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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/12/2024, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott.ssa Mariagrazia Galati Presidente est. dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2021 r.g. pendente tra
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
OL (RC) rappresentate e difesa, dall'Avv. LUIGI FILIPPO
MOLLICA, domiciliatario, giusta procura in atti;
attrice e
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(RC) il 17.8.1962; convenuto contumace
con l'intervento obbligatorio del PM
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: alla udienza del 03.10.2024 la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni del procuratore costituito da intendersi qui richiamate e trascritte con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
I.- Con ricorso depositato l'11.12.2021 conveniva innanzi Parte_1 all'adito Tribunale chiedendo di: - pronunciare la CP_1
separazione personale dei coniugi con addebito al convenuto;
- affidare a sé in via esclusiva la figlia minore con collocamento prevalente presso la stessa;
- stabilire un calendario di incontri tra la minore ed il padre reputato maggiormente rispondente agli interessi della prima;
- disporre in suo favore la corresponsione di un assegno complessivo di euro 150,00 per la figlia minore e di euro 200,00 in favore del figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente, oltre rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Esponeva la ricorrente di aver contratto matrimonio in Benestare il
04.7.2002 con;
2) che dalla loro unione erano nati due figli: CP_1
(il 23.10.2022) e (il 05.3.2007); 3) che la vita coniugale era Per_1 Per_2
diventata intollerabile non essendoci più tra i coniugi un'unione affettiva a causa di insanabili divergenze e di ripetute condotte di sopraffazione, offensive (perché era solito – a suo dire – proferire parole come 'puttana' e
'cornuto' rivolgendo questo tipo di offesa al figlio) ed ingiuriose da parte del coniuge senza alcuna fondata motivazione ed alle quali, nell'ultimo periodo aveva deciso di ribellarsi, a tutela propria dei figli denunciando il per il reato di maltrattamenti;
che, utilizzava forme di controllo CP_1
rispetto ai suoi movimenti presentando una mentalità arretrata e gretta, da padre-padrone nei suoi confronti e di quelli della figlia e che per la gelosia del marito le era stato impedito lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa in costanza di matrimonio;
4) in conseguenza della applicazione della misura cautelare in danno del vivevano già separati ma che, a CP_1
suo dire, i figli avevano continuato ad avere rapporti con il padre pur essendo favorevoli alla separazione.
A fondamento della domanda di addebito ha dedotto che il aveva CP_1
2 ripetutamente violato il dovere di assistenza morale, materiale e di collaborazione in relazione ai bisogni della famiglia.
I.
2- Nonostante la regolarità della notifica nessuno compariva per
[...]
di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_1
I.
3- All'udienza presidenziale del 01.3.2022, veniva disposta la audizione della sola parte ricorrente e con ordinanza disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell'altro coniuge;
a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17.5.2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati;
la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad entrambe le parti con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
veniva posto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli mediante la corresponsione alla entro i primi Pt_1
cinque giorni del mese, della complessiva somma mensile di € 350,00 (euro
200,00 per la figlia minore ed euro 150,00 per il figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori;
rimetteva le parti innanzi al G.I. designato ed adottava le ulteriori statuizioni ordinatorie ivi specificate.
I.
4- Con la memoria integrativa parte ricorrente ribadiva le proprie difese insistendo, in particolare, per la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore rappresentando che in costanza di matrimonio le era stato impedito di svolgere attività lavorativa e si era dedicata esclusivamente alla amministrazione della vita domestica, alla formazione e crescita dei due figli, e . Chiedeva inoltre un incremento Per_1 Per_2
dell'assegno di mantenimento sia per il figlio - reputando non Per_1
congrua per un ragazzo di vent'anni la somma stabilita con l'ordinanza presidenziale – sia per la minore poiché nelle more era venuta meno l'indennità di frequenza, emolumento di cui godeva poiché affetta da
“deficit mentale lieve, mutismo (elettivo o selettivo), con disturbo nel linguaggio e ritardo nell'apprendimento”.
I.
5- All'esito della prima udienza del 20.10.2022 veniva rigettata la
3 richiesta di modifica della ordinanza presidenziale e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Istruita la causa sulla base della produzione documentale in atti e di quelli acquisiti dal processo penale per maltrattamenti in famiglia iscritto al nn.
2469/2019 R.G.N.R. e 140/2020 R.G. Dib., rigettata la richiesta di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. con ordinanza del 22.3.2023, la causa venia rinviata alla udienza del 24.5.2024 svoltasi mediante trattazione scritta;
in quella sede veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni della parte comparsa innanzi riportate con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva rimessa sul ruolo per astensione del Giudice relatore e assegnata allo scrivente che, dopo aver celebrato l'udienza innanzi a sé il 03.10.2024 riservava la causa nuovamente in decisione innanzi al Collegio con rinuncia del procuratore presente nell'interesse di parte ricorrente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II.
1- La domanda di separazione è ovviamente fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 L.
n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi.
L'.istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema
Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere
4 intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivevano separati già da tempo al momento della instaurazione del giudizio - e dal comportamento tenuto nel corso degli anni e soprattutto dalla condotta processuale del (il quale è rimasto contumace nel presente giudizio), CP_1 dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile né auspicata dalle parti.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n.
2183).
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
II.
2- La domanda di addebito della separazione va accolta sulla base delle allegazioni di parte attrice e delle risultanze del procedimento penale acquisite.
La ricorrente sia nel presente procedimento che in sede penale ha evidenziato che le predette condotte – perpetrate in suo danno durante tutto il matrimonio caratterizzate da violenza solo psicologica (avendo espressamente escluso il ricorso a violenze fisiche da parte del se CP_1
non per un unico episodio di percosse) – erano divenute intollerabili negli ultimi due anni precedenti la instaurazione del giudizio di separazione.
Deve premettersi che le condotte addotte a sostegno della domanda
5 concretatesi essenzialmente in ingiurie, episodi di gelosia e controllo nei confronti della e nell'utilizzo di metodi di correzione verso il figlio Pt_1
improntati a finalità esclusivamente punitive non sono state ritenute Per_1
idonee ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia essendo stata confermata in appello (sentenza n. 735/2021 emessa il 21.10.2021 –
10.11.2021 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria) la sentenza emessa nel giudizio di primo grado (sentenza n. 140/2020 emessa il 30.7.2020-
28.10.2020 dal Tribunale di Locri) e divenuta irrevocabile il 06.9.2022.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, le vessazioni e le condotte di sopraffazione da parte del convenuto appaiono umilianti e idonee a sminuire la persona al punto da minarne la serenità e il benessere in un ambiente – come quello familiare – che dovrebbe, al contrario, costituire un luogo sicuro, animato dall'affetto reciproco e dalla solidarietà tra i membri. D'altronde, in sede di interrogatorio di garanzia il non ha negato di CP_1
aver fatto ricorso ad ingiurie, offese e minacce verbali nei confronti, non solo del figlio, ma anche del coniuge giustificando tali condotte con l'esigenza di riequilibrare i ruoli in famiglia, sul presupposto che la donna, per quanto emerge dal suo dichiarato, non potrebbe rivestire il ruolo di comando ove non in grado di mantenere economicamente i figli e che la sua libertà sarebbe limitata alla casa (“cerca di prendere il potere sulla famigli, ma se prendi il potere devi mantenere anche tu la tua posizione di famiglia, avere anche tu uno scopo di sacrifici, a parte quello che hai fatto, ma che hai due figli mantienili tu e mantieni i figli. O comandi tu nella casa o comando io. (…) Io non posso essere vestito da uomo e diventare donna in famiglia” (cfr. interrogatorio di garanzia del - pag. 24 del CP_1
verbale trascrittivo dell'11.1.2020).
Queste condotte, ripetasi, sebbene non accompagnate da episodi di violenza fisica, sono contrarie ai doveri di solidarietà, collaborazione ed assistenza reciproca dei coniugi poiché la famiglia si regge – secondo la Costituzione
- sul ruolo paritario dei coniugi che devono contribuire, ognuno secondo le proprie possibilità, ad educare e mantenere i figli;
è evidente che non è
6 giustificabile in uno Stato civile la condotta di chi – godendo di una maggiore disponibilità finanziaria, umilia e rende succube l'altro coniuge negando che anche l'attività che quest'ultimo svolga nella cura della casa e nell'educazione dei figli, oltre ad avere pari importanza nella vita familiare, consente all'altro di potersi dedicare all'attività lavorativa. La , ha Pt_1
dichiarato di essere stata costretta negli anni ad assecondare i voleri del coniuge (“Gli dovevo sempre dare ragione. Non potevo dire mai la mia.
Lui diceva la sua, io, la mia, no” – cfr. verbale del 03.6.2020 innanzi al
Tribunale Sez. penale) e a dover subire di essere 'sgridata forte' se si attardava nel fare la spesa o comunque senza valide ragioni.
