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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12437/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PEROTTO FRANCESCA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 19/06/2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/12/2012 e il 22/9/2018 Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 18/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione e residenza con la mamma presso l'abitazione coniugale sita in Torino, Via LEVONE 9 condotta in locazione dalla signora Parte_1
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per e come quelle inerenti la salute (compresa la Per_2 Per_1 scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), l'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche), l'educazione, la scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e . Limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno Per_2 Per_1 separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter;
DISPONE che i genitori, in accordo tra loro, determinino i periodi nei quali il padre, in quanto genitore non coabitante, terrà con sé i ragazzi, nel rispetto e con riguardo alle esigenze dei minori, dei loro futuri impegni scolastici ed extrascolastici, e comunque, contemperando le esigenze e gli impegni anche lavorativi dei genitori medesimi.
Laddove non intervenga il citato accordo tra i genitori, il padre terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati dalle ore 18,00 del sabato sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo (in periodo non scolastico presso l'abitazione materna per le ore 8.30). Le parti concordano che i fine settimana ricadenti nella regolamentazione dei periodi di vacanza e festività di cui oltre, ove per sorte e turno non vengano fruiti dal genitore che vi avrebbe avuto diritto in ragione dell'alternanza, verranno recuperati, su accordo scritto delle parti, entro il mese successivo;
- Durante la settimana che segue il week end di spettanza paterna, il martedì dall'uscita da scuola/asilo
(in periodo non scolastico dalle ore 8.30) fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo (in periodo non scolastico presso l'abitazione materna per le ore 8.30).
- Durante la settimana che segue il week end di spettanza materna, il padre potrà vedere i figli il martedì dall'uscita da scuola/asilo (in periodo non scolastico andandolo a prendere presso l'abitazione materna alle ore 8.30) fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo (in periodo non scolastico presso l'abitazione materna per le ore 8.30);
- Vacanze di Natale. Dall'inizio delle vacanze fino al 31 dicembre ore 10,00 e dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio con pernotto, con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni. In ogni caso i genitori stabiliscono che il 24 dicembre e il 25 dicembre i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore in modo pagina 2 di 4 alternato. Dal 7 gennaio in poi si seguirà la normale turnazione delle settimane così come interrotta prima del periodo delle vacanze natalizie.
- Vacanze estive: durante le vacanze estive tre settimane - anche non consecutive - con ciascun genitore;
detti periodi andranno concordati per iscritto, anche a mezzo di messaggeria telefonica, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Qualora non vi sia un accordo si stabiliscono i seguenti periodi:
- durante gli anni dispari i ragazzi staranno con la madre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto da sabato a sabato, mentre staranno con il padre la seconda di luglio e le ultime due settimane di agosto. Viceversa, negli anni pari, i bambini staranno con il padre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto, mentre staranno con la madre la seconda settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto. Le parti concordano sulla possibilità che i minori possano trascorrere questi o altri periodi di vacanza con ciascun genitore o con le rispettive famiglie (nonni e zii), e, in ogni caso, nel rispetto della reciprocità.
I genitori dovranno comunicare per iscritto, anche a mezzo di messaggeria telefonica, il luogo di villeggiatura con i relativi recapiti telefonici.
- Le festività di Pasqua e Pasquetta saranno di competenza del genitore che, in quell'anno, terrà i minori con sé a Capodanno, e l'inverso l'anno successivo.
- Durante tutti i periodi di vacanza le visite dell'altro genitore saranno sospese ma, in ogni caso, stante la tenera età dei minori, i genitori concordano di rispettare sempre le volontà e le sensibilità dei figli, anche attraverso concessioni reciproche e restrizioni dei propri spazi “esclusivi”.
- I compleanni saranno alternati così come le festività infrasettimanali.
- I ponti spettano al genitore che fruisce il weekend che ne è compreso.
- I minori trascorreranno la festa della mamma, quella del papà ed i compleanni dei genitori con i rispettivi interessati. Qualora tali ricorrenze cadano in un giorno non di spettanza del genitore che per l'alternanza li avrà con sé, i minori saranno prelevati dall'uscita da scuola/asilo e riportati a scuola/asilo il giorno seguente (o alle ore 10,00 presso la casa del genitore che li avrebbe per spettanza); se cadenti, invece, di sabato o di domenica, i minori verranno prelevati dalla casa di chi li ha per l'alternanza alle ore 10,00 ed ivi riaccompagnati alle ore 21,00.
DA' ATTO che le parti concordano che ciascun genitore, quando non terrà con sé i bambini, avrà diritto a sentirli telefonicamente (al fisso o al cellulare dell'altro genitore) almeno una volta al giorno.
DISPONE che ciascuno dei genitori, quando avrà con sé i bambini, provvederà a tutte le esigenze necessarie, fermo restando la suddivisione al 50% fra i genitori delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e per quelle relative alle attività sportive, ricreative ed educative, previamente concordate, ovvero necessarie, e comunque documentate volendo le parti rifarsi, ai principi ed alle specifiche di cui al Protocollo Avvocati - Tribunale del 15.03.2016.
DISPONE che il IG. , genitore non residente con i figli, corrisponderà inoltre, a far data dal 5 CP_1 giugno 2024, e così il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli e versato all'altro coniuge, con rivalutazione automatica in base all'Istat dell'anno precedente, dell'importo complessivo di €. 300,00 (trecento/00). Per quanto concerne il pagamento delle spese extra assegno di mantenimento i coniugi richiamano integralmente le disposizioni e le modalità di cui al
Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di TORINO
DA' ATTO che i genitori garantiscono che e manterranno stabile rapporto di frequentazione Per_2 Per_1 con i nonni materni e paterni, nonché con gli altri parenti di ciascun nucleo familiare pagina 3 di 4 DA' ATTO che i genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, affinché i minori possano liberamente espatriare anche solo con uno dei due genitori previa comunicazione scritta sul luogo e sui recapiti ove i minori alloggeranno
DA' ATTO che ricorrenti concordano che gli assegni famigliari saranno integralmente percepiti dalla sola IG.ra , così come le detrazioni fiscali Parte_1
DA' ATTO che a definizione dei rapporti patrimoniali, le Parti dichiarano di non aver nulla in comproprietà o da dividere.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12437/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. PEROTTO FRANCESCA, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_1 il 19/06/2010.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/12/2012 e il 22/9/2018 Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 18/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione e residenza con la mamma presso l'abitazione coniugale sita in Torino, Via LEVONE 9 condotta in locazione dalla signora Parte_1
DISPONE che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumano di comune accordo le decisioni di maggior interesse per e come quelle inerenti la salute (compresa la Per_2 Per_1 scelta del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), l'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche), l'educazione, la scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e . Limitatamente all'ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno Per_2 Per_1 separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter;
DISPONE che i genitori, in accordo tra loro, determinino i periodi nei quali il padre, in quanto genitore non coabitante, terrà con sé i ragazzi, nel rispetto e con riguardo alle esigenze dei minori, dei loro futuri impegni scolastici ed extrascolastici, e comunque, contemperando le esigenze e gli impegni anche lavorativi dei genitori medesimi.
Laddove non intervenga il citato accordo tra i genitori, il padre terrà con sé i figli secondo le seguenti modalità:
- A fine settimana alternati dalle ore 18,00 del sabato sino al martedì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo (in periodo non scolastico presso l'abitazione materna per le ore 8.30). Le parti concordano che i fine settimana ricadenti nella regolamentazione dei periodi di vacanza e festività di cui oltre, ove per sorte e turno non vengano fruiti dal genitore che vi avrebbe avuto diritto in ragione dell'alternanza, verranno recuperati, su accordo scritto delle parti, entro il mese successivo;
- Durante la settimana che segue il week end di spettanza paterna, il martedì dall'uscita da scuola/asilo
(in periodo non scolastico dalle ore 8.30) fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo (in periodo non scolastico presso l'abitazione materna per le ore 8.30).
- Durante la settimana che segue il week end di spettanza materna, il padre potrà vedere i figli il martedì dall'uscita da scuola/asilo (in periodo non scolastico andandolo a prendere presso l'abitazione materna alle ore 8.30) fino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo (in periodo non scolastico presso l'abitazione materna per le ore 8.30);
- Vacanze di Natale. Dall'inizio delle vacanze fino al 31 dicembre ore 10,00 e dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio con pernotto, con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni. In ogni caso i genitori stabiliscono che il 24 dicembre e il 25 dicembre i figli staranno con l'uno o con l'altro genitore in modo pagina 2 di 4 alternato. Dal 7 gennaio in poi si seguirà la normale turnazione delle settimane così come interrotta prima del periodo delle vacanze natalizie.
- Vacanze estive: durante le vacanze estive tre settimane - anche non consecutive - con ciascun genitore;
detti periodi andranno concordati per iscritto, anche a mezzo di messaggeria telefonica, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Qualora non vi sia un accordo si stabiliscono i seguenti periodi:
- durante gli anni dispari i ragazzi staranno con la madre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto da sabato a sabato, mentre staranno con il padre la seconda di luglio e le ultime due settimane di agosto. Viceversa, negli anni pari, i bambini staranno con il padre la prima settimana di luglio e le prime due settimane di agosto, mentre staranno con la madre la seconda settimana di luglio e le ultime due settimane di agosto. Le parti concordano sulla possibilità che i minori possano trascorrere questi o altri periodi di vacanza con ciascun genitore o con le rispettive famiglie (nonni e zii), e, in ogni caso, nel rispetto della reciprocità.
I genitori dovranno comunicare per iscritto, anche a mezzo di messaggeria telefonica, il luogo di villeggiatura con i relativi recapiti telefonici.
- Le festività di Pasqua e Pasquetta saranno di competenza del genitore che, in quell'anno, terrà i minori con sé a Capodanno, e l'inverso l'anno successivo.
- Durante tutti i periodi di vacanza le visite dell'altro genitore saranno sospese ma, in ogni caso, stante la tenera età dei minori, i genitori concordano di rispettare sempre le volontà e le sensibilità dei figli, anche attraverso concessioni reciproche e restrizioni dei propri spazi “esclusivi”.
- I compleanni saranno alternati così come le festività infrasettimanali.
- I ponti spettano al genitore che fruisce il weekend che ne è compreso.
- I minori trascorreranno la festa della mamma, quella del papà ed i compleanni dei genitori con i rispettivi interessati. Qualora tali ricorrenze cadano in un giorno non di spettanza del genitore che per l'alternanza li avrà con sé, i minori saranno prelevati dall'uscita da scuola/asilo e riportati a scuola/asilo il giorno seguente (o alle ore 10,00 presso la casa del genitore che li avrebbe per spettanza); se cadenti, invece, di sabato o di domenica, i minori verranno prelevati dalla casa di chi li ha per l'alternanza alle ore 10,00 ed ivi riaccompagnati alle ore 21,00.
DA' ATTO che le parti concordano che ciascun genitore, quando non terrà con sé i bambini, avrà diritto a sentirli telefonicamente (al fisso o al cellulare dell'altro genitore) almeno una volta al giorno.
DISPONE che ciascuno dei genitori, quando avrà con sé i bambini, provvederà a tutte le esigenze necessarie, fermo restando la suddivisione al 50% fra i genitori delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e per quelle relative alle attività sportive, ricreative ed educative, previamente concordate, ovvero necessarie, e comunque documentate volendo le parti rifarsi, ai principi ed alle specifiche di cui al Protocollo Avvocati - Tribunale del 15.03.2016.
DISPONE che il IG. , genitore non residente con i figli, corrisponderà inoltre, a far data dal 5 CP_1 giugno 2024, e così il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli e versato all'altro coniuge, con rivalutazione automatica in base all'Istat dell'anno precedente, dell'importo complessivo di €. 300,00 (trecento/00). Per quanto concerne il pagamento delle spese extra assegno di mantenimento i coniugi richiamano integralmente le disposizioni e le modalità di cui al
Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di TORINO
DA' ATTO che i genitori garantiscono che e manterranno stabile rapporto di frequentazione Per_2 Per_1 con i nonni materni e paterni, nonché con gli altri parenti di ciascun nucleo familiare pagina 3 di 4 DA' ATTO che i genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, affinché i minori possano liberamente espatriare anche solo con uno dei due genitori previa comunicazione scritta sul luogo e sui recapiti ove i minori alloggeranno
DA' ATTO che ricorrenti concordano che gli assegni famigliari saranno integralmente percepiti dalla sola IG.ra , così come le detrazioni fiscali Parte_1
DA' ATTO che a definizione dei rapporti patrimoniali, le Parti dichiarano di non aver nulla in comproprietà o da dividere.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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