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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1913/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di AP Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 1913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c.
TRA
elettivamente domiciliato in AP alla Traversa Antonino Pio, n. 64, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Aniello Musto dal quale è rappresentato e difeso giusta di procura in atti
OPPONENTE
E in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Avellino alla via Giovanni Palatucci, n. 26, preso lo studio dell'Avv. Lucia Raffaella
Del Guercio, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti
OPPOSTO nonchè
Controparte_2
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in AP alla via Amerigo Vespucci
[...]
172, rappresentata e difesa dell'Avv. Luciano Scafidi con giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120239017583785000 del 2023, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dall' , relative all'anno 2014. Controparte_2
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) difetto della regolare notifica delle cartelle esattoriali;
2) la intervenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione;
3) carenza della propria legittimazione passiva. Ciò premesso, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
L si costituiva, eccependo la mancata estinzione del diritto di credito oggetto Controparte_1
del giudizio.
Regolarmente evocato in giudizio, l' di AP si costituiva, aderendo alle Controparte_2
eccezioni della convenuta Controparte_3
Tanto premesso, l'opposizione va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, si evidenzia che i diritti di credito rappresentati da sanzioni amministrative irrogate dall' si prescrivono nel termine breve di cinque anni, trattandosi di un Controparte_2
credito erariale iscritto a ruolo, come sostenuto dalla Corte di Cassazione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha stabilito, in molteplici occasioni, che il termine prescrizionale ordinario decennale non trova applicazione per i crediti erariali della pubblica amministrazione iscritti a ruolo: in quanto atti amministrativi la loro prescrizione è quinquennale.
Ciò posto, sembra opportuno valutare l'avvenuta estinzione, verificando se siano stati correttamente notificati atti interruttivi dell'anzidetto termine di prescrizione.
A tal fine, è necessario rilevare che si è validamente perfezionata la notifica dell'atto interruttivo costituito dalle cartelle di pagamento n. 07120170000376780000. In tal caso, il messo o ufficiale giudiziario ha notificato la cartella esattoriale all'ex coniuge del legittimo destinatario. Come sostenuto dalla giurisprudenza, la notifica all'ex coniuge si intende, in ogni caso, perfezionata laddove il destinatario non dimostri di aver comunicato all'ente comunale l'avvenuto cambio di residenza. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che il contribuente è sempre tenuto a comunicare all'ex coniuge e all'ufficio anagrafe il nuovo domicilio. Ove egli non provveda a tale comunicazione con diligenza e solerzia, la notifica all'ex coniuge non più convivente, presso l'ultimo domicilio fiscale mai rettificato, è valida e idonea a produrre l'effetto di avvenuta conoscenza legale dell'atto trasmesso. Si osserva, peraltro, che, da certificato anagrafico dell' (presente in atti), risulta essere residente a[...] Parte_1
Circumvallazione Ovest Parco Verde in Caivano, indirizzo a cui è stato notificato l'atto impositivo.
Ne consegue che si deve considerare il procedimento notificatorio correttamente concluso. Per ciò che concerne, invece, la notifica della cartella di pagamento n. 07120170105482855000, si evidenzia che, accertata l'irreperibilità assoluta del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvedeva a eseguire la notifica ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973. Come sostenuto da autorevole giurisprudenza, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.
In particolare, l'art. 60 lett. 2) dispone che, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, è necessario procedere all'avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, la quale sarà poi affissa nell'albo del comune. In tal caso, la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Lo stato di irreperibilità assoluta, infatti, consente di escludere l'ulteriore adempimento, ai fini del perfezionamento, rappresentato dalla notifica della raccomandata informativa. Tuttavia, affinché sia applicabile tale disciplina, in luogo di quanto disposto dall'art. 140 c.p.c., è necessario che sia data prova dell'avvenute ulteriori ricerche volte a verificare se il destinatario si sia trasferito ad altro indirizzo, nell'ambito del medesimo Comune.
In tal senso, ha sostenuto la Corte di Cassazione che: “il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune” (Corte Cass. Ordinanza del 05.12.2023 n. 34038).
Non avendo il legislatore nulla disposto rispetto alle ricerche a cui l'ufficiale giudiziario è preliminarmente tenuto, la giurisprudenza ha chiarito che il notificante deve dare adeguata evidenza alle effettive ricerche, le quali devono essere compiute anzitutto "in loco" e di poi presso l'Ufficio anagrafico del Comune di residenza e domicilio fiscale, onde verificare i presupposti di fatto dell'irreperibilità assoluta ovvero solo relativa. La prova dell'avvenuta ricerca è assolta, quantomeno, con l'allegazione del certificato anagrafico, atto il quale, nel caso di specie, non è presente in atti.
Al contrario, è invalida la notifica ove l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni o clausole di stile, impedisce ogni controllo del suo operato. In assenza della prova delle avvenute ricerche, si deve, conseguentemente, ritenere che non sia stata accertata la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, circostanza che giustifica l'applicazione della disciplina di cui 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue, quindi, che non sia possibile considerare validamente compiuta la notifica della cartella di pagamento n.
07120170105482855000.
Effettuate tali doverose precisazioni, è poi opportuno procedere a valutare l'avvenuta estinzione dei diritti di credito, oggetto di atto impositivo, per decorso dei termini di prescrizione.
In tal senso, si premette che ai diritti di credito in questione non trova applicazione la disciplina della sospensione Covid. L'articolo 68 del Dl 18/2020, al cui comma 1, stabilisce che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Nel caso di specie, tuttavia, la scadenza di entrambi gli atti non ricade nel predetto periodo.
Ne consegue, quindi, che per ciò che concerne il diritto di credito oggetto della cartella di pagamento n. 07120170000376780000, lo stesso era già prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 10.07.2023, nonostante la validità della notifica avvenuta nel 2017. Altrettanto si rileva rispetto alla cartella di pagamento n.
07120170105482855000, stante l'assenza di atti interruttivi validamente notificati.
In considerazione di quanto esposto, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Aniello Musto.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di AP Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1913/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
07120239017583785000 del 2023;
- condanna l' e l' alla refusione delle Controparte_4 Controparte_2
spese di lite in favore di nella misura complessiva di euro 9.433,00 oltre rimborso Parte_1 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Aniello Musto.
Così deciso in Aversa, il 16.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di AP Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Monica Marrazzo;
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al numero 1913 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex artt. 615, primo comma c.p.c.
TRA
elettivamente domiciliato in AP alla Traversa Antonino Pio, n. 64, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Aniello Musto dal quale è rappresentato e difeso giusta di procura in atti
OPPONENTE
E in persona del l.r.p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Avellino alla via Giovanni Palatucci, n. 26, preso lo studio dell'Avv. Lucia Raffaella
Del Guercio, dalla quale è rappresentata e difesa giusta di procura in atti
OPPOSTO nonchè
Controparte_2
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in AP alla via Amerigo Vespucci
[...]
172, rappresentata e difesa dell'Avv. Luciano Scafidi con giusta procura in atti
OPPOSTA
Conclusioni: Come da atti introduttivi e note depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120239017583785000 del 2023, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative irrogate dall' , relative all'anno 2014. Controparte_2
Nell'atto di citazione l'opponente lamentava: 1) difetto della regolare notifica delle cartelle esattoriali;
2) la intervenuta estinzione del diritto di credito per prescrizione;
3) carenza della propria legittimazione passiva. Ciò premesso, l'opponente chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
L si costituiva, eccependo la mancata estinzione del diritto di credito oggetto Controparte_1
del giudizio.
Regolarmente evocato in giudizio, l' di AP si costituiva, aderendo alle Controparte_2
eccezioni della convenuta Controparte_3
Tanto premesso, l'opposizione va accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, si evidenzia che i diritti di credito rappresentati da sanzioni amministrative irrogate dall' si prescrivono nel termine breve di cinque anni, trattandosi di un Controparte_2
credito erariale iscritto a ruolo, come sostenuto dalla Corte di Cassazione. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha stabilito, in molteplici occasioni, che il termine prescrizionale ordinario decennale non trova applicazione per i crediti erariali della pubblica amministrazione iscritti a ruolo: in quanto atti amministrativi la loro prescrizione è quinquennale.
Ciò posto, sembra opportuno valutare l'avvenuta estinzione, verificando se siano stati correttamente notificati atti interruttivi dell'anzidetto termine di prescrizione.
A tal fine, è necessario rilevare che si è validamente perfezionata la notifica dell'atto interruttivo costituito dalle cartelle di pagamento n. 07120170000376780000. In tal caso, il messo o ufficiale giudiziario ha notificato la cartella esattoriale all'ex coniuge del legittimo destinatario. Come sostenuto dalla giurisprudenza, la notifica all'ex coniuge si intende, in ogni caso, perfezionata laddove il destinatario non dimostri di aver comunicato all'ente comunale l'avvenuto cambio di residenza. La Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che il contribuente è sempre tenuto a comunicare all'ex coniuge e all'ufficio anagrafe il nuovo domicilio. Ove egli non provveda a tale comunicazione con diligenza e solerzia, la notifica all'ex coniuge non più convivente, presso l'ultimo domicilio fiscale mai rettificato, è valida e idonea a produrre l'effetto di avvenuta conoscenza legale dell'atto trasmesso. Si osserva, peraltro, che, da certificato anagrafico dell' (presente in atti), risulta essere residente a[...] Parte_1
Circumvallazione Ovest Parco Verde in Caivano, indirizzo a cui è stato notificato l'atto impositivo.
Ne consegue che si deve considerare il procedimento notificatorio correttamente concluso. Per ciò che concerne, invece, la notifica della cartella di pagamento n. 07120170105482855000, si evidenzia che, accertata l'irreperibilità assoluta del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvedeva a eseguire la notifica ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973. Come sostenuto da autorevole giurisprudenza, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita ai sensi dell'art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.
In particolare, l'art. 60 lett. 2) dispone che, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, è necessario procedere all'avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, la quale sarà poi affissa nell'albo del comune. In tal caso, la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Lo stato di irreperibilità assoluta, infatti, consente di escludere l'ulteriore adempimento, ai fini del perfezionamento, rappresentato dalla notifica della raccomandata informativa. Tuttavia, affinché sia applicabile tale disciplina, in luogo di quanto disposto dall'art. 140 c.p.c., è necessario che sia data prova dell'avvenute ulteriori ricerche volte a verificare se il destinatario si sia trasferito ad altro indirizzo, nell'ambito del medesimo Comune.
In tal senso, ha sostenuto la Corte di Cassazione che: “il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune” (Corte Cass. Ordinanza del 05.12.2023 n. 34038).
Non avendo il legislatore nulla disposto rispetto alle ricerche a cui l'ufficiale giudiziario è preliminarmente tenuto, la giurisprudenza ha chiarito che il notificante deve dare adeguata evidenza alle effettive ricerche, le quali devono essere compiute anzitutto "in loco" e di poi presso l'Ufficio anagrafico del Comune di residenza e domicilio fiscale, onde verificare i presupposti di fatto dell'irreperibilità assoluta ovvero solo relativa. La prova dell'avvenuta ricerca è assolta, quantomeno, con l'allegazione del certificato anagrafico, atto il quale, nel caso di specie, non è presente in atti.
Al contrario, è invalida la notifica ove l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni o clausole di stile, impedisce ogni controllo del suo operato. In assenza della prova delle avvenute ricerche, si deve, conseguentemente, ritenere che non sia stata accertata la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, circostanza che giustifica l'applicazione della disciplina di cui 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973. Ne consegue, quindi, che non sia possibile considerare validamente compiuta la notifica della cartella di pagamento n.
07120170105482855000.
Effettuate tali doverose precisazioni, è poi opportuno procedere a valutare l'avvenuta estinzione dei diritti di credito, oggetto di atto impositivo, per decorso dei termini di prescrizione.
In tal senso, si premette che ai diritti di credito in questione non trova applicazione la disciplina della sospensione Covid. L'articolo 68 del Dl 18/2020, al cui comma 1, stabilisce che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. Nel caso di specie, tuttavia, la scadenza di entrambi gli atti non ricade nel predetto periodo.
Ne consegue, quindi, che per ciò che concerne il diritto di credito oggetto della cartella di pagamento n. 07120170000376780000, lo stesso era già prescritto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 10.07.2023, nonostante la validità della notifica avvenuta nel 2017. Altrettanto si rileva rispetto alla cartella di pagamento n.
07120170105482855000, stante l'assenza di atti interruttivi validamente notificati.
In considerazione di quanto esposto, l'opposizione va accolta.
Le spese del presente grado di giudizio sono regolate secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Aniello Musto.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di AP Nord, III sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1913/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n.
07120239017583785000 del 2023;
- condanna l' e l' alla refusione delle Controparte_4 Controparte_2
spese di lite in favore di nella misura complessiva di euro 9.433,00 oltre rimborso Parte_1 delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Aniello Musto.
Così deciso in Aversa, il 16.04.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Monica Marrazzo