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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 22 febbraio 2024 e vertente
TRA
(C.f. ), nata a [...]ù), in data Parte_1 C.F._1
05.01.1979, rappresentata e difesa dall' Avv. Barbara Calise come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 29.09.1979;
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26.03.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
in data 23.09.2004 matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Milano al n. 1434, Parte 1, Registro 1; - ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- porre a carico del signor il contributo al mantenimento della figlia CP_1 pagina 1 di 5 , fino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente, nella misura di € 300,00 mensili Per_1 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. con vittoria di spese legali.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024, , premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 23 settembre 2004 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2004, n. 1434, Parte I) con Controparte_1
, dalla cui unione era nata la figlia (maggiorenne non
[...] Persona_2
economicamente autosufficiente) e da cui si era separata con sentenza resa dal Tribunale di Milano n.
5832/2021 del 30 giugno 2021, pubblicata in data 5 luglio 2021 e passata in giudicato, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di porre a carico del signor il CP_1 contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 17 settembre 2024, il
Giudice delegato, sentito il difensore di parte ricorrente, che chiedeva termine al fine di acquisire copia del certificato anagrafico attestante l'attuale indirizzo di residenza del convenuto presso cui eseguire nuova pagina 2 di 5 notifica del ricorso, del decreto e del presente verbale, rinviava l'udienza di comparizione personale delle parti al 5.02.2025.
Alla suddetta udienza il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo eseguito ai sensi dell'art. 139 c.p.c., provvedeva a informare il convenuto - comparso personalmente in udienza ancorchè non ritualmente costituito, della necessità di assistenza tecnica nel presente giudizio. Il sig. dichiarava: “vivo con una nuova compagna e mio figlio di 5 anni in via CP_1
Alzaia Naviglio Pavese;
- svolgo dei lavori saltuari come corriere con un guadagno di 800/1000 euro
mensili; - incontro mia figlia almeno 2-3 volte a settimana e voglio divorziare.” Per_1
Il G.D., preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, procedeva quindi a sentire la parte ricorrente che, in particolare, dichiarava: “Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio. studia all'università e sta finendo il corso di laurea triennale di mediazione linguistica Per_1
a luglio si laurea. Ha sempre frequentato il padre anche se il padre non mi hai mai versato nulla per il
mantenimento. Da qualche mese ha iniziato a lavorare in un bar ma non è ancora regolarmente assunta.
Intendo rinunciare alla domanda di mantenimento per , visto che anche lei è d'accordo perché il Per_1 padre non ci ha mai dato niente.”
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate che dichiarava di rinunciare alla domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne formulata in ricorso e insisteva per la sola pronuncia di status.
All'esito della discussione il Giudice delegato, dichiarava la contumacia del convenuto;
non adottava provvedimenti provvisori attesa la sola domanda di status e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, trattandosi di sola pronuncia di status, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per la sola pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti, entrambi cittadini peruviani, fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento
UE n.1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio pagina 3 di 5 Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno Parte_1 Controparte_1
celebrato matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 23 settembre 2004 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2004, n. 1434, Parte I);
Dalla loro unione nasceva una figlia (maggiorenne non economicamente Persona_2
autosufficiente).
Si sono in seguito separati con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 5832/2021 del 30 giugno 2021, pubblicata in data 5 luglio 2021 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Il contributo al mantenimento della figlia
Il collegio da atto che all'udienza del 5 febbraio 2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata con ricorso relativa al contributo di mantenimento per la figlia , ormai maggiorenne. Per_1
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così decide:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano Controparte_1
(MI), in data 23 settembre 2004 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2004, n. 1434, Parte I);
pagina 4 di 5 2)Dichiara irripetibili le spese di lite;
3)Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 22 febbraio 2024 e vertente
TRA
(C.f. ), nata a [...]ù), in data Parte_1 C.F._1
05.01.1979, rappresentata e difesa dall' Avv. Barbara Calise come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.f. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 29.09.1979;
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 26.03.2024
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI PER : Parte_1
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
in data 23.09.2004 matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Milano al n. 1434, Parte 1, Registro 1; - ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- porre a carico del signor il contributo al mantenimento della figlia CP_1 pagina 1 di 5 , fino a quando la stessa non diverrà economicamente autosufficiente, nella misura di € 300,00 mensili Per_1 che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi integralmente richiamate: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. con vittoria di spese legali.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso depositato in data 22 febbraio 2024, , premesso di aver Parte_1
celebrato matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 23 settembre 2004 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2004, n. 1434, Parte I) con Controparte_1
, dalla cui unione era nata la figlia (maggiorenne non
[...] Persona_2
economicamente autosufficiente) e da cui si era separata con sentenza resa dal Tribunale di Milano n.
