Cass. civ., sez. III, sentenza 18/10/1966, n. 2521
CASS
Sentenza 18 ottobre 1966

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Qualora l'attore abbia richiesto il pagamento del residuo di un credito ed il convenuto abbia domandato, a sua volta, che sia accertata con efficacia di giudicato l'ammontare complessivo del rapporto intercorso fra le parti, ove l'attore riconosca l'esattezza dell'ammontare indicato dal convenuto, non sorge, per Mancanza di interesse, una questione pregiudiziale idonea a spostare la Competenza ai sensi dell'art 34 cod proc civ.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/10/1966, n. 2521
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2521
    Data del deposito : 18 ottobre 1966

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