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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 958/2025
TRIBUNALE DI PESARO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice esaminato il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo presentato da
(C.F. ) e i chiarimenti successivamente Parte_1 C.F._1
forniti; rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
rilevato che dalle verifiche effettuate nel presente procedimento monitorio non emergono clausole abusive (v. Cass. S.U. n.9479/2023); considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., ma non i presupposti per la provvisoria esecuzione in quanto:
- la parte ricorrente - in difformità rispetto al principio generale di economia processuale e di concentrazione del processo - non ha coltivato l'istanza di ingiunzione dei canoni secondo la speciale disciplina prevista dagli artt. 658 e 664 c.p.c. in materia di contratto di locazione, che prevede de plano la concessione della provvisoria esecutorietà da parte del giudice che convalida lo sfratto;
- non ha indicato specifici fatti, ad eccezione della morosità, da cui dovrebbe risultare il grave pregiudizio nel ritardo;
INGIUNGE A
(C.F. ) CP_1 C.F._2
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di €5.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €145,50 per esborsi ed
€567,00 per compenso del difensore, oltre alle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di pagamento o di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo e si procederà ad esecuzione forzata e il debitore, quand'anche si tratti di un consumatore, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Pesaro, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Manuela Mari atto sottoscritto digitalmente
TRIBUNALE DI PESARO
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice esaminato il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo presentato da
(C.F. ) e i chiarimenti successivamente Parte_1 C.F._1
forniti; rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
rilevato che dalle verifiche effettuate nel presente procedimento monitorio non emergono clausole abusive (v. Cass. S.U. n.9479/2023); considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c., ma non i presupposti per la provvisoria esecuzione in quanto:
- la parte ricorrente - in difformità rispetto al principio generale di economia processuale e di concentrazione del processo - non ha coltivato l'istanza di ingiunzione dei canoni secondo la speciale disciplina prevista dagli artt. 658 e 664 c.p.c. in materia di contratto di locazione, che prevede de plano la concessione della provvisoria esecutorietà da parte del giudice che convalida lo sfratto;
- non ha indicato specifici fatti, ad eccezione della morosità, da cui dovrebbe risultare il grave pregiudizio nel ritardo;
INGIUNGE A
(C.F. ) CP_1 C.F._2
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di €5.500,00;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in €145,50 per esborsi ed
€567,00 per compenso del difensore, oltre alle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di pagamento o di opposizione il decreto diverrà esecutivo e definitivo e si procederà ad esecuzione forzata e il debitore, quand'anche si tratti di un consumatore, non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Pesaro, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Manuela Mari atto sottoscritto digitalmente