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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 9705/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 27 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9705/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Francesco Gentile;
Parte_1
- attore;
-
e
- con l'Avv. Pasquale Corrado;
CP_1
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, nella sua qualità di erede di , agiva in giudizio nei confronti Persona_1
del convenuto per ottenere la restituzione di somme di denaro di cui lo stesso, quale procuratore del defunto, si sarebbe indebitamente appropriato;
chiedeva altresì il risarcimento del danno derivante dall'asserita cattiva gestione di una pratica fiscale concernente il rappresentato. Si costituiva il convenuto che negava ogni responsabilità e chiedeva rigettarsi l'avversa pretesa.
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti di quanto accertato attraverso la
CTU contabile alle cui dettagliate e convincenti motivazioni rese nel contraddittorio con i CTP si ritiene di fare integrale riferimento. Il tecnico incaricato dal Tribunale ha infatti accertato una serie di prelievi ingiustificati sul conto corrente del defunto nonché l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di quest'ultimo con conseguente mancato conseguimento di un risparmio fiscale.
L'appropriazione deve considerarsi esistente anche con riferimento all'importo di euro 4000,00 (in relazione al quale il CTU non ha assunto una precisa posizione) che la parte convenuta ammette di avere ricevuto dall'acquirente di un immobile di proprietà del defunto e dell'odierno attore affermando tuttavia di Persona_1
averlo consegnato al mediatore incaricato di procedere alla vendita del bene;
tale allegazione, a dimostrazione della quale il convenuto ha dedotto un capitolo di prova orale del tutto generico e pertanto inammissibile, appare smentita da quanto indicato alla pagina 2 del rogito circa l'intervenuto pagamento delle spese di mediazione esclusivamente ad opera della parte acquirente (cfr. doc. 21 di parte convenuta).
Va altresì disattesa l'argomentazione difensiva del convenuto che, pur avendo rivestito la qualità di procuratore di , sostiene di avere sempre agito in Persona_1
ottemperanza a specifiche disposizioni dell'attore, futuro erede dello stesso
[...]
; anche tale affermazione, che il convenuto ha chiesto di provare mediante Per_1
capitoli di prova orale ancora una volta assolutamente generici e conseguentemente inammissibili, è rimasta infatti completamente indimostrata.
In definitiva, stando a quanto emerso dalla CTU, il convenuto deve essere condannato alla restituzione della somma di euro 37.553,92 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (non avendo l'attore allegato differente puntuale data di decorrenza dei medesimi) al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per la stessa ragione il convenuto soccombente dovrà sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 37.553,92 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Condanna il convenuto a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 4000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 27 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 9705/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 27 Maggio 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9705/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- con l'Avv. Francesco Gentile;
Parte_1
- attore;
-
e
- con l'Avv. Pasquale Corrado;
CP_1
- convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore, nella sua qualità di erede di , agiva in giudizio nei confronti Persona_1
del convenuto per ottenere la restituzione di somme di denaro di cui lo stesso, quale procuratore del defunto, si sarebbe indebitamente appropriato;
chiedeva altresì il risarcimento del danno derivante dall'asserita cattiva gestione di una pratica fiscale concernente il rappresentato. Si costituiva il convenuto che negava ogni responsabilità e chiedeva rigettarsi l'avversa pretesa.
La domanda deve trovare accoglimento nei limiti di quanto accertato attraverso la
CTU contabile alle cui dettagliate e convincenti motivazioni rese nel contraddittorio con i CTP si ritiene di fare integrale riferimento. Il tecnico incaricato dal Tribunale ha infatti accertato una serie di prelievi ingiustificati sul conto corrente del defunto nonché l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi di quest'ultimo con conseguente mancato conseguimento di un risparmio fiscale.
L'appropriazione deve considerarsi esistente anche con riferimento all'importo di euro 4000,00 (in relazione al quale il CTU non ha assunto una precisa posizione) che la parte convenuta ammette di avere ricevuto dall'acquirente di un immobile di proprietà del defunto e dell'odierno attore affermando tuttavia di Persona_1
averlo consegnato al mediatore incaricato di procedere alla vendita del bene;
tale allegazione, a dimostrazione della quale il convenuto ha dedotto un capitolo di prova orale del tutto generico e pertanto inammissibile, appare smentita da quanto indicato alla pagina 2 del rogito circa l'intervenuto pagamento delle spese di mediazione esclusivamente ad opera della parte acquirente (cfr. doc. 21 di parte convenuta).
Va altresì disattesa l'argomentazione difensiva del convenuto che, pur avendo rivestito la qualità di procuratore di , sostiene di avere sempre agito in Persona_1
ottemperanza a specifiche disposizioni dell'attore, futuro erede dello stesso
[...]
; anche tale affermazione, che il convenuto ha chiesto di provare mediante Per_1
capitoli di prova orale ancora una volta assolutamente generici e conseguentemente inammissibili, è rimasta infatti completamente indimostrata.
In definitiva, stando a quanto emerso dalla CTU, il convenuto deve essere condannato alla restituzione della somma di euro 37.553,92 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (non avendo l'attore allegato differente puntuale data di decorrenza dei medesimi) al saldo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza;
per la stessa ragione il convenuto soccombente dovrà sostenere le spese di CTU.
P.Q.M.
1) Condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 37.553,92 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Condanna il convenuto a rifondere l'attore delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 4000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico del convenuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 27 Maggio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa