TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 101
TAR
Ordinanza cautelare 19 novembre 2025
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata pubblicità del provvedimento autorizzativo

    La pubblicazione sull'albo pretorio online è ritenuta idonea a raggiungere un'ampia platea di destinatari. Inoltre, la mancata pubblicità non è causa di annullabilità del titolo autorizzativo.

  • Rigettato
    Mancata valutazione della compatibilità con la pericolosità idraulica e mancata acquisizione parere sanitario

    La tutela della salute dall'esposizione alle emissioni delle stazioni radio base è competenza esclusiva di ARPA, non del Comune. Il parere favorevole di ARPA, che verifica il rispetto dei limiti di emissione, è sufficiente. Il rispetto dei limiti di legge tutela la salute collettiva.

  • Rigettato
    Omessa indizione della conferenza dei servizi e mancata acquisizione pareri

    La conferenza dei servizi non era presupposta dall'istanza unica presentata da IT, né era obbligatoria l'acquisizione di pareri sanitari o idraulici per questo tipo di intervento.

  • Rigettato
    Violazione del PAI e illegittima autorizzazione in fascia di pericolosità idraulica

    La stazione radio base rientra tra le infrastrutture di rete e impianti tecnologici ammessi in fascia A del PAI, a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso e che vengano adottate misure precauzionali, come avvenuto.

  • Rigettato
    Mancata considerazione di localizzazioni alternative e violazione del piano elettromagnetico comunale

    Le abitazioni dei ricorrenti non sono state dimostrate essere aree sensibili. L'asilo nido non era presente nel piano comunale all'epoca dell'adozione. L'intervento è di pubblica utilità e la localizzazione è necessaria per garantire la copertura di rete, anche in deroga ai regolamenti comunali per gli interventi PNRR.

  • Rigettato
    Criticità della relazione tecnico-sanitaria prodotta da IT

    La relazione è stata validata da ARPA, l'organismo competente. Le misurazioni effettuate a distanze inferiori a quelle delle proprietà dei ricorrenti sono indicative del rispetto dei limiti di emissione.

  • Rigettato
    Criticità del parere tecnico preventivo ARPA

    ARPA ha valutato i dati sulla base delle proprie competenze tecniche. Ulteriori controlli verranno effettuati post-installazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 101
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 101
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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