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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6041 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6221/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Nella seguente composizione: Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere NN Gianì Consigliere rel. all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 6221 del Ruolo generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lello Spoletini presso il cui studio in Roma, in Via Virginio Orsini n. 19 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE E
( ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana presso il cui studio in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 6885/2020 pubblicata in data 5.05.2020.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante : Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Roma accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata 6885/2020 del Tribunale di Roma, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6885/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa CRUCIANI, nell'ambito del giudizio N.R.G. 11801/2017, depositata in cancelleria in data 5 Maggio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) Ritenere e dichiarare “
[...]
”, in persona del relativo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, responsabile di diffamazione nei confronti di;
2) ritenere e dichiarare che, a seguito della Parte_2
1 diffamazione, l'attore ha subito e continua a subire ingenti danni di natura patrimoniale e non;
3) conseguentemente condannare lo stesso, in persona dei relativi legali rappresentanti, chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 200.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4) condannare lo stesso in persona del relativo legale rappresentante, o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 08 febbraio 1948 n. 47, proporzionale alla gravità dell'offesa, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà della vittima, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
5) ordinare la pubblicazione dell'emittenda sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla pubblicazione stessa;
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:- in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame avversario ex art. 348 bis c.p.c. con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 4 della presente comparsa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prestata acquiescenza e/o rinuncia, e comunque la mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. del Sig. Parte_2
alla pretesa risarcitoria, alla domanda di condanna alla sanzione
[...] accessoria ed alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. avanzate in primo grado, con conseguente passaggio in giudicato su tali capi della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 6 della presente comparsa;
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in fatto ed in Parte_2 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa;
- in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal sig. nel Parte_2 giudizio di primo grado e nel presente giudizio di appello in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese, anche generali, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Si ripropongono espressamente tutte le eccezioni, deduzioni e richieste avanzate in prime cure, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO L'odierno appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
2 “ - rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_2
; . Controparte_3
- dichiara compensate le spese processuali.” Così decidendo, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta da Parte_2
nei confronti della società editrice
[...] Controparte_1 volta a ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno derivante dall'asserito illecito conseguente alla pubblicazione di un articolo ritenuto offensivo e ingiurioso, apparso sul quotidiano “La Repubblica” in data 20.01.2006, a firma di dal titolo: “Centro. Il valzer Testimone_1 delle bustarelle, chiesti 82 rinvii a giudizio per funzionari, vigili, poliziotti”. Nel suddetto articolo, il giornalista ripercorreva gli sviluppi di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Roma, che aveva portato alla richiesta di 82 rinvii a giudizio nei confronti di numerosi soggetti, tra cui l'odierno appellante, in relazione a reati contro la pubblica amministrazione. Tra gli indagati figurava , indicato Parte_2 come “ex agente del Commissariato di Trevi”. L'articolo controverso riferiva di una complessa vicenda giudiziaria, relativa a molteplici fatti penalmente rilevanti. La natura diffamatoria dell'articolo era già stata accertata con sentenza del Tribunale Penale di Roma n. 3498/2008, che aveva condannato per il reato di Testimone_1 cui agli artt. 110 e 595, comma 3, c.p., nonché all'art. 13 della legge n. 47/1948. Premesso ciò, lamentava di aver subito ingenti danni, sia Pt_2 patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza della condotta diffamatoria del giornalista, e chiedeva pertanto la condanna della società editrice al risarcimento dei danni, oltre che al pagamento di una somma a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna. Si costituiva in giudizio la società editrice, eccependo preliminarmente l'efficacia vincolante della sentenza n. 964/2014 della Corte d'Appello di Roma, che aveva assolto dal reato a lui ascritto. Inoltre, Testimone_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., chiedendo, per tali motivi, che la domanda fosse dichiarata inammissibile o improcedibile. Nel merito, contestava il carattere lesivo dell'articolo, ritenendolo espressione legittima del diritto di cronaca e di critica giornalistica, e negava che avesse subito danni riconducibili alla pubblicazione, Pt_2 contestando altresì la sussistenza dei presupposti per un'eventuale condanna. Il Tribunale di Roma, con sentenza la sentenza impugnata n. 6885/2020, ha in primo luogo rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti all'edictio actionis, ritenendola infondata, poiché la domanda attorea e le ragioni poste a suo fondamento erano agevolmente desumibili dalla lettura dell'atto introduttivo.
3 In secondo luogo, ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta, relativa alla sentenza n. 964/2014 della Corte d'Appello di Roma, la quale aveva assolto ritenendo mancante l'elemento Tes_1 soggettivo del reato di diffamazione (“perché il fatto non costituisce reato”). A riguardo, il Tribunale ha rilevato come tale sentenza non producesse effetti vincolanti nel presente giudizio civile, in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 652 c.p.p., che disciplina l'efficacia extra-penale delle sentenze penali di assoluzione nei giudizi civili per danni. Nel merito, il Tribunale ha escluso l'antigiuridicità dell'articolo pubblicato su “La Repubblica”, ritenendo che la condotta del giornalista rientrasse nei limiti del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica, tutelati dall'art. 21 Cost. Di conseguenza, ha escluso la configurabilità del delitto di diffamazione a mezzo stampa, che avrebbe potuto fondare l'obbligo risarcitorio in capo al giornalista, al direttore e all'editore. L'odierno appellante ha impugnato la sentenza, censurando la decisione di primo grado per aver ritenuto non offensivo l'articolo contestato, nonostante l'accertata natura diffamatoria già riconosciuta in sede penale. Ha pertanto reiterato la richiesta di condanna della società editrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 200.000,00, oltre al pagamento della somma prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 e alla pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani nazionali. Si è costituita in giudizio la , istando per il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, ritenendo infondati tutti i motivi di gravame. L'appello è infondato e deve essere confermato il rigetto delle domande, integrata, ove occorre, la motivazione.
Con il primo motivo l'odierno appellante ha lamentato la conclusione del primo giudice per non aver valutato che la condotta colpevole del giornalista era stata accertata dal Tribunale penale di Roma con la sentenza del 30.01.2008 n.3498/2008, che aveva condannato per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 595, comma 3, Testimone_1
c.p. e 13 legge n.47/1948 in relazione agli stessi fatti. Tale doglianza è infondata, alla luce del rilievo, tempestivamente formulato dalla controparte, della avvenuta riforma della sentenza di condanna in questione, giusta sentenza della Corte di Appello di Roma del 5.01.2014 n. 964/2014
Con il secondo motivo ( rubricato Erronea applicazione del principio della verità putativa ed assimilabile al quinto motivo per omogeneità di contenuti) , la parte censura la sentenza impugnata, nella parte di cui a
4 pagina 7 riga 21 ove si legge : Orbene questo giudice ritiene che non siano emersi nel corso del giudizio elementi tali da escludere la verità della narrazione, contenuta nell'articolo del 20.01.2006, quanto meno sotto il profilo della verità putativa. A fondamento del motivo, la parte fa rilevare che il en conosceva Tes_1 la estraneità del che egli aveva individuato come coinvolto Parte_1 nell'indagine più ampia addossandogli gravi reati. Il en sapeva che Tes_1 il capo d'imputazione del ra ben diverso ed il reato allo stesso Parte_1 ascritto non era quello, ben più grave descritto nel famigerato articolo. Su tale profilo, e come anche rilevato nella sentenza impugnata, appare di ausilio e persuasivo quanto rilevato nella richiamata sentenza di appello che, a pag. 4, ha bene evidenziato le ragioni per escludere, nel caso di specie la ricorrenza del dolo generico del reato di diffamazione, evidenziando utili profili non contestati minimamente in questa sede. Con il terzo motivo, la parte lamenta la “erronea applicazione del diritto di critica” La parte della sentenza espressamente impugnata con il motivo è quella di cui a pag. 8 riga 20 dove si legge che: Nè sono emersi elementi tali da far ritenere che l'articolo del 20.01.2006 sia il risultato di un negligente esame della richiesta di rinvio a giudizio e delle altre fonti a sua disposizione da parte del Tes_1
La deduzione quindi è decentrata rispetto al contenuto del decisum di primo grado, come sopra riportato, che, come è dato leggere, riguarda il diverso profilo dell'obbligo di diligenza da parte del giornalista nella disamina delle fonti della notizia. Peraltro, il Tribunale ha circoscritto l'indagine alla verifica del rispetto dei limiti di un legittimo esercizio del diritto di “cronaca”. Identica impostazione ha il quarto motivo con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la portata lesiva dell'articolo di cui è causa ritenendo che la condotta del giornalista rientrasse nei limiti del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica, tutelati dall'art. 21 Cost.
Il Tribunale, a pagg. 6 e segg. della motivazione, ha dettagliatamente spiegato perché, nella fattispecie, risultassero soddisfatti, in base ai consolidato principii della giurisprudenza di legittimità in subjecta materia, i presupposti per ipotizzare, nella specie, il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Viceversa, a fondamento della censura, la parte contesta lo stesso passaggio motivazionale criticato con il terzo motivo (“Nè sono emersi elementi tali da far ritenere che l'articolo del 20.01.2006 sia il risultato di un negligente esame della richiesta di rinvio a giudizio e delle altre fonti a sua disposizione da parte del ) che attiene, come già precisato, al diverso Tes_1 profilo della negligente verifica, da parte del giornalista, della attendibilità delle fonti.
5 Inoltre, a fondamento della stessa censura, la parte evidenzia come, nell'articolo, vi siano “effetti di sicuro aspetto aspetti di sicura rilevanza diffamatoria” Ma qui il motivo risente di una formulazione obiettivamente ripetitiva e ridondante che non contiene significativi elementi di novità rispetto al complessivo contenuto dell'atto di gravame. Analoga conclusione per il sesto motivo in cui l'appellante, nel censurare la prima decisione per carenza motivazionale, omette del tutto di formulare pertinenti motivi di critica in fatto alla sentenza di primo grado. La pronuncia appellata va quindi confermata in quanto contiene una completa, logica ed esaustiva esposizione di tutti i fatti rilevanti per la decisione, né vi sono elementi di contraddittorietà o discordanza tra le premesse e le conclusioni formulate dal Tribunale di Roma. I rilievi sintetizzati bastano al rigetto del gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza Va dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
6885/2020, pubblicata il 5.05.2020, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 9.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il consigliere est.
NN Gianì Il Presidente Nicola Saracino
6
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lello Spoletini presso il cui studio in Roma, in Via Virginio Orsini n. 19 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE E
( ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e Alessandra Piana presso il cui studio in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81 è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 6885/2020 pubblicata in data 5.05.2020.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante : Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello di Roma accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata 6885/2020 del Tribunale di Roma, IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 6885/2020 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa CRUCIANI, nell'ambito del giudizio N.R.G. 11801/2017, depositata in cancelleria in data 5 Maggio 2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) Ritenere e dichiarare “
[...]
”, in persona del relativo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, responsabile di diffamazione nei confronti di;
2) ritenere e dichiarare che, a seguito della Parte_2
1 diffamazione, l'attore ha subito e continua a subire ingenti danni di natura patrimoniale e non;
3) conseguentemente condannare lo stesso, in persona dei relativi legali rappresentanti, chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi, anche in via equitativa, nella misura di € 200.000,00 o in quella, comunque, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
4) condannare lo stesso in persona del relativo legale rappresentante, o chi di ragione, anche con riferimento alle singole azioni causatrici di danno, alla corresponsione di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 08 febbraio 1948 n. 47, proporzionale alla gravità dell'offesa, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà della vittima, oltre interessi e rivalutazione dal fatto;
5) ordinare la pubblicazione dell'emittenda sentenza di condanna sui principali quotidiani a diffusione nazionale, con adeguato rilievo alla pubblicazione stessa;
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
per l'appellata : Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:- in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame avversario ex art. 348 bis c.p.c. con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 4 della presente comparsa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prestata acquiescenza e/o rinuncia, e comunque la mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. del Sig. Parte_2
alla pretesa risarcitoria, alla domanda di condanna alla sanzione
[...] accessoria ed alla pubblicazione della sentenza ex art. 120 c.p.c. avanzate in primo grado, con conseguente passaggio in giudicato su tali capi della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 6 della presente comparsa;
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto dal sig. , in quanto infondato in fatto ed in Parte_2 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa;
- in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal sig. nel Parte_2 giudizio di primo grado e nel presente giudizio di appello in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
- condannare l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese, anche generali, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Si ripropongono espressamente tutte le eccezioni, deduzioni e richieste avanzate in prime cure, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO L'odierno appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
2 “ - rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_2
; . Controparte_3
- dichiara compensate le spese processuali.” Così decidendo, il Tribunale ha rigettato la domanda proposta da Parte_2
nei confronti della società editrice
[...] Controparte_1 volta a ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno derivante dall'asserito illecito conseguente alla pubblicazione di un articolo ritenuto offensivo e ingiurioso, apparso sul quotidiano “La Repubblica” in data 20.01.2006, a firma di dal titolo: “Centro. Il valzer Testimone_1 delle bustarelle, chiesti 82 rinvii a giudizio per funzionari, vigili, poliziotti”. Nel suddetto articolo, il giornalista ripercorreva gli sviluppi di un'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Roma, che aveva portato alla richiesta di 82 rinvii a giudizio nei confronti di numerosi soggetti, tra cui l'odierno appellante, in relazione a reati contro la pubblica amministrazione. Tra gli indagati figurava , indicato Parte_2 come “ex agente del Commissariato di Trevi”. L'articolo controverso riferiva di una complessa vicenda giudiziaria, relativa a molteplici fatti penalmente rilevanti. La natura diffamatoria dell'articolo era già stata accertata con sentenza del Tribunale Penale di Roma n. 3498/2008, che aveva condannato per il reato di Testimone_1 cui agli artt. 110 e 595, comma 3, c.p., nonché all'art. 13 della legge n. 47/1948. Premesso ciò, lamentava di aver subito ingenti danni, sia Pt_2 patrimoniali che non patrimoniali, in conseguenza della condotta diffamatoria del giornalista, e chiedeva pertanto la condanna della società editrice al risarcimento dei danni, oltre che al pagamento di una somma a titolo di riparazione ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948, nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna. Si costituiva in giudizio la società editrice, eccependo preliminarmente l'efficacia vincolante della sentenza n. 964/2014 della Corte d'Appello di Roma, che aveva assolto dal reato a lui ascritto. Inoltre, Testimone_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., chiedendo, per tali motivi, che la domanda fosse dichiarata inammissibile o improcedibile. Nel merito, contestava il carattere lesivo dell'articolo, ritenendolo espressione legittima del diritto di cronaca e di critica giornalistica, e negava che avesse subito danni riconducibili alla pubblicazione, Pt_2 contestando altresì la sussistenza dei presupposti per un'eventuale condanna. Il Tribunale di Roma, con sentenza la sentenza impugnata n. 6885/2020, ha in primo luogo rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per vizi attinenti all'edictio actionis, ritenendola infondata, poiché la domanda attorea e le ragioni poste a suo fondamento erano agevolmente desumibili dalla lettura dell'atto introduttivo.
3 In secondo luogo, ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla convenuta, relativa alla sentenza n. 964/2014 della Corte d'Appello di Roma, la quale aveva assolto ritenendo mancante l'elemento Tes_1 soggettivo del reato di diffamazione (“perché il fatto non costituisce reato”). A riguardo, il Tribunale ha rilevato come tale sentenza non producesse effetti vincolanti nel presente giudizio civile, in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 652 c.p.p., che disciplina l'efficacia extra-penale delle sentenze penali di assoluzione nei giudizi civili per danni. Nel merito, il Tribunale ha escluso l'antigiuridicità dell'articolo pubblicato su “La Repubblica”, ritenendo che la condotta del giornalista rientrasse nei limiti del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica, tutelati dall'art. 21 Cost. Di conseguenza, ha escluso la configurabilità del delitto di diffamazione a mezzo stampa, che avrebbe potuto fondare l'obbligo risarcitorio in capo al giornalista, al direttore e all'editore. L'odierno appellante ha impugnato la sentenza, censurando la decisione di primo grado per aver ritenuto non offensivo l'articolo contestato, nonostante l'accertata natura diffamatoria già riconosciuta in sede penale. Ha pertanto reiterato la richiesta di condanna della società editrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro 200.000,00, oltre al pagamento della somma prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948 e alla pubblicazione della sentenza di condanna sui principali quotidiani nazionali. Si è costituita in giudizio la , istando per il Controparte_1 rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, ritenendo infondati tutti i motivi di gravame. L'appello è infondato e deve essere confermato il rigetto delle domande, integrata, ove occorre, la motivazione.
Con il primo motivo l'odierno appellante ha lamentato la conclusione del primo giudice per non aver valutato che la condotta colpevole del giornalista era stata accertata dal Tribunale penale di Roma con la sentenza del 30.01.2008 n.3498/2008, che aveva condannato per il reato previsto e punito dagli artt. 110, 595, comma 3, Testimone_1
c.p. e 13 legge n.47/1948 in relazione agli stessi fatti. Tale doglianza è infondata, alla luce del rilievo, tempestivamente formulato dalla controparte, della avvenuta riforma della sentenza di condanna in questione, giusta sentenza della Corte di Appello di Roma del 5.01.2014 n. 964/2014
Con il secondo motivo ( rubricato Erronea applicazione del principio della verità putativa ed assimilabile al quinto motivo per omogeneità di contenuti) , la parte censura la sentenza impugnata, nella parte di cui a
4 pagina 7 riga 21 ove si legge : Orbene questo giudice ritiene che non siano emersi nel corso del giudizio elementi tali da escludere la verità della narrazione, contenuta nell'articolo del 20.01.2006, quanto meno sotto il profilo della verità putativa. A fondamento del motivo, la parte fa rilevare che il en conosceva Tes_1 la estraneità del che egli aveva individuato come coinvolto Parte_1 nell'indagine più ampia addossandogli gravi reati. Il en sapeva che Tes_1 il capo d'imputazione del ra ben diverso ed il reato allo stesso Parte_1 ascritto non era quello, ben più grave descritto nel famigerato articolo. Su tale profilo, e come anche rilevato nella sentenza impugnata, appare di ausilio e persuasivo quanto rilevato nella richiamata sentenza di appello che, a pag. 4, ha bene evidenziato le ragioni per escludere, nel caso di specie la ricorrenza del dolo generico del reato di diffamazione, evidenziando utili profili non contestati minimamente in questa sede. Con il terzo motivo, la parte lamenta la “erronea applicazione del diritto di critica” La parte della sentenza espressamente impugnata con il motivo è quella di cui a pag. 8 riga 20 dove si legge che: Nè sono emersi elementi tali da far ritenere che l'articolo del 20.01.2006 sia il risultato di un negligente esame della richiesta di rinvio a giudizio e delle altre fonti a sua disposizione da parte del Tes_1
La deduzione quindi è decentrata rispetto al contenuto del decisum di primo grado, come sopra riportato, che, come è dato leggere, riguarda il diverso profilo dell'obbligo di diligenza da parte del giornalista nella disamina delle fonti della notizia. Peraltro, il Tribunale ha circoscritto l'indagine alla verifica del rispetto dei limiti di un legittimo esercizio del diritto di “cronaca”. Identica impostazione ha il quarto motivo con cui l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la portata lesiva dell'articolo di cui è causa ritenendo che la condotta del giornalista rientrasse nei limiti del legittimo esercizio dei diritti di cronaca e di critica, tutelati dall'art. 21 Cost.
Il Tribunale, a pagg. 6 e segg. della motivazione, ha dettagliatamente spiegato perché, nella fattispecie, risultassero soddisfatti, in base ai consolidato principii della giurisprudenza di legittimità in subjecta materia, i presupposti per ipotizzare, nella specie, il legittimo esercizio del diritto di cronaca. Viceversa, a fondamento della censura, la parte contesta lo stesso passaggio motivazionale criticato con il terzo motivo (“Nè sono emersi elementi tali da far ritenere che l'articolo del 20.01.2006 sia il risultato di un negligente esame della richiesta di rinvio a giudizio e delle altre fonti a sua disposizione da parte del ) che attiene, come già precisato, al diverso Tes_1 profilo della negligente verifica, da parte del giornalista, della attendibilità delle fonti.
5 Inoltre, a fondamento della stessa censura, la parte evidenzia come, nell'articolo, vi siano “effetti di sicuro aspetto aspetti di sicura rilevanza diffamatoria” Ma qui il motivo risente di una formulazione obiettivamente ripetitiva e ridondante che non contiene significativi elementi di novità rispetto al complessivo contenuto dell'atto di gravame. Analoga conclusione per il sesto motivo in cui l'appellante, nel censurare la prima decisione per carenza motivazionale, omette del tutto di formulare pertinenti motivi di critica in fatto alla sentenza di primo grado. La pronuncia appellata va quindi confermata in quanto contiene una completa, logica ed esaustiva esposizione di tutti i fatti rilevanti per la decisione, né vi sono elementi di contraddittorietà o discordanza tra le premesse e le conclusioni formulate dal Tribunale di Roma. I rilievi sintetizzati bastano al rigetto del gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza Va dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
6885/2020, pubblicata il 5.05.2020, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 9.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
- Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025
Il consigliere est.
NN Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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