Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2025, proposto da
GE NT, IL TO, NO SS, IN NC, AR AZ, LL ON, PA IT, GO GR, rappresentati e difesi dagli avvocati Chiara Attala, Roberta Zucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
Comune di Citerna, Arpa Umbria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
IT - Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati RA Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RA EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della DICHIARAZIONE DEL TITOLO UNICO IN AUTOCERTIFICAZIONE per la Realizzazione di nuova infrastruttura di proprietà INWIT S.p.A. per successiva ospitalità di impianti di telefonia mobile multigestore nel Comune di Citerna (PG) in Via Sacro Cuore – Loc. Pistrino Foglio 12, mapp. 364, datata 04.06.2025 e protocollata a mezzo pec al Comune di Citerna al n. 4066 in data 05-06-2025;
- della Comunicazione Inizio Lavori relativa alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telefonia Mobile;
- della Comunicazione di INWIT inviata al Comune di Citerna facente parte dell'istanza unica ex art. 43 e 44 D. Lgs. 259/2003 ed avente ad oggetto “ richiesta di integrazioni prot. 7758 del 01.10.2024 ” inviata tramite pec al SUAP di cui al Prot. 1694 del 07.03.2025;
- della Relazione Idraulica, del Progetto Architettonico, della Modellazione Geologica e Modellazione Sismica facenti parte integrante dell'istanza unica ex art. 43 e 44;
- della Nota del Comune di Citerna Prot. 7761 del 02.10.2024 avente ad oggetto “istanza unica ai sensi degli artt. 43-44-49 D. Lgs. 259/03 ” con cui veniva dichiarata “ improcedibile fino all'integrazione ” della documentazione richiesta;
- dell'istanza Unica ai sensi degli artt. 43 – 44- 49 del D.Lgs. nr. 259/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 207/2021, presentata in data 30.09.2024 e protocollata per la SUAP nr. 7684 del 10.10.2024 e prot. Comune n. 7680 del 01.10.2024 con successive integrazioni;
- del Parere tecnico preventivo sui livelli di campo elettromagnetico, della Relazione Tecnico Sanitaria del campo elettromagnetico preesistente e previsionale in relazione a misure di cautela e obiettivi di qualità sull'impianto PJC9 Citerna PNRR del16.09.2024;
- della nota del Comune di Citerna del 04.04.2024 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 3.2” in cui ha dichiarato “ l'Amministrazione Comunale non ha siti pubblici da proporre per la realizzazione del piano ItaliaG ”;
- della Comunicazione INWIT avente ad oggetto “ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1, Componente 2, Investimento 3.2. - Piano “Italia 5G ” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in dowlink e 30 Mbit/s” inviata al Comune di Citerna per richiedere “la valutazione tecnica di alcune aree/comunali/private e le coordinate di tutte le aree offerte ”;
- di qualsiasi disposizione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico di seguito denominato P.A.I. Redatto dal Comune di Citerna con Delibera nr. 125 del 18.07.2012 che possa costituire fondamento ELatto impugnato;
- della Delibera nr. 7 del 17.01.2009 del Comune di Citerna che ha adottato il “ Piano comunale di zonizzazione e tutela dall’inquinamento elettromagnetico del territorio comunale di Citerna redatto dalla società VIE EN.RO.SE s.r.l. di Firenze composta dalla Relazione tecnica e dalla Individuazione di aree sensibili, aree soggette a vincolo paesistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e possibili localizzazioni per l’installazione di impianti SRB ”;
- di qualsiasi disposizione del Piano elettromagnetico comunale adottato dal Comune di Citerna ai sensi della L. 36/2001 e della L.R. 14 giugno 2002, n. 9 che possa costituire fondamento ELatto impugnato;
- della Direttiva Ministeriale concernente “ Le Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR” pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30.11.2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, precedente e/o successivo al Titolo Unico anche non conosciuto dai ricorrenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IT SP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa EN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tutti proprietari di edifici di civile abitazione ovvero di fondi edificabili situati nel Comune di Citerna, loc. Pistrino, impugnano la dichiarazione del titolo unico in autocertificazione per la realizzazione di nuova infrastruttura su cui andranno collocati degli impianti di telefonia mobile multigestore, presentata da IT S.p.A. il 4 giugno 2025 al Comune.
IT in data 30 settembre 2024 aveva presentato istanza unica per la realizzazione ELinfrastruttura in oggetto ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. N. 259/2003, premettendo di essere risultata aggiudicataria del bando per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5g” (diretto a promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 mbit/s in downlink e 30 mbit/s in uplink): in particolare tali provvidenze, finanziate con fondi PNRR, erano destinate alla realizzazione di nuove stazioni radio base con tecnologia 5G, nelle aree a fallimento di mercato, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025.
La domanda, nella quale IT chiedeva la pubblicizzazione EListanza ex art. 44 comma 5, del D.lgs. n. 259/03 sia nell’albo pretorio che nel portale web del Comune, veniva inviata anche ad A.R.P.A. Umbria, con allegata la Relazione di conformità ai campi elettromagnetici. Poiché su specifica richiesta di IT il Comune di Citerna il 4 aprile 2024 aveva significato di non avere siti pubblici da proporre, l’infrastruttura veniva localizzata ottenendo in locazione una porzione di terreno di proprietà privata di circa mq. 60 circa sito Via Sacro Cuore snc, iscritta al Catasto terreni di Citerna (PG), Foglio 12, Particella 364, Categoria Catastale “Seminativo irriguo”.
2. Il Comune il 2 ottobre 2024 inviava alla società una richiesta di integrazione documentale inerente la relazione geologica e la relazione di compatibilità idraulica, ricadendo la zona oggetto di causa in fascia A, rischio R4 del Pai, ovvero area soggetta a pericolosità idraulica con rischio di esondazione con tempi di ritorno pari a 50 anni “dovuta al reticolo secondario che nello specifico risulta il torrente Sovara ed i suoi affluenti in sinistra idraulica come il Rio Vingonaccio che borda il sito in esame ad ovest sud-ovest ”.
Curate le integrazioni documentali da parte di IT il Comune rimaneva inerte, così da far maturare i termini per la formazione del silenzio assenso; il 10 ottobre 2024 ARPA Umbria rilasciava il Parere tecnico preventivo sui livelli di campo elettromagnetico favorevole alla realizzazione della nuova stazione radio base.
3. Quindi il 4 giugno 2025 IT inviava al Comune di Citerna ed a ARPA l'autocertificazione della “ Dichiarazione del titolo Unico in Autocertificazione ” ai sensi degli art. 43, 44 e 49 del D.lgs 259/03, segnalando che erano ormai decorsi i 60 giorni normativamente previsti per comunicare un provvedimento di diniego o un parere negativo congruamente motivato, così come i successivi 7 giorni a disposizione del Comune per rilasciare l’autorizzazione unica.
4. Il Direttore Lavori in data 11 giugno 2025 comunicava al Suap del Comune di Citerna che i lavori di realizzazione ELinfrastruttura per la telefonia mobile sarebbero iniziati a partire dal 16 giugno 2025; l’11 agosto 2025 veniva eretta l’antenna, alta 30 metri. Il successivo 03 settembre 2025 il Sig. NC IN avanzava istanza di accesso agli atti al Comune di Città di Castello ed all'ARPA, e quindi proponeva la presente impugnativa, unitamente ad altri proprietari di terreni limitrofi, premettendo la propria legittimazione e il proprio interesse al ricorso in ragione dello stabile collegamento con l’area interessata dall’intervento contestato, suscettibile di arrecare un danno alla loro salute. Inoltre i ricorrenti allegavano che l’infrastruttura avversata sarebbe idonea a provocare un deprezzamento ai loro immobili, all’uopo allegando apposita relazione di un agente immobiliare secondo la quale in ipotesi di vendita delle costruzioni o dei terreni di loro proprietà si sarebbe sofferta una perdita di valore di circa il 20%.
5. I motivi di gravame sono sintetizzabili come di seguito.
5.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 del D.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Mancata pubblicità.
Il Comune non avrebbe dato esaustiva pubblicazione del contenuto del provvedimento autorizzativo per silentium , essendosi limitato a fornirne notizia nell'Albo Pretorio con indicazioni minimali e non sufficienti a garantire il diritto alla partecipazione dei residenti.
5.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta in ordine al concetto di pubblica utilità. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.
Le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto valutare la compatibilità della localizzazione della stazione radio base con la pericolosità idraulica del sito, ma a ciò non hanno provveduto; inoltre il Comune avrebbe dovuto richiedere un parere in ambito sanitario (come avrebbe anche suggerito ARPA nel proprio parere) e prima di autorizzare la realizzazione ELinfrastruttura avrebbe dovuto bilanciare l’interesse alla copertura tramite 5G con il contrapposto interesse dei cittadini interessati accertando preventivamente (anche in ragione della presenza di un’altra antenna a circa 500 m da quella contestata) quanti cittadini nel territorio di Pistrino fossero soggetti elettrosensibili, portatori di apparecchi elettromedicali (come per la sig.ra ZZ, suocera di un ricorrente), affette da tumori.
5.3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003. Sulla violazione del principio di partecipazione procedimentale e di pubblicazione degli atti procedimentali. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, nullità per omessa indizione della conferenza dei servizi. Il Comune avrebbe dovuto indire una conferenza dei servizi come espressamente richiesto da IT nel procedimento che aveva condotto all’installazione ELantenna preesistente nel Comune di Citerna: in particolare risulterebbero omessi il parere idraulico della Regione Umbria ed il parere sanitario, mai chiesto all’ASL.
5.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione ELart. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Incompetenza. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione ELart. 220 del TU delle leggi sanitarie per mancanza del visto del dirigente comunale.
Il Comune avrebbe dovuto richiedere un parere all’Autorità competente in materia sanitaria (ASL, Inail) al fine di poter escludere rischi per la salute per i cittadini residenti nella Frazione Pistrino, ove peraltro è già installata altra stazione radio base.
5.5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione ELart. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Violazione degli artt. 9, 32, 41, 7 e 117 Cost, anche in relazione agli artt. 2 e 8 Cedu, Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Incompetenza. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Illegittimità delle motivazioni e conclusioni della Relazione Tecnico Sanitaria del campo elettromagnetico. IT ha allegato all’istanza unica una propria relazione tecnico-sanitaria che appare carente da un punto di vista istruttorio - non essendosi interessata delle curve isocampo nelle zone abitate dai ricorrenti - nonché dal punto di vista ELimparzialità, perché proveniente dal committente interessato all’intervento.
5.6. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione ELart. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Violazione degli artt. 9, 32, 41, 7 e 117 Cost, anche in relazione agli artt. 2 e 8 Cedu, Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione, travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Incompetenza. Violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost..
il Comune avrebbe dovuto localizzare l’impianto alla maggior distanza possibile dal centro abitato, nonché dall'asilo nido ND (che si troverebbe a circa 80 mt di distanza dall’antenna) allo scopo di minimizzare l’impatto elettromagnetico, e segnatamente avrebbe dovuto prescegliere l’area cimiteriale sita nelle vicinanze (il cui vincolo non si applica alle stazioni radio base).
5.7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione del PAI. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento del fatto.
La stazione radio base in oggetto sarebbe stata illegittimamente autorizzata in violazione del vincolo idraulico di cui alla fascia A, rischio R4 del Pai, né corrisponde al vero quanto contenuto nella relazione idraulica di parte secondo cui l'intervento in oggetto risulterebbe ammesso in quanto rientrante nelle ipotesi dell'art. 28, comma 2 lett. e) e f).
5.8 . Violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 44 e 51 del d.lgs. n. 259/2003. Eccesso di potere ELARPA nella redazione del suo parere per difetto di istruttoria e di motivazione .
Il gravato parere di ARPA si sarebbe limitato a prendere atto dei dati trasmessi dall’impresa nella propria relazione, senza effettuare autonomi accertamenti tecnici su quanto dichiarato circa il rispetto dei valori di legge, anche in considerazione della presenza di altre stazioni radio base nelle vicinanze.
Inoltre i ricorrenti nell’atto introduttivo si dilungano esaminando la normativa rilevante in casi siffatti, richiamando la circostanza che in Italia la normativa sui limiti di emissione relativamente all’inquinamento elettromagnetico è stata modificata nel 2024 innalzando notevolmente i valori soglia che ora corrispondono a 15 volt /metro (tali valori sono tuttora di molto inferiori ai limiti europei che si attestano a 61 volt/metro, i quali però individuano i valori di picco nella media di 6 minuti mentre il limite italiano si riferisce alla media delle emissioni nelle 24 ore). Ed ancora viene fatto richiamo a studi secondo cui la tecnologia 5G sarebbe idonea a provocare danni termici alle persone interessate, oltre allo stress ossidativo delle cellule con potenziali effetti cancerogeni, danni cellulari al DNA, diminuzione della fertilità, effetti nocivi sullo sviluppo fetale ed altri.
Inoltre la Sig.ra TA ZZ, suocera del ricorrente ON LL, quale portatrice di pacemaker sarebbe maggiormente suscettibile al rispetto dei valori perché le emissioni della stazione radio base interferirebbero con il funzionamento di tale dispositivo. Da questo punto di vista l’interesse pubblico alla copertura capillare del territorio con le antenne 5G andrebbe bilanciato con la tutela della salute dei cittadini: ma nonostante un atto di indirizzo della Camera dei deputati del 2019 il Governo non ha mai proceduto a svolgere studi di approfondimento su tale questione.
6. Si è costituita per resistere in giudizio la sola IT, mentre il Comune di Citerna non si è costituito. La controinteressata ha eccepito la tardività del ricorso, notificato il 30 ottobre 2025, in quanto la conoscenza del mero avvio dei lavori (avvenuta il 16 giugno 2025) segnerebbe il momento della decorrenza del termine per impugnare, non potendo il soggetto asseritamente leso attendere, in tali casi, la conclusione dei lavori o l’acquisizione di copia dei provvedimenti di assenso. Inoltre è stata eccepita l’improcedibilità ELimpugnativa, non essendo state evocate in giudizio le Amministrazioni centrali di cui all’art. 12-bis, co. 4, del decreto legge n. 68/2022. Nel merito IT ha sostenuto l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso, contestandoli partitamente e segnalando che, quanto all’asserito divieto di localizzazione della stazione radio base in oggetto per la presenza di aree sensibili, l’art. 4, comma 7-bis, del d.l. 60/2024 conv. in l. n. 95/2024, in tema di interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete, consente la localizzazione di impianti tecnologici nelle aree bianche oggetto dell'intervento anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della L. n. 36/01.
7. Con ordinanza cautelare n. 100 del 19 novembre 2025 questo T.A.R. - in ragione del fatto che sono stati impugnati gli atti autorizzatori per la realizzazione di un’infrastruttura di rete finanziata con le risorse del PNRR - ha ordinato la notifica ELimpugnativa alle Amministrazioni centrali di cui all’art. 12-bis, co. 4, del decreto legge n. 68/2022, ed ha ritenuto che, stante l’avvenuto completamento della stazione radio base in data 11 agosto 2025 e la successiva attivazione degli apparati il successivo 28 ottobre, le prerogative della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione ELudienza pubblica.
8. In vista della decisione si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha segnalato che le Amministrazioni statali, non avendo adottato i provvedimenti impugnati, non avrebbero titolo a controdedurre sugli stessi. Dopo lo scambio di memorie e repliche, alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame ELeccezione di irricevibilità ELimpugnativa, perché il ricorso è infondato nel merito.
10. I ricorrenti impugnano il titolo autorizzatorio unico rilasciato per silentium dal Comune di Citerna in favore di IT per l'installazione di una stazione radio base per reti di comunicazioni elettroniche finanziata, nell’ambito del piano 5G Italia, per la copertura di aree a fallimento di mercato: ai sensi ELart. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 259 del 2003 tali infrastrutture sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e sono quindi compatibili con ogni destinazione urbanistica, proprio al fine di poter garantire la corretta copertura del segnale radiomobile in ogni parte del territorio comunale; inoltre la relativa procedura autorizzatoria è semplificata ed il titolo autorizzatorio unico è subordinato alla verifica da parte ELARPA del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relative disposizioni di attuazione. Nei 60 giorni successivi alla presentazione EListanza unica in difetto di pareri negativi, il titolo matura per silenzio assenso, come nel caso in esame.
11. Premesso quanto sopra, il primo motivo non può essere condiviso.
Secondo i ricorrenti il Comune di Citerna avrebbe sostanzialmente disatteso gli oneri di pubblicità previsti dall’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 259/03 in quanto l’istanza sarebbe stata pubblicata “ con indicazioni minime e non sufficientemente esaustive ”, così da obliterare le facoltà partecipative del pubblico.
11.1. A parte la considerazione che la censura appare generica laddove non precisa quali sarebbero stati i contenuti tali da garantire la completezza della pubblicazione (dato che la stessa norma abilita il Comune a “ non diffondere i dati caratteristici ELimpianto ”), risulta dagli atti che la pubblicazione EListanza di IT è avvenuta sull’albo pretorio online del Comune di Citerna, che ai sensi ELart. 2, comma 1 del Regolamento comunale per la gestione ELalbo pretorio, approvato con delibera consiliare n. 2/2013, “è costituito da un’area del sito web istituzionale ELAmministrazione, reperibile all’indirizzo http://www.citerna.net, denominata “Albo pretorio”.
Tale forma di pubblicità è stata ritenuta idonea per l'istanza di autorizzazione all'installazione di un impianto SRB, dato che l'albo pretorio online, per le sue caratteristiche, garantisce la possibilità di raggiungere una platea di destinatari ben più ampia di quella potenzialmente raggiunta da mezzi di pubblicazione di natura fisica, anche in considerazione del fatto che il sito web istituzionale dei singoli Comuni rappresenta il principale portale di pubblico accesso alle informazioni che attengono al rapporto tra l'Ente e la popolazione locale, senza limiti né di tempo né di spazio (il sito è consultabile in ogni dove e in qualunque momento). (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 5 febbraio 2025, n. 2665, e T.A.R. Toscana, sez. II, 15 maggio 2025, n. 860).
11.2. In ogni caso è lo stesso art. 44, comma 5, del già citato decreto 259 a precisare che “tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto ai sensi del presente articolo ” così fondando un meccanismo di sanatoria avallato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (tra cui T.A.R. Umbria 27 dicembre 2023 n. 760, nonché ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 06 ottobre 2021, n. 10214).
12. Il secondo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, per la sostanziale identità delle questioni trattate, e devono essere respinti.
I ricorrenti lamentano la mancata acquisizione da parte del Comune di un parere tecnico- sanitario in cui si valuti la possibile incidenza ELinquinamento elettromagnetico prodotto dalla stazione radio base nei confronti dei cittadini della frazione di Pistrino, così da poter eventualmente valutare l’assentibilità EL istanza di IT con la doverosa tutela della salute delle persone, tra cui potrebbero esservi bambini, persone malate o elettrosensibili (come la sig.ra ZZ, portatrice di peace maker).
12.1. La tesi di parte ricorrente poggia su un presupposto erroneo, dato che la tutela della salute della popolazione dall’ esposizione alle emissioni delle stazioni radio base non è interesse che spetta al Comune tutelare (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2022, n. 10992, T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 28 dicembre 2022, n. 1381): sia l’art. 8 della L. n. 36/2001 che l’art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003 attribuiscono ad A.R.P.A. la competenza in tema di inquinamento elettromagnetico, i relativi limiti di esposizione e valori di attenzione, tanto è vero che il relativo parere tecnico preventivo favorevole condiziona il rilascio del provvedimento unico. Nessuna concorrente funzione sul punto è attribuibile né all’ASL (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 30 agosto 2023, n. 4917) né all’INAIL, né ad altri enti, come ventilato dai ricorrenti.
12.2. Discende da ciò che qualora, per assurdo, il Comune avesse negato l’autorizzazione unica riferendosi a presunte ragioni radioprotezionistiche, il provvedimento di diniego sarebbe risultato illegittimo, dato che in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale, “ l’osservanza dei “valori soglia” di cui al DPCM 8 luglio 2003, soddisfa di per sé le esigenze di tutela precauzionale della salute collettiva: questo perché lo stato ha “cristallizzato” le esigenze di tutela della salute dall’inquinamento elettromagnetico nei limiti di esposizione di cui al predetto decreto, quindi, nell’attuale vigenza degli stessi, il principio di precauzione deve ritenersi rispettato allorché i parametri ivi contenuti risultano soddisfatti.” (T.A.R. Umbria, n. 760/2023, cit., ed anche Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034, e T.A.R. Veneto, sez. III, 29 settembre 2025, n. 1635).
12.3. Nel caso de quo A.R.P.A., esaminando la relazione sanitaria e l’allegata Analisi di Impatto Elettromagnetico di IT ha reso il parere favorevole del 10 ottobre 2024, attestando il rispetto dei valori di emissione prescritti dalla legge, circostanza che andrà ulteriormente validata anche in sede di successivi controlli post operam . Né corrisponde al vero che la stessa ARPA, nel citato parere avesse sollecitato il Comune a svolgere più approfonditi accertamenti sanitari, dato che nel testo si legge soltanto il rinvio all’Ente “ per qualsiasi altra valutazione di propria competenza ”, tra le quali, come già detto, la legge esclude le questioni sull’inquinamento elettromagnetico.
Date tali premesse, emerge l’infondatezza ELargomento secondo cui il Comune avrebbe dovuto verificare preventivamente al rilascio del titolo la presenza di soggetti più vulnerabili alle emissioni di una stazione radio base, proprio perché si tratterebbe di accertamento effettuato in carenza di potere; inoltre secondo la prevalente letteratura scientifica il rispetto dei limiti fissati dalla legge escluderebbe rischi concreti alla salute delle persone, senza che siano disponibili conclusivi studi di segno contrario, il che esclude l’onere per l’Ente di verificare l’eventuale presenza di soggetti più vulnerabili. Peraltro sul punto risultano carenti conclusive allegazioni di parte ricorrente, che oltre a richiamare generiche asserzioni sulla maggiore pericolosità degli effetti della tecnologia 5G sulle persone, non produce alcuna relazione tecnico sanitaria che evidenzi, in ipotesi, i limiti degli accertamenti favorevoli in atti, né dimostra in alcun modo che il peace maker impiantato nella suocera di uno dei ricorrenti interferisca effettivamente con le emissioni generate dall’impianto avversato (le brochure tecniche degli apparecchi elettromedicali depositate sul punto nulla chiariscono sugli ipotetici rischi derivanti dalle interferenze).
13. Procedendo per analogia degli argomenti trattati nell’impugnativa, si deve respingere anche il quinto mezzo, nella parte in cui contesta la condivisibilità della relazione sanitaria allegata all’istanza di IT, perchè prodotta da un soggetto interessato alla realizzazione ELantenna, oltre che carente di istruttoria, senza che però vengano indicati i profili da approfondire o le intrinseche mancanze della stessa, disvelando sotto tale profilo una evidente inammissibilità della censura.
La parte ricorrente omette di considerare che la “ relazione tecnico- sanitaria del campo elettromagnetico esistente e previsionale” è stata validata da ARPA, l’organismo competente in materia, che l’ha ritenuta esaustiva; in assenza di concrete censure metodologiche la provenienza della stessa non può certo costituire indice di inaffidabilità, specie, come detto, in assenza di produzione in giudizio di una ulteriore relazione tecnica che la sconfessi o quantomeno ne evidenzi i limiti.
Peraltro non può costituire neppure indizio di difetto di istruttoria la circostanza che IT non abbia effettuato le misurazioni sulle proprietà dei ricorrenti, che si troverebbero a distanze non inferiori di 90 metri dall’antenna: infatti la predetta relazione reca misurazioni a distanze inferiori, ovvero a partire da 10 metri, per proseguire a 18, a 59 ed infine a 164 metri dalla stazione radio base. In considerazione della natura pianeggiante ELarea, priva di ostacoli di rilievo - e partendo dal presupposto che le onde si propagano in modo tendenzialmente uniforme in tutte le direzioni - tali misure possono senz’altro ritenersi indicative del rispetto dei limiti di emissione anche nelle aree occupate dalle proprietà dei ricorrenti.
14. Per ragioni analoghe deve essere disatteso anche l’ottavo motivo, che contesta il parere tecnico preventivo ARPA perché si sarebbe limitato a “validare” le conclusioni della relazione di parte senza svolgere autonomi accertamenti istruttori. Ancora una volta la predetta censura appare inammissibile,
in quanto l’unico motivo su cui i ricorrenti basano l’inattendibilità del predetto parere è la contrarietà alle proprie tesi, senza fornire un principio di prova sull’erroneità/non condivisibilità del punto di vista oggettivo degli esiti cui è giunto.
L’organismo tecnico si è espresso valutando i dati offerti da IT sulla base delle nozioni tecnico- scientifiche a sua disposizione (anche derivanti dai molti progetti già esaminati in precedenza) che gli consentono di vagliarne l’attendibilità, anche eventualmente senza svolgere accertamenti autonomi ed ulteriori. Inoltre, come già detto, il parere ELottobre 2024 non esaurisce i controlli sull’inquinamento elettromagnetico di ARPA, che effettuerà verifiche dopo l’installazione delle antenne ed anche successivamente.
15. Non merita condivisione neppure il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta l’omessa indizione della conferenza dei servizi, ritenendo mancanti il parere sanitario ELAS ed il parere idraulico della Regione Umbria, dato che un’analoga antenna realizzata da IT in precedenza a circa 1,7 Km di distanza era stata autorizzata previo esperimento della predetta conferenza.
L’art. 44, comma 7, del D.lgs. 259 del 2003 prevede che il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza unica, una conferenza di servizi quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, nulla osta, ecc..
IT nell’istanza unica relativa al progetto in esame, presentata il 30 settembre 2024 – diversamente dall’istanza per l’impianto precedente di altro gestore – non chiedeva l’indizione della conferenza dei servizi, né il Comune, pur potendo farlo, ha ritenuto di convocarla, perché non ve ne erano i presupposti, mancando la pluralità di contributi di acquisire.
Infatti, come visto sopra, non doveva essere acquisito nessun parere sanitario ELAS (bastando quello ELARPA) né alcun parere idraulico, che a norma ELart. 28, comma 3, del PAI non è obbligatorio per gli interventi per infrastrutture di rete ed impianti tecnologici di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma 1 del medesimo articolo.
In ogni caso, quanto alle valutazioni di compatibilità idraulica si condivide quanto sostenuto dalla controinteressata, secondo cui la relazione idraulica e gli allegati all’istanza unica sono stati comunicati oltre che ad ARPA, anche alla regione Umbria e all’Autorità di Bacino, che nulla hanno eccepito sul punto. Inoltre diversamente dal parere di ARPA, la legge non condiziona il rilascio ELautorizzazione all’acquisizione degli stessi.
Ed ancora, quanto ai contenuti del parere idraulico della Regione Umbria rilasciato nel 2022 nel differente procedimento relativo all’antenna preesistente, si osserva che essi appaiono essere stati in larga parte recepiti in sede di indicazioni progettuali riportate nella relazione idraulica del progetto in esame, ove si precisa che “• non si ha nessuna problematica per l’installazione del palo portante della stazione radio base se non la sua realizzazione in periodi con assenza di precipitazioni e che comunque potrebbe trovarsi coperto alla base dalla lama di esondazione; • tutte le strumentazioni elettriche e funzionali dovranno essere poste ad una quota superiore ai 78 cm della lama d’acqua attesa nel sito per tempi di ritorno pari a 200 anni; • l’eventuale recinzione ELarea dovrà garantire comunque lo smaltimento delle acque di piena attraverso una rete a maglia aperta ”.
Quindi pur in assenza di un esplicito coinvolgimento delle Autorità competenti in materia idraulica, comunque notiziate ELintervento e poste in condizioni di partecipare, l’operatore adottava le indicazioni precauzionali fornite dalla regione Umbria in altro procedimento.
16. Proseguendo per analogia argomentativa con le censure riguardanti le asserite criticità ELautorizzazione unica sotto il profilo idraulico, si deve disattendere altresì il settimo motivo, nella parte in cui si assume che l’intervento in oggetto sarebbe precluso dalla circostanza che l’area ricade in fascia A di pericolosità idraulica “ con rischio di esondazione con tempi di ritorno pari a 50 anni, dovuta al reticolo secondario che nello specifico risulta il Torrente Sovara ed i suoi affluenti in sinistra idraulica come il Rio Vingonaccio che borda il sito in esame ad ovest sud-ovest ”.
16.1. L’art. 28 del PAI al comma 2 precisa che nella fascia A sono ammessi esclusivamente:
- gli interventi “ di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili,
compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all’interno ELarea di pertinenza della stessa opera pubblica. [..] Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile” (lett. e);
- “ gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e)” (lett. f).
E’ evidente che la stazione radio base costituisca infrastruttura di rete per impianto tecnologico, che non comporta realizzazione di nuove volumetrie.
16.2. Sul punto si legge nella relazione idraulica allegata al progetto “Quanto sopra (ovvero la localizzazione in fascia A, ndr) determina necessariamente la stretta osservanza delle norme di cui all'articolo 28 delle NTA del PAI evidenziando che l'intervento: • non determina aumento carico antropico ed urbanistico; • non determina modifiche del deflusso di piena; • non aumento il livello di rischio ed essendo un nuovo impianto tecnologico rientra tra le opere consentite ai sensi delle lettere e) ed f) del comma 2 ELarticolo 28 sopra citato .”
Sulla base di tali considerazioni nella medesima relazione idraulica si adottavano gli accorgimenti già richiamati in sede di esame del terzo motivo, ovvero la realizzazione del palo in periodi con assenza di precipitazioni (infatti i lavori sino sono svolti tra fine giugno ed agosto) tutte le strumentazioni elettriche e funzionali sono stati posti ad una quota superiore ai 78 cm della lama d’acqua attesa nel sito per tempi di ritorno pari a 200 anni (come indicato dalla Regione nel parere relativo all’impianto precedente) e che l’eventuale recinzione ELarea dovrà garantire comunque lo smaltimento delle acque di piena attraverso una rete a maglia aperta.
La ricorrente non contesta il contenuto della relazione idraulica, né l’idoneità delle misure ivi indicate, ma si limita a confutare la sussumibilità ELintervento nelle categorie di cui all’art. 28, comma 2, lett. e) ed f) del PAI, che invece paiono prima facie applicabili allo stesso, quindi la censura va respinta.
17. Infine neppure è meritevole di condivisione il sesto mezzo, a mente del quale il Comune avrebbe dovuto prendere in considerazione possibili localizzazioni alternative per l’antenna (tra cui quella in adiacenza al vicino cimitero), in ragione del fatto che, da un lato, le abitazioni dei ricorrenti sarebbero situate in aree sensibili e che, dall’altro, a meno di 100 metri dall’antenna sorgerebbe l’asilo nido “ND” che rientrerebbe a pieno titolo tra le zone sconsigliate per l’installazione di infrastrutture di rete.
17.1. A norma ELart. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 “ i comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43,44,45,46,47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4 ”.
Il Comune di Citerna ha adottato il predetto regolamento con delibera consiliare n. 7 del 17 gennaio 2009. Nel relativo piano elettromagnetico comunale si prevede che “gli impianti dovranno essere installati preferibilmente in zone definite nel P.R.G. come zone “E” ovvero a prevalente destinazione agricola ”, inoltre si individuano quali aree sensibili quelle “ destinate ad asili, scuole elementari, scuole medie inferiori, ospedali, case di cura e di riposo. All’interno del perimetro di tali aree allargato di 100 metri in tutte le direzioni non è ammessa l’installazione di s.r.b .”. Il piano elenca nominativamente le singole scuole, case di cura e di riposo che integrano aree sensibili.
17.2. Ciò posto, non sembra che le abitazioni dei ricorrenti possano rientrare nelle aree sensibili, perché non risulta dimostrato che risultino comprese nel perimetro dei 100 metri da uno di tali siti; in particolare i ricorrenti fanno richiamo all’elaborato 02 del paino comunale ove risultano individuati i due ricettori sensibili SC03 e SC04, rispettivamente corrispondenti alla scuola materna privata di Pistrino e alla scuola elementare, che però non risultano mai citati quali aree situate nelle vicinanze delle loro proprietà. Al contrario i ricorrenti richiamano più volte quale area sensibile di loro interesse la zona di rispetto ELasilo nido “ND”, che però non è ricompreso nel piano (in quanto costruito successivamente) e per il quale non risulta comunque dimostrata l’effettiva distanza con l’infrastruttura, che ammonterebbe a circa 80 metri, senza che però ne sia fornita prova.
Quindi in assenza di dimostrazione che l’antenna intercetta il perimetro di una delle zone sensibili, o comunque ELesistenza di altri limiti ostativi, la localizzazione della stazione radio base non può essere validamente censurata, costituendo la stessa, come noto, opera di pubblica utilità, compatibile in linea di principio con qualunque destinazione urbanistica, nell’ottica della capillare copertura nazionale mediante infrastrutture di rete.
17.3. Va infatti richiamato il consolidato orientamento secondo cui è illegittimo ogni divieto generalizzato alla installazione degli impianti nel territorio comunale, rimanendo consentiti solo divieti alla localizzazione ben specificati: " L'art. 8, comma 6, della L. n. 36 del 2001 preclude ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche nel loro territorio, consentendo solo regolamenti che assicurino il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti con riferimento a siti sensibili individuati specificamente. Un regolamento comunale che imponga divieti generalizzati di installazione risulta illegittimo " (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 10 marzo 2025, n. 1994, ed anche T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 05 febbraio 2025, n. 2665).
Da questo punto di vista parte della giurisprudenza ha sottolineato come nei regolamenti comunali “si parla di "siti sensibili" (e non di aree sensibili); si dice che i siti devono essere "individuati in modo specifico"; si escludono le "aree" ("con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio"). (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VII, 16 giugno 2025 n. 4508). In questo senso si vuole sottolineare la necessità che le aree sensibili siano concretamente individuate in riferimento ad uno specifico sito (scuola, ospedali o altri) senza poterle estendere indiscriminatamente.
17.4. In ogni caso è stato chiarito che “ è consentito derogare al parametro della distanza minima dai siti sensibili (fermo restando il divieto di collocazione su questi ultimi) se l'installazione della s.r.b. all'interno della fascia altrimenti interdetta risulta necessaria ad assicurare la copertura del segnale sul territorio comunale, da intendersi come l'idoneità ad assicurare il miglior segnale possibile (non avendo altrimenti senso, sul piano logico prima ancora che tecnico e giuridico, la realizzazione di un impianto che eroga un segnale di scarsa intensità).
Solo per completezza, va detto che ove la norma regolamentare non avesse contenuto una clausola quale quella del secondo comma, ma avesse posto un divieto tout court di installare s.r.b. entro una determinata fascia di interdizione, la norma stessa non si sarebbe sottratta alle censure prospettate dalla ricorrente, dato che il potere regolamentare attribuito ai Comuni dall'art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001 è limitato "con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico" (qual è la ricordata scuola materna), e non si estende alle aree circostanti ricomprese entro un determinato raggio, perché ciò comporterebbe un divieto generalizzato di installazione su ampie zone del territorio comunale .” (T.A.R. Veneto, sez. III, 23 settembre 2025, n. 1602).
17.5. Peraltro, con specifico riferimento al caso in esame l’art. 4, comma 7-bis, del d.l. 60/2024 conv. in l. n. 95/2024, stabilisce che “ al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano “Italia 5G” di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara ”. Quindi le SRB finalizzate a coprire aree bianche individuate nell’ambito del Piano Italia 5G, come quella di cui è causa, possono essere localizzate in funzione delle anzidette necessità di copertura, prescindendo cioè, laddove necessario, dagli eventuali vincoli localizzativi previsti nei regolamenti comunali. Ed in effetti in sede di memoria di costituzione IT deposita una foto estratta da Google earth con sovrapposizione dei pixel necessari all’efficace copertura di rete, da cui risulta che, in effetti, la posizione ELantenna risulta prescelta in ragione ELintegrale copertura del centro abitato di Pistrino.
17.6. In considerazione di ciò, anche l’eventuale posizionamento ELantenna all’estremo limite della zona sensibile derivante dall’asilo nido (comunque assente dal regolamento comunale) non costituirebbe ragione ostativa alla localizzazione che risulta l’unica idonea ad assicurare l’efficace copertura della rete 5G. Da questo punto di vista la preesistenza di un’altra antenna a circa 1,7 Km da questa non è motivo di interferenza, dato che l’installazione ELinfrastruttura oggetto di causa nasce evidentemente dalla necessità di assicurare al Comune di Citerna quella copertura di rete che la precedente antenna non garantisce.
18. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
19. La natura degli interessi coinvolti induce il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE NG, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN NI | CE NG |
IL SEGRETARIO