TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 22/04/2026, n. 252
TAR
Sentenza breve 22 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 R.D. 1269/1938, violazione Costituzione e L. 241/1990, difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, affermando che l'Università degli Studi dell'Aquila avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 9 del R.D. 1269/1938, valutando la peculiare condizione della ricorrente e bilanciando i principi di buon andamento amministrativo con quelli di tutela della salute, maternità e vita familiare. L'Università ha erroneamente negato l'esame dell'istanza durante la sospensione per maternità, in violazione della normativa a tutela della gravidanza.

  • Accolto
    Violazione art. 21-octies L. 241/1990, omessa valutazione delle sopravvenienze, difetto assoluto di istruttoria e motivazione apparente

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, affermando che l'Università degli Studi dell'Aquila avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 9 del R.D. 1269/1938, valutando la peculiare condizione della ricorrente e bilanciando i principi di buon andamento amministrativo con quelli di tutela della salute, maternità e vita familiare. L'Università ha erroneamente negato l'esame dell'istanza durante la sospensione per maternità, in violazione della normativa a tutela della gravidanza.

  • Accolto
    Violazione dei diritti partecipativi

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, affermando che l'Università degli Studi dell'Aquila avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 9 del R.D. 1269/1938, valutando la peculiare condizione della ricorrente e bilanciando i principi di buon andamento amministrativo con quelli di tutela della salute, maternità e vita familiare. L'Università ha erroneamente negato l'esame dell'istanza durante la sospensione per maternità, in violazione della normativa a tutela della gravidanza.

  • Accolto
    Violazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, violazione principio di proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, affermando che l'Università degli Studi dell'Aquila avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 9 del R.D. 1269/1938, valutando la peculiare condizione della ricorrente e bilanciando i principi di buon andamento amministrativo con quelli di tutela della salute, maternità e vita familiare. L'Università ha erroneamente negato l'esame dell'istanza durante la sospensione per maternità, in violazione della normativa a tutela della gravidanza.

  • Rigettato
    Responsabilità extracontrattuale per inerzia

    La domanda risarcitoria è stata respinta poiché la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio relativo all'inerzia dell'Università, la quale ha invece riscontrato tempestivamente le istanze con provvedimenti espressi e motivati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 22/04/2026, n. 252
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 252
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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