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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/07/2024, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9693/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9693/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBINI FEDERICO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALBINI FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONICOLI ILARIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. IRACI SARERI SALVATORE Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI 32 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. BONICOLI
ILARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE con atto del 28.6.21 intimava sfratto a in relazione ad immobile Parte_1 Controparte_2 adibito ad attività di conceria di pellami sito in CC, loc. Ponte a Cappiano , Via del Puntone n.
16/18 deducendo la morosità della convenuta conduttrice nel pagamento del canone trimestrale di € 8.125,00 + IVA dall'inizio del 2020 al secondo trimestre del 2021.
Veniva esposto nell'atto di intimazione: che Apollo 11 Parte_2 con contratto registrato dell'8.8.13 aveva concesso in locazione l'immobile a Conceria CP_3 Fiorentina srl (CONCF) con decorrenza dall'8.8.13 e fino al 7.8.19; che con scrittura privata del Contro 19.12.13 CONCF aveva ceduto a la proprietà del ramo di azienda esercitata presso l'immobile e quindi anche il contratto di locazione;
che l'immobile era stato oggetto di pignoramento trascritto il 3.10.17; che con provvedimento del 30.10.18 del era stata nominata custode del bene CP_4 Contro pignorato e, stante il mancato pagamento dei canoni da parte di il GE aveva autorizzato l'instaurazione del procedimento per convalida di sfratto.
Contro
Contro si opponeva alla convalida con comparsa in cui veniva esposto: che in ragione dell'acquisto del ramo di azienda era subentrata nel contratto col Consorzio Conciatori di CC che gestiva il depuratore posto in loc. Ponte a Cappiano per la depurazione e fognatura dei reflui CP_5 industriali;
che con scrittura privata del 9.7.14 e CONCF si erano riconosciute uniche debitrici CP_3 verso il CCF per l'importo di € 62.743,00 riguardo a fatture emesse dal CCF nei confronti di CONCF e Contro aveva autorizzato a sospendere ogni pagamento alla stessa finché non fosse risultato che CP_3 Contro avesse estinto il debito suddetto verso il CCF e, nel caso in cui fosse stata tenuta a pagare CP_3 Contro in favore di CCF l'importo di cui alla scrittura sarebbe stata legittimata ad eccepire in compensazione tale importo riguardo ai canoni dovuti ad che il 5.12.15 il CP_3 Controparte_6
[... Santa Croce sull'Arno aveva interrotto i servizi di depurazione e fognatura per l'inadempienza di
Contro e ciò portava a sospendere il pagamento dei canoni;
che con atto notificato il CP_3 CP_3
Contro
3.10.17 aveva quindi intimato sfratto per morosità a e la controversia era stata decisa dal
Contro Tribunale dui Firenze con la sentenza n. 1615/19 che aveva dato ragione a in quanto era risultato che aveva eseguito tutti i pagamenti dovuti;
che l'immobile presentava vizi che avevano comportato
Contro anche infiltrazioni di acqua e danni a beni di e tra le parti era infatti pendente altra causa dinanzi
Contro a questo Tribunale promossa da ed avente ad oggetto la domanda di riduzione del canone;
che era consorziata col CCF e , non avendo provveduto a pagare l'importo dovuto di € 50.233,34, CP_3
Contro
per evitare l'interruzione dei servizi aveva dovuto pagare l'importo suddetto in luogo di CP_3
Contro chiedeva quindi il rigetto della domanda di risoluzione e la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo avente ad oggetto la domanda di riduzione del canone.
Disposto il mutamento di rito ,con deposito di memorie integrative, ed assunta prova testimoniale, la causa è stata decisa all'udienza del 7.3.24 come da dispositivo.
Non è oggetto di contestazione la legittimazione ad agire in questo procedimento di , quale Pt_1 custode del bene pignorato: legittimazione del resto espressamente prevista dall'art. 560 comma 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis ed in base al quale il custode provvede , previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione ed alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità(. Cass.
8695/15). Contro
La domanda di risoluzione del contratto si fonda sul mancato pagamento dei canoni da parte di con decorrenza dal gennaio del 2020.
Il mancato pagamento dei canoni non è contestato. Contro resiste alla domanda di risoluzione adducendo circostanze giustificative del mancato pagamento: pagina 2 di 4 nel contratto di locazione peraltro all'art. 4 era stata pattuita la clausola solve et repete di cui all'art. 1462 c.c. . Contro In primo luogo ha richiamato l'accordo di cui alla scrittura privata del 9.7.14 intercorso tra Contro
,CONCF e la stessa CP_3
Con tale accordo le società suddette regolamentavano i rapporti tra le stesse in relazione al credito del CCF per complessivi € 62.743,00 di cui alle fatture n. 527 e n. 563 del 2013 ed in considerazione del Contro subentro di nel rapporto contrattuale col CCF riguardo all'uso dell'impianto di depurazione di
Ponte a Cappiano.
Per quanto rileva in questa sede e CONCF si riconoscevano debitrici in solido dell'importo CP_3 Contro suddetto, obbligandosi quindi, in relazione a tale importo, a tenere indenne di ogni pretesa Contro eventualmente avanzata dal CCF e autorizzando a sospendere ogni pagamento in favore di finché non fosse risultato estinto il debito in questione verso il CCF nonché a compensare il CP_3 proprio debito per canoni con quanto pagato al CCF per il debito suddetto.
Orbene, risulta dagli atti che in ragione dei crediti vantati verso il CCF nel 2016 e nel 2018 CP_3 Contro promuoveva procedure di espropriazione nei confronti di quale terzo obbligato al pagamento dei canoni ad e che tali procedure si sono concluse nel marzo ed aprile del 2019 col pagamento CP_3 Contro complessivo da parte di verso il CCF della somma di € 67.871,88( doc. 9 conv.). Contro Ne consegue che nel periodo successivo all'aprile del 2019 non ha più avuto alcuna ragione giustificativa in ragione dei precedenti accordi intercorsi con per sospendere il pagamento del CP_3 canone di locazione.
Si aggiunga che , come noto, il pignoramento ai sensi dell'art. 2912 c.c. comprende i frutti della cosa pignorata e che pertanto, una volta intervenuto il pignoramento in relazione al quale è stata Pt_1 nominata custode ed autorizzata ad agire, sono inefficaci in danno dei creditori pignoranti gli atti di disposizione dei canoni posti in essere dal conduttore dell'immobile pignorato.
Così, per la stessa ragione, non rilevano nei confronti dei creditori pignoranti atti successivi al pignoramento che il conduttore abbia posto in essere e che determinino un credito verso il debitore esecutato e che possano comportare un estinzione del relativo credito.
L'art. 2917 c.c. stabilisce infatti che se oggetto del pignoramento è un credito l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Contro Vale tale considerazione con riferimento ai pagamenti che deduce di aver eseguito in favore del per somme dovute da doc. 12,24-25). Controparte_7 CP_3
I pagamenti in questione risultano riferiti ad un addebito per “disavanzo e sanzione “ che il CP_6 ha operato a carico di per complessivi € 50.233,34, con previsione di pagamento in
[...] CP_3 sette rate mensili dal dicembre del 2019 al giugno del 2020. Contro deduce di aver eseguito i pagamenti per evitare il blocco dello scarico da parte del Consorzio.
Si tratta peraltro di pagamenti che risultano successivi al pignoramento ed attinenti a rapporto distinto dal contratto di locazione e cioè a quello relativo all'uso dell'impianto di depurazione.Il rapporto col non risulta menzionato nel contratto di locazione. Controparte_6
Non deduce MHG il titolo in base al quale la stessa per tali pagamenti, eseguiti per sua decisione, possa far valere un credito di importo corrispondente nei confronti di CP_3
Certamente in ragione del disposto dell'art. 2917 c.c. tali pagamenti non sono opponibili ad . Pt_1
Non rileva ai fini della decisione della domanda di risoluzione del contratto di locazione la causa pagina 3 di 4 pendente tra le parti in questione ed , segnata al N. 3718/20 RG ed avente oggetto la domanda CP_3 Contro di riduzione del canone presentata da per asseriti vizi dell'immobile: in tale causa viene infatti richiesta la pronuncia di riduzione del canone con decorrenza dalla presentazione della domanda e cioè dal marzo del 2020 .
Nella presente causa rileva invece , in mancanza di pronuncia di riduzione del canone, il mancato Contro pagamento totale del canone fin dal gennaio del 2020 e, ciò, sebbene continui a godere dell'immobile.
Il pagamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce una delle obbligazioni principali del conduttore ( art. 1587 n. 2 c.c.) ed il reiterato inadempimento di tale obbligazione fin dal gennaio del
2020 ,pur persistendo nel godimento dell'immobile, ha quindi importanza tale da giustificare ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto.
Si consideri del resto al riguardo che , anche imputando al pagamento del canone la somma di circa € Contro 50.000,00 che avrebbe versato al Consorzio , risulterebbe non pagato alla data della decisione , in mancanza di una pronuncia sulla riduzione del canone ,un importo per circa € 85.000,00, pari ad oltre due anni e mezzo di godimento del bene.
Consequenziale è la condanna di MHG al rilascio dell'immobile;in base ai criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78 deve essere fissata per il rilascio la data del 31.5.24 di cui al dispositivo.
L'altra causa pendente tra le parti, avente ad oggetto la domanda di riduzione del canone, rileva invece per quanto concerne la determinazione del rapporto dare ed avere tra le parti e giustifica quindi ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione della presente causa in attesa delle definizione dell'altra.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra 11 di e Pt_3 Parte_2 [...]
e avente ad oggetto immobile sito in CC , loc. Ponte a Cappiano, Parte_2 Controparte_1
Via del Puntone n. 16/18 per inadempimento di condanna al Controparte_1 Controparte_1 rilascio dell'immobile ; fissa per il rilascio la data del 31.5.24; sospende la causa riguardo alle domande concernenti i crediti dedotti fino alla definizione della causa segnata al n. 3718/20.
Firenze, 7.3.24
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9693/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALBINI FEDERICO e dell'avv. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ALBINI FEDERICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONICOLI ILARIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. IRACI SARERI SALVATORE Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI 32 50122 FIRENZEpresso il difensore avv. BONICOLI
ILARIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE con atto del 28.6.21 intimava sfratto a in relazione ad immobile Parte_1 Controparte_2 adibito ad attività di conceria di pellami sito in CC, loc. Ponte a Cappiano , Via del Puntone n.
16/18 deducendo la morosità della convenuta conduttrice nel pagamento del canone trimestrale di € 8.125,00 + IVA dall'inizio del 2020 al secondo trimestre del 2021.
Veniva esposto nell'atto di intimazione: che Apollo 11 Parte_2 con contratto registrato dell'8.8.13 aveva concesso in locazione l'immobile a Conceria CP_3 Fiorentina srl (CONCF) con decorrenza dall'8.8.13 e fino al 7.8.19; che con scrittura privata del Contro 19.12.13 CONCF aveva ceduto a la proprietà del ramo di azienda esercitata presso l'immobile e quindi anche il contratto di locazione;
che l'immobile era stato oggetto di pignoramento trascritto il 3.10.17; che con provvedimento del 30.10.18 del era stata nominata custode del bene CP_4 Contro pignorato e, stante il mancato pagamento dei canoni da parte di il GE aveva autorizzato l'instaurazione del procedimento per convalida di sfratto.
Contro
Contro si opponeva alla convalida con comparsa in cui veniva esposto: che in ragione dell'acquisto del ramo di azienda era subentrata nel contratto col Consorzio Conciatori di CC che gestiva il depuratore posto in loc. Ponte a Cappiano per la depurazione e fognatura dei reflui CP_5 industriali;
che con scrittura privata del 9.7.14 e CONCF si erano riconosciute uniche debitrici CP_3 verso il CCF per l'importo di € 62.743,00 riguardo a fatture emesse dal CCF nei confronti di CONCF e Contro aveva autorizzato a sospendere ogni pagamento alla stessa finché non fosse risultato che CP_3 Contro avesse estinto il debito suddetto verso il CCF e, nel caso in cui fosse stata tenuta a pagare CP_3 Contro in favore di CCF l'importo di cui alla scrittura sarebbe stata legittimata ad eccepire in compensazione tale importo riguardo ai canoni dovuti ad che il 5.12.15 il CP_3 Controparte_6
[... Santa Croce sull'Arno aveva interrotto i servizi di depurazione e fognatura per l'inadempienza di
Contro e ciò portava a sospendere il pagamento dei canoni;
che con atto notificato il CP_3 CP_3
Contro
3.10.17 aveva quindi intimato sfratto per morosità a e la controversia era stata decisa dal
Contro Tribunale dui Firenze con la sentenza n. 1615/19 che aveva dato ragione a in quanto era risultato che aveva eseguito tutti i pagamenti dovuti;
che l'immobile presentava vizi che avevano comportato
Contro anche infiltrazioni di acqua e danni a beni di e tra le parti era infatti pendente altra causa dinanzi
Contro a questo Tribunale promossa da ed avente ad oggetto la domanda di riduzione del canone;
che era consorziata col CCF e , non avendo provveduto a pagare l'importo dovuto di € 50.233,34, CP_3
Contro
per evitare l'interruzione dei servizi aveva dovuto pagare l'importo suddetto in luogo di CP_3
Contro chiedeva quindi il rigetto della domanda di risoluzione e la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo avente ad oggetto la domanda di riduzione del canone.
Disposto il mutamento di rito ,con deposito di memorie integrative, ed assunta prova testimoniale, la causa è stata decisa all'udienza del 7.3.24 come da dispositivo.
Non è oggetto di contestazione la legittimazione ad agire in questo procedimento di , quale Pt_1 custode del bene pignorato: legittimazione del resto espressamente prevista dall'art. 560 comma 5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis ed in base al quale il custode provvede , previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione ed alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità(. Cass.
8695/15). Contro
La domanda di risoluzione del contratto si fonda sul mancato pagamento dei canoni da parte di con decorrenza dal gennaio del 2020.
Il mancato pagamento dei canoni non è contestato. Contro resiste alla domanda di risoluzione adducendo circostanze giustificative del mancato pagamento: pagina 2 di 4 nel contratto di locazione peraltro all'art. 4 era stata pattuita la clausola solve et repete di cui all'art. 1462 c.c. . Contro In primo luogo ha richiamato l'accordo di cui alla scrittura privata del 9.7.14 intercorso tra Contro
,CONCF e la stessa CP_3
Con tale accordo le società suddette regolamentavano i rapporti tra le stesse in relazione al credito del CCF per complessivi € 62.743,00 di cui alle fatture n. 527 e n. 563 del 2013 ed in considerazione del Contro subentro di nel rapporto contrattuale col CCF riguardo all'uso dell'impianto di depurazione di
Ponte a Cappiano.
Per quanto rileva in questa sede e CONCF si riconoscevano debitrici in solido dell'importo CP_3 Contro suddetto, obbligandosi quindi, in relazione a tale importo, a tenere indenne di ogni pretesa Contro eventualmente avanzata dal CCF e autorizzando a sospendere ogni pagamento in favore di finché non fosse risultato estinto il debito in questione verso il CCF nonché a compensare il CP_3 proprio debito per canoni con quanto pagato al CCF per il debito suddetto.
Orbene, risulta dagli atti che in ragione dei crediti vantati verso il CCF nel 2016 e nel 2018 CP_3 Contro promuoveva procedure di espropriazione nei confronti di quale terzo obbligato al pagamento dei canoni ad e che tali procedure si sono concluse nel marzo ed aprile del 2019 col pagamento CP_3 Contro complessivo da parte di verso il CCF della somma di € 67.871,88( doc. 9 conv.). Contro Ne consegue che nel periodo successivo all'aprile del 2019 non ha più avuto alcuna ragione giustificativa in ragione dei precedenti accordi intercorsi con per sospendere il pagamento del CP_3 canone di locazione.
Si aggiunga che , come noto, il pignoramento ai sensi dell'art. 2912 c.c. comprende i frutti della cosa pignorata e che pertanto, una volta intervenuto il pignoramento in relazione al quale è stata Pt_1 nominata custode ed autorizzata ad agire, sono inefficaci in danno dei creditori pignoranti gli atti di disposizione dei canoni posti in essere dal conduttore dell'immobile pignorato.
Così, per la stessa ragione, non rilevano nei confronti dei creditori pignoranti atti successivi al pignoramento che il conduttore abbia posto in essere e che determinino un credito verso il debitore esecutato e che possano comportare un estinzione del relativo credito.
L'art. 2917 c.c. stabilisce infatti che se oggetto del pignoramento è un credito l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Contro Vale tale considerazione con riferimento ai pagamenti che deduce di aver eseguito in favore del per somme dovute da doc. 12,24-25). Controparte_7 CP_3
I pagamenti in questione risultano riferiti ad un addebito per “disavanzo e sanzione “ che il CP_6 ha operato a carico di per complessivi € 50.233,34, con previsione di pagamento in
[...] CP_3 sette rate mensili dal dicembre del 2019 al giugno del 2020. Contro deduce di aver eseguito i pagamenti per evitare il blocco dello scarico da parte del Consorzio.
Si tratta peraltro di pagamenti che risultano successivi al pignoramento ed attinenti a rapporto distinto dal contratto di locazione e cioè a quello relativo all'uso dell'impianto di depurazione.Il rapporto col non risulta menzionato nel contratto di locazione. Controparte_6
Non deduce MHG il titolo in base al quale la stessa per tali pagamenti, eseguiti per sua decisione, possa far valere un credito di importo corrispondente nei confronti di CP_3
Certamente in ragione del disposto dell'art. 2917 c.c. tali pagamenti non sono opponibili ad . Pt_1
Non rileva ai fini della decisione della domanda di risoluzione del contratto di locazione la causa pagina 3 di 4 pendente tra le parti in questione ed , segnata al N. 3718/20 RG ed avente oggetto la domanda CP_3 Contro di riduzione del canone presentata da per asseriti vizi dell'immobile: in tale causa viene infatti richiesta la pronuncia di riduzione del canone con decorrenza dalla presentazione della domanda e cioè dal marzo del 2020 .
Nella presente causa rileva invece , in mancanza di pronuncia di riduzione del canone, il mancato Contro pagamento totale del canone fin dal gennaio del 2020 e, ciò, sebbene continui a godere dell'immobile.
Il pagamento del corrispettivo nei termini convenuti costituisce una delle obbligazioni principali del conduttore ( art. 1587 n. 2 c.c.) ed il reiterato inadempimento di tale obbligazione fin dal gennaio del
2020 ,pur persistendo nel godimento dell'immobile, ha quindi importanza tale da giustificare ai sensi dell'art. 1455 c.c. la risoluzione del contratto.
Si consideri del resto al riguardo che , anche imputando al pagamento del canone la somma di circa € Contro 50.000,00 che avrebbe versato al Consorzio , risulterebbe non pagato alla data della decisione , in mancanza di una pronuncia sulla riduzione del canone ,un importo per circa € 85.000,00, pari ad oltre due anni e mezzo di godimento del bene.
Consequenziale è la condanna di MHG al rilascio dell'immobile;in base ai criteri di cui all'art. 56 L. n. 392/78 deve essere fissata per il rilascio la data del 31.5.24 di cui al dispositivo.
L'altra causa pendente tra le parti, avente ad oggetto la domanda di riduzione del canone, rileva invece per quanto concerne la determinazione del rapporto dare ed avere tra le parti e giustifica quindi ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione della presente causa in attesa delle definizione dell'altra.
PQM
Il Tribunale dichiara la risoluzione del contratto di locazione tra 11 di e Pt_3 Parte_2 [...]
e avente ad oggetto immobile sito in CC , loc. Ponte a Cappiano, Parte_2 Controparte_1
Via del Puntone n. 16/18 per inadempimento di condanna al Controparte_1 Controparte_1 rilascio dell'immobile ; fissa per il rilascio la data del 31.5.24; sospende la causa riguardo alle domande concernenti i crediti dedotti fino alla definizione della causa segnata al n. 3718/20.
Firenze, 7.3.24
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 4 di 4