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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/10/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
4952/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 20/10/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4952/2024 R.G.L. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
c. f. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesco Silluzio come da C.F._1 procura in atti depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania via E. D'Angiò 2 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con sede in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti, domiciliato in Catania Piazza Della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione a preavviso di fermo e sottesi avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 22/05/2024 parte ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 26.04.2024 a causa del mancato versamento di contributi IVS, dovuti in riferimento al periodo intercorso dal 2017 al 2022. A sostegno della opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità o annullabilità della notifica del preavviso di fermo amministrativo notificato a mezzo del servizio postale, richiamava la giurisprudenza tributaria la quale valutava la notifica a mezzo posta come eseguita direttamente dall'esattore. Deduceva che l'art. 26 DPR 602/1973 consentiva , nella versione originaria , la notifica a mezzo posta ad opera dell'esattore. Successivamente per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 12 , co. 1 , lett. C D.
Lgs. 193/2001 e dell'art. 12, primo comma d. lgs. 46/99 la notifica a mezzo posta è consentita solo se non viene direttamente eseguita dall'esattore bensì avvalendosi della collaborazione degli agenti notificatori elencati nell'art. 26, co. 1 , DPR 602/1973 ovverosia ufficiali della riscossione oppure soggetti autorizzati dal concessionario, nel rispetto delle forme previste dalla legge , messi comunali o agenti di polizia municipale , nel caso in cui il concessionario abbia una convenzione con il Comune.
Deduceva che la notifica eseguita direttamente dall'agente di riscossione senza l'ausilio di un intermediario abilitato era un vizio talmente grave da comportare la nullità della notifica ovvero l'inesistenza per la violazione dell'art. 26 sopra indicato. Deduceva altresì la violazione dell'art. 148
e 149 c.p.c. per la mancanza di data, sottoscrizione qualità della persona cui era stata consegnata la copia del preavviso di fermo amministrativo.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione delle somme richieste in pagamento poiché nessun atto interruttivo del decorso di prescrizione era stato notificato negli anni precedenti, e anche se fosse stato notificato alcun atto interruttivo questo non era stato portato a conoscenza del ricorrente odierno.
Precisava altresì che le somme portate dal preavviso impugnato erano tributi dell'anno 2017 già ampiamente prescritti. CP_ Nel merito deduceva di avere comunicato all'Ente creditore la volontà di cancellarsi dalla
IO TI e pertanto nessuna somma era dovuta dal ricorrente odierno. Quest'ultimo ipotizzava altresì un caso di silenzio assenso secondo l'art. 20 L. 241/1990. Richiamava le norme in materia di atti autorizzatori, deduceva che la domanda del privato, di rilascio di un provvedimento di quel tenore, debba intendersi accolta ove l'amministrazione non si pronunci in senso contrario.
Deduceva altresì l'intempestività della notifica dell'atto impugnato per ottenere il pagamento dei contributi poiché detta notificazione era avvenuta in contrasto con la previsione di cui all'art. 25 DPR
602/1973 e ben oltre i termini previsti dalla norma. Richiamava nella fattispecie il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/1995. Poiché i contributi richiesti erano afferenti ad annualità risalenti nel tempo , le somme erano inevitabilmente prescritte.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo, che il
Tribunale dichiarasse la nullità o inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
chiedeva fosse accertata e dichiarata la prescrizione delle somme richieste in pagamento con la condanna dell'
[...]
al pagamento delle spese di giudizio. Chiedeva una consulenza tecnica per CP_2
l'accertamento di eventuali somme dovute.
Il Tribunale non sospendeva l'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione al 21/10/2024, in data CP_ 07/10/2024 si costituiva che in via preliminare eccepiva la violazione del contraddittorio poiché il ricorrente aveva omesso di chiamare in giudizio l'Agente di Riscossione, che aveva emesso il provvedimento in contestazione , pertanto chiedeva che il contraddittorio venisse integrato con la chiamata in giudizio del Concessionario. Eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in riferimento alle doglianze inerenti gli atti e le azioni successive all'iscrizione a ruolo. Deduceva di non essere titolare dell'azione esecutiva che apparteneva per legge alla sfera di competenza del concessionario del servizio di riscossione poiché il D.Lgs. 46/99 aveva delineato un sistema improntato alla separazione tra la titolarità del credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
Deduceva che l' non poteva resistere alle doglianze afferenti la notifica del preavviso di fermo CP_1 poiché si trattava di un atto posto in essere da altro ente, delle cui modalità di espletazione non aveva contezza. Eccepivava la tardività e infondatezza dell'opposizione. Oggetto dell'opposizione di controparte erano infatti i contributi portati dagli avvisi di addebito di seguito specificati aventi ad oggetto contributi IVS e sanzioni dovuti alla IO TI cui il ricorrente risultava CP_1 iscritto a far tempo dal 07/2012, segnatamente : avviso di addebito 59320220002057411, emesso per l'omesso versamento di contributi fissi e sanzioni I-II rata 2020 , notificato in data 01.08.2022 a mezzo pec;
avviso di addebito 59320230005329471000 emesso per omesso versamento di contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata 2021, I-II rata 2022, notificato il 16.12.2023 a mezzo pec;
avviso di addebito 59320230005380019000 emesso per il recupero di somme aggiuntive dovute per il tardivo versamento della contribuzione a percentuale I.V.S. anno 2017, notificato a mezzo pec il
16.12.2023. Tale avviso di addebito era stato preceduto da comunicazione di debito notificata a mezzo raccomandata a. r. ricevuta il 22.06.2022, valida ai fini dell'interruzione del decorso di prescrizione.
Le scadenze per il versamento dei contributi a percentuale erano state fissate : I acconto il 20/7/2017;
II° acconto 30/11/2017; saldo in data 16/10/2018. Il ricorrente odierno , come precisava l'istituto resistente , aveva versato in ritardo due rate dei contributi a percentuale, effettuando il 1° versamento il 30.11.2017 ed il 2° versamento il 16.10.2018. Produceva prospetto delle somme versate in pagamento dal ricorrente odierno e precisava che tutte le comunicazioni e notifiche eseguite a mezzo pec erano state eseguite presso l'indirizzo risultante dal Registro delle imprese e dal Registro
INIPEC.
Deduceva l'illegittimità ed inammissibilità delle doglianze di carattere formale mosse nei confronti della regolarità formale degli atti e delle notifiche eseguite dal concessionario poiché tutte tardivamente proposte , oltre i termini previsti per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617
c.p.c. Tale tardività si evinceva dalla data di notifica del preavviso di fermo impugnato ( 26/4/2024)
e la data di deposito del ricorso avvenuto il 22/5/2024 , quando erano decorso oltre venti giorni dalla notificazione del preavviso di fermo amministrativo. Inoltre l'eccepita prescrizione dei contributi richiesti in pagamento era inammissibile poiché tardiva dato che gli avvisi di addebito erano divenuti definitivi ed i crediti portati erano divenuti irretrattabili in quanto non opposti nel termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99. Deduceva che era evidente l'infondatezza della opposizione proposta atteso che il termine di prescrizione dei contributi è di cinque anni secondo previsione di legge e gli avvisi di addebito sono afferenti a contributi omessi nel 2021 e 2022 , un solo avviso di addebito ha per oggetto il versamento di sanzioni per ritardato pagamento dei contributi a percentuale sul reddito, sopra specificato , di cui sono state precisate anche le scadenze. Si opponeva alla ammissione di consulenza contabile in quanto superflua essendo i contributi previdenziali di importo per legge predeterminato. Chiedeva il rigetto del ricorso CP_ per inammissibilità e tardività e carenza di legittimazione passiva dell' chiedeva la conferma di tutti gli atti impugnati con l'obbligo di pagamento delle somme portate dai medesimi. Il Tribunale all'udienza del 22/10/2024 riteneva la causa matura per decisione e fissava l'udienza di discussione al 20 ottobre 2025. Successivamente questo giudice è stato delegato per la trattazione e decisione del presente giudizio ed è stata disposte la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno osservato in merito tale modalità di trattazione del giudizio entro il termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note come in atti depositate il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità di tutte le doglianze di carattere formale proposte nel ricorso poiché il preavviso di fermo n. 2938020240000229000 viene impugnato con ricorso depositato il 22/05/2024 mentre il ricorso risulta notificato, a detta del ricorrente medesimo in data
26.04.2024. Tale data non ha rappresentato motivo ed oggetto di contestazione .Pertanto le doglianze di carattere formale afferenti l'illegittimità di notifica dell'atto sono tardive in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. , che trova applicazione nei casi di opposizione agli atti esecutivi. Va infatti precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici l'esecuzione forzata, (come nella fattispecie avviene con l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo) ( ad es. nullità della cartella per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 D.P.R. 602/1973 ecc).
Va peraltro precisato che l'ammissibilità del ricorso va esaminata d'ufficio dal giudice, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 24, comma 5°, D.Lgs. 46/99, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla Corte di Cassazione( cfr. Cass. 4506/2007); in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., come nella fattispecie all'esame, si confronti Cass.8765/1997 , Cass. 9912 del 2001, Cass. 17460/2007, Cass.
3404/2004.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo il citato art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che ”le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Per cui trova applicazione l'art. 617 comma 1 c.p.c. secondo cui “ le opposizioni relative alal regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Nella fattispecie all'esame le doglianze di carattere formale legate alla notifica del preavviso di fermo e alla regolarità dell'atto notificato sono state proposte , come sopra osservato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica del preavviso di fermo impugnato.
Osserva il giudice che l'inammissibilità e tardività riguarda anche la prescrizione dei contributi iscritti a ruolo. La richiesta di pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito a detta del ricorrente risulta infondata per avere dichiarato di volersi cancellare dalla IO TI , per la tardività della notifica dei contributi , avvenuta oltre i termini previsti ai sensi dell'art. 25 DPR
602/1973, per la riferibilità dei contributi ad annualità risalenti nel tempo , afferenti il 2017 e pertanto ampiamente prescritte.
Tali circostanze e motivazioni appaiono del tutto infondate e prive di prova in giudizio. In atti non risulta alcuna dichiarazione di cancellazione che sia stata prodotta dal ricorrente o sia conosciuta dall'Ente resistente odierno.
La decadenza della notifica dei contributi rappresenta una doglianza inammissibile perché tardiva , come sopra evidenziato e comunque risulta infondata nel merito.
In riferimento alle annualità delle contribuzioni iscritte a ruolo si osserva quanto segue.
In via preliminare si deve osservare l'inammissibilità della doglianza poiché gli avvisi di addebito non sono stati impugnati nei quaranta giorni successivi la rispettiva notifica, essendo i crediti divenuti irretrattabili la prescrizione eccepita per le somme iscritte a ruolo risulta tardiva ed inammissibile. CP_ In ogni caso dalla documentazione offerta in giudizio da non risulta decorsa alcuna prescrizione dei contributi.
I contributi non risultano risalenti al 2017, piuttosto dalla disamina degli avvisi di addebito impugnati risulta che gli avvisi di addebito 59320220002057411000, notificato a mezzo pec in data 01.08.2022
e n. 59320230005380019000, notificato a mezzo pec in data 16.12.2023 sono stati emessi per contributi fissi riferiti alle annualità 2020-2022; l'avviso di addebito 59320230005329471000, notificato anche a mezzo pec il 16.12.2023, è stato emesso per il pagamento delle sanzioni dovute in conseguenza del ritardato versamento dei contributi eccedenti il minimale del 2017.
L'Ente resistente offre prova in giudizio della notifica in data 22 giugno 2022 della raccomandata con a. r. n. 689823177697 che riguardava la comunicazione di debito riferita alle sanzioni per il tardivo pagamento del 2017. I contributi eccedenti il minimale sono stati versati in data 30.11.2017 e CP_ 16.10.2018 come in atti dimostrato da , in date diverse rispetto le corrette scadenze di versamento
( 1° acconto 20.07.2017; 2° acconto 30.11.2017; saldo 16.10.2018).
Pertanto i contributi afferenti il 2020-2022 non erano prescritti alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato ( 26.04.2024) e le sanzioni afferenti il tardivo pagamento dei contributi eccedenti il minimale risultano precedute in data 22.06.2022 dalla notifica di atto interruttivo del decorso di prescrizione.
Nessuna prescrizione risulta decorsa nella fattispecie all'esame.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Alla luce della ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti.
P.QM.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4952/2024 R.G. rigettata ogni avversa eccezione e domanda così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma tutti gli atti impugnati in giudizio con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. Att. C.p.c. essendo parte ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Catania 21/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro nella persona del Giudice onorario Dott.ssa Laura Garofalo all'esito dell'udienza del 20/10/2025 come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. giusto precedente decreto , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4952/2024 R.G.L. promosso
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
c. f. , rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesco Silluzio come da C.F._1 procura in atti depositata , domiciliato presso il suo studio in Catania via E. D'Angiò 2 ;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con sede in Roma via Ciro il Grande 21, in giudizio rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Alessandra Vetri come da procura depositata in atti, domiciliato in Catania Piazza Della
Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
Resistente
Oggetto : opposizione a preavviso di fermo e sottesi avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del giudizio depositato in data 22/05/2024 parte ricorrente impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 26.04.2024 a causa del mancato versamento di contributi IVS, dovuti in riferimento al periodo intercorso dal 2017 al 2022. A sostegno della opposizione proposta eccepiva e deduceva la nullità o annullabilità della notifica del preavviso di fermo amministrativo notificato a mezzo del servizio postale, richiamava la giurisprudenza tributaria la quale valutava la notifica a mezzo posta come eseguita direttamente dall'esattore. Deduceva che l'art. 26 DPR 602/1973 consentiva , nella versione originaria , la notifica a mezzo posta ad opera dell'esattore. Successivamente per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 12 , co. 1 , lett. C D.
Lgs. 193/2001 e dell'art. 12, primo comma d. lgs. 46/99 la notifica a mezzo posta è consentita solo se non viene direttamente eseguita dall'esattore bensì avvalendosi della collaborazione degli agenti notificatori elencati nell'art. 26, co. 1 , DPR 602/1973 ovverosia ufficiali della riscossione oppure soggetti autorizzati dal concessionario, nel rispetto delle forme previste dalla legge , messi comunali o agenti di polizia municipale , nel caso in cui il concessionario abbia una convenzione con il Comune.
Deduceva che la notifica eseguita direttamente dall'agente di riscossione senza l'ausilio di un intermediario abilitato era un vizio talmente grave da comportare la nullità della notifica ovvero l'inesistenza per la violazione dell'art. 26 sopra indicato. Deduceva altresì la violazione dell'art. 148
e 149 c.p.c. per la mancanza di data, sottoscrizione qualità della persona cui era stata consegnata la copia del preavviso di fermo amministrativo.
Sotto altro profilo eccepiva la prescrizione delle somme richieste in pagamento poiché nessun atto interruttivo del decorso di prescrizione era stato notificato negli anni precedenti, e anche se fosse stato notificato alcun atto interruttivo questo non era stato portato a conoscenza del ricorrente odierno.
Precisava altresì che le somme portate dal preavviso impugnato erano tributi dell'anno 2017 già ampiamente prescritti. CP_ Nel merito deduceva di avere comunicato all'Ente creditore la volontà di cancellarsi dalla
IO TI e pertanto nessuna somma era dovuta dal ricorrente odierno. Quest'ultimo ipotizzava altresì un caso di silenzio assenso secondo l'art. 20 L. 241/1990. Richiamava le norme in materia di atti autorizzatori, deduceva che la domanda del privato, di rilascio di un provvedimento di quel tenore, debba intendersi accolta ove l'amministrazione non si pronunci in senso contrario.
Deduceva altresì l'intempestività della notifica dell'atto impugnato per ottenere il pagamento dei contributi poiché detta notificazione era avvenuta in contrasto con la previsione di cui all'art. 25 DPR
602/1973 e ben oltre i termini previsti dalla norma. Richiamava nella fattispecie il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3 commi 9 e 10 Legge 335/1995. Poiché i contributi richiesti erano afferenti ad annualità risalenti nel tempo , le somme erano inevitabilmente prescritte.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del preavviso di fermo, che il
Tribunale dichiarasse la nullità o inesistenza della notifica dell'atto impugnato;
chiedeva fosse accertata e dichiarata la prescrizione delle somme richieste in pagamento con la condanna dell'
[...]
al pagamento delle spese di giudizio. Chiedeva una consulenza tecnica per CP_2
l'accertamento di eventuali somme dovute.
Il Tribunale non sospendeva l'atto impugnato e fissava l'udienza di discussione al 21/10/2024, in data CP_ 07/10/2024 si costituiva che in via preliminare eccepiva la violazione del contraddittorio poiché il ricorrente aveva omesso di chiamare in giudizio l'Agente di Riscossione, che aveva emesso il provvedimento in contestazione , pertanto chiedeva che il contraddittorio venisse integrato con la chiamata in giudizio del Concessionario. Eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva in riferimento alle doglianze inerenti gli atti e le azioni successive all'iscrizione a ruolo. Deduceva di non essere titolare dell'azione esecutiva che apparteneva per legge alla sfera di competenza del concessionario del servizio di riscossione poiché il D.Lgs. 46/99 aveva delineato un sistema improntato alla separazione tra la titolarità del credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
Deduceva che l' non poteva resistere alle doglianze afferenti la notifica del preavviso di fermo CP_1 poiché si trattava di un atto posto in essere da altro ente, delle cui modalità di espletazione non aveva contezza. Eccepivava la tardività e infondatezza dell'opposizione. Oggetto dell'opposizione di controparte erano infatti i contributi portati dagli avvisi di addebito di seguito specificati aventi ad oggetto contributi IVS e sanzioni dovuti alla IO TI cui il ricorrente risultava CP_1 iscritto a far tempo dal 07/2012, segnatamente : avviso di addebito 59320220002057411, emesso per l'omesso versamento di contributi fissi e sanzioni I-II rata 2020 , notificato in data 01.08.2022 a mezzo pec;
avviso di addebito 59320230005329471000 emesso per omesso versamento di contributi fissi e sanzioni I-II-III-IV rata 2021, I-II rata 2022, notificato il 16.12.2023 a mezzo pec;
avviso di addebito 59320230005380019000 emesso per il recupero di somme aggiuntive dovute per il tardivo versamento della contribuzione a percentuale I.V.S. anno 2017, notificato a mezzo pec il
16.12.2023. Tale avviso di addebito era stato preceduto da comunicazione di debito notificata a mezzo raccomandata a. r. ricevuta il 22.06.2022, valida ai fini dell'interruzione del decorso di prescrizione.
Le scadenze per il versamento dei contributi a percentuale erano state fissate : I acconto il 20/7/2017;
II° acconto 30/11/2017; saldo in data 16/10/2018. Il ricorrente odierno , come precisava l'istituto resistente , aveva versato in ritardo due rate dei contributi a percentuale, effettuando il 1° versamento il 30.11.2017 ed il 2° versamento il 16.10.2018. Produceva prospetto delle somme versate in pagamento dal ricorrente odierno e precisava che tutte le comunicazioni e notifiche eseguite a mezzo pec erano state eseguite presso l'indirizzo risultante dal Registro delle imprese e dal Registro
INIPEC.
Deduceva l'illegittimità ed inammissibilità delle doglianze di carattere formale mosse nei confronti della regolarità formale degli atti e delle notifiche eseguite dal concessionario poiché tutte tardivamente proposte , oltre i termini previsti per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617
c.p.c. Tale tardività si evinceva dalla data di notifica del preavviso di fermo impugnato ( 26/4/2024)
e la data di deposito del ricorso avvenuto il 22/5/2024 , quando erano decorso oltre venti giorni dalla notificazione del preavviso di fermo amministrativo. Inoltre l'eccepita prescrizione dei contributi richiesti in pagamento era inammissibile poiché tardiva dato che gli avvisi di addebito erano divenuti definitivi ed i crediti portati erano divenuti irretrattabili in quanto non opposti nel termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/99. Deduceva che era evidente l'infondatezza della opposizione proposta atteso che il termine di prescrizione dei contributi è di cinque anni secondo previsione di legge e gli avvisi di addebito sono afferenti a contributi omessi nel 2021 e 2022 , un solo avviso di addebito ha per oggetto il versamento di sanzioni per ritardato pagamento dei contributi a percentuale sul reddito, sopra specificato , di cui sono state precisate anche le scadenze. Si opponeva alla ammissione di consulenza contabile in quanto superflua essendo i contributi previdenziali di importo per legge predeterminato. Chiedeva il rigetto del ricorso CP_ per inammissibilità e tardività e carenza di legittimazione passiva dell' chiedeva la conferma di tutti gli atti impugnati con l'obbligo di pagamento delle somme portate dai medesimi. Il Tribunale all'udienza del 22/10/2024 riteneva la causa matura per decisione e fissava l'udienza di discussione al 20 ottobre 2025. Successivamente questo giudice è stato delegato per la trattazione e decisione del presente giudizio ed è stata disposte la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Le parti nulla hanno osservato in merito tale modalità di trattazione del giudizio entro il termine all'uopo fissato dal legislatore. Acquisite le note come in atti depositate il giudizio viene definito dal presente provvedimento.
÷÷÷÷÷
In via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità di tutte le doglianze di carattere formale proposte nel ricorso poiché il preavviso di fermo n. 2938020240000229000 viene impugnato con ricorso depositato il 22/05/2024 mentre il ricorso risulta notificato, a detta del ricorrente medesimo in data
26.04.2024. Tale data non ha rappresentato motivo ed oggetto di contestazione .Pertanto le doglianze di carattere formale afferenti l'illegittimità di notifica dell'atto sono tardive in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni di cui all'art. 617 c.p.c. , che trova applicazione nei casi di opposizione agli atti esecutivi. Va infatti precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici l'esecuzione forzata, (come nella fattispecie avviene con l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo) ( ad es. nullità della cartella per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 D.P.R. 602/1973 ecc).
Va peraltro precisato che l'ammissibilità del ricorso va esaminata d'ufficio dal giudice, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 24, comma 5°, D.Lgs. 46/99, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come ribadito dalla Corte di Cassazione( cfr. Cass. 4506/2007); in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., come nella fattispecie all'esame, si confronti Cass.8765/1997 , Cass. 9912 del 2001, Cass. 17460/2007, Cass.
3404/2004.
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo il citato art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che ”le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Per cui trova applicazione l'art. 617 comma 1 c.p.c. secondo cui “ le opposizioni relative alal regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Nella fattispecie all'esame le doglianze di carattere formale legate alla notifica del preavviso di fermo e alla regolarità dell'atto notificato sono state proposte , come sopra osservato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica del preavviso di fermo impugnato.
Osserva il giudice che l'inammissibilità e tardività riguarda anche la prescrizione dei contributi iscritti a ruolo. La richiesta di pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito a detta del ricorrente risulta infondata per avere dichiarato di volersi cancellare dalla IO TI , per la tardività della notifica dei contributi , avvenuta oltre i termini previsti ai sensi dell'art. 25 DPR
602/1973, per la riferibilità dei contributi ad annualità risalenti nel tempo , afferenti il 2017 e pertanto ampiamente prescritte.
Tali circostanze e motivazioni appaiono del tutto infondate e prive di prova in giudizio. In atti non risulta alcuna dichiarazione di cancellazione che sia stata prodotta dal ricorrente o sia conosciuta dall'Ente resistente odierno.
La decadenza della notifica dei contributi rappresenta una doglianza inammissibile perché tardiva , come sopra evidenziato e comunque risulta infondata nel merito.
In riferimento alle annualità delle contribuzioni iscritte a ruolo si osserva quanto segue.
In via preliminare si deve osservare l'inammissibilità della doglianza poiché gli avvisi di addebito non sono stati impugnati nei quaranta giorni successivi la rispettiva notifica, essendo i crediti divenuti irretrattabili la prescrizione eccepita per le somme iscritte a ruolo risulta tardiva ed inammissibile. CP_ In ogni caso dalla documentazione offerta in giudizio da non risulta decorsa alcuna prescrizione dei contributi.
I contributi non risultano risalenti al 2017, piuttosto dalla disamina degli avvisi di addebito impugnati risulta che gli avvisi di addebito 59320220002057411000, notificato a mezzo pec in data 01.08.2022
e n. 59320230005380019000, notificato a mezzo pec in data 16.12.2023 sono stati emessi per contributi fissi riferiti alle annualità 2020-2022; l'avviso di addebito 59320230005329471000, notificato anche a mezzo pec il 16.12.2023, è stato emesso per il pagamento delle sanzioni dovute in conseguenza del ritardato versamento dei contributi eccedenti il minimale del 2017.
L'Ente resistente offre prova in giudizio della notifica in data 22 giugno 2022 della raccomandata con a. r. n. 689823177697 che riguardava la comunicazione di debito riferita alle sanzioni per il tardivo pagamento del 2017. I contributi eccedenti il minimale sono stati versati in data 30.11.2017 e CP_ 16.10.2018 come in atti dimostrato da , in date diverse rispetto le corrette scadenze di versamento
( 1° acconto 20.07.2017; 2° acconto 30.11.2017; saldo 16.10.2018).
Pertanto i contributi afferenti il 2020-2022 non erano prescritti alla data di notifica del preavviso di fermo impugnato ( 26.04.2024) e le sanzioni afferenti il tardivo pagamento dei contributi eccedenti il minimale risultano precedute in data 22.06.2022 dalla notifica di atto interruttivo del decorso di prescrizione.
Nessuna prescrizione risulta decorsa nella fattispecie all'esame.
Il ricorso non può trovare accoglimento. Alla luce della ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio le spese sono dichiarate irripetibili tra le parti.
P.QM.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4952/2024 R.G. rigettata ogni avversa eccezione e domanda così provvede :
Rigetta il ricorso;
Conferma tutti gli atti impugnati in giudizio con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Dichiara irripetibili tra le parti le spese di giudizio ex art. 152 disp. Att. C.p.c. essendo parte ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Catania 21/10/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo