CASS
Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
Massime • 1
In tema di reclutamento del personale, ai fini dell'estensione alle società a partecipazione pubblica locale dei divieti e limitazioni per le assunzioni a carico delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis a seguito dell'introduzione nel citato art. 18 del comma 2-bis, rilevano anche le ipotesi in cui la partecipazione dell'ente locale sia svolta in chiave di controllo c.d. indiretto o di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2024, n. 20501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20501 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 13067-2021 proposto da: AM - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato AS PALLINI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente principale – contro EL AS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio degli avvocati RICCARDO FARANDA, UA RI RU, SA DELL'ALPI, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
ricorrente incidentale – nonché contro AM - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2355/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 1433/2017; Oggetto Società a partecipazione pubblica Controllo indiretto R.G.N. 13067/2021 Cron. Rep. Ud. 25/06/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 20501 Anno 2024 Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI Data pubblicazione: 24/07/2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato AS PALLINI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello che AM s.p.a. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che, accogliendo le domande proposte da MA Marelli nei confronti di AM SI (AM SOLUZIONI INTEGRATE) s.r.l., cui nel corso del giudizio di primo grado era subentrata AM s.p.a. (quale incorporante di AM SI), aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di detta società a decorrere dal 5.9.2009, ed il suo diritto ad essere inquadrato nel livello 2, parametro B, area spazzamento, del CCNL Fise con orario di lavoro a tempo pieno, ed aveva condannato la stessa alla sua assunzione, nonché al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive maturate dal 5.9.2009 alla data della sentenza, da quantificarsi in separato giudizio. 2. Nella decisione confermata dalla Corte territoriale il primo giudice aveva ritenuto sussistere un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, poiché la cooperativa Artware, della quale risultava formalmente dipendente il lavoratore, non aveva i mezzi sufficienti per svolgere autonomamente il servizio oggetto di appalto ed utilizzava quindi a tal fine, quanto meno in parte, i mezzi forniti dalla stessa società committente, ossia, AM SI s.r.l. con la quale era intervenuto tale appalto. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva infondato il terzo motivo d’appello di AM s.p.a., sul rilievo che non vi era contestazione specifica della stessa sull’orario di lavoro del Marelli, essendosi questa limitata a rilevare che “… il ricorrente ha sempre effettuato la sua prestazione part- time e che pertanto – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda – solo in tale maniera potrà essere regolamentato il rapporto con AM”. EV non condivisibile anche il quarto ed ultimo motivo d’appello della società, osservando che AM s.p.a. non censurava in modo specifico la sentenza, limitandosi nuovamente a riportare la difesa già svolta nel giudizio di primo grado e che, pur a voler esaminare la questione, la normativa invocata da AM s.p.a. era chiaramente applicabile, alla stregua del suo tenore letterale, esclusivamente alla società avente una diretta partecipazione da parte dell’ente pubblico (totale o di controllo) ed era insuscettibile di estensione analogica, in ragione della sua natura eccezionale rispetto alla generale disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato. 4. Avverso tale decisione, AM s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. L’intimato ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo, cui resiste la ricorrente principale con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ex art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 115 c.p.c. e 2697 c.c., dolendosi dell’errata applicazione del principio di allegazione e di non contestazione, nonché dell’onere della prova. 2. Col secondo motivo deduce ex art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., lamentando l’errata applicazione del principio di inammissibilità dell’appello. 3. Con il terzo motivo ex art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, commi 1, 2 e 2 bis, del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, 2359 c.c., 35 e 36 bis del d.lgs. 165 del 2001 e 97 Cost., sostenendo l’errata applicazione del principio di concorsualità in riferimento alle società indirettamente partecipate dagli enti pubblici e dagli stessi controllate. 4. Con un quarto motivo ex art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 18, commi 1, 2 e 2 bis del d.l. n. 112/2008 conv. in L. 133/2008, 35 e 35 bis d.lgs. 165 del 2001 e 97 Cost., denunciando l’errata applicazione del principio di reinternalizzazione dei servizi pubblici e del divieto di concorsualità in riferimento alle società indirettamente partecipate dagli enti pubblici e dagli stessi controllate. 5. Esaminando le varie censure del ricorso principale, secondo un plausibile ordine logico-giuridico, occorre prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, che riguarda la questione dell’ammissibilità o meno di un motivo d’appello di AM. 6.Tale motivo è inammissibile. 6.1. La ricorrente, infatti, deduce in modo non pertinente la violazione dell’art. 434 c.p.c. Come ben risulta dalla motivazione della Corte territoriale, quest’ultima non ha esplicitamente dichiarato inammissibile il quarto ed ultimo motivo d’appello dell’attuale ricorrente, perché reputato privo di specificità nei termini richiesti dall’art. 434, comma primo, c.p.c. La stessa Corte, invece, dopo aver premesso di ritenere non “condivisibile” tale censura, ha sì osservato che “AM S.p.a. non censura in modo specifico la sentenza, limitandosi nuovamente a riportare la difesa già svolta nel giudizio di primo grado”, ma ha poi diffusamente spiegato perché le deduzioni della stessa non potessero essere appunto condivise, come del resto riconosciuto dall’attuale ricorrente nel dolersi della relativa statuizione sul piano giuridico nel terzo e nel quarto motivo. 7. E di questi ultimi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, appare opportuna l’anticipata trattazione rispetto al primo motivo. 7.1. Tali due censure sono fondate nei termini che si passa ad illustrare. 8. Entrando nel merito giuridico delle questioni riproposte con il terzo ed il quarto motivo, siccome viene in considerazione un rapporto lavorativo a decorrere dal 5.9.2009, occorre tener conto che vigente all’epoca era il testo dell’art. 18 d.l. 25.6.2008, n. 112, conv. con mod. in L. 6.8.2008, n. 133, come in parte modificato dall’art. 19, comma 1, d.l. 1.7.2009, n. 79, conv. con mod. in L. 3.8.2009, n. 102. Questa Corte, infatti, in relazione a fattispecie simili, in cui si trattava di stabilire la disciplina applicabile ratione temporis, ha avuto modo di chiarire che, a tal fine, deve essere presa in considerazione, alla stregua del principio “tempus regit actum”, non la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, bensì quella applicabile al momento dell’insorgenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (così, da ultimo, Cass. n. 8055/2023 e n. 15657/2023, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme). Per conseguenza, esulano dal quadro normativo da considerare le previsioni di cui all’art. 3 bis, commi 5 e 6, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in L. n. 148/2011; previsioni cui pure la ricorrente per cassazione fa riferimento nel quarto motivo del ricorso (a pag. 27), ma anche nel secondo motivo (a pag. 13). Peraltro, l’ora cit. art. 3 bis venne inserito nel corpo del d.l. n. 138/2011 in base a norma ancor successiva, ossia, l’art. 25, comma 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. con mod. in L. n. 27/2012. 9. Passando, perciò, ad esporre le disposizioni da tenere presenti ratione temporis, l’art. 18, comma 1, di tale d.l. recitava: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Al seguente comma 2 era previsto: “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza e imparzialità”. L’art. 19, comma 1, del già cit. d.l. n. 78/2009, come modificato in sede di conversione, inserì poi un comma 2-bis nell’art. 18 d.l. n. 112/2008, il cui primo periodo, per quello che qui rileva, recitava: “Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. …”. 10. Nel caso di specie, è pacifico che AM s.p.a., come tale, è una società a partecipazione totale dell’ente pubblico locale Comune di Roma che gestisce un servizio pubblico locale. E’ altresì incontroverso che AM SI s.r.l., prima di essere fusa per incorporazione il 30.10.2015 in AM s.p.a., fosse società interamente partecipata da quest’ultima. 11. Ora, questa Corte ha già affermato che il comma 1 dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 era “riservato alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali” (cfr. Cass. n. 22101/2023). Il sopra riportato primo periodo del comma 2-bis dello stesso d.l., introdotto dal d.l. n. 78/2009, nella sua originaria versione, come si è visto, si riferisce sempre “alle società a partecipazione pubblica locale”, ma aggiungendo all’ipotesi della partecipazione totale quella “di controllo”, con una serie di ulteriori specificazioni. Il comma 2 dell’art. 18 cit., riferentesi invece a “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo”, non può quindi interessare nella fattispecie in esame. 12. Ciò chiarito, il complemento di specificazione “di controllo”, presente nel testo del comma 2-bis dell’art. 18 cit., attiene alla “partecipazione pubblica locale”, al pari dell’aggettivo “totale” pure riferito alla medesima partecipazione. Ebbene, l’art. 2359 c.c. recita: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. Si può ammettere, quindi, che il termine “controllo”, utilizzato nel comma 2 bis dell’art. 18 d.l. cit., in assenza di ulteriori specificazioni, in tale contesto normativo rimandi alle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) dell’art. 2359, comma primo, c.c. 13. Tuttavia, nel caso in esame non viene in considerazione una diretta partecipazione pubblica “di controllo” del Comune di Roma in AM SI s.r.l., ossia, di tale ente “locale”. Il quesito giuridico cui ha risposto la Corte territoriale (in termini negativi) è piuttosto quello se detto ente locale, che pacificamente aveva ed ha una partecipazione totale in AM s.p.a., benché non titolare direttamente di quote della s.r.l. AM SI (vale a dire, di una partecipazione in essa), esercitasse nondimeno un “controllo” su quest’ultima, a motivo del dato in sé pacifico che AM s.p.a., prima della fusione per incorporazione, già disponesse della partecipazione totale in AM SI;
secondo la ricorrente, infatti, valorizzando detta ipotesi di controllo ne risulterebbe applicabile la disciplina ex art. 18 d.l. n. 112/2008 cit. 14. A riguardo, la società ricorrente, oltre che sull’art. 2359 c.c., intende far leva sulla disciplina di cui al d.lgs. 19.8.2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; normativa che, peraltro, riconosce essere non applicabile direttamente ratione temporis alla fattispecie. 14.1. La difesa di AM s.p.a. richiama in particolare le disposizioni definitorie contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016, e segnatamente: quella sub lett. c) di “controllo analogo” (in aggiunta al “controllo” tour court, indicato come “la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile”); controllo analogo che “può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”; quella sub lett. g) di “partecipazione indiretta”, e quella sub lett. n) di “società a partecipazione pubblica”. Secondo la ricorrente, infatti, il testo unico in parte qua avrebbe fornito “definizioni a cui le precedenti norme regolatrici della materia facevano riferimento senza peraltro chiarirne il contenuto”. 14.2. L’art. 2 d.lgs. n. 175/2016, per quanto qui interessa, prevede che: “1. Ai fini del presente decreto si intendono per: … b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
… f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
… m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 … ”. 15. Osserva, allora, il Collegio che il nostro ordinamento, da tempo, e ben prima del d.lgs. n. 175/2016, conosceva una nozione indubbiamente lata di controllo, da intendere in senso dinamico: come, in termini generali, si trae dalle diverse ipotesi delineate nell’art. 2359, comma primo, c.c., che peraltro, in relazione alle ipotesi di cui ai n. 1) e n. 2) di detto comma, erano ampliate in virtù di quanto previsto dal successivo comma secondo del medesimo articolo. 15.1. E tale ampia nozione di controllo è stata, poi, accolta anche dall’art. 2 d.lgs. n. 175/2016, salvo ovviamente individuare l’ente controllante non in un’altra società, ma in un’amministrazione pubblica. Del resto, la portata non innovativa del d.lgs. n. 175/2016 è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di nullità per omissione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale. In particolare, si è ritenuto che, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass., sez. lav., 14.2.2018, n. 3621; Cass. 7.2.2019, n. 3662). 