Orbene, in sede penale si è ravvisata la non attendibilità della odierna ricorrente poichè avrebbe manifestato di non aver paura del coniuge;
ai fini dell'accertamento circa l'addebito della separazione tale circostanza non rileva perché la stessa ha escluso di essere stata vittima di violenze Pt_1
fisiche ma solo psicologiche ed è evidente che nel momento in cui ha avuto la forza di denunciare e si è separata di fatto dal coniuge (invero, ha riferito in sede di esame che il suo obiettivo era allontanarsi dal e vivere CP_1
senza dover sempre rendere conto e sottostare al suo volere) non avrebbe avuto motivi per manifestare timore e, comunque, l'atteggiamento assunto dopo la applicazione della misura cautelare dalla – che avrebbe Pt_1 continuato a preparare i pasti e lavare i panni del – è evidentemente CP_1
prova della circostanza che la predetta fosse totalmente servente e assoggettata ai desiderata del marito tanto da non potersene liberare nemmeno dopo l'allontanamento di questi.
Passando alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'addebito, è pacifico che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto
7 coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/06, n.12383/05).
Ad avviso del Tribunale, in relazione alle specifiche condotte contestate, ossia in tema di addebito della separazione personale per la reiterata violazione dei doveri e degli obblighi di rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare, nonché dei doveri e degli obblighi di collaborazione/solidarietà/assistenza morale (ancor prima che materiale), ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile.
Nella specie, è stato inequivocabilmente dimostrato che il venire meno dell'affectio coniugalis è stato determinato non già dalle condotte della resistente (come genericamente asserito dal ricorrente) bensì dalla reiterata e continuativa lesione da parte del marito/padre, non più tollerata né tollerabile, delle inviolabili dignità e personalità della per effetto Pt_1
delle continue intrusioni del nella vita e sfera privata della medesima CP_1
nonché del figlio . Per_1
In conclusione, la condotta del emerge come ingiuriosa CP_1
irresponsabile, minacciosa, provocatoria, a tratti violenta;
è stata tenuta nei confronti della moglie e dei figli e appare idonea a violare i principali obblighi nascenti dal matrimonio. Si tratta di condotte ampiamente idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione al CP_1
III.
1- Per quanto concerne il regime di affidamento è opportuno premettere che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della cd. bigenitorialità, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
di conseguenza, l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori,
8 una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. In altri termini, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. n.
154/2013 (ex art. 155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo che va preferito solo ove l'affido congiunto risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 - quater (già 155 bis, primo comma, c.c.).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art. 337- quater come introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.); ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"
(Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
III.
2- Ciò posto, nel caso di specie quanto all'affidamento della figlia minore, , si ritiene che le condotte sopra evidenziate non siano Per_2
talmente gravi nei confronti dei figli al punto da disporre l'affido esclusivo come richiesto. D'altronde la stessa – già in sede di ricorso – ha Pt_1
9 affermato che i figli continuano ad intrattenere tranquillamente rapporti con il padre sicché in parte qua va confermata l'ordinanza presidenziale anche con riferimento al prevalente collocamento presso il domicilio materno.
III.
3- Nulla va disposto inoltre per quanto concerne la assegnazione della casa coniugale in quanto la si è allontanata dalla casa familiare in Pt_1
seguito alle vicende penali nonché in punto di regolamentazione degli incontri tra la minore e l'altro genitore essendo la prima prossima al raggiungimento della maggiore età e, pertanto in grado di autoregolamentarsi in ordine ai tempi e alle modalità degli incontri.
III.
4- Ad ogni buon conto, anche in questa sede, si ritiene opportuno esortare e ribadire il ad intraprendere un percorso di sostegno alla CP_1
genitorialità presso una struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere nel caso separatamente ed anche avvalendosi di strutture che possano essere di ausilio alla risoluzione di contrasti, ciò rivelandosi oggettivamente utile a ricondurre la vicenda nell'alveo di una auspicabile fisiologia.
Deve al riguardo precisarsi che con riferimento agli interventi di sostegno alla genitorialità (parent training, mediazione familiare o il ricorso al c.d. coordinatore genitoriale), trattandosi di interventi sui genitori, il Collegio può esclusivamente invitare le parti all'avvio di tali percorsi, non potendo nondimeno imporre tali ausilii, richiedendo gli stessi una partecipazione su base volontaria per la proficua riuscita dell'intervento, che, in tutta evidenza, non può essere frutto di una eterodeterminazione giudiziale, ma di cui l'autorità giudiziaria non potrà che rilevarne gli esiti.
IV.
1- Quanto ai profili economici si ritiene di condividere l'ordinanza presidenziale limitatamente al mantenimento della figlia minore e del figlio, , pacificamente non autosufficiente, a carico del nella Per_1 CP_1
misura già indicata, oltre al 50% delle spese straordinarie.
IV.
2- Con riferimento, invece, alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della giova ribadire che l'art. 156, Pt_1 comma l, c.c. dispone che “il Giudice, pronunziando la separazione,
10 stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio - condiviso anche da codesto Tribunale - secondo cui
“per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli contestano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi” (si veda ex pluribus Cass. civ., sez. I, 16/05/2017, (n. 12196;
Cass. civ. sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della , Pt_1 avuto riguardo alla disparità della situazione economica tra i coniugi. E' ben vero che non sono state depositate in atti le dichiarazioni reddituali ma
è emerso dalle risultanze del procedimento che la ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa (anche in considerazione della ripartizione dei compiti stabilita in costanza di matrimonio) mentre il è dipendente CP_1
oltre ad essere proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale, di Per_3
alcuni terreni, di un automobile e di due ciclomotori come da questi riferito in sede di interrogatorio di garanzia. Sulla base di quanto sopra si reputa congruo disporre un assegno di mantenimento in favore della nella Pt_1
misura di euro 150,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
V.- Quanto al governo delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e liquidate per le quattro fasi in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. 147/2022 (stante la assenza di attività istruttoria e lo svolgimento del procedimento nella contumacia della controparte) avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa.
11 Peraltro, considerato che la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato, si rende opportuno precisare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130”. (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017). Del resto, prosegue la pronuncia in esame, “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
Facendo applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, si ritiene che, nei rapporti tra ricorrente e resistente soccombente, quest'ultimo debba essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario, dell'intero importo liquidato in dispositivo ai sensi del DM 147/222, senza operare la riduzione della metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma
SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n.
12 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
PQM
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1531/2021 R.G. sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso depositato Parte_1 CP_1
l'11.12.2021, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
OL, il 15.6.1971) e (nato a [...] il CP_1
17.8.1962), sposatisi con matrimonio contratto in Benestare (RC) il giorno 04.07.2002 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2002, atto n. 2, parte I) con addebito al CP_1
2) affida la figlia minore, , ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso la madre stabilendo incontri liberi con la figura paterna stante il raggiungimento prossimo della maggiore età;
3) nulla dispone in ordine alla assegnazione alla casa coniugale;
4) dispone che il versi il mantenimento in favore dei figli, CP_1
(maggiorenne non economicamente indipendente) e , Per_1 Per_2
nella misura rispettivamente di euro 150,00 e 200,00 mensili da corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, e da Pt_1
rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della prole;
5) dispone che il versi il mantenimento in favore del coniuge CP_1
nella misura rispettivamente di euro 150,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi secondo indici
ISTAT;
6) invita il resistente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere
13 separatamente, delegando il servizio sociale di indicare alla parte ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli;
7) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
8) dispone, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che il pagamento delle spese di lite di cui al punto che precede sia eseguito a favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale del giorno 29.11.2024 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Presidente Est. dott.ssa Mariagrazia Galati
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Locri, Sezione Unica, in persona dei magistrati: dott.ssa Mariagrazia Galati Presidente est. dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice dott.ssa Sarah Previti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2021 r.g. pendente tra
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
OL (RC) rappresentate e difesa, dall'Avv. LUIGI FILIPPO
MOLLICA, domiciliatario, giusta procura in atti;
attrice e
(C.F. ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(RC) il 17.8.1962; convenuto contumace
con l'intervento obbligatorio del PM
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: alla udienza del 03.10.2024 la causa è stata riservata in decisione innanzi al Collegio sulle conclusioni del procuratore costituito da intendersi qui richiamate e trascritte con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. FATTO E DIRITTO
I.- Con ricorso depositato l'11.12.2021 conveniva innanzi Parte_1 all'adito Tribunale chiedendo di: - pronunciare la CP_1
separazione personale dei coniugi con addebito al convenuto;
- affidare a sé in via esclusiva la figlia minore con collocamento prevalente presso la stessa;
- stabilire un calendario di incontri tra la minore ed il padre reputato maggiormente rispondente agli interessi della prima;
- disporre in suo favore la corresponsione di un assegno complessivo di euro 150,00 per la figlia minore e di euro 200,00 in favore del figlio , maggiorenne ma Per_1
non economicamente indipendente, oltre rivalutazione annuale ISTAT da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese.
Esponeva la ricorrente di aver contratto matrimonio in Benestare il
04.7.2002 con;
2) che dalla loro unione erano nati due figli: CP_1
(il 23.10.2022) e (il 05.3.2007); 3) che la vita coniugale era Per_1 Per_2
diventata intollerabile non essendoci più tra i coniugi un'unione affettiva a causa di insanabili divergenze e di ripetute condotte di sopraffazione, offensive (perché era solito – a suo dire – proferire parole come 'puttana' e
'cornuto' rivolgendo questo tipo di offesa al figlio) ed ingiuriose da parte del coniuge senza alcuna fondata motivazione ed alle quali, nell'ultimo periodo aveva deciso di ribellarsi, a tutela propria dei figli denunciando il per il reato di maltrattamenti;
che, utilizzava forme di controllo CP_1
rispetto ai suoi movimenti presentando una mentalità arretrata e gretta, da padre-padrone nei suoi confronti e di quelli della figlia e che per la gelosia del marito le era stato impedito lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa in costanza di matrimonio;
4) in conseguenza della applicazione della misura cautelare in danno del vivevano già separati ma che, a CP_1
suo dire, i figli avevano continuato ad avere rapporti con il padre pur essendo favorevoli alla separazione.
A fondamento della domanda di addebito ha dedotto che il aveva CP_1
2 ripetutamente violato il dovere di assistenza morale, materiale e di collaborazione in relazione ai bisogni della famiglia.
I.
2- Nonostante la regolarità della notifica nessuno compariva per
[...]
di cui veniva dichiarata la contumacia. CP_1
I.
3- All'udienza presidenziale del 01.3.2022, veniva disposta la audizione della sola parte ricorrente e con ordinanza disposta la rinnovazione della notifica nei confronti dell'altro coniuge;
a scioglimento della riserva assunta alla successiva udienza del 17.5.2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati;
la figlia minore veniva affidata congiuntamente ad entrambe le parti con collocamento prevalente presso il domicilio della madre;
veniva posto a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli mediante la corresponsione alla entro i primi Pt_1
cinque giorni del mese, della complessiva somma mensile di € 350,00 (euro
200,00 per la figlia minore ed euro 150,00 per il figlio , Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori;
rimetteva le parti innanzi al G.I. designato ed adottava le ulteriori statuizioni ordinatorie ivi specificate.
I.
4- Con la memoria integrativa parte ricorrente ribadiva le proprie difese insistendo, in particolare, per la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore rappresentando che in costanza di matrimonio le era stato impedito di svolgere attività lavorativa e si era dedicata esclusivamente alla amministrazione della vita domestica, alla formazione e crescita dei due figli, e . Chiedeva inoltre un incremento Per_1 Per_2
dell'assegno di mantenimento sia per il figlio - reputando non Per_1
congrua per un ragazzo di vent'anni la somma stabilita con l'ordinanza presidenziale – sia per la minore poiché nelle more era venuta meno l'indennità di frequenza, emolumento di cui godeva poiché affetta da
“deficit mentale lieve, mutismo (elettivo o selettivo), con disturbo nel linguaggio e ritardo nell'apprendimento”.
I.
5- All'esito della prima udienza del 20.10.2022 veniva rigettata la
3 richiesta di modifica della ordinanza presidenziale e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Istruita la causa sulla base della produzione documentale in atti e di quelli acquisiti dal processo penale per maltrattamenti in famiglia iscritto al nn.
2469/2019 R.G.N.R. e 140/2020 R.G. Dib., rigettata la richiesta di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. con ordinanza del 22.3.2023, la causa venia rinviata alla udienza del 24.5.2024 svoltasi mediante trattazione scritta;
in quella sede veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni della parte comparsa innanzi riportate con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva rimessa sul ruolo per astensione del Giudice relatore e assegnata allo scrivente che, dopo aver celebrato l'udienza innanzi a sé il 03.10.2024 riservava la causa nuovamente in decisione innanzi al Collegio con rinuncia del procuratore presente nell'interesse di parte ricorrente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II.
1- La domanda di separazione è ovviamente fondata e pertanto meritevole di accoglimento.
Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 L.
n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi.
L'.istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
come ha chiarito la Suprema
Corte, “… a tale fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere
4 intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivevano separati già da tempo al momento della instaurazione del giudizio - e dal comportamento tenuto nel corso degli anni e soprattutto dalla condotta processuale del (il quale è rimasto contumace nel presente giudizio), CP_1 dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile né auspicata dalle parti.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n.
2183).
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
II.
2- La domanda di addebito della separazione va accolta sulla base delle allegazioni di parte attrice e delle risultanze del procedimento penale acquisite.
La ricorrente sia nel presente procedimento che in sede penale ha evidenziato che le predette condotte – perpetrate in suo danno durante tutto il matrimonio caratterizzate da violenza solo psicologica (avendo espressamente escluso il ricorso a violenze fisiche da parte del se CP_1
non per un unico episodio di percosse) – erano divenute intollerabili negli ultimi due anni precedenti la instaurazione del giudizio di separazione.
Deve premettersi che le condotte addotte a sostegno della domanda
5 concretatesi essenzialmente in ingiurie, episodi di gelosia e controllo nei confronti della e nell'utilizzo di metodi di correzione verso il figlio Pt_1
improntati a finalità esclusivamente punitive non sono state ritenute Per_1
idonee ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia essendo stata confermata in appello (sentenza n. 735/2021 emessa il 21.10.2021 –
10.11.2021 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria) la sentenza emessa nel giudizio di primo grado (sentenza n. 140/2020 emessa il 30.7.2020-
28.10.2020 dal Tribunale di Locri) e divenuta irrevocabile il 06.9.2022.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, le vessazioni e le condotte di sopraffazione da parte del convenuto appaiono umilianti e idonee a sminuire la persona al punto da minarne la serenità e il benessere in un ambiente – come quello familiare – che dovrebbe, al contrario, costituire un luogo sicuro, animato dall'affetto reciproco e dalla solidarietà tra i membri. D'altronde, in sede di interrogatorio di garanzia il non ha negato di CP_1
aver fatto ricorso ad ingiurie, offese e minacce verbali nei confronti, non solo del figlio, ma anche del coniuge giustificando tali condotte con l'esigenza di riequilibrare i ruoli in famiglia, sul presupposto che la donna, per quanto emerge dal suo dichiarato, non potrebbe rivestire il ruolo di comando ove non in grado di mantenere economicamente i figli e che la sua libertà sarebbe limitata alla casa (“cerca di prendere il potere sulla famigli, ma se prendi il potere devi mantenere anche tu la tua posizione di famiglia, avere anche tu uno scopo di sacrifici, a parte quello che hai fatto, ma che hai due figli mantienili tu e mantieni i figli. O comandi tu nella casa o comando io. (…) Io non posso essere vestito da uomo e diventare donna in famiglia” (cfr. interrogatorio di garanzia del - pag. 24 del CP_1
verbale trascrittivo dell'11.1.2020).
Queste condotte, ripetasi, sebbene non accompagnate da episodi di violenza fisica, sono contrarie ai doveri di solidarietà, collaborazione ed assistenza reciproca dei coniugi poiché la famiglia si regge – secondo la Costituzione
- sul ruolo paritario dei coniugi che devono contribuire, ognuno secondo le proprie possibilità, ad educare e mantenere i figli;
è evidente che non è
6 giustificabile in uno Stato civile la condotta di chi – godendo di una maggiore disponibilità finanziaria, umilia e rende succube l'altro coniuge negando che anche l'attività che quest'ultimo svolga nella cura della casa e nell'educazione dei figli, oltre ad avere pari importanza nella vita familiare, consente all'altro di potersi dedicare all'attività lavorativa. La , ha Pt_1
dichiarato di essere stata costretta negli anni ad assecondare i voleri del coniuge (“Gli dovevo sempre dare ragione. Non potevo dire mai la mia.
Lui diceva la sua, io, la mia, no” – cfr. verbale del 03.6.2020 innanzi al
Tribunale Sez. penale) e a dover subire di essere 'sgridata forte' se si attardava nel fare la spesa o comunque senza valide ragioni.
Orbene, in sede penale si è ravvisata la non attendibilità della odierna ricorrente poichè avrebbe manifestato di non aver paura del coniuge;
ai fini dell'accertamento circa l'addebito della separazione tale circostanza non rileva perché la stessa ha escluso di essere stata vittima di violenze Pt_1
fisiche ma solo psicologiche ed è evidente che nel momento in cui ha avuto la forza di denunciare e si è separata di fatto dal coniuge (invero, ha riferito in sede di esame che il suo obiettivo era allontanarsi dal e vivere CP_1
senza dover sempre rendere conto e sottostare al suo volere) non avrebbe avuto motivi per manifestare timore e, comunque, l'atteggiamento assunto dopo la applicazione della misura cautelare dalla – che avrebbe Pt_1 continuato a preparare i pasti e lavare i panni del – è evidentemente CP_1
prova della circostanza che la predetta fosse totalmente servente e assoggettata ai desiderata del marito tanto da non potersene liberare nemmeno dopo l'allontanamento di questi.
Passando alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dell'addebito, è pacifico che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto
7 coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/06, n.12383/05).
Ad avviso del Tribunale, in relazione alle specifiche condotte contestate, ossia in tema di addebito della separazione personale per la reiterata violazione dei doveri e degli obblighi di rispetto della dignità e della personalità di ogni componente del nucleo familiare, nonché dei doveri e degli obblighi di collaborazione/solidarietà/assistenza morale (ancor prima che materiale), ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile.
Nella specie, è stato inequivocabilmente dimostrato che il venire meno dell'affectio coniugalis è stato determinato non già dalle condotte della resistente (come genericamente asserito dal ricorrente) bensì dalla reiterata e continuativa lesione da parte del marito/padre, non più tollerata né tollerabile, delle inviolabili dignità e personalità della per effetto Pt_1
delle continue intrusioni del nella vita e sfera privata della medesima CP_1
nonché del figlio . Per_1
In conclusione, la condotta del emerge come ingiuriosa CP_1
irresponsabile, minacciosa, provocatoria, a tratti violenta;
è stata tenuta nei confronti della moglie e dei figli e appare idonea a violare i principali obblighi nascenti dal matrimonio. Si tratta di condotte ampiamente idonee a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e a giustificare l'addebito della separazione al CP_1
III.
1- Per quanto concerne il regime di affidamento è opportuno premettere che la regola generale che informa il diritto di famiglia, dando attuazione al principio della cd. bigenitorialità, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
di conseguenza, l'affido esclusivo, costituente una deroga eccezionale a tale principio, è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori,
8 una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. In altri termini, rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter introdotto dal d.lgs. n.
154/2013 (ex art. 155, terzo comma, c.c.), costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo che va preferito solo ove l'affido congiunto risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 - quater (già 155 bis, primo comma, c.c.).
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con "provvedimento motivato" (art. 337- quater come introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.); ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: "La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente"
(Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
III.
2- Ciò posto, nel caso di specie quanto all'affidamento della figlia minore, , si ritiene che le condotte sopra evidenziate non siano Per_2
talmente gravi nei confronti dei figli al punto da disporre l'affido esclusivo come richiesto. D'altronde la stessa – già in sede di ricorso – ha Pt_1
9 affermato che i figli continuano ad intrattenere tranquillamente rapporti con il padre sicché in parte qua va confermata l'ordinanza presidenziale anche con riferimento al prevalente collocamento presso il domicilio materno.
III.
3- Nulla va disposto inoltre per quanto concerne la assegnazione della casa coniugale in quanto la si è allontanata dalla casa familiare in Pt_1
seguito alle vicende penali nonché in punto di regolamentazione degli incontri tra la minore e l'altro genitore essendo la prima prossima al raggiungimento della maggiore età e, pertanto in grado di autoregolamentarsi in ordine ai tempi e alle modalità degli incontri.
III.
4- Ad ogni buon conto, anche in questa sede, si ritiene opportuno esortare e ribadire il ad intraprendere un percorso di sostegno alla CP_1
genitorialità presso una struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere nel caso separatamente ed anche avvalendosi di strutture che possano essere di ausilio alla risoluzione di contrasti, ciò rivelandosi oggettivamente utile a ricondurre la vicenda nell'alveo di una auspicabile fisiologia.
Deve al riguardo precisarsi che con riferimento agli interventi di sostegno alla genitorialità (parent training, mediazione familiare o il ricorso al c.d. coordinatore genitoriale), trattandosi di interventi sui genitori, il Collegio può esclusivamente invitare le parti all'avvio di tali percorsi, non potendo nondimeno imporre tali ausilii, richiedendo gli stessi una partecipazione su base volontaria per la proficua riuscita dell'intervento, che, in tutta evidenza, non può essere frutto di una eterodeterminazione giudiziale, ma di cui l'autorità giudiziaria non potrà che rilevarne gli esiti.
IV.
1- Quanto ai profili economici si ritiene di condividere l'ordinanza presidenziale limitatamente al mantenimento della figlia minore e del figlio, , pacificamente non autosufficiente, a carico del nella Per_1 CP_1
misura già indicata, oltre al 50% delle spese straordinarie.
IV.
2- Con riferimento, invece, alla richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della giova ribadire che l'art. 156, Pt_1 comma l, c.c. dispone che “il Giudice, pronunziando la separazione,
10 stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio - condiviso anche da codesto Tribunale - secondo cui
“per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli contestano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi” (si veda ex pluribus Cass. civ., sez. I, 16/05/2017, (n. 12196;
Cass. civ. sent. n. 5443 del 27 febbraio 2008).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della , Pt_1 avuto riguardo alla disparità della situazione economica tra i coniugi. E' ben vero che non sono state depositate in atti le dichiarazioni reddituali ma
è emerso dalle risultanze del procedimento che la ricorrente non ha mai svolto attività lavorativa (anche in considerazione della ripartizione dei compiti stabilita in costanza di matrimonio) mentre il è dipendente CP_1
oltre ad essere proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale, di Per_3
alcuni terreni, di un automobile e di due ciclomotori come da questi riferito in sede di interrogatorio di garanzia. Sulla base di quanto sopra si reputa congruo disporre un assegno di mantenimento in favore della nella Pt_1
misura di euro 150,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
V.- Quanto al governo delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e liquidate per le quattro fasi in misura inferiore ai medi tariffari di cui al D.M. 147/2022 (stante la assenza di attività istruttoria e lo svolgimento del procedimento nella contumacia della controparte) avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa.
11 Peraltro, considerato che la ricorrente risulta ammessa in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato, si rende opportuno precisare che “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e
130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130”. (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22017). Del resto, prosegue la pronuncia in esame, “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità”.
Facendo applicazione delle coordinate interpretative appena richiamate, si ritiene che, nei rapporti tra ricorrente e resistente soccombente, quest'ultimo debba essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario, dell'intero importo liquidato in dispositivo ai sensi del DM 147/222, senza operare la riduzione della metà prescritta dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Con riferimento alla liquidazione dell'onorario spettante al difensore della ricorrente, ammessa in via temporanea e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, prevista con provvedimento contestuale dall'art. 83, co. 3 bis d.P.R. 115/2002, si dà atto che, non essendo allo stato completa la documentazione necessaria allo svolgimento della relativa istruttoria, e segnatamente occorrendo acquisire l'istanza di liquidazione corredata dalla relativa nota spese mediante utilizzo della piattaforma
SIAMM – Spese di Giustizia nonché le informazioni da parte dell'Ufficio finanziario competente ai sensi del II comma dell'art. 127 d.P.R. n.
12 115/2002 delle informazioni concernenti, si provvederà non appena gli atti completi saranno fatti pervenire all'Ufficio.
PQM
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1531/2021 R.G. sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso depositato Parte_1 CP_1
l'11.12.2021, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
OL, il 15.6.1971) e (nato a [...] il CP_1
17.8.1962), sposatisi con matrimonio contratto in Benestare (RC) il giorno 04.07.2002 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune per l'anno 2002, atto n. 2, parte I) con addebito al CP_1
2) affida la figlia minore, , ad entrambi i genitori con collocamento Per_2
prevalente presso la madre stabilendo incontri liberi con la figura paterna stante il raggiungimento prossimo della maggiore età;
3) nulla dispone in ordine alla assegnazione alla casa coniugale;
4) dispone che il versi il mantenimento in favore dei figli, CP_1
(maggiorenne non economicamente indipendente) e , Per_1 Per_2
nella misura rispettivamente di euro 150,00 e 200,00 mensili da corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese, e da Pt_1
rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della prole;
5) dispone che il versi il mantenimento in favore del coniuge CP_1
nella misura rispettivamente di euro 150,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi secondo indici
ISTAT;
6) invita il resistente ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità presso la struttura che verrà indicata dal responsabile del servizio socio assistenziale integrato affidatario, da svolgere
13 separatamente, delegando il servizio sociale di indicare alla parte ogni altro intervento che si renda necessario nell'interesse dei figli;
7) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
8) dispone, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, che il pagamento delle spese di lite di cui al punto che precede sia eseguito a favore dello Stato.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale del giorno 29.11.2024 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Presidente Est. dott.ssa Mariagrazia Galati
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