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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1568/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15945/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20250002174571115029404 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1547/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, con ricorso notificato il 21 luglio 2025 alla Regione Campania e alla società Municipia S.p.A., concessionaria perla riscossione, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 2025 0002174571115029404, notificato il 20 maggio 2025, avente ad oggetto tassa automobilistica dell'anno 2018 per l'importo di € 398,25, ivi compresi sanzioni e interessi, di cui alla ingiunzione n. 534165393829-QE1 notificata il 27 marzo 2021.
Ha eccepito: 1) la nullità dell'atto per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento;
2) la prescrizione del diritto;
3) la carenza di motivazione;
4) la violazione del principo di buona fede e collaborazione nei rapporti del contribuente, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Si è costituita Municipia S.p.A., la quale ha contestato le avverse eccezioni, producendo documentazione in ordine alla notifica della richiamata ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 7 gennaio 2026 Municipia ha depositato memoria illustrativa, riproducente integralmente le controdeduzioni a suo tempo depositate.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La società Municipia ha depositato l'ingiunzione n. 534165393829/2015 richiamata nel sollecito impugnato, unitamente all'avviso di ricevimento della raccomandata (indirizzata alla de cuius Nominativo_1), dal quale risulta che la notifica è stata eseguita dalla Regione Campania in data 25 marzo 2021 ai sensi della legge 890/82 mediante consegna al portiere, con attestazione da parte dell'agente postale dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Il numero identificativo dell'ingiunzione, riportato sull'avviso, consente un sicuro collegamento con l'atto notificato.
3. Acclarata la regolare notifica dell'atto posto a base del sollecito, ne risulta il rispetto della sequenza procedimentale di legge, aggiungendosi che non possono in questa sede sollevarsi eccezioni concernenti vizi della procedura o l'eventuale prescrizione fino a quel momento maturata, vizi che il contribuente avrebbe dovuto far valere mediante tempestiva impugnazione.
4. Priva di pregio è anche l'eccezione di prescrizione, stante l'intervenuta notifica della suddetta ingiunzione il 25 marzo 2021.
Ciò tenuto conto, in particolare, delle disposizioni normative emanate in tema di emergenza sanitaria per
Covid 19 nell'anno 2020, che hanno comportato modifiche sostanziali riguardo ai termini di decadenza e prescrizione, operandone una sostanziale proroga.
Infatti, l'art. 68 D.L. 18/20 sancisce che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Orbene, mediante il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, la disposizione in questione riconosce una contestuale proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, posto che la norma richiamata prevede:
- al comma 1), che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212…”;
- al comma 2), che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
4.1. L'insieme di tali disposizioni comporta in sintesi che, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), si applica la previsione del comma 2 dell'art. 12
DLGS 159/2015, con differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione (31/12/2023).
Se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 541 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
5. Alla luce di quanto precede, la fattispecie in esame deve ritenersi rientrante nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato art. 12.
Va aggiunto, di conseguenza, un periodo di 541 giorni (decorrente dalla data di scadenza dell'originaria prescrizione, ossia dal 26 marzo 2024), che sposta il termine al 18 settembre 2025, sicchè risulta tempestiva la notifica del sollecito avvenuta il 20 maggio 2025.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in € 200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cpa se dovute.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LA REGINA LILIANA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15945/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAGAM n. 20250002174571115029404 TASSA AUTO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1547/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
come da ricorso e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, con ricorso notificato il 21 luglio 2025 alla Regione Campania e alla società Municipia S.p.A., concessionaria perla riscossione, ha impugnato il sollecito di pagamento n. 2025 0002174571115029404, notificato il 20 maggio 2025, avente ad oggetto tassa automobilistica dell'anno 2018 per l'importo di € 398,25, ivi compresi sanzioni e interessi, di cui alla ingiunzione n. 534165393829-QE1 notificata il 27 marzo 2021.
Ha eccepito: 1) la nullità dell'atto per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento;
2) la prescrizione del diritto;
3) la carenza di motivazione;
4) la violazione del principo di buona fede e collaborazione nei rapporti del contribuente, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Si è costituita Municipia S.p.A., la quale ha contestato le avverse eccezioni, producendo documentazione in ordine alla notifica della richiamata ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il 7 gennaio 2026 Municipia ha depositato memoria illustrativa, riproducente integralmente le controdeduzioni a suo tempo depositate.
All'udienza del 29 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. La società Municipia ha depositato l'ingiunzione n. 534165393829/2015 richiamata nel sollecito impugnato, unitamente all'avviso di ricevimento della raccomandata (indirizzata alla de cuius Nominativo_1), dal quale risulta che la notifica è stata eseguita dalla Regione Campania in data 25 marzo 2021 ai sensi della legge 890/82 mediante consegna al portiere, con attestazione da parte dell'agente postale dell'invio della comunicazione di avvenuta notifica.
Il numero identificativo dell'ingiunzione, riportato sull'avviso, consente un sicuro collegamento con l'atto notificato.
3. Acclarata la regolare notifica dell'atto posto a base del sollecito, ne risulta il rispetto della sequenza procedimentale di legge, aggiungendosi che non possono in questa sede sollevarsi eccezioni concernenti vizi della procedura o l'eventuale prescrizione fino a quel momento maturata, vizi che il contribuente avrebbe dovuto far valere mediante tempestiva impugnazione.
4. Priva di pregio è anche l'eccezione di prescrizione, stante l'intervenuta notifica della suddetta ingiunzione il 25 marzo 2021.
Ciò tenuto conto, in particolare, delle disposizioni normative emanate in tema di emergenza sanitaria per
Covid 19 nell'anno 2020, che hanno comportato modifiche sostanziali riguardo ai termini di decadenza e prescrizione, operandone una sostanziale proroga.
Infatti, l'art. 68 D.L. 18/20 sancisce che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Orbene, mediante il richiamo dell'articolo 12 del d.lgs. 159/2015, la disposizione in questione riconosce una contestuale proroga dei termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate, posto che la norma richiamata prevede:
- al comma 1), che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212…”;
- al comma 2), che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
4.1. L'insieme di tali disposizioni comporta in sintesi che, se il termine di prescrizione o decadenza scade in uno dei due anni in cui c'è stata la sospensione (2020 – 2021, in quanto la sospensione dell'attività di riscossione si è protratta dall'08/03/2020 al 31/08/2021), si applica la previsione del comma 2 dell'art. 12
DLGS 159/2015, con differimento del termine al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine della sospensione (31/12/2023).
Se, invece, il termine originario di prescrizione o decadenza scade dopo il 31/12/2021, allora al termine originario si aggiunge, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 12, un periodo di 541 giorni pari alla durata della sospensione (dall'8/03/2020 al 31/12/2021) dell'attività di riscossione.
5. Alla luce di quanto precede, la fattispecie in esame deve ritenersi rientrante nell'ipotesi contemplata dal secondo comma del citato art. 12.
Va aggiunto, di conseguenza, un periodo di 541 giorni (decorrente dalla data di scadenza dell'originaria prescrizione, ossia dal 26 marzo 2024), che sposta il termine al 18 settembre 2025, sicchè risulta tempestiva la notifica del sollecito avvenuta il 20 maggio 2025.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte costituita, in € 200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cpa se dovute.