15.2. Ma lo stesso si deve ritenere riguardo alle “Definizioni” ex art. 2 del cit. decreto, che, lungi, dall’avere portata innovativa, fanno riferimento ad istituti già noti nell’ordinamento. In particolare, la definizione di “partecipazione indiretta”, contenuta nell’art. 2, lett. g), d.lgs. n. 175/2016, e declinata ovviamente in rapporto all’amministrazione pubblica quale “partecipante”, era già evincibile dal combinato disposto di cui al primo e al secondo comma dell’art. 2359 c.c., in chiave di controllo c.d. indiretto (o di secondo grado), che si profila quando una società è controllata per il tramite di azioni o quote possedute da società a sua volta controllata da altra società; tipologia di controllo, questa, da tempo nota nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. I, 13.2.2003, n. 3722, e, più di recente, il § 3.2. della motivazione di Cass., sez. lav., 28.2.2024, n. 5299), oltre che in dottrina. 16. E nel caso in esame, allora, all’atto dell’insorgere del rapporto lavorativo di cui è causa (il 5.9.2009), il controllo (indiretto) dell’ente pubblico Comune di Roma su AM SI s.r.l. si staglia nitidamente perché, secondo quanto avanti premesso, AM s.p.a. era (ed è) società a totale partecipazione di detto ente locale, vale a dire, controllata da quest’ultimo, e detta s.p.a., a sua volta, all’epoca, deteneva tutte le quote di AM SI s.r.l., così controllando la s.r.l., ma essendo controllata dal Comune di Roma. 17. Anche prescindendosi, perciò, dalla successiva incorporazione in corso di causa della s.r.l. in AM s.p.a. (aspetto postumo che, comunque, resta significativo della portata dell’assetto precedente), è innegabile che detta s.r.l. fosse indirettamente controllata dall’ente pubblico locale, così realizzandosi il presupposto di cui all’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008 della “partecipazione pubblica locale” appunto di controllo. Restano, dunque, da verificare gli ulteriori presupposti giuridici e fattuali contemplati dalla medesima disposizione, che la Corte territoriale non ha accertato, avendo escluso a monte l’applicabilità al caso di tale norma. 18. Come premesso, rimane assorbito l’esame del primo motivo del ricorso principale. 19. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il lavoratore deduce, ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la “cessazione della materia del contendere”. Premette che, come già dedotto nella sua memoria di costituzione nel giudizio di appello, il suo rapporto di lavoro con AM s.p.a. era cessato definitivamente in data 31.1.2017 poiché egli in data 1.11.2017, avendo compiuto 67 anni e 10 mesi, era stato collocato in pensione per sopraggiunti limiti d’età. Secondo il ricorrente incidentale, perciò, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere ed avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente sulle spese del secondo grado. 20. Tale motivo del ricorso incidentale condizionato, sul quale occorre pronunciarsi, stante il parziale accoglimento del ricorso principale, è infondato. 21. Secondo la giurisprudenza di Corte, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire. Sicché, il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (così Cass., 29.7.2021, n. 21757). 22. Deve, allora, escludersi nella specie una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (secondo il ricorrente incidentale sin dal secondo grado), perché sono tuttora oggetto di controversia il regime giuridico applicabile al rapporto e i relativi effetti economici, con il conseguente interesse della società ricorrente principale, di essi effetti onerata, ad ottenere una pronuncia nel merito. 23. Conclusivamente, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese, comprese quelle di questo giudizio di cassazione, dovrà accertare rispetto ad AM SI s.r.l. se, oltre ad essere controllata dal Comune di Roma nel senso dianzi specificato e già constatato, fosse altresì titolare di affidamenti diretti di servizio pubblico locale senza gara, ovvero se svolgesse funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero se svolgesse attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 23. Il ricorrente incidentale, in ragione della reiezione della sua impugnazione, è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il primo motivo dello stesso ricorso;
rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa
- ricorrente principale – contro EL AS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio degli avvocati RICCARDO FARANDA, UA RI RU, SA DELL'ALPI, che lo rappresentano e difendono;
- controricorrente -
ricorrente incidentale – nonché contro AM - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2355/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2020 R.G.N. 1433/2017; Oggetto Società a partecipazione pubblica Controllo indiretto R.G.N. 13067/2021 Cron. Rep. Ud. 25/06/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 20501 Anno 2024 Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI Data pubblicazione: 24/07/2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato AS PALLINI. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello che AM s.p.a. aveva proposto contro la sentenza del Tribunale della medesima sede che, accogliendo le domande proposte da MA Marelli nei confronti di AM SI (AM SOLUZIONI INTEGRATE) s.r.l., cui nel corso del giudizio di primo grado era subentrata AM s.p.a. (quale incorporante di AM SI), aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di detta società a decorrere dal 5.9.2009, ed il suo diritto ad essere inquadrato nel livello 2, parametro B, area spazzamento, del CCNL Fise con orario di lavoro a tempo pieno, ed aveva condannato la stessa alla sua assunzione, nonché al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive maturate dal 5.9.2009 alla data della sentenza, da quantificarsi in separato giudizio. 2. Nella decisione confermata dalla Corte territoriale il primo giudice aveva ritenuto sussistere un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, poiché la cooperativa Artware, della quale risultava formalmente dipendente il lavoratore, non aveva i mezzi sufficienti per svolgere autonomamente il servizio oggetto di appalto ed utilizzava quindi a tal fine, quanto meno in parte, i mezzi forniti dalla stessa società committente, ossia, AM SI s.r.l. con la quale era intervenuto tale appalto. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva infondato il terzo motivo d’appello di AM s.p.a., sul rilievo che non vi era contestazione specifica della stessa sull’orario di lavoro del Marelli, essendosi questa limitata a rilevare che “… il ricorrente ha sempre effettuato la sua prestazione part- time e che pertanto – nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda – solo in tale maniera potrà essere regolamentato il rapporto con AM”. EV non condivisibile anche il quarto ed ultimo motivo d’appello della società, osservando che AM s.p.a. non censurava in modo specifico la sentenza, limitandosi nuovamente a riportare la difesa già svolta nel giudizio di primo grado e che, pur a voler esaminare la questione, la normativa invocata da AM s.p.a. era chiaramente applicabile, alla stregua del suo tenore letterale, esclusivamente alla società avente una diretta partecipazione da parte dell’ente pubblico (totale o di controllo) ed era insuscettibile di estensione analogica, in ragione della sua natura eccezionale rispetto alla generale disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato. 4. Avverso tale decisione, AM s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. L’intimato ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale condizionato, a mezzo di unico motivo, cui resiste la ricorrente principale con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 7. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in cui ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia ex art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, 416, 115 c.p.c. e 2697 c.c., dolendosi dell’errata applicazione del principio di allegazione e di non contestazione, nonché dell’onere della prova. 2. Col secondo motivo deduce ex art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., lamentando l’errata applicazione del principio di inammissibilità dell’appello. 3. Con il terzo motivo ex art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18, commi 1, 2 e 2 bis, del d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, 2359 c.c., 35 e 36 bis del d.lgs. 165 del 2001 e 97 Cost., sostenendo l’errata applicazione del principio di concorsualità in riferimento alle società indirettamente partecipate dagli enti pubblici e dagli stessi controllate. 4. Con un quarto motivo ex art. 360, 1 co., n. 3), c.p.c. deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 18, commi 1, 2 e 2 bis del d.l. n. 112/2008 conv. in L. 133/2008, 35 e 35 bis d.lgs. 165 del 2001 e 97 Cost., denunciando l’errata applicazione del principio di reinternalizzazione dei servizi pubblici e del divieto di concorsualità in riferimento alle società indirettamente partecipate dagli enti pubblici e dagli stessi controllate. 5. Esaminando le varie censure del ricorso principale, secondo un plausibile ordine logico-giuridico, occorre prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, che riguarda la questione dell’ammissibilità o meno di un motivo d’appello di AM. 6.Tale motivo è inammissibile. 6.1. La ricorrente, infatti, deduce in modo non pertinente la violazione dell’art. 434 c.p.c. Come ben risulta dalla motivazione della Corte territoriale, quest’ultima non ha esplicitamente dichiarato inammissibile il quarto ed ultimo motivo d’appello dell’attuale ricorrente, perché reputato privo di specificità nei termini richiesti dall’art. 434, comma primo, c.p.c. La stessa Corte, invece, dopo aver premesso di ritenere non “condivisibile” tale censura, ha sì osservato che “AM S.p.a. non censura in modo specifico la sentenza, limitandosi nuovamente a riportare la difesa già svolta nel giudizio di primo grado”, ma ha poi diffusamente spiegato perché le deduzioni della stessa non potessero essere appunto condivise, come del resto riconosciuto dall’attuale ricorrente nel dolersi della relativa statuizione sul piano giuridico nel terzo e nel quarto motivo. 7. E di questi ultimi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, appare opportuna l’anticipata trattazione rispetto al primo motivo. 7.1. Tali due censure sono fondate nei termini che si passa ad illustrare. 8. Entrando nel merito giuridico delle questioni riproposte con il terzo ed il quarto motivo, siccome viene in considerazione un rapporto lavorativo a decorrere dal 5.9.2009, occorre tener conto che vigente all’epoca era il testo dell’art. 18 d.l. 25.6.2008, n. 112, conv. con mod. in L. 6.8.2008, n. 133, come in parte modificato dall’art. 19, comma 1, d.l. 1.7.2009, n. 79, conv. con mod. in L. 3.8.2009, n. 102. Questa Corte, infatti, in relazione a fattispecie simili, in cui si trattava di stabilire la disciplina applicabile ratione temporis, ha avuto modo di chiarire che, a tal fine, deve essere presa in considerazione, alla stregua del principio “tempus regit actum”, non la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, bensì quella applicabile al momento dell’insorgenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio (così, da ultimo, Cass. n. 8055/2023 e n. 15657/2023, ed ivi in motivazione il richiamo ai precedenti di legittimità in senso conforme). Per conseguenza, esulano dal quadro normativo da considerare le previsioni di cui all’art. 3 bis, commi 5 e 6, d.l. n. 138/2011, conv. con mod. in L. n. 148/2011; previsioni cui pure la ricorrente per cassazione fa riferimento nel quarto motivo del ricorso (a pag. 27), ma anche nel secondo motivo (a pag. 13). Peraltro, l’ora cit. art. 3 bis venne inserito nel corpo del d.l. n. 138/2011 in base a norma ancor successiva, ossia, l’art. 25, comma 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, conv. con mod. in L. n. 27/2012. 9. Passando, perciò, ad esporre le disposizioni da tenere presenti ratione temporis, l’art. 18, comma 1, di tale d.l. recitava: “A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Al seguente comma 2 era previsto: “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza e imparzialità”. L’art. 19, comma 1, del già cit. d.l. n. 78/2009, come modificato in sede di conversione, inserì poi un comma 2-bis nell’art. 18 d.l. n. 112/2008, il cui primo periodo, per quello che qui rileva, recitava: “Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. …”. 10. Nel caso di specie, è pacifico che AM s.p.a., come tale, è una società a partecipazione totale dell’ente pubblico locale Comune di Roma che gestisce un servizio pubblico locale. E’ altresì incontroverso che AM SI s.r.l., prima di essere fusa per incorporazione il 30.10.2015 in AM s.p.a., fosse società interamente partecipata da quest’ultima. 11. Ora, questa Corte ha già affermato che il comma 1 dell’art. 18 d.l. n. 112/2008 era “riservato alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali” (cfr. Cass. n. 22101/2023). Il sopra riportato primo periodo del comma 2-bis dello stesso d.l., introdotto dal d.l. n. 78/2009, nella sua originaria versione, come si è visto, si riferisce sempre “alle società a partecipazione pubblica locale”, ma aggiungendo all’ipotesi della partecipazione totale quella “di controllo”, con una serie di ulteriori specificazioni. Il comma 2 dell’art. 18 cit., riferentesi invece a “Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo”, non può quindi interessare nella fattispecie in esame. 12. Ciò chiarito, il complemento di specificazione “di controllo”, presente nel testo del comma 2-bis dell’art. 18 cit., attiene alla “partecipazione pubblica locale”, al pari dell’aggettivo “totale” pure riferito alla medesima partecipazione. Ebbene, l’art. 2359 c.c. recita: “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”. Si può ammettere, quindi, che il termine “controllo”, utilizzato nel comma 2 bis dell’art. 18 d.l. cit., in assenza di ulteriori specificazioni, in tale contesto normativo rimandi alle ipotesi di cui ai nn. 1) e 2) dell’art. 2359, comma primo, c.c. 13. Tuttavia, nel caso in esame non viene in considerazione una diretta partecipazione pubblica “di controllo” del Comune di Roma in AM SI s.r.l., ossia, di tale ente “locale”. Il quesito giuridico cui ha risposto la Corte territoriale (in termini negativi) è piuttosto quello se detto ente locale, che pacificamente aveva ed ha una partecipazione totale in AM s.p.a., benché non titolare direttamente di quote della s.r.l. AM SI (vale a dire, di una partecipazione in essa), esercitasse nondimeno un “controllo” su quest’ultima, a motivo del dato in sé pacifico che AM s.p.a., prima della fusione per incorporazione, già disponesse della partecipazione totale in AM SI;
secondo la ricorrente, infatti, valorizzando detta ipotesi di controllo ne risulterebbe applicabile la disciplina ex art. 18 d.l. n. 112/2008 cit. 14. A riguardo, la società ricorrente, oltre che sull’art. 2359 c.c., intende far leva sulla disciplina di cui al d.lgs. 19.8.2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”; normativa che, peraltro, riconosce essere non applicabile direttamente ratione temporis alla fattispecie. 14.1. La difesa di AM s.p.a. richiama in particolare le disposizioni definitorie contenute nell’art. 2 del d.lgs. n. 175/2016, e segnatamente: quella sub lett. c) di “controllo analogo” (in aggiunta al “controllo” tour court, indicato come “la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile”); controllo analogo che “può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante”; quella sub lett. g) di “partecipazione indiretta”, e quella sub lett. n) di “società a partecipazione pubblica”. Secondo la ricorrente, infatti, il testo unico in parte qua avrebbe fornito “definizioni a cui le precedenti norme regolatrici della materia facevano riferimento senza peraltro chiarirne il contenuto”. 14.2. L’art. 2 d.lgs. n. 175/2016, per quanto qui interessa, prevede che: “1. Ai fini del presente decreto si intendono per: … b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
… f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
… m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3 … ”. 15. Osserva, allora, il Collegio che il nostro ordinamento, da tempo, e ben prima del d.lgs. n. 175/2016, conosceva una nozione indubbiamente lata di controllo, da intendere in senso dinamico: come, in termini generali, si trae dalle diverse ipotesi delineate nell’art. 2359, comma primo, c.c., che peraltro, in relazione alle ipotesi di cui ai n. 1) e n. 2) di detto comma, erano ampliate in virtù di quanto previsto dal successivo comma secondo del medesimo articolo. 15.1. E tale ampia nozione di controllo è stata, poi, accolta anche dall’art. 2 d.lgs. n. 175/2016, salvo ovviamente individuare l’ente controllante non in un’altra società, ma in un’amministrazione pubblica. Del resto, la portata non innovativa del d.lgs. n. 175/2016 è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di nullità per omissione delle procedure concorsuali di reclutamento del personale. In particolare, si è ritenuto che, in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, nel testo applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali (Cass., sez. lav., 14.2.2018, n. 3621; Cass. 7.2.2019, n. 3662). 15.2. Ma lo stesso si deve ritenere riguardo alle “Definizioni” ex art. 2 del cit. decreto, che, lungi, dall’avere portata innovativa, fanno riferimento ad istituti già noti nell’ordinamento. In particolare, la definizione di “partecipazione indiretta”, contenuta nell’art. 2, lett. g), d.lgs. n. 175/2016, e declinata ovviamente in rapporto all’amministrazione pubblica quale “partecipante”, era già evincibile dal combinato disposto di cui al primo e al secondo comma dell’art. 2359 c.c., in chiave di controllo c.d. indiretto (o di secondo grado), che si profila quando una società è controllata per il tramite di azioni o quote possedute da società a sua volta controllata da altra società; tipologia di controllo, questa, da tempo nota nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. I, 13.2.2003, n. 3722, e, più di recente, il § 3.2. della motivazione di Cass., sez. lav., 28.2.2024, n. 5299), oltre che in dottrina. 16. E nel caso in esame, allora, all’atto dell’insorgere del rapporto lavorativo di cui è causa (il 5.9.2009), il controllo (indiretto) dell’ente pubblico Comune di Roma su AM SI s.r.l. si staglia nitidamente perché, secondo quanto avanti premesso, AM s.p.a. era (ed è) società a totale partecipazione di detto ente locale, vale a dire, controllata da quest’ultimo, e detta s.p.a., a sua volta, all’epoca, deteneva tutte le quote di AM SI s.r.l., così controllando la s.r.l., ma essendo controllata dal Comune di Roma. 17. Anche prescindendosi, perciò, dalla successiva incorporazione in corso di causa della s.r.l. in AM s.p.a. (aspetto postumo che, comunque, resta significativo della portata dell’assetto precedente), è innegabile che detta s.r.l. fosse indirettamente controllata dall’ente pubblico locale, così realizzandosi il presupposto di cui all’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008 della “partecipazione pubblica locale” appunto di controllo. Restano, dunque, da verificare gli ulteriori presupposti giuridici e fattuali contemplati dalla medesima disposizione, che la Corte territoriale non ha accertato, avendo escluso a monte l’applicabilità al caso di tale norma. 18. Come premesso, rimane assorbito l’esame del primo motivo del ricorso principale. 19. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato, il lavoratore deduce, ex art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la “cessazione della materia del contendere”. Premette che, come già dedotto nella sua memoria di costituzione nel giudizio di appello, il suo rapporto di lavoro con AM s.p.a. era cessato definitivamente in data 31.1.2017 poiché egli in data 1.11.2017, avendo compiuto 67 anni e 10 mesi, era stato collocato in pensione per sopraggiunti limiti d’età. Secondo il ricorrente incidentale, perciò, la Corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare sentenza con la quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere ed avrebbe dovuto pronunciarsi unicamente sulle spese del secondo grado. 20. Tale motivo del ricorso incidentale condizionato, sul quale occorre pronunciarsi, stante il parziale accoglimento del ricorso principale, è infondato. 21. Secondo la giurisprudenza di Corte, infatti, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l’altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell’attore, in una valutazione dell’interesse ad agire. Sicché, il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell’esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell’attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (così Cass., 29.7.2021, n. 21757). 22. Deve, allora, escludersi nella specie una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (secondo il ricorrente incidentale sin dal secondo grado), perché sono tuttora oggetto di controversia il regime giuridico applicabile al rapporto e i relativi effetti economici, con il conseguente interesse della società ricorrente principale, di essi effetti onerata, ad ottenere una pronuncia nel merito. 23. Conclusivamente, in accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese, comprese quelle di questo giudizio di cassazione, dovrà accertare rispetto ad AM SI s.r.l. se, oltre ad essere controllata dal Comune di Roma nel senso dianzi specificato e già constatato, fosse altresì titolare di affidamenti diretti di servizio pubblico locale senza gara, ovvero se svolgesse funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero se svolgesse attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 23. Il ricorrente incidentale, in ragione della reiezione della sua impugnazione, è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo e assorbito il primo motivo dello stesso ricorso;
rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa