Art. 35.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).