TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza dell'8.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2345/2022 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lavigna Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
RESISTENTE NON COSTITUITO
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 24.03.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere una bracciante agricola a tempo determinato, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2018 per 102 giornate alle dipendenze dell'azienda agricola “Le Bon Fruit soc. coop. Agricola” ed ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente insussistente il suddetto rapporto CP_2
di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD.
Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
alla permanenza del suo nominativo negli elenchi anagrafici comunali O.T.D., delle
[...] giornate lavorative prestate nell'anno 2018 pari a totali 102, anche come periodi utili ai fini contributivi e per l'effetto, condannare l'istituto convenuto a registrare nei suoi archivi e
1 comunque nelle forme di legge, i suddetti periodi contributivi;
2. dichiarare il diritto della sig.ra a godere delle prestazioni previdenziali previste dalla legge in Parte_1
costanza di tale iscrizione, con condanna al pagamento delle connesse prestazioni previdenziali collegate, ovvero alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto e/o non erogato in forza del provvedimento di disconoscimento;
2) condannare, altresì, l'istituto al pagamento di spese diritti ed onorari di causa, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, Avv. Giuseppe
Lavigna, che si dichiara antistatario.”
L' non si è costituito in giudizio e non vi è prova in atti dell'avvenuta notifica del ricorso CP_2 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
Acquisita la documentazione originariamente prodotta, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta della sola parte ricorrente, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. - In via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dalla ricorrente in data 7.1.2025.
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla ricorrente Parte_1
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. - Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell' . CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
2 - nulla sulle spese.
Foggia, 9.1.2025
3
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo