Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali , all'udienza del 8.4.2025, nella causa civile iscritta al n.7147/23 R.G. Trib.
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Muciaccia, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, procuratore domiciliatario
-opponente -
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
Rappresentata e difesa dalla in persona degli avv.ti Francesco Curti e Controparte_2
Antonello Veneziano come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta per mezzo di strumenti informatici, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta certificata :
Email_1
- opposta-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente notificato, si rivolgeva al Controparte_1
Tribunale di Lecce per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti di della Parte_1 somma complessiva di €.26.396,96, oltre interessi e spese e competenze della fase monitoria. A fondamento di tale pretesa l'opposta sosteneva di essere cessionaria del credito ingiunto, ceduto alla stessa da con contratto del 6.10.2022. CP_3
Con decreto ingiuntivo n. 1612/2023 del 4.9.2023, notificato il 14.9.2023, il Tribunale di Lecce ingiungeva a il pagamento della somma di €.26.396,96, oltre interessi e spese Parte_1
della procedura monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
predetto decreto ingiuntivo, lamentando, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva di
[...
comunicazione di cessione del credito, di decadenza del beneficio del termine, né in atti vi è prova della pubblicità della cessione.
Inoltre ha eccepito l'infondatezza della domanda per carenza di prova documentale del credito dedotto in giudizio nonché ha evidenziato alcune criticità rilevate nel contratto di finanziamento quali l'illegittima applicazione di interessi, spese ed addebiti.
Per questi motivi
, preliminarmente si è opposto alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta e, nel merito, ha chiesto l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo n.1612/23, e con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva contestando in toto le avverse deduzioni ed eccezioni, Controparte_1
chiedendo, preliminarmente, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando l'infondatezza dell'azione di opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di causa.
Instauratosi il contradditorio tra le parti, con ordinanza emessa all'udienza dell'1.7.2024, il giudice rinviava all'udienza del 28.1.2025, poi rinviata d'ufficio al 24.2.2025, per decidere sull'eccezione di legittimazione attiva sollevata da parte opponente e sulla richiesta di provvisoria esecuzione.
Con ordinanza emessa a fine udienza, ritenuto preliminare decidere sull'eccezione di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art.281 sexies c.p.c all'udienza del 8.4.2025, con termine alle parti per note conclusive.
All'odierna udienza, dopo la discussione ex art.281 sexies c.p.c., anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale letta in udienza ed inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di in persona del suo legale rappresentante, sollevata Controparte_1 dall'opponente sia fondata e meriti accoglimento. Parte_1
L'opposta on ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio Controparte_1
a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti dell'odierno opponente, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta.
Stante la contestazione di parte opponente, l'opposta che ha agito Controparte_1
affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria , avrebbe dovuto CP_3
2 fornire tempestivamente la prova documentale che il credito controverso fosse compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione ) giacchè “ la società cessionaria di crediti in blocco , di fronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione “ (Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020 ; Cass. 22151/2019 ; Cass.
9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini,
Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.
Si rileva che benchè in atti sia prodotto il contratto di cessione non vi è certezza che il credito vantato da nei confronti di e ceduto, secondo quanto affermato CP_3 Parte_1 dall'opposta lla stessa, sia compreso in quel contratto dei cessione. Controparte_1
Solo con la terza memoria ex art.171 ter c.p.c. l'opposta ha depositato un Controparte_1
elenco di debiti che non sono riconducibili al contratto di cessione. Si tratta di un foglio senza intestazione né firma e data che non trova alcuna rispondenza nel contratto di cessione in atti.
La prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del contratto di cessione, attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame è presente un contratto di cessione privo di allegati.
Successivamente e tardivamente l'opposta che si ritiene cessionaria del credito di Parte_1
ha prodotto un mero elenco senza intestazione, data e firma ritenendolo un documento valido a certificare l'inclusione del credito ceduto nel contratto di cessione in atti.
L'opposta, dunque, seppur ha provato un acquisto di crediti in blocco da , certamente non CP_3
ha provato che in quel contratto di cessione fosse ricompreso il presunto debito di Parte_1
non avendo prodotto tempestivamente alcun valido allegato contenente l'identificazione dei rapporti ceduti .
In assenza di tale documentazione non vi è certezza alcuna che l'asserito debito dell'opponente rientri tra quelli oggetto della presunta cessione. Pt_1
Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo n. 1612/2023 del 4.9.2023, notificato il 14.9.2023, con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva a il Parte_1 pagamento della somma di €.26.396,96, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice on. dott.ssa Maria Paola Sanghez, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da e dalla coobbligata Parte_2 Parte_3
nei confronti di in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_5
disattesa ogni altra azione, istanza ed eccezione così decide :
1. Accoglie l'opposizione per i motivi di cui in premessa e revoca il decreto ingiuntivo n.1612/2023 emesso dal Tribunale di Lecce in data 4.9.2023, notificato il 14.9.2023, con il quale in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ha Controparte_1
ingiunto a il pagamento della somma €.26.396,96, oltre interessi e spese Parte_1
della procedura monitoria.
2. Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato in quanto l'opponente è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio e che si liquidano in €.2.417,50, oltre alle spese generali,
IVA e CAP come per legge.
Lecce, 8.4.2025 ore 16.00
Il giudice on.
Dott.ssa Maria Paola Sanghez
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