Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1568
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'ingiunzione fosse regolare, escludendo la nullità dell'atto per mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'ingiunzione, avvenuta in data 25 marzo 2021, fosse tempestiva, tenendo conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, che ha prorogato il termine di riscossione al 18 settembre 2025.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione ritenendo la regolarità della procedura e la fondatezza del credito.

  • Rigettato
    Violazione del principio di buona fede e collaborazione, con richiesta di risarcimento del danno

    La Corte ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, ritenendo infondato il ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1568
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1568
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo