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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. rg11264 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11264 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
AN RI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. POLITO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 04/06/2025 e Parte_1
, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi Parte_2
alla figlia minore nata il [...] come accordo in esso Per_1
contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
1 2
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la l'abitazione della madre, sig.ra . Le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
i genitori e intendono stabilire di comune accordo Parte_1 Parte_2
quanto segue: la minore trascorrerà con il padre il martedì ed il giovedì Persona_2
dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Dopo il terzo anno di età la minore potrà pernottare con il padre sia durante il fine settimana che durante i giorni delle festività natalizie, dal 24 dicembre al 31 dicembre per il primo anno e dal 1° gennaio al 6 gennaio per l'anno successivo alternandosi con la madre nel periodo per gli anni seguenti. Dopo il terzo anno di età la minore potrà pernottare con il padre anche durante le vacanze estive, e precisamente dal 1° agosto al 15 agosto per il primo anno e dal 16 agosto al 31 agosto per l'anno successivo alternandosi con la madre nel periodo per gli anni seguenti.
3. Le parti concordano che il padre, sig. eviti, sino al compimento del Parte_2
secondo anno di vita della piccola, di trascorrere giornate di mare con la figliola.
4. Disporre che il signor provveda al mantenimento della figlia, in via Parte_2
indiretta, mediante versamento alla sig.ra , dell'importo di Euro 300,00= Parte_1
(trecento/00) mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Parte_2
delle spese straordinarie quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, quelle mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.”
2 3
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3
n. rg11264 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11264 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
AN RI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. POLITO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 04/06/2025 e Parte_1
, chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro relativi Parte_2
alla figlia minore nata il [...] come accordo in esso Per_1
contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
1 2
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Affidare la figlia minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale e collocamento prevalente presso la l'abitazione della madre, sig.ra . Le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
i genitori e intendono stabilire di comune accordo Parte_1 Parte_2
quanto segue: la minore trascorrerà con il padre il martedì ed il giovedì Persona_2
dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Dopo il terzo anno di età la minore potrà pernottare con il padre sia durante il fine settimana che durante i giorni delle festività natalizie, dal 24 dicembre al 31 dicembre per il primo anno e dal 1° gennaio al 6 gennaio per l'anno successivo alternandosi con la madre nel periodo per gli anni seguenti. Dopo il terzo anno di età la minore potrà pernottare con il padre anche durante le vacanze estive, e precisamente dal 1° agosto al 15 agosto per il primo anno e dal 16 agosto al 31 agosto per l'anno successivo alternandosi con la madre nel periodo per gli anni seguenti.
3. Le parti concordano che il padre, sig. eviti, sino al compimento del Parte_2
secondo anno di vita della piccola, di trascorrere giornate di mare con la figliola.
4. Disporre che il signor provveda al mantenimento della figlia, in via Parte_2
indiretta, mediante versamento alla sig.ra , dell'importo di Euro 300,00= Parte_1
(trecento/00) mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, purché
l'indice sia positivo. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Parte_2
delle spese straordinarie quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, quelle mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.”
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In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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