Sentenza 16 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di espropriazione, l'ente espropriante (nella specie, il Comune), che resta pur sempre "dominus" della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (art. 60 legge 865/71) all'istituto della delega, è responsabile dell'operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un'impresa) poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma, all'uopo, rilievo (qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo senza la tempestiva emanazione del decreto di esproprio) la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato, e senza che, in contrario, possa, come nella specie, invocarsi il disposto dell'art. 16 legge reg. Sicilia 95/77 (a mente del quale "le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione delle aree d'impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 L. 865/71), poiché il precedente art. 15 dispone, al secondo comma, che, alle espropriazioni in parola, si applicano, pur sempre, le disposizioni di cui alla legge 865/71 (e, pertanto, anche quella di cui all'art. 60 citato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. AT DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROCCAMENA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAZIO 20/C, presso l'avvocato C. COGGIATTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FILIPPO TORTORICI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FA LV, FA AR NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VENETO 96, presso l'avvocato G. ROCCI, rappresentati e difesi dall'avvocato GAETANO MARANO, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
COOPERATIVA EDILIZIA PONTE CALATRASI a r.l.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 641/96 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 17/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il resistente, l'Avvocato Marano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 5 febbraio 1987 il signor NO LO convenne in giudizio davanti al tribunale di Palermo la cooperativa edilizia NT AL, esponendo:
Che, in forza di atti di compravendita del 9 maggio 1966 e del 10 ottobre 1969, egli era esclusivo proprietario delle aree edificatorie iscritte alla partita 1934 - 3488, particella 291, fol. 13 del catasto terreni del Comune di Roccamena;
Che con delibera del 30 gennaio 1982 del Consiglio comunale e successiva convenzione del 28 aprile 1982 tali aree erano state concesse per mq. 2777 in diritto di superficie alla cooperativa convenuta, che ne aveva fatto richiesta, e la stessa si era impegnata a procedere direttamente, in nome proprio, mediante espropriazione all'acquisizione delle aree;
Che con ordinanza n. 11 del 25 gennaio 1982 il sindaco di Roccamena aveva dichiarato i lavori di pubblica utilità ed aveva disposto l'occupazione d'urgenza, fissando in un triennio dalla data della presa di possesso il termine per perfezionare la procedura espropriativa, termine poi prorogato di un anno al sensi della legge 1^ marzo 1985 n. 62;
Che il suddetto termine era scaduto senza che fosse stata compiuta la procedura espropriativa, mentre era stata realizzata la costruzione degli alloggi previsti;
Che nell'esecuzione delle opere la cooperativa aveva occupato mq. 120 di terreno in eccedenza rispetto al mq. 2777 contemplati nel decreto di occupazione.
Ciò premesso, l'attore chiese che, accertata l'irreversibile trasformazione del fondo, la convenuta fosse condannata al risarcimento del danno, riferito al valore venale delle aree alla scadenza del periodo di occupazione legittima relativamente a mq. 2777 ed all'epoca dell'occupazione senza titolo per mq. 120, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione temporanea. La convenuta non si costituì in giudizio.
Espletata una consulenza e rimessa la causa al collegio, quest'ultimo, con ordinanza del 16 marzo 1990, dichiarò nulla la notifica della citazione e ne dispose la rinnovazione, che fu eseguita dagli eredi dell'attore (nel frattempo deceduto), signori AT e Maria IN LO, i quali si costituirono ai sensi dell'art. 302 c.p.c. La cooperativa convenuta, costituitasi a sua volta, eccepì in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo preposto alