TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7062/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7062/2021
tra
Parte_1 Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. ZANARDI Parte_1
ANDREA
Per l'avv. BERTOLINI CLAUDIO CESARE MARIA Controparte_1
I difensori precisano le conclusioni come da atto di citazione e memorie successive (ivi comprese le richieste di prove orali) la difesa attorea e come da foglio di precisazione già depositato la difesa della convenuta
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 6 N. R.G. 7062/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7062/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ZANARDI ANDREA e dell'avv. GALIMBERTI LUIGI P.IVA_1
( ) GALLERIA UNIONE 1 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in C.F._1
GALLERIA UNIONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. ZANARDI ANDREA
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO CESARE MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 87/B 20122
MILANO presso il difensore avv. BERTOLINI CLAUDIO CESARE MARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 aprile 2025
pagina2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-Gli hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'arch. Parte_1 a risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato verbalmente Controparte_1 tra le parti e il risarcimento dei danni patrimoniali subiti
-la società ha allegato il grave inadempimento contrattuale dell'arch. la quale avrebbe CP_1 colpevolmente omesso di consegnare nel termine pattuito il progetto definitivo completo relativo alla ristrutturazione degli uffici siti in Milano, Via Giacosa n.
3-5 da essa committente condotti in locazione
-gli inadempimenti dell'architetto sarebbero consistiti nella mancata consegna del progetto elettrico definitivo, del progetto idrico-sanitario e di climatizzazione, del progetto esecutivo architettonico ed impiantistico e del computo metrico estimativo
-a fronte di tale inadempimento, la committente ha dichiarato di essere stata costretta a conferire l'incarico ad altro professionista
-l'attrice ha quindi chiesto la restituzione dell'acconto di € 9.568,00 nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari ai canoni per € 24.000,00 versati alla locatrice dell'immobile nei mesi in cui i lavori programmati non sarebbero stati eseguiti
-dal canto suo, l'arch. ha chiesto il rigetto delle domande attrici e, in via Controparte_1 riconvenzionale, la condanna della committente al pagamento del saldo pari a € 22.670,00
-la professionista – la quale aveva ricevuto il pagamento del primo acconto previsto nel contratto -- ha sostenuto di aver regolarmente eseguito i lavori descritti nella propria proposta contrattuale del 17 marzo 2023 che la committente avrebbe dolosamente omesso di sottoscrivere (doc.7 conv.)
-in particolare, ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna risposta alla propria missiva del 24 aprile 2020 con la quale, dopo aver consegnato il progetto definitivo ed i computi correlativi, aveva sollecitato l'attrice a fornire la documentazione necessaria per l'inizio dei lavori (estremi dell'appaltatrice, ecc.)
-Gli avrebbero poi affidato i lavori ad altro professionista, utilizzando Parte_1 indebitamente il progetto redatto dalla convenuta
-esperita la consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa con la presente sentenza
°°°
-innanzitutto, non è stata raggiunta la prova del contenuto del contratto d'opera professionale perfezionato tra le parti hanno sostenuto che il mandato professionale sarebbe stato conferito Pt_1 Parte_1 oralmente all'arch. , ma non hanno dedotto alcuna prova testimoniale al riguardo Controparte_1
-i capitoli di prova testimoniale sarebbero stati comunque inammissibili ex art.2721 c.c., considerata sia la qualifica dei contraenti (società commerciale e professionista) sia il non trascurabile valore economico del contratto
-peraltro, tenuto conto dell'univoco tenore della mail del 17 marzo 2020 (doc.10 conv.) e il pagamento, da parte della società, di una somma corrispondente al primo acconto previsto nella proposta contrattuale, può presumersi che il mandato d'opera professionale corrispondesse effettivamente alla proposta della convenuta
-ciò assume rilievo in ordine all'individuazione delle varie prestazioni professionali a carico della professionista e delle scadenze programmate per l'espletamento delle stesse
-nella proposta contrattuale era previsto il seguente “cronoprogramma”
pagina3 di 6 -il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di aprile 2020 (cfr., in particolare, doc.3 att.; doc.28 conv.) conferma dunque che effettivamente il primo termine pattuito fosse quello del 10 aprile 2020
-sennonché, la consulenza d'ufficio ha accertato che, a tale scadenza, le prestazioni professionali in capo all'arch. non erano state rispettate Controparte_1
-innanzitutto, era stata pattuita, oltre alla stesura del progetto e del computo metrico definitivi, la consegna del progetto comunale al committente “per la firma” necessaria per il deposito degli atti presso i competenti Uffici comunali
-ora, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che erano state invece eseguite solo le seguenti prestazioni:
“…-Progetto preliminare ed attività collaterali per tutte le discipline (architettonica, impianti meccanici, impianti elettrici);
- Progetto definitivo architettonico ed attività collaterali al 50%;
- Progetto definitivo ed attività collaterali per gli impianti meccanici, impianti elettrici;
Non si ritengono, invece, svolte le seguenti prestazioni:
- la progettazione esecutiva per tutte le discipline (architettonica, impianti meccanici, impianti elettrici);
- le attività legate all'esecuzione dei lavori – cantiere - per tutte le discipline (architettonica, impianti meccanici, impianti elettrici).
La valutazione è eseguita alla luce della documentazione a disposizione in atti, si ricorda in ogni modo che l'eventuale modellazione “BIM” necessita comunque di una fase di “messa in tavola” delle “viste” che non è di natura automatica/automatizzata, ma richiede ore di rilavorazione. Si fa presente che le consegne così come previste di contratto (come quelle per il Comune del resto) sono valutabili in relazione agli elaborati cartacei (o comunque pdf) estratti dal modello (tavole grafiche di progetto) e non in ragione del modello dati (privo delle messe in tavola), in alcun modo utilizzabile da una committenza non tecnica …”
“…le contestazioni di inadempienza riguardano essenzialmente la mancata consegna di quanto pattuito nei termini pattuiti.
In contratto (17.03.2020) si rilevano due sole indicazioni temporali di consegna:
- stesura progetto definitivo, computo metrico definitivo e consegna del progetto comunale al Committente per la firma, entro il 10 aprile 2020;
- elaborati esecutivi per il cantiere, entro il 26 aprile 2020.
Alla luce delle valutazioni di cui al precedente punto del quesito si definisce quanto segue:
- il progetto definitivo ed i relativi computi metrici sono stati consegnati in data successiva al 10.04.2020 (controparte stessa riporta 14.04.2020 e 19.04.2020). Non è possibile definire quanto sia stato effettivamente consegnato all'attrice in quelle occasioni. Allo stato delle cose, comunque, si rammenta che, in atti, risultano completi i progetti definitivi degli impianti, mentre il progetto definitivo architettonico è parziale (valutabile nel 50%);
- il progetto comunale non è presente in atti e quindi si deve ritenere non consegnato nei termini fissati. Parte convenuta lamenta la mancata consegna di dati – riferimenti impresa esecutrice - da parte pagina4 di 6 dell'attrice, per il completamento della pratica on-line. Di contro, non risultano consegnati gli elaborati cartacei della pratica – vedi contratto “elaborati” - per le firme, le verifiche, ecc. del committente;
- gli elaborati esecutivi per il cantiere non sono presenti in atti e quindi si devono ritenere non consegnati nei termini fissati.
In sintesi:
- il progetto definitivo è stato consegnato in ritardo rispetto al 10.04.20 (da dopo il 14.04.2020) ed in forma parziale per la parte architettonica;
- progetto Comunale per la firma, non è stato consegnato;
- progetto esecutivo per il cantiere, non è stato consegnato …”
-replicando alle osservazioni critiche del CTP della convenuta, il consulente d'ufficio ha poi precisato che:
“…1. i progetti impiantistici sono completi a livello definitivo ed accurati, ma non sono esecutivi, mancando dei relativi elaborati di dettaglio specifico (invocando la progettazione “BIM” dovrebbe essere chiara la differenza di modellazione rispetto a degli unifilari, per quanto dettagliati);
2. utilizzando l'esempio del CTP se un cuoco è responsabile della pasta frolla ed un altro della marmellata il fatto che il secondo abbia finito non comporta che la torta sia completa né che la pasta frolla sia ultimata (sempre invocando la progettazione “BIM” dovrebbe essere chiaro il rapporto tra il tempo di modellazione – che potrebbe essere stato anche fatto, ma non è in atti – ed il tempo di cosiddetta “messa in tavola”, fondamentale, ad oggi, per tutta la parte amministrativa – che è poi il core del progetto definitivo. Manca tutta la “messa in tavola” del progetto definitivo, unica parte valutabile, oggi, dalla PA. Chi progetta in “BIM” ha ben presenta quanto lavoro manchi ed il peso di questa parte nel progetto definitivo: fase di ottenimento dei parei dei terzi: Comune, ecc. – UNI 11337);
3. il peso è stato valutato sulla base della completezza di quanto, per quanto desumibile agli atti, sia stato consegnato al committente e quanto conseguentemente depositabile alla PA destinataria naturale del “progetto definito” per esprimere i pareri necessari. Tali documenti – anche amministrativi (“messa in tavola”) - non sono naturalmente inclusi nel 3D “BIM”, vanno comunque elaborati, da quello;
4. il progetto esecutivo, se “predisposto”, non è visibile agli atti e non è automaticamente rappresentato, di per sé, in un modello “BIM” architettonico (che può avere più livelli di fabbisogno informativo – EN 17412). Lo stesso non risulta, comunque, essere stato consegnato al committente, anche in precedenza alle future imprese;
5. …;
6. si ribadisce che, a parere del CTU, la progettazione definitiva architettonica non può considerarsi completa nei suoi aspetti complessivi …”
-la parziale esecuzione delle prestazioni che l'arch. avrebbe dovuto eseguire entro i Controparte_1 primi giorni di aprile 2020 giustifica, per la sua gravità, la risoluzione del contratto d'opera professionale
-al riguardo, assume rilievo la circostanza, evidenziata nella consulenza d'ufficio, che la progettazione elaborata dalla convenuta fosse inidonea a consentire presso gli Uffici comunali la richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative
-si tratta di una circostanza che assume rilievo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento anche, e soprattutto, sotto il profilo delle scadenze pattuite in contratto (cfr. il “cronoprogramma” sopra richiamato)
-la gravità dell'inadempimento, tempestivamente contestata dalla committente con la diffida del 28 aprile 2020, giustifica la dichiarazione di risoluzione del contratto d'operaintellettuale, con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori pagina5 di 6 -la convenuta deve pertanto essere condannata alla restituzione all'attrice della somma di € 9.568,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione
-invece, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice non merita accoglimento
-secondo la prospettazione attorea, i danni patrimoniali corrisponderebbero ai canoni di locazione versati all' (locataria) nonostante l'impossibilità per la conduttrice, a causa Controparte_2 dell'inade , di iniziare tempestivamente i lavori di ristrutturazione
-non si tratta, evidentemente, di danni direttamente collegati al menzionato inadempimento, poiché l'attrice non ha dimostrato che, ove avesse potuto prevedere il ritardo nell'inizio dei lavori di ristrutturazione, sarebbe stata in grado di stipulare con l' un contratto di locazione con CP_2 efficacia a partire da una data successiva
-inoltre, Gli Esperti dell'Impresa S.r.l. non hanno dimostrato l'effettiva entità del ritardo nell'inizio della ristrutturazione affidata ad altro professionista
-in conclusione, le domande proposte dall'attrice sono fondate nei limiti sopra indicati
-la domanda riconvenzionale della convenuta, diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 22.670,00 per le attività svolte, non merita accoglimento
-le spese processuali, comprensive di quelle della C.T.U. e di CTP su fatture quietanzate, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto d'opera intellettuale perfezionato tra le parti e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 9.568,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione
2) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.327,00, di cui € 518,00 per spese (oltre quelle di CTU e di CTP) ed € 3.809,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7062/2021
tra
Parte_1 Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per 'avv. ZANARDI Parte_1
ANDREA
Per l'avv. BERTOLINI CLAUDIO CESARE MARIA Controparte_1
I difensori precisano le conclusioni come da atto di citazione e memorie successive (ivi comprese le richieste di prove orali) la difesa attorea e come da foglio di precisazione già depositato la difesa della convenuta
Il Giudice ascoltata la discussione orale dei difensori, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio, pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 6 N. R.G. 7062/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7062/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ZANARDI ANDREA e dell'avv. GALIMBERTI LUIGI P.IVA_1
( ) GALLERIA UNIONE 1 20123 MILANO, elettivamente domiciliato in C.F._1
GALLERIA UNIONE, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. ZANARDI ANDREA
ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Controparte_1 C.F._2
CLAUDIO CESARE MARIA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 87/B 20122
MILANO presso il difensore avv. BERTOLINI CLAUDIO CESARE MARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4 aprile 2025
pagina2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-Gli hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Milano l'arch. Parte_1 a risoluzione del contratto d'opera professionale stipulato verbalmente Controparte_1 tra le parti e il risarcimento dei danni patrimoniali subiti
-la società ha allegato il grave inadempimento contrattuale dell'arch. la quale avrebbe CP_1 colpevolmente omesso di consegnare nel termine pattuito il progetto definitivo completo relativo alla ristrutturazione degli uffici siti in Milano, Via Giacosa n.
3-5 da essa committente condotti in locazione
-gli inadempimenti dell'architetto sarebbero consistiti nella mancata consegna del progetto elettrico definitivo, del progetto idrico-sanitario e di climatizzazione, del progetto esecutivo architettonico ed impiantistico e del computo metrico estimativo
-a fronte di tale inadempimento, la committente ha dichiarato di essere stata costretta a conferire l'incarico ad altro professionista
-l'attrice ha quindi chiesto la restituzione dell'acconto di € 9.568,00 nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, pari ai canoni per € 24.000,00 versati alla locatrice dell'immobile nei mesi in cui i lavori programmati non sarebbero stati eseguiti
-dal canto suo, l'arch. ha chiesto il rigetto delle domande attrici e, in via Controparte_1 riconvenzionale, la condanna della committente al pagamento del saldo pari a € 22.670,00
-la professionista – la quale aveva ricevuto il pagamento del primo acconto previsto nel contratto -- ha sostenuto di aver regolarmente eseguito i lavori descritti nella propria proposta contrattuale del 17 marzo 2023 che la committente avrebbe dolosamente omesso di sottoscrivere (doc.7 conv.)
-in particolare, ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna risposta alla propria missiva del 24 aprile 2020 con la quale, dopo aver consegnato il progetto definitivo ed i computi correlativi, aveva sollecitato l'attrice a fornire la documentazione necessaria per l'inizio dei lavori (estremi dell'appaltatrice, ecc.)
-Gli avrebbero poi affidato i lavori ad altro professionista, utilizzando Parte_1 indebitamente il progetto redatto dalla convenuta
-esperita la consulenza tecnica d'ufficio, la causa viene decisa con la presente sentenza
°°°
-innanzitutto, non è stata raggiunta la prova del contenuto del contratto d'opera professionale perfezionato tra le parti hanno sostenuto che il mandato professionale sarebbe stato conferito Pt_1 Parte_1 oralmente all'arch. , ma non hanno dedotto alcuna prova testimoniale al riguardo Controparte_1
-i capitoli di prova testimoniale sarebbero stati comunque inammissibili ex art.2721 c.c., considerata sia la qualifica dei contraenti (società commerciale e professionista) sia il non trascurabile valore economico del contratto
-peraltro, tenuto conto dell'univoco tenore della mail del 17 marzo 2020 (doc.10 conv.) e il pagamento, da parte della società, di una somma corrispondente al primo acconto previsto nella proposta contrattuale, può presumersi che il mandato d'opera professionale corrispondesse effettivamente alla proposta della convenuta
-ciò assume rilievo in ordine all'individuazione delle varie prestazioni professionali a carico della professionista e delle scadenze programmate per l'espletamento delle stesse
-nella proposta contrattuale era previsto il seguente “cronoprogramma”
pagina3 di 6 -il tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti nel mese di aprile 2020 (cfr., in particolare, doc.3 att.; doc.28 conv.) conferma dunque che effettivamente il primo termine pattuito fosse quello del 10 aprile 2020
-sennonché, la consulenza d'ufficio ha accertato che, a tale scadenza, le prestazioni professionali in capo all'arch. non erano state rispettate Controparte_1
-innanzitutto, era stata pattuita, oltre alla stesura del progetto e del computo metrico definitivi, la consegna del progetto comunale al committente “per la firma” necessaria per il deposito degli atti presso i competenti Uffici comunali
-ora, il consulente tecnico d'ufficio ha verificato che erano state invece eseguite solo le seguenti prestazioni:
“…-Progetto preliminare ed attività collaterali per tutte le discipline (architettonica, impianti meccanici, impianti elettrici);
- Progetto definitivo architettonico ed attività collaterali al 50%;
- Progetto definitivo ed attività collaterali per gli impianti meccanici, impianti elettrici;
Non si ritengono, invece, svolte le seguenti prestazioni:
- la progettazione esecutiva per tutte le discipline (architettonica, impianti meccanici, impianti elettrici);
- le attività legate all'esecuzione dei lavori – cantiere - per tutte le discipline (architettonica, impianti meccanici, impianti elettrici).
La valutazione è eseguita alla luce della documentazione a disposizione in atti, si ricorda in ogni modo che l'eventuale modellazione “BIM” necessita comunque di una fase di “messa in tavola” delle “viste” che non è di natura automatica/automatizzata, ma richiede ore di rilavorazione. Si fa presente che le consegne così come previste di contratto (come quelle per il Comune del resto) sono valutabili in relazione agli elaborati cartacei (o comunque pdf) estratti dal modello (tavole grafiche di progetto) e non in ragione del modello dati (privo delle messe in tavola), in alcun modo utilizzabile da una committenza non tecnica …”
“…le contestazioni di inadempienza riguardano essenzialmente la mancata consegna di quanto pattuito nei termini pattuiti.
In contratto (17.03.2020) si rilevano due sole indicazioni temporali di consegna:
- stesura progetto definitivo, computo metrico definitivo e consegna del progetto comunale al Committente per la firma, entro il 10 aprile 2020;
- elaborati esecutivi per il cantiere, entro il 26 aprile 2020.
Alla luce delle valutazioni di cui al precedente punto del quesito si definisce quanto segue:
- il progetto definitivo ed i relativi computi metrici sono stati consegnati in data successiva al 10.04.2020 (controparte stessa riporta 14.04.2020 e 19.04.2020). Non è possibile definire quanto sia stato effettivamente consegnato all'attrice in quelle occasioni. Allo stato delle cose, comunque, si rammenta che, in atti, risultano completi i progetti definitivi degli impianti, mentre il progetto definitivo architettonico è parziale (valutabile nel 50%);
- il progetto comunale non è presente in atti e quindi si deve ritenere non consegnato nei termini fissati. Parte convenuta lamenta la mancata consegna di dati – riferimenti impresa esecutrice - da parte pagina4 di 6 dell'attrice, per il completamento della pratica on-line. Di contro, non risultano consegnati gli elaborati cartacei della pratica – vedi contratto “elaborati” - per le firme, le verifiche, ecc. del committente;
- gli elaborati esecutivi per il cantiere non sono presenti in atti e quindi si devono ritenere non consegnati nei termini fissati.
In sintesi:
- il progetto definitivo è stato consegnato in ritardo rispetto al 10.04.20 (da dopo il 14.04.2020) ed in forma parziale per la parte architettonica;
- progetto Comunale per la firma, non è stato consegnato;
- progetto esecutivo per il cantiere, non è stato consegnato …”
-replicando alle osservazioni critiche del CTP della convenuta, il consulente d'ufficio ha poi precisato che:
“…1. i progetti impiantistici sono completi a livello definitivo ed accurati, ma non sono esecutivi, mancando dei relativi elaborati di dettaglio specifico (invocando la progettazione “BIM” dovrebbe essere chiara la differenza di modellazione rispetto a degli unifilari, per quanto dettagliati);
2. utilizzando l'esempio del CTP se un cuoco è responsabile della pasta frolla ed un altro della marmellata il fatto che il secondo abbia finito non comporta che la torta sia completa né che la pasta frolla sia ultimata (sempre invocando la progettazione “BIM” dovrebbe essere chiaro il rapporto tra il tempo di modellazione – che potrebbe essere stato anche fatto, ma non è in atti – ed il tempo di cosiddetta “messa in tavola”, fondamentale, ad oggi, per tutta la parte amministrativa – che è poi il core del progetto definitivo. Manca tutta la “messa in tavola” del progetto definitivo, unica parte valutabile, oggi, dalla PA. Chi progetta in “BIM” ha ben presenta quanto lavoro manchi ed il peso di questa parte nel progetto definitivo: fase di ottenimento dei parei dei terzi: Comune, ecc. – UNI 11337);
3. il peso è stato valutato sulla base della completezza di quanto, per quanto desumibile agli atti, sia stato consegnato al committente e quanto conseguentemente depositabile alla PA destinataria naturale del “progetto definito” per esprimere i pareri necessari. Tali documenti – anche amministrativi (“messa in tavola”) - non sono naturalmente inclusi nel 3D “BIM”, vanno comunque elaborati, da quello;
4. il progetto esecutivo, se “predisposto”, non è visibile agli atti e non è automaticamente rappresentato, di per sé, in un modello “BIM” architettonico (che può avere più livelli di fabbisogno informativo – EN 17412). Lo stesso non risulta, comunque, essere stato consegnato al committente, anche in precedenza alle future imprese;
5. …;
6. si ribadisce che, a parere del CTU, la progettazione definitiva architettonica non può considerarsi completa nei suoi aspetti complessivi …”
-la parziale esecuzione delle prestazioni che l'arch. avrebbe dovuto eseguire entro i Controparte_1 primi giorni di aprile 2020 giustifica, per la sua gravità, la risoluzione del contratto d'opera professionale
-al riguardo, assume rilievo la circostanza, evidenziata nella consulenza d'ufficio, che la progettazione elaborata dalla convenuta fosse inidonea a consentire presso gli Uffici comunali la richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative
-si tratta di una circostanza che assume rilievo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento anche, e soprattutto, sotto il profilo delle scadenze pattuite in contratto (cfr. il “cronoprogramma” sopra richiamato)
-la gravità dell'inadempimento, tempestivamente contestata dalla committente con la diffida del 28 aprile 2020, giustifica la dichiarazione di risoluzione del contratto d'operaintellettuale, con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori pagina5 di 6 -la convenuta deve pertanto essere condannata alla restituzione all'attrice della somma di € 9.568,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione
-invece, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice non merita accoglimento
-secondo la prospettazione attorea, i danni patrimoniali corrisponderebbero ai canoni di locazione versati all' (locataria) nonostante l'impossibilità per la conduttrice, a causa Controparte_2 dell'inade , di iniziare tempestivamente i lavori di ristrutturazione
-non si tratta, evidentemente, di danni direttamente collegati al menzionato inadempimento, poiché l'attrice non ha dimostrato che, ove avesse potuto prevedere il ritardo nell'inizio dei lavori di ristrutturazione, sarebbe stata in grado di stipulare con l' un contratto di locazione con CP_2 efficacia a partire da una data successiva
-inoltre, Gli Esperti dell'Impresa S.r.l. non hanno dimostrato l'effettiva entità del ritardo nell'inizio della ristrutturazione affidata ad altro professionista
-in conclusione, le domande proposte dall'attrice sono fondate nei limiti sopra indicati
-la domanda riconvenzionale della convenuta, diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 22.670,00 per le attività svolte, non merita accoglimento
-le spese processuali, comprensive di quelle della C.T.U. e di CTP su fatture quietanzate, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., accertato il grave inadempimento contrattuale della convenuta, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto d'opera intellettuale perfezionato tra le parti e, per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 9.568,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento a quella di effettiva restituzione
2) rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.327,00, di cui € 518,00 per spese (oltre quelle di CTU e di CTP) ed € 3.809,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina6 di 6