa, avrebbe dovuto accogliere l’appello.
9.5. Sarebbero, quindi, inficiate dal censurato errore revocatorio le motivazioni della sentenza a sostegno dell'improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta con il quarto motivo di appello.
9.6. Infatti, la sentenza – qualora avesse correttamente esaminato la documentazione sopra richiamata – avrebbe dovuto prendere atto, ai fini della decisione della causa, dell'intervenuta acquisizione in capo a BSM del diritto concessorio, all'esito di una procedura di evidenza pubblica improntata ai criteri di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento e, quindi, nel rispetto della ratio della Direttiva 2006/123/CE: l’assegnazione del titolo demaniale in questione sarebbe avvenuta mediante un confronto concorrenziale, all’esito del quale il Comune avrebbe poi effettuato (ai fini del subingresso ex art. 46 cod. nav.) una mera valutazione di idoneità tecnica del subentrante, insuscettibile di incidere sull'oggetto e/o la durata (incluse le proroghe ex lege ) dell'originaria concessione.
9.6.1. Con specifico riferimento alla posizione della società ricorrente (la quale ha acquisito la titolarità del diritto concessorio nel dicembre 2015, in occasione della sua vendita forzata, e ha potuto concretamente esercitarlo soltanto con l'autorizzazione comunale 3/2019, di definitivo consolidamento del rapporto concessorio in capo alla medesima società), non sussisterebbero, quindi, le condizioni per procedere alla disapplicazione, per contrasto con tale direttiva, della norme interne (che avevano previsto la proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033) vigenti al momento dell'emanazione dei provvedimenti impugnati in primo grado.
9.7. In definitiva, la sentenza di cui si domanda la revocazione sarebbe incorsa nell’errore revocatorio di ritenere che l'applicazione dell’originario regime di durata temporale delle concessioni previsto dalla l. 145 del 2018– sulla base dell'efficacia ex tunc della pronuncia caducatoria delle determinazioni comunali impugnate in primo grado – non risulterebbe giustificata in nessun modo dalla peculiarità della vicenda qui controversa.
9.8. L’errore percettivo sarebbe caduto su un punto decisivo ( i.e. l'oggetto dei diritti acquisiti da BSM all'esito della procedura competitiva), che non costituì un punto controverso della causa, non avendo formato oggetto di divergenti valutazioni tra le parti.
9.9. L’errore revocatorio sarebbe altresì integrato, a dire della ricorrente, dal fatto che l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato sarebbe incorsa nell’ipotesi di cui all’ art. 395, 5, c.p.c. della contrarietà a precedenti giudicati: le statuizioni sull'acquisizione in capo alla società ricorrente del mero complesso aziendale si porrebbero in contrasto con quanto statuito da pronunce del Consiglio di Stato (Cons. Stato, V 5 febbraio 2021, n. 1078; Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2018, n. 1748; sez. V, 4 gennaio 2018, n. 52), rese inter partes sulla medesima questione controversa, che hanno invece accertato l'intervenuta acquisizione, da parte della BA AN CH, della titolarità del diritto concessorio relativo all'area demaniale della struttura balneare sul tratto di arenile in questione (secondo motivo del ricorso per revocazione).
10. Le descritte doglianze sono inammissibili.
10.1. Non sussiste alcun errore di fatto revocatorio; né, come assume parte ricorrente, il giudicante è incorso nell’erronea od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio con riferimento alle censure dedotte.
Infatti, dalle statuizioni della sentenza di cui si domanda la revocazione si evince che non viene qui in rilievo una svista materiale o un abbaglio dei sensi nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti di causa, e che il ricorso proposto, inerendo all’interpretazione e alla valutazione da parte del giudice del contenuto delle domande e delle censure formulate dalla parte (in particolare, in merito alla questione controversa dell’applicabilità al rapporto concessorio – in ragione delle evidenziate peculiarità – dell’originario regime di durata temporale delle concessioni previsto dalla l. 145 del 2018) è volto, invece, ad ottenere un’inammissibile rivalutazione della res controversa , sì da rimettere in discussione il contenuto del giudicato, in assenza dei presupposti e al di fuori dei casi e dei modi in cui ciò è consentito per legge.
10.2. In realtà, la sentenza qui al vaglio del Consiglio di Stato, giudicando sulla vicenda - correttamente percepita in tutti suoi elementi fattuali - semplicemente non condivideva l’interpretazione dell’appellante, secondo la quale le peculiarità della fattispecie – e cioè il fatto che la società all’esito della vendita forzata si fosse resa acquirente del diritto concessorio inerente allo stabilimento balneare e non del mero complesso aziendale – avrebbero giustificato una deroga alla disapplicazione della normativa interna, consentendo l’accertamento della durata del rapporto fino al 2033 (sulla base delle previgenti disposizioni di cui alla l. n. 145 del 2018, abrogate dalla l. 118 del 2022); e respingeva, pertanto, i motivi di appello, ritenendo corretta la declaratoria di improcedibilità del ricorso originario e dei due atti per motivi aggiunti da parte della sentenza di prime cure.
10.3. In particolare, deve osservarsi quanto segue.
10.4. Anzitutto, l’errore dedotto è inidoneo a fondare una domanda di revocazione, in quanto riguarda proprio il punto controverso della causa e, in ogni caso, quand’anche esistente, non sarebbe decisivo.
10.4.1. Tanto si evince dal tenore della sentenza impugnata – a cui esclusivamente deve farsi riferimento – della quale per chiarezza, prima di ogni altra considerazione, conviene di seguito riportare testualmente i passaggi principalmente censurati:
“11.5. La proroga disposta dalla l. n. 118 del 2022, al pari di quelle disposte dal legislatore precedentemente e successivamente (come quella di cui alla l. n. 14 del 2023), è l’effetto della voluntas legis consacrata in quella che è, a tutti gli effetti (al di là del suo automatismo o semiautomatismo), una legge-provvedimento, perché, come ha chiarito l’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 9 novembre 2021 proprio con riferimento alle concessioni balneari, se una legge proroga la durata di un provvedimento amministrativo, quel contenuto continua ad essere vigente in forza e per effetto della legge e, quindi, assurge necessariamente a fonte regolatrice del rapporto rispetto al quale l’atto amministrativo che (eventualmente) intervenga ha natura meramente ricognitiva dell’effetto prodotto dalla norma legislativa di rango primario, sicché non è necessario che intervenga un atto ricognitivo della proroga stabilita ex lege dal legislatore in questa materia, anche con l’art. 3 della l. n. 118 del 2022.
11.6. Anche volendo ammettere che la proroga di cui all’art. 3 non sia più automatica, come quella disposta dalla l. n. 145 del 2018, e che l’assenza di nuovi provvedimenti attuativi della l. n. 118 del 2022 manterrebbe vivo l’interesse dell’appellante ad ottenere, anche ad eventuali fini risarcitori, l’annullamento degli atti impugnati in prime cure per la riduzione dell’originaria durata della concessione sulla base di quanto previsto dall’allora vigente art. 1, commi 682 e 683, della l. n. 145 del 2018, infatti, l’effetto che discenderebbe dalla procedibilità, in ipotesi, del ricorso, non sarebbe la reviviscenza dell’originario – e illegittimo – regime di durata temporale delle concessioni previsto dalla l. n. 145 del 2018, bensì – proprio dando applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia UE, 20 aprile 2023, in causa C-348/22 e a tutta la giurisprudenza europea precedente – quello opposto, sancito dalla Corte, di dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale (v., per una fattispecie analoga regolata dal d.l. n. 400 del 1993, anche Cons. St., sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493).
11.7. A questo riguardo, la circostanza che l’odierna appellante si sia dopo la vendita forzata resa acquirente del complesso aziendale di cui fa parte lo stabilimento balneare – e nel quale, si badi, non rientra in modo automatico, all’esito della vendita forzata, l’assegnazione della precedente concessione: v., proprio in relazione alla vicenda successoria dell’odierna appellante, Cons. St., sez. V, 4 gennaio 2018, n. 52 nonché, ancora, Cons. St., sez. V, 19 marzo 2018, n. 1748 (all. 14 fasc. parte ricorrente in primo grado) e, ancor più, Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2021, n. 1078 (all. 9 fasc. parte ricorrente in primo grado) – non giustifica certo una deroga all’applicazione dei principî sanciti dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 17 del 9 novembre 2021, in quanto è evidente che l’acquisizione del complesso aziendale nell’asta pubblica di una procedura esecutiva che ha avuto ad oggetto l’azienda non costituisce certo quella procedura competitiva trasparente che ha ad oggetto, sul piano pubblicistico, la sola assegnazione della concessione ad eque condizioni di mercato e soprattutto, quando pure infine determini, con l’autorizzazione del Comune ai sensi dell’art. 46, comma 2, cod. nav., il subingresso dell’aggiudicatario dei beni subastati nella concessione, non comporta certo de iure il prolungamento dell’originario rapporto concessorio, con un’eccezione rispetto ai principî sanciti dalla Corte di Giustizia.”.
10.5. Dunque dalle motivazioni appena riportate si evince che la sentenza qui impugnata non ha dato alcun rilievo alla circostanza che la società appellante avesse - a suo tempo - acquisito “il mero compendio aziendale” o anche “il diritto concessorio all’esercizio dello stabilimento balneare” : e ciò perché ha (correttamente) ritenuto che, in entrambi i casi, l’appellante non avrebbe potuto ottenere in quel giudizio “l’accertamento della durata del rapporto fino al 2033 sulla base delle previgenti disposizioni di cui alla l. n. 145 del 2018” , in quanto tale effetto sarebbe stato “paradossale e contrario a tutta la ormai costante e granitica giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in questa materia” , oltre che “ non giustificato in nessun modo dalla presunta peculiarità della vicenda qui controversa”.
10.5.1. Anche le successive statuizioni della sentenza confermano l’insussistenza dell’errore di fatto revocatorio, stante l’irrilevanza – nei termini sopra spiegati - dell’oggetto dell’acquisto da parte della società.
Infatti, la sentenza impugnata, se, da un lato, ha conseguenzialmente statuito che anche l’ipotesi di autorizzazione al subingresso non poteva certamente determinare un prolungamento automatico dell’originaria concessione, in quanto la pregressa disciplina del 2018 andava comunque disapplicata sia dai giudici nazionali che dalle stesse pubbliche amministrazioni, stante la sua contrarietà ai principi del diritto unionale, dall’altro ha ribadito che neppure giovava all’appellante sostenere – sulla base di affermazioni sfornite di riscontro probatorio e contrastanti con i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - l’assenza del requisito dell’interesse transfrontaliero certo richiesto dalla Direttiva 2006/123/CE in capo alla concessione.
10.6. Quel che poi la sentenza ha riportato in aggiunta, in relazione al fatto che l’aggiudicazione all’asta del complesso aziendale certo non avrebbe comportato “il subingresso automatico nella concessione” , conferendo all’ acquirente “solo un interesse legittimo pretensivo al subingresso” , non configura alcun errore, tantomeno “revocatorio” .
10.6.1. Si tratta, invece, di statuizioni corrette, conformi ai principi giurisprudenziali e allo stesso giudicato tra le parti.
Infatti, sia nel caso in cui, all’esito della procedura di esecuzione forzata, l’operatore economico abbia acquisito il compendio aziendale – vale a dire le opere o gli impianti costruiti dal precedente concessionario sull’area demaniale per l’esercizio dell’attività inerente allo stabilimento balneare –sia che sia stato, invece, acquisito anche il diritto concessorio a gestire l’attività avviata dal precedente concessionario sulle aree demaniali, per il subentro nella concessione trova sempre applicazione l’art. 46 Cod. Nav. (il quale, nel caso particolare della vendita od esecuzione forzata, al comma 2 prevede che «l’acquirente o aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l’autorizzazione dell’autorità concedente» ).
Resta, quindi, comunque salvo, in tali ipotesi, il potere dell’amministrazione concedente di autorizzare il subentro nella concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario (cioè del soggetto che possa vantare comunque un titolo per chiedere il subingresso nella medesima concessione), ai sensi del comma 2 della norma citata (nonché, si deve soggiungere, dell’art. 30, terzo comma, del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione: «[q]ualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca» ; si veda per un caso analogo Cons. Stato, V, 19 dicembre 2023 n. 11018).
Pertanto, spetta all’autorità concedente il rilascio, o non, dell’autorizzazione al subingresso, sulla base della valutazione discrezionale di tutti gli elementi e requisiti che connotano la domanda di subingresso, sotto i diversi profili rilevanti (tecnico-professionali, economici, organizzativi), secondo il generale criterio dettato dall’art. 37, primo comma, del Cod. nav., che privilegia «il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico» (cfr. Cons. Stato, V, 5 febbraio 2021, n. 1078, resa tra le parti dell’odierno giudizio).
10.7. In sostanza, il Consiglio di Stato non ha inteso disconoscere l’oggetto dell’acquisto (il diritto concessorio piuttosto che il mero compendio aziendale) né porsi in contraddizione con quanto statuito dal giudicato.
10.7.1. Con le statuizioni censurate ha, invece, correttamente precisato – in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza - che si verte su piani diversi: privatistico, per quanto riguarda l’acquisto del compendio aziendale ( i.e. della proprietà dei beni realizzati dal precedente concessionario e funzionali all’esercizio dell’attività esercitata sull’area demaniale), e pubblicistico in relazione al subentro nella titolarità del rapporto concessorio, sulla base di presupposti rimessi alla valutazione discrezionale dell’autorità concedente (alla quale spetta, in definitiva, valutare – a tutela dell’interesse pubblico al migliore utilizzo del bene demaniale oggetto della concessione – se, nel corso del procedimento amministrativo aperto dalla domanda di subingresso nella titolarità della concessione, il soggetto subentrante abbia dimostrato di avere le capacità tecniche, economiche e organizzative per esercitare l’attività economica di cui il bene demaniale è strumento essenziale).
10.7.2. Che poi non ci sia alcun automatismo nell’autorizzazione al subingresso – come appunto ritenuto dalla sentenza oggetto dell’odierno giudizio di revocazione - si evince proprio dall’articolata vicenda contenziosa tra le parti che ha riguardato la successione nel titolo concessorio e l’autorizzazione al subingresso nella concessione, definita dalle precedenti decisioni richiamate dall’appellante a supporto dell’asserita contrarietà a precedenti giudicati.
10.7.3. In particolare, nella pronuncia di cui Cons. St., sez. V, 5 febbraio 2021, n. 1078, resa con autorità di giudicato tra le parti riguardo alla medesima questione controversa (e richiamata – non a caso – dalla stessa sentenza impugnata), è chiarito che “le questioni di appartenenza dei beni predetti rimangono tendenzialmente relegate all’ambito dei rapporti tra il vecchio concessionario e il subentrante, e non condizionano la valutazione dell’interesse dell’amministrazione concedente a gestire nel miglior modo l’area demaniale” .
10.8. In conclusione, che all’esito della vendita forzata l’appellante abbia acquisito il complesso aziendale inerente alla struttura balneare o che gli fosse stato trasferito anche il diritto concessorio (all’esercizio dell’attività di stabilimento balneare), l’esito della controversia non muta, ma rimane il medesimo: in entrambi i casi, infatti, l’appello doveva essere respinto, avendo la sentenza di primo grado correttamente dichiarato improcedibile l’originario ricorso e i motivi aggiunti, avuto riguardo all’interesse fatto valere in giudizio dalla società BA AN CH, in quanto quest’ultima non avrebbe in alcun modo potuto ottenere l’accertamento della durata del rapporto concessorio fino al 2033 sulla base delle previgenti disposizioni di cui alla l. n. 145 del 2018.
10.8.1. Ne consegue che la circostanza in questione nemmeno può comportare in questa sede una inammissibile rivalutazione del decisum giudiziale, rimettendo in discussione la res controversa mediante un improprio utilizzo del rimedio revocatorio, al solo scopo di censurare un risultato interpretativo del giudice di appello, reso all’esito di un ragionamento logico e di un percorso motivazionale immune da “sviste revocatorie” e da ogni “abbaglio dei sensi” (cfr. Cons. di Stato, V, 19 ottobre 2020, n. 6311).
10.8.2. Infatti, per le ragioni esposte, le conclusioni cui la sentenza impugnata è pervenuta scaturiscono non da una difettosa lettura dei documenti di causa e del loro contenuto, come sostiene parte ricorrente, bensì da un puntuale ragionamento logico-giuridico, la cui correttezza (o meno) in diritto esula dal sindacato consentito al giudice della revocazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 418 e, di recente, Cons. Stato, VII, 11 aprile 2024, n. 3325).
10.9. Deve, pertanto, concludersi che la sentenza impugnata, sulla base di una corretta rappresentazione del fatto e della complessiva vicenda oggetto di causa, ha solo dato un’interpretazione differente rispetto a quella dell’appellante. Detta interpretazione non può essere censurata quale errore di fatto e né può essere invocata la contrarietà a precedenti giudicati, che riguardano al più la titolarità del diritto concessorio e non già la durata dello stesso e la applicabilità del regime di proroga, come in precedenza evidenziato.
Pertanto, le deduzioni della ricorrente non possono dar luogo alla revocazione della sentenza: rimedio che non costituisce un terzo grado di giudizio che consenta di rimettere in discussione il decisum del giudice e coinvolgere nuovamente la sua attività valutativa.
11. Il ricorso per revocazione va, di conseguenza, dichiarato inammissibile.
12. La declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione esime il Collegio dalla disamina dei profili rescissori dell’impugnazione proposta.
13. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non essendosi costituito il Comune intimato.
14. Rimane definitivamente a carico di BA AN CH il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese del presente giudizio non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO