Articolo 6 della Legge 22 agosto 1985, n. 444
Articolo 5Articolo 7
Versione
8 settembre 1985
Art. 6. (Passaggio di Amministrazione)

Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, il quale, al termine del corso di riqualificazione, non venga nominato in prova per mancanza di posti, puo' chiedere il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalita' di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, sempreche' vi siano vacanze di posti. L'equiparazione fra qualifiche o categorie e' determinata, in caso di contestazione, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
Analoga possibilita' e' concessa, prima ancora che inizino i corsi di qualificazione, a domanda degli interessati.
A tal fine gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, porteranno a conoscenza delle categorie interessate, con la stessa pubblicita' prevista nel precedente articolo 3, le disponibilita' di posti esistenti.
Entrata in vigore il 8 settembre 1985