5832/2021 del 30 giugno 2021, pubblicata in data 5 luglio 2021 e passata in giudicato, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di porre a carico del signor il CP_1 contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 17 settembre 2024, il
Giudice delegato, sentito il difensore di parte ricorrente, che chiedeva termine al fine di acquisire copia del certificato anagrafico attestante l'attuale indirizzo di residenza del convenuto presso cui eseguire nuova pagina 2 di 5 notifica del ricorso, del decreto e del presente verbale, rinviava l'udienza di comparizione personale delle parti al 5.02.2025.
Alla suddetta udienza il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo eseguito ai sensi dell'art. 139 c.p.c., provvedeva a informare il convenuto - comparso personalmente in udienza ancorchè non ritualmente costituito, della necessità di assistenza tecnica nel presente giudizio. Il sig. dichiarava: “vivo con una nuova compagna e mio figlio di 5 anni in via CP_1
Alzaia Naviglio Pavese;
- svolgo dei lavori saltuari come corriere con un guadagno di 800/1000 euro
mensili; - incontro mia figlia almeno 2-3 volte a settimana e voglio divorziare.” Per_1
Il G.D., preso atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, procedeva quindi a sentire la parte ricorrente che, in particolare, dichiarava: “Confermo la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio. studia all'università e sta finendo il corso di laurea triennale di mediazione linguistica Per_1
a luglio si laurea. Ha sempre frequentato il padre anche se il padre non mi hai mai versato nulla per il
mantenimento. Da qualche mese ha iniziato a lavorare in un bar ma non è ancora regolarmente assunta.
Intendo rinunciare alla domanda di mantenimento per , visto che anche lei è d'accordo perché il Per_1 padre non ci ha mai dato niente.”
Il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate che dichiarava di rinunciare alla domanda di mantenimento per la figlia maggiorenne formulata in ricorso e insisteva per la sola pronuncia di status.
All'esito della discussione il Giudice delegato, dichiarava la contumacia del convenuto;
non adottava provvedimenti provvisori attesa la sola domanda di status e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, trattandosi di sola pronuncia di status, ordinava la discussione orale della causa. Il difensore insisteva per la sola pronuncia sullo status.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Sulla giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, avendo le parti, entrambi cittadini peruviani, fissato la loro residenza abituale nel territorio nazionale;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento
UE n.1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di divorzio pagina 3 di 5 Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno Parte_1 Controparte_1
celebrato matrimonio con rito civile in Milano (MI), in data 23 settembre 2004 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2004, n. 1434, Parte I);
Dalla loro unione nasceva una figlia (maggiorenne non economicamente Persona_2
autosufficiente).
Si sono in seguito separati con sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 5832/2021 del 30 giugno 2021, pubblicata in data 5 luglio 2021 e passata in giudicato.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo la ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Va dunque pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Il contributo al mantenimento della figlia
Il collegio da atto che all'udienza del 5 febbraio 2025, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda formulata con ricorso relativa al contributo di mantenimento per la figlia , ormai maggiorenne. Per_1
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia del resistente, così decide:
1)Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano Controparte_1
(MI), in data 23 settembre 2004 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2004, n. 1434, Parte I);
pagina 4 di 5 2)Dichiara irripetibili le spese di lite;
3)Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 12 febbraio 2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Susanna Terni
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