Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 779
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inutilizzabilità combinazione metodi di valutazione

    La Corte ritiene che i metodi utilizzati dall'Ufficio siano coerenti e appropriati per la valutazione dei rami d'azienda ceduti, in particolare considerando il valore della raccolta bancaria e dei dipendenti trasferiti. Il metodo DDM, pur teoricamente valido, è considerato meno affidabile in pratica per la sua soggettività e volatilità.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità combinazione metodi di valutazione

    La Corte ritiene che i metodi utilizzati dall'Ufficio siano coerenti e appropriati per la valutazione dei rami d'azienda ceduti, in particolare considerando il valore della raccolta bancaria e dei dipendenti trasferiti. Il metodo DDM, pur teoricamente valido, è considerato meno affidabile in pratica per la sua soggettività e volatilità.

  • Rigettato
    Inutilizzabilità combinazione metodi di valutazione

    La Corte ritiene che i metodi utilizzati dall'Ufficio siano coerenti e appropriati per la valutazione dei rami d'azienda ceduti, in particolare considerando il valore della raccolta bancaria e dei dipendenti trasferiti. Il metodo DDM, pur teoricamente valido, è considerato meno affidabile in pratica per la sua soggettività e volatilità.

  • Accolto
    Illegittima applicazione delle sanzioni

    La Corte accoglie il ricorso relativamente alle sanzioni, ritenendo che l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 non sussista, data l'ampia discrezionalità lasciata ai contribuenti nella determinazione del valore venale dei rami d'azienda.

  • Accolto
    Illegittima applicazione delle sanzioni

    La Corte accoglie il ricorso relativamente alle sanzioni, ritenendo che l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 non sussista, data l'ampia discrezionalità lasciata ai contribuenti nella determinazione del valore venale dei rami d'azienda.

  • Accolto
    Illegittima applicazione delle sanzioni

    La Corte accoglie il ricorso relativamente alle sanzioni, ritenendo che l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 non sussista, data l'ampia discrezionalità lasciata ai contribuenti nella determinazione del valore venale dei rami d'azienda.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione 3, riunita in udienza, ha pronunciato sentenza in merito a tre ricorsi riuniti, proposti da Ricorrente_1 Spa, Ricorrente_2 S.p.a. e Ricorrente_3 S.p.a., aventi ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano. La controversia verte sulla rideterminazione del valore di due rami d'azienda ceduti da Ricorrente_2 e Ricorrente_3 a Ricorrente_1, con conseguente accertamento di maggiori imposte di registro e irrogazione di sanzioni amministrative. I ricorrenti hanno sollevato tre motivi di ricorso: il primo concernente l'inutilizzabilità della combinazione del metodo patrimoniale complesso con valorizzazione della raccolta e del metodo del costo di sostituzione del personale, in violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131/1981, sostenendo l'utilizzabilità del metodo Dividend Discount Model (DDM); il secondo relativo all'illegittima applicazione delle sanzioni per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 472/1997; il terzo, subordinato al secondo, riguardante la sproporzione della sanzione ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472/1997. L'Agenzia delle Entrate, dal canto suo, ha difeso la correttezza della propria determinazione del valore e l'applicazione delle sanzioni.

Il Collegio ha deciso di accogliere parzialmente i ricorsi, limitatamente alle sanzioni, rigettandoli nel resto. In merito alla determinazione del valore dei rami d'azienda, la Corte ha ritenuto che i metodi utilizzati dall'Ufficio, pur discostandosi dalla perizia di parte, fossero coerenti con la tipologia del ramo d'azienda ceduto e con la prassi valutativa nel settore bancario, in particolare valorizzando la raccolta e i dipendenti trasferiti. Si è evidenziato come il metodo patrimoniale complesso sia il più rappresentativo per la stima delle aziende bancarie e come il DDM, pur diffuso, possa peccare di scarsa oggettività e affidabilità pratica a causa della volatilità dei dividendi stimati e dell'incapacità di catturare i flussi di risultato rilevanti. Pertanto, i valori accertati dall'Ufficio sono stati confermati. Relativamente alle sanzioni, invece, la Corte ha accolto il motivo subordinato dei ricorrenti, ritenendo insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, dato che l'art. 51 del D.P.R. n. 131/1986 lascia ampi spazi di discrezionalità ai contribuenti nella definizione dei metodi di valutazione. Di conseguenza, le sanzioni sono state ritenute non applicabili. Le spese di giudizio sono state compensate, data la natura della controversia.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 779
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 779
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo