Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 22/04/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Minardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi dell’Aquila, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del Rettore in carica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego contenuto nella nota del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila prot. n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2026, emessa in riscontro all’istanza prot. n. -OMISSIS-, recante ad oggetto “Riscontro all’istanza di autotutela e riesame - Dott.ssa...”;
- della deliberazione del -OMISSIS-, con la quale il Consiglio di Area Didattica (CAD) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi dell’Aquila ha respinto l’istanza di trasferimento della ricorrente dalla Scuola di Specializzazione dell’Aquila alla Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, avanzata, ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, per gravi motivi di salute e tutela della maternità;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente, da quantificarsi in via equitativa ai sensi degli articoli 1226 e 2056 del codice civile nonché degli articoli 30 e 34 del codice del processo amministrativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa RO IL;
Uditi per la ricorrente l’avvocato Valentina Minardi e per l’Università degli Studi dell’Aquila l’avvocato dello Stato Domenico Pardi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
1. La ricorrente, iscritta per l’anno accademico 2025-2026 al primo anno della Scuola di Specializzazione in Psichiatria presso l’Università degli Studi dell’Aquila, in data 2 ottobre 2025 ha sottoscritto il contratto annuale di formazione specialistica.
In data 31 ottobre 2025 la ricorrente ha presentato ai Rettori delle Università degli Studi dell’Aquila e Cattolica del Sacro Cuore di Roma nonché ai Direttori delle rispettive Scuole di Specializzazione in Psichiatria un’istanza volta ad ottenere i nulla osta al trasferimento dalla Scuola dell’Aquila a quella dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per gravi e documentati motivi familiari (-OMISSIS-) e di salute (-OMISSIS-), sopravvenuti alla stipulazione del contratto di formazione specialistica.
In data 12 novembre 2025 l’Università degli Studi dell’Aquila ha comunicato alla ricorrente il differimento della valutazione dell’istanza di trasferimento, il cui eventuale accoglimento avrebbe, in ogni caso, avuto effetto dopo l’iscrizione al secondo anno della Scuola di Specializzazione.
In data 20 novembre 2025 anche l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha negato il nulla osta al trasferimento, in applicazione della nota del MIUR prot.-OMISSIS- e dell’articolo 9, comma 4, del decreto direttoriale-OMISSIS-, i quali vietano il trasferimento di sede degli specializzandi prima del termine del primo anno di corso e nel corso dell’anno accademico.
La ricorrente non ha impugnato i predetti provvedimenti, ma, a mezzo del proprio difensore, in data 27 gennaio 2026 ha presentato ai due Atenei un’istanza di autotutela e di riesame della domanda di trasferimento, invocando, ai sensi dell’articolo 9 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, il trasferimento presso la Scuola di Specializzazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per ulteriori e sopravvenuti gravi motivi, quali l’aggravamento delle proprie condizioni di salute -OMISSIS- tali da rendere “oggettivamente inesigibile la prestazione” contrattuale presso la Scuola di Specializzazione dell’Aquila.
In data 6 febbraio 2026 l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, sulla scorta della situazione di particolare gravità rappresentata dalla ricorrente nell’istanza del 27 gennaio 2026, le ha rilasciato il nulla osta al trasferimento nella propria Scuola di Specializzazione.
In data -OMISSIS- la ricorrente ha presentato al Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila una diffida e messa in mora, con la quale ha contestato il silenzio inadempimento serbato sulla propria istanza e ha chiesto di concludere il procedimento per il rilascio del nulla osta al trasferimento, per gravi motivi di salute e familiari, presso la Scuola di Specializzazione di Roma.
In data -OMISSIS- si è riunito il Consiglio di Area Didattica (CAD) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università degli Studi dell’Aquila e ha deliberato di respingere l’istanza di trasferimento presentata dalla ricorrente, precisando “che la richiesta dovrà essere ripresentata al momento del rientro in formazione…e che il trasferimento potrà essere autorizzato esclusivamente al termine del primo anno di corso e subordinatamente al superamento di tutti gli esami previsti per il medesimo anno, come da normativa nazionale.”
Con nota del Direttore Generale del 13 febbraio 2026 l’Università degli Studi dell’Aquila ha comunicato alla ricorrente, sulla scorta della deliberazione del CAD della Scuola di Specializzazione in Psichiatria, l’inammissibilità della domanda di trasferimento, siccome presentata durante la sospensione per maternità del periodo di formazione e, comunque, in corso d’anno e prima del superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di corso.
1.1. Con ricorso notificato il 12 marzo 2026 e depositato il 27 marzo 2026, la ricorrente ha domandato, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento del provvedimento con il quale l’Università degli Studi dell’Aquila le ha negato il trasferimento presso la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’inerzia serbata dall’Università degli Studi dell’Aquila sulla propria istanza di trasferimento, da liquidarsi in via equitativa. In particolare, la ricorrente lamenta:
a) la violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, la violazione degli articoli 31 e 32 della Costituzione e dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il difetto di istruttoria, l’illogicità manifesta e il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto (primo motivo);
b) la violazione dell’articolo 21-octies della legge n. 241 del 1990, l’omessa valutazione delle sopravvenienze, il difetto assoluto di istruttoria e la motivazione apparente (secondo motivo);
c) la violazione dei diritti partecipativi (terzo motivo);
d) la violazione degli articoli 33, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE) e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) nonché la violazione del principio di proporzionalità (quarto motivo).
1.2. Si è costituita formalmente in giudizio l’Università degli Studi dell’Aquila e ha depositato una serie di documenti, tra cui la relazione difensiva del Direttore Generale indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
1.3. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione, previo avviso dato alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
2. Sussistono, in proposito, tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi in data 12 marzo 2026, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso, dato alle parti dal Presidente del Collegio, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
3. In assenza dell’espressa graduazione dei motivi di ricorso, il Collegio, per esigenze di logica e di economia processuale, ritiene di dover procedere alla trattazione congiunta del primo, del secondo e del quarto motivo di ricorso, siccome afferenti a questioni logicamente connesse.
3.1. Essi sono fondati.
3.2. La materia del trasferimento degli studenti iscritti ai corsi di studio universitari e post laurea è rimessa all’autonomia normativa dei singoli Atenei, la quale deve essere esercitata nel rispetto delle norme di legge e dei principi della Costituzione.
L’articolo 21, comma 1, del Regolamento Generale e Didattico delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi dell’Aquila disciplina i presupposti per il trasferimento dei medici in formazione specialistica da altri Atenei o per altri Atenei, individuandoli nella conclusione dell’anno in corso e nell’ammissione all’anno successivo, con conseguente inammissibilità delle istanze di trasferimento presentate prima della conclusione del primo anno di formazione specialistica.
L’apposizione di limiti al trasferimento degli specializzandi da una scuola di specializzazione all’altra risponde alla necessità di arginare il dilagante fenomeno della mobilità degli iscritti ai corsi annuali e gli effetti distorsivi che esso produce sul fabbisogno regionale dei medici specialisti, da formare annualmente per ciascuna tipologia di specializzazione, nonché sulla programmazione del numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione, nell’ambito del concorso nazionale per l’accesso dei medici alle scuole di specializzazione (circolare MIUR prot. n. 4715 del 24 febbraio 2016, contenete il parere reso dall’Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica nella seduta del 15 febbraio 2016).
3.3. L’Università degli Studi dell’Aquila ha erroneamente negato alla ricorrente il nulla osta per il trasferimento in uscita in applicazione di tale norma regolamentare, affermandone la coerenza “con la normativa nazionale (D.Lgs. 368/1999)”.
Gli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i quali disciplinano la formazione dei medici specialisti, non contengono, tuttavia, alcuna puntuale disposizione in materia di trasferimenti degli specializzandi.
L’applicazione della disposizione regolamentare, affermata “in modo categorico” dall’Università degli Studi dell’Aquila, contrasta, altresì, con l’articolo 9, comma 1, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 - ai sensi del quale l’istanza di trasferimento del 27 gennaio 2026 è stata espressamente proposta - per cui “Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra Università o Istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi.”
Tale norma di fonte primaria, tuttora vigente e non derogata da successive norme di pari rango, deve ritenersi pacificamente applicabile anche agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell’area medica, i quali, con la sottoscrizione del contratto di formazione specialistica di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si impegnano a seguire con profitto il programma di formazione e a svolgere le attività didattiche e assistenziali in esso previste.
L’articolo 9 attribuisce al Rettore il potere discrezionale di accordare il trasferimento richiesto dallo studente per gravi e documentati motivi, in deroga ai limiti imposti dalle altre fonti primarie e secondarie, come si evince dalla locuzione avverbiale “in linea eccezionale”. Esso contiene, altresì, una clausola generale - quella della gravità dei motivi - che deve essere interpretata in conformità ai sopravvenuti principi costituzionali e convenzionali.
L’Università degli Studi dell’Aquila ha ignorato tale norma derogatoria, nonostante fosse espressamente citata nell’istanza del 27 gennaio 2026, e ha negato alla ricorrente il nulla osta al trasferimento in uscita, limitandosi ad accertare l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla norma regolamentare per il trasferimento ordinario degli specializzandi.
In luogo di adottare il provvedimento di diniego per carenza dei presupposti richiesti dalla norma regolamentare, l’Università degli Studi dell’Aquila avrebbe dovuto esercitare il potere discrezionale di cui all’articolo 9 del regio decreto n. 1269 del 1938, mediante la valutazione della peculiare condizione personale e familiare della ricorrente, sopravvenuta alla sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, e operare il doveroso bilanciamento tra il principio di buon andamento dell’amministrazione, al quale si ispira l’articolo 21 del Regolamento di Ateneo, e i principi di tutela della salute (articolo 32, comma primo, della Costituzione), della maternità (articolo 31, comma secondo, della Costituzione e articolo 33, comma 2, della CDFUE), della vita familiare (articolo 33, comma 1, della CDFUE e articolo 8 della CEDU) e del preminente interesse superiore dei minori (articolo 24, comma 2, della CDFUE), espressamente invocati dalla ricorrente.
3.4. L’Università degli Studi dell’Aquila ha, inoltre, erroneamente ritenuto di non poter esaminare l’istanza di trasferimento durante il periodo di sospensione del percorso di specializzazione per maternità, in violazione dell’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, il quale impone di applicare, durante la sospensione per gravidanza del periodo di formazione specialistica, le “disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni”, atteso che lo specializzando svolge, accanto all’attività didattica, un’attività assistenziale assimilabile a quella lavorativa.
La legge n. 1204 del 1971 è stata abrogata dal decreto legislativo 26 marzo, n. 151, il quale vieta “ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità… ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti” (articolo 3) e dispone che i periodi di congedo di maternità “sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa” (articolo 22, comma 5).
Per tali ragioni, il rifiuto dell’Università dell’Aquila di esaminare l’istanza di trasferimento durante il periodo di sospensione della formazione per maternità deve ritenersi in contrasto con le citate disposizioni a tutela della maternità.
3.5. In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, l’Università avrebbe, inoltre, dovuto, prima di negare il nulla osta al trasferimento in uscita, valutare tutte le conseguenze del mancato accoglimento dell’istanza, anche sotto i profili della verosimile perdita del posto di specializzazione ricoperto dalla ricorrente, la quale ha allegato l’inesigibilità della prestazione contrattuale, e della frustrazione delle aspirazioni formative della stessa.
4. Alla riconducibilità dell’istanza di trasferimento al paradigma normativo di cui all’articolo 9 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, consegue la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la violazione dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’inammissibilità dell’istanza proposta dalla ricorrente è stata, infatti, dichiarata dal Direttore Generale sulla scorta delle motivazioni di ordine sostanziale espresse dal CAD nella seduta del -OMISSIS-, sulle quali la ricorrente avrebbe potuto presentare osservazioni tali da indurre l’Università ad adottare un provvedimento verosimilmente favorevole, del resto già adottato, sulla scorta delle medesime circostanze fattuali, dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
5. I provvedimenti impugnati sono, dunque, illegittimi e devono essere annullati.
6. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, che essa asserisce di aver subito in conseguenza dell’inerzia serbata dall’Università degli Studi dell’Aquila sulle proprie istanze di trasferimento.
La responsabilità per il danno da ritardo, al pari di quella per il danno da provvedimento illegittimo, rientra nella responsabilità extracontrattuale di cui all’articolo 2043 del codice civile, i cui presupposti fondativi devono essere interamente provati dal danneggiato, ai sensi della regola enunciata dall’articolo 2697 del codice civile.
Nondimeno, la ricorrente non ha evaso l’onere probatorio posto a suo carico in relazione all’inerzia serbata dall’Università, la quale, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, ha tempestivamente riscontrato, con provvedimenti negativi espressi e motivati, tutte le istanze di trasferimento dalla stessa proposte.
7. In conclusione, la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati deve essere accolta e, per l’effetto, gli stessi devono essere annullati, mentre la domanda risarcitoria deve essere respinta.
8. L’effetto conformativo della presente sentenza di annullamento consiste nell’ordinare all’Università degli Studi dell’Aquila di riesaminare, previa attivazione del contraddittorio procedimentale, l’istanza di trasferimento presentata dalla ricorrente, alla luce del paradigma normativo di cui all’articolo 9 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e dei principi costituzionali e convenzionali in essa richiamati.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione resistente e sono liquidate, in favore della parte ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo, con clausola di distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la nota del Direttore Generale dell’Università degli Studi dell’Aquila prot. n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2026 e la presupposta deliberazione del Consiglio di Area Didattica (CAD) della Scuola di Specializzazione in Psichiatria del -OMISSIS-.
Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’Università degli Studi dell’Aquila a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte ricorrente e delle persone comunque ivi citate.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
MA RU, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
RO IL, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RO IL | MA RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.