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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/10/2025, n. 13944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13944 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 9.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Parte_1 della Giuliana 80, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tenga e dell'avv. Fabio Calò che la rappresentano e difendo per procura in atti RICORRENTE-OPPONENTE E
, in persona del Ministro pro-tempore, dom.to ex lege in Roma, via Controparte_1 dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge RESISTENTE E
nonché presso il Tribunale Penale di CP_2 Controparte_3
Roma resistenti non costituiti
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 281 decies cpc. CONCLUSIONI: all'udienza del 9.10.2025 in trattazione scritta i procuratori delle parti costituite concludevano come da relative note di trattazione e da rispettivi atti introduttivi. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.6.2024 – successivamente notificato con il relativo decreto di fissazione di udienza - la ha proposto opposizione contro i due Parte_1 provvedimenti di liquidazione del Tribunale Penale di Roma del 8.5.2024 e notificati il 20.5.2024
(emessi nel procedimento R.G.P.M. 38524/23) con i quali si liquidavano per indennità di custodia rispettivamente le somme di € 52,92 (oltre € 17,50 di trasporto) per 23 colli e di € 88,07 (oltre € 20,50 di trasporto) per ulteriori 26 colli.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il solo , assumendo che il Giudice Controparte_1 aveva correttamente liquidato il compenso, facendo riferimento al “Protocollo di Intesa” del
17.3.2013 e che non potevano trovare applicazione le tariffe dell'Agenzia del Demanio. Il resistente contestava, quindi, la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, con CP_1 vittoria di spese. In subordine il chiedeva che il compenso venisse liquidato applicando CP_1 anche in via analogica le riduzioni previste dall'art. 3 del DM 256/06.
Con ordinanza del 19.12.2024 veniva dichiarata la contumacia di e la causa era CP_2 rinviata per conclusioni e decisione.
All'udienza del 9.10.2025 in trattazione scritta, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
Ciò posto deve rilevarsi, in primo luogo, che il presente procedimento è regolato ex lege dal rito semplificato di cognizione per espressa previsione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011; peraltro trattasi di causa meramente documentale.
Ciò posto nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Deve osservarsi che, ad avviso del giudicante, nella materia “de qua” non può riconoscersi efficacia vincolante al “Protocollo d'Intesa” (richiamato nei provvedimenti impugnati) fra il Presidente del
Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma che, con tutta evidenza, non ha i requisiti per poter assurgere a uso locale e assumere i caratteri della genericità; peraltro all'adozione di detto Protocollo
è rimasta del tutto estranea la società opponente (cfr. Cass. 29184/2023).
Giova poi rilevare che il D.M. 265/2006, adottato in attuazione di quanto disposto dall'art. 58 DPR
115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità unicamente per i veicoli a motore e per i natanti, stabilendo all'art. 5 che per le altre categorie di beni deve aversi riguardo agli usi locali;
non
è quindi contemplato il ricorso al criterio sussidiario dell'equità.
Merita altresì osservare che la possibilità di individuare l'esistenza di un uso locale nella ripetuta applicazione delle tariffe dell'Agenzia del Demanio è stata già riconosciuta da recente giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. da ultimo ord. Cass. 4506/24; nonché Cass. 2507/22; 2789/23;
24933/20; Cass. 21693/24; Corte Appello Roma ord. 22/7/22 RG 127/22; ord. 30.5.22 RG
111/2022).
Né occorre verificare, per il riconoscimento dell'uso locale, la sussistenza del requisito soggettivo della “opinio iuris ac necessitatis” (v. Cass. 4506/24; 11553/2019; 24933/2020).
Parimenti è irrilevante la circostanza che nelle raccolte della Camera di Commercio (avente mera finalità riepilogativa) tale uso possa eventualmente non essere stato riportato, atteso che comunque l'accertamento della sua esistenza è riservato all'autorità giudiziaria.
Vanno pertanto disattese sul punto le argomentazioni ed eccezioni sollevate dall'Avvocatura resistente. Orbene nel caso di specie la ricorrente ha fornito adeguata prova dell'uso, avendo depositato una pluralità di precedenti giurisprudenziali emessi da diversi Uffici Giudiziari del Paese (e anche dalla
Corte di Appello Penale di Roma) – ma anche provvedimenti della Camera di Commercio di Roma
- dai quali risulta il riferimento alle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio per la determinazione dell'indennità di custodia.
Orbene le tariffe ministeriali di cui al citato D.M. 265/2006 non trovano applicazione al caso in esame, ma riguardano unicamente la diversa ipotesi di liquidazione delle indennità di custodia per i veicoli a motore e per i natanti.
Neppure gli artt. 3 e 1 del citato D.M. (emanato in applicazione dell'art. 59 dpr 115/2002) potrebbero trovare applicazione nel caso di specie in via analogica, tenuto conto della diversa tipologia di merce sequestrata (cinte e capi di abbigliamento) rispetto a quella dei veicoli a motore o natanti, che si riflette anche sul relativo stato di conservazione.
Si consideri, peraltro, che nel caso di specie la custodia si è protratta soltanto per pochi mesi.
E' poi il caso di sottolineare che nella richiesta di liquidazione di cui al ricorso introduttivo il custode ha già considerato le variazioni delle tariffe in ragione del trascorrere del tempo, come da tabella dell'Agenzia del Demanio.
Pertanto per il periodo considerato (dal 21.9.2023 al 29.11.23 per i primi 23 colli e fino al 28.12.2023 per gli altri 26 colli) può essere riconosciuto alla ricorrente - per la custodia del materiale oggetto di sequestro (in totale 46 colli di circa 15,2 mc complessivi di merce consistente in cinte e capi di abbigliamento) - l'importo richiesto di complessivi € 1.727,94 (di cui € 697,20 per i primi 23 colli ed
€ 1.030,74 per gli altri 26 colli, come da relativi conteggi contenuti in ricorso) oltre iva se dovuta, in applicazione delle tabelle dell'Agenzia del Demanio del 2002 (all. 2).
Ciò tenuto conto del fatto che la quantità di merce risulta dagli atti e non è contestata e che dai verbali di prelievo del 29.11.2023 e del 28.12.23 (oltre che dai verbali di affidamento in custodia del
21.9.23) emerge che la merce era custodita in area coperta e chiusa.
In questi termini vanno quindi riformati gli impugnati provvedimenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d'ufficio (in mancanza di notula) ai sensi del D.M. n. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri prossimi ai valori minimi, attesa la semplificazione del rito e la natura della controversia, con esclusione peraltro della fase istruttoria non svolta.
Quanto al contumace ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese, in considerazione della differente posizione processuale e della non opposizione alla pretesa della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione e in riforma dei decreti di liquidazione impugnati del 8.5.2024, liquida in favore della ricorrente, a titolo di indennità di custodia, la somma complessiva richiesta di
€ 1.727,94 oltre Iva se dovuta, in luogo della minor somma di cui agli impugnati decreti;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 852,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali fra le altre parti.
Così deciso in Roma, lì 10 ottobre 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Presidente di Sezione - Giudice monocratico dott. Giampiero Barrasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26628 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione all'udienza in trattazione scritta del 9.10.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Parte_1 della Giuliana 80, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tenga e dell'avv. Fabio Calò che la rappresentano e difendo per procura in atti RICORRENTE-OPPONENTE E
, in persona del Ministro pro-tempore, dom.to ex lege in Roma, via Controparte_1 dei Portoghesi 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge RESISTENTE E
nonché presso il Tribunale Penale di CP_2 Controparte_3
Roma resistenti non costituiti
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 281 decies cpc. CONCLUSIONI: all'udienza del 9.10.2025 in trattazione scritta i procuratori delle parti costituite concludevano come da relative note di trattazione e da rispettivi atti introduttivi. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.6.2024 – successivamente notificato con il relativo decreto di fissazione di udienza - la ha proposto opposizione contro i due Parte_1 provvedimenti di liquidazione del Tribunale Penale di Roma del 8.5.2024 e notificati il 20.5.2024
(emessi nel procedimento R.G.P.M. 38524/23) con i quali si liquidavano per indennità di custodia rispettivamente le somme di € 52,92 (oltre € 17,50 di trasporto) per 23 colli e di € 88,07 (oltre € 20,50 di trasporto) per ulteriori 26 colli.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il solo , assumendo che il Giudice Controparte_1 aveva correttamente liquidato il compenso, facendo riferimento al “Protocollo di Intesa” del
17.3.2013 e che non potevano trovare applicazione le tariffe dell'Agenzia del Demanio. Il resistente contestava, quindi, la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, con CP_1 vittoria di spese. In subordine il chiedeva che il compenso venisse liquidato applicando CP_1 anche in via analogica le riduzioni previste dall'art. 3 del DM 256/06.
Con ordinanza del 19.12.2024 veniva dichiarata la contumacia di e la causa era CP_2 rinviata per conclusioni e decisione.
All'udienza del 9.10.2025 in trattazione scritta, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. cpc.
Ciò posto deve rilevarsi, in primo luogo, che il presente procedimento è regolato ex lege dal rito semplificato di cognizione per espressa previsione dell'art. 15 d.lgs. 150/2011; peraltro trattasi di causa meramente documentale.
Ciò posto nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Deve osservarsi che, ad avviso del giudicante, nella materia “de qua” non può riconoscersi efficacia vincolante al “Protocollo d'Intesa” (richiamato nei provvedimenti impugnati) fra il Presidente del
Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma che, con tutta evidenza, non ha i requisiti per poter assurgere a uso locale e assumere i caratteri della genericità; peraltro all'adozione di detto Protocollo
è rimasta del tutto estranea la società opponente (cfr. Cass. 29184/2023).
Giova poi rilevare che il D.M. 265/2006, adottato in attuazione di quanto disposto dall'art. 58 DPR
115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità unicamente per i veicoli a motore e per i natanti, stabilendo all'art. 5 che per le altre categorie di beni deve aversi riguardo agli usi locali;
non
è quindi contemplato il ricorso al criterio sussidiario dell'equità.
Merita altresì osservare che la possibilità di individuare l'esistenza di un uso locale nella ripetuta applicazione delle tariffe dell'Agenzia del Demanio è stata già riconosciuta da recente giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. da ultimo ord. Cass. 4506/24; nonché Cass. 2507/22; 2789/23;
24933/20; Cass. 21693/24; Corte Appello Roma ord. 22/7/22 RG 127/22; ord. 30.5.22 RG
111/2022).
Né occorre verificare, per il riconoscimento dell'uso locale, la sussistenza del requisito soggettivo della “opinio iuris ac necessitatis” (v. Cass. 4506/24; 11553/2019; 24933/2020).
Parimenti è irrilevante la circostanza che nelle raccolte della Camera di Commercio (avente mera finalità riepilogativa) tale uso possa eventualmente non essere stato riportato, atteso che comunque l'accertamento della sua esistenza è riservato all'autorità giudiziaria.
Vanno pertanto disattese sul punto le argomentazioni ed eccezioni sollevate dall'Avvocatura resistente. Orbene nel caso di specie la ricorrente ha fornito adeguata prova dell'uso, avendo depositato una pluralità di precedenti giurisprudenziali emessi da diversi Uffici Giudiziari del Paese (e anche dalla
Corte di Appello Penale di Roma) – ma anche provvedimenti della Camera di Commercio di Roma
- dai quali risulta il riferimento alle tariffe elaborate dall'Agenzia del Demanio per la determinazione dell'indennità di custodia.
Orbene le tariffe ministeriali di cui al citato D.M. 265/2006 non trovano applicazione al caso in esame, ma riguardano unicamente la diversa ipotesi di liquidazione delle indennità di custodia per i veicoli a motore e per i natanti.
Neppure gli artt. 3 e 1 del citato D.M. (emanato in applicazione dell'art. 59 dpr 115/2002) potrebbero trovare applicazione nel caso di specie in via analogica, tenuto conto della diversa tipologia di merce sequestrata (cinte e capi di abbigliamento) rispetto a quella dei veicoli a motore o natanti, che si riflette anche sul relativo stato di conservazione.
Si consideri, peraltro, che nel caso di specie la custodia si è protratta soltanto per pochi mesi.
E' poi il caso di sottolineare che nella richiesta di liquidazione di cui al ricorso introduttivo il custode ha già considerato le variazioni delle tariffe in ragione del trascorrere del tempo, come da tabella dell'Agenzia del Demanio.
Pertanto per il periodo considerato (dal 21.9.2023 al 29.11.23 per i primi 23 colli e fino al 28.12.2023 per gli altri 26 colli) può essere riconosciuto alla ricorrente - per la custodia del materiale oggetto di sequestro (in totale 46 colli di circa 15,2 mc complessivi di merce consistente in cinte e capi di abbigliamento) - l'importo richiesto di complessivi € 1.727,94 (di cui € 697,20 per i primi 23 colli ed
€ 1.030,74 per gli altri 26 colli, come da relativi conteggi contenuti in ricorso) oltre iva se dovuta, in applicazione delle tabelle dell'Agenzia del Demanio del 2002 (all. 2).
Ciò tenuto conto del fatto che la quantità di merce risulta dagli atti e non è contestata e che dai verbali di prelievo del 29.11.2023 e del 28.12.23 (oltre che dai verbali di affidamento in custodia del
21.9.23) emerge che la merce era custodita in area coperta e chiusa.
In questi termini vanno quindi riformati gli impugnati provvedimenti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo d'ufficio (in mancanza di notula) ai sensi del D.M. n. 55/2014 (e succ. mod.) tenuto conto del valore della controversia e in applicazione dei parametri prossimi ai valori minimi, attesa la semplificazione del rito e la natura della controversia, con esclusione peraltro della fase istruttoria non svolta.
Quanto al contumace ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese, in considerazione della differente posizione processuale e della non opposizione alla pretesa della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione e in riforma dei decreti di liquidazione impugnati del 8.5.2024, liquida in favore della ricorrente, a titolo di indennità di custodia, la somma complessiva richiesta di
€ 1.727,94 oltre Iva se dovuta, in luogo della minor somma di cui agli impugnati decreti;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che CP_1 liquida in € 852,00 per compensi ed € 125,00 per esborsi oltre spese generali, IVA e CPA;
3) dichiara interamente compensate le spese processuali fra le altre parti.
Così deciso in Roma, lì 10 ottobre 2025
Il Presidente di Sezione – Giudice monocratico
(dott. Giampiero Barrasso)