TRIB
Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/11/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
n. 1325 /2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1325 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Duomo n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pannuzzo, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella via Empedocle n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Calcaterra, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 25/09/2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 17/07/2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa il 22/07/2017 trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.42, parte 2^, Serie A, anno 2017; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (Ragusa, Persona_1
24/08/2020); hanno esposto di essere separati consensualmente dal 15/06/2022 e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 21/07/2022; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento; il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
<<<>>>
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 21/07/2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l.
6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, col solo obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Non viene prevista corresponsione di assegno divorzile in favore dei coniugi;
3) La figlia minore , in continuità con quanto già statuito in sede di separazione, verrà affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale che, pertanto, rimane assegnata alla stessa. 4) Il padre potrà vedere ed avere con sé ogni martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18, Per_1 allorquando si recherà a prelevarla presso l'abitazione coniugale, fino alle ore 21:30, orario massimo entro il quale deve avvenire il rientro ed in cui la riaccompagnerà a casa;
a settimane alterne il padre trascorrerà il sabato o la domenica, dalle ore 11 alle ore 19; un fine settimana al mese la piccola , se lo desidera, potrà pernottare presso la casa ove dimora il padre e, in tal Per_1
caso, il padre si recherà a prendere la piccola alle ore 17:00 del sabato e la riaccompagnerà a casa alle ore 19:00 della domenica. Con il trascorrere del tempo i ricorrenti, di comune accordo, concorderanno più occasioni di pernotto di con il padre. Il padre ha altresì il diritto di avere Per_1
con sé la figlia, ad anni alterni, la Vigilia od il giorno di Natale, così come il 31 dicembre od il
Capodanno; il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo, e così pure per le altre festività nel corso dell'anno in maniera alternata.
Durante le vacanze estive, la piccola trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre, da Per_1
comunicare entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. In occasione del compleanno della piccola, i genitori potranno avere ciascuno con sé la mattina od il pomeriggio, ad anni Per_1
alterni, in modo da festeggiare ciascuno il compleanno della bambina.
Gli orari e i giorni potranno essere mutati concordemente dai genitori, in base alle esigenze della minore e di ciascuno di essi, previa comunicazione telefonica;
nel caso in cui i genitori dovessero accordarsi per un mutamento stabile e duraturo dei giorni sopra elencati, tale mutamento dovrà essere comunicato con preavviso di almeno una settimana;
con riferimento alle festività, con preavviso di almeno di 15 giorni.
5) Il padre verserà alla madre, entro la fine di ciascun mese, la somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e parteciperà alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per nella misura del 50%. I coniugi, di comune accordo, stabiliscono Per_1 che, relativamente le spese straordinarie superiori ad € 100,00, venga esibito da ciascuno idoneo preventivo di spesa;
la scelta comune ricadrà sul preventivo più basso.
6) Il finanziamento con la con rata mensile di € 237,98, danaro utilizzato dai coniugi per Pt_2
le spese del matrimonio e per il quale la SI.ra risulta coobbligata eventuale (all. n. Parte_3
7) sarà pagato per intero dal SI. e la SI.ra La si impegna a rimborsare Parte_1 CP_1
al dalla firma del presente atto e per i mesi a venire, la somma mensile di € 60,00. Pt_1
Le parti concorderanno le modalità con le quali la SI.ra rimborserà al le CP_1 Pt_1
somme anticipate sino ad ora per il pagamento integrale del finanziamento da parte del e, Pt_1
per il futuro, la quota parte di spettanza della SI.ra , anticipata dal CP_1 Pt_1 ammontante ad € (118,99-€ 60,00=) 58,99; 7) L'assegno UNICO universale previsto a favore dei figli ed erogato dall' con validazione del CP_2
padre, verrà incassato integralmente ed in via diretta, anche per gli anni a venire, dalla SI.ra
[...]
CP_
, quale genitore collocatario della figlia e, ove occorra, per l' con annuale validazione CP_1
da parte del padre, tenuto conto che questa integrale percezione della madre costituisce un'integrazione necessaria al contributo di mantenimento per la figlia.”
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastano con l'interesse della figlia, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertenti su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti anche in ordine all'assegno unico universale e della loro dichiarazione di voler rinunciare all'assegno divorzile.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e il 22/07/2017 a Ragusa, trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio del Comune predetto, anno 2017 n. 42, parte 2^, Serie A;
- omologa le condizioni inerenti alla figlia e ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e della loro rinuncia reciproca al mantenimento, nonché in ordine all'assegno unico universale;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21.10.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1325 del Ruolo Generale degli affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Duomo n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pannuzzo, giusta procura in atti,
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente nella via Empedocle n. 38, rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Calcaterra, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, al quale sono stati trasmessi gli atti;
posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 25/09/2024;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 17/07/2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Ragusa il 22/07/2017 trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune predetto al n.42, parte 2^, Serie A, anno 2017; hanno rappresentato che dall'unione coniugale è nata la figlia (Ragusa, Persona_1
24/08/2020); hanno esposto di essere separati consensualmente dal 15/06/2022 e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 21/07/2022; hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento; il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
<<<>>>
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di Ragusa il 21/07/2022, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo (pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l.
6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, col solo obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2) Non viene prevista corresponsione di assegno divorzile in favore dei coniugi;
3) La figlia minore , in continuità con quanto già statuito in sede di separazione, verrà affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori e avrà residenza privilegiata con la madre presso la casa coniugale che, pertanto, rimane assegnata alla stessa. 4) Il padre potrà vedere ed avere con sé ogni martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18, Per_1 allorquando si recherà a prelevarla presso l'abitazione coniugale, fino alle ore 21:30, orario massimo entro il quale deve avvenire il rientro ed in cui la riaccompagnerà a casa;
a settimane alterne il padre trascorrerà il sabato o la domenica, dalle ore 11 alle ore 19; un fine settimana al mese la piccola , se lo desidera, potrà pernottare presso la casa ove dimora il padre e, in tal Per_1
caso, il padre si recherà a prendere la piccola alle ore 17:00 del sabato e la riaccompagnerà a casa alle ore 19:00 della domenica. Con il trascorrere del tempo i ricorrenti, di comune accordo, concorderanno più occasioni di pernotto di con il padre. Il padre ha altresì il diritto di avere Per_1
con sé la figlia, ad anni alterni, la Vigilia od il giorno di Natale, così come il 31 dicembre od il
Capodanno; il giorno di Pasqua od il Lunedì dell'Angelo, e così pure per le altre festività nel corso dell'anno in maniera alternata.
Durante le vacanze estive, la piccola trascorrerà sette giorni consecutivi con il padre, da Per_1
comunicare entro la fine del mese di giugno di ciascun anno. In occasione del compleanno della piccola, i genitori potranno avere ciascuno con sé la mattina od il pomeriggio, ad anni Per_1
alterni, in modo da festeggiare ciascuno il compleanno della bambina.
Gli orari e i giorni potranno essere mutati concordemente dai genitori, in base alle esigenze della minore e di ciascuno di essi, previa comunicazione telefonica;
nel caso in cui i genitori dovessero accordarsi per un mutamento stabile e duraturo dei giorni sopra elencati, tale mutamento dovrà essere comunicato con preavviso di almeno una settimana;
con riferimento alle festività, con preavviso di almeno di 15 giorni.
5) Il padre verserà alla madre, entro la fine di ciascun mese, la somma di € 250,00 quale contributo per il mantenimento della figlia mediante bonifico sul conto corrente alla stessa intestato, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e parteciperà alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per nella misura del 50%. I coniugi, di comune accordo, stabiliscono Per_1 che, relativamente le spese straordinarie superiori ad € 100,00, venga esibito da ciascuno idoneo preventivo di spesa;
la scelta comune ricadrà sul preventivo più basso.
6) Il finanziamento con la con rata mensile di € 237,98, danaro utilizzato dai coniugi per Pt_2
le spese del matrimonio e per il quale la SI.ra risulta coobbligata eventuale (all. n. Parte_3
7) sarà pagato per intero dal SI. e la SI.ra La si impegna a rimborsare Parte_1 CP_1
al dalla firma del presente atto e per i mesi a venire, la somma mensile di € 60,00. Pt_1
Le parti concorderanno le modalità con le quali la SI.ra rimborserà al le CP_1 Pt_1
somme anticipate sino ad ora per il pagamento integrale del finanziamento da parte del e, Pt_1
per il futuro, la quota parte di spettanza della SI.ra , anticipata dal CP_1 Pt_1 ammontante ad € (118,99-€ 60,00=) 58,99; 7) L'assegno UNICO universale previsto a favore dei figli ed erogato dall' con validazione del CP_2
padre, verrà incassato integralmente ed in via diretta, anche per gli anni a venire, dalla SI.ra
[...]
CP_
, quale genitore collocatario della figlia e, ove occorra, per l' con annuale validazione CP_1
da parte del padre, tenuto conto che questa integrale percezione della madre costituisce un'integrazione necessaria al contributo di mantenimento per la figlia.”
Le condizioni sopra riportate possono essere omologate, in quanto non contrastano con l'interesse della figlia, né con norme di legge e, inoltre, in quanto vertenti su diritti disponibili alle parti.
Il Tribunale prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti anche in ordine all'assegno unico universale e della loro dichiarazione di voler rinunciare all'assegno divorzile.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e il 22/07/2017 a Ragusa, trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio del Comune predetto, anno 2017 n. 42, parte 2^, Serie A;
- omologa le condizioni inerenti alla figlia e ai relativi rapporti economici, provvedendo in conformità;
- prende atto degli ulteriori accordi tra le parti e della loro rinuncia reciproca al mantenimento, nonché in ordine all'assegno unico universale;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Ragusa ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21.10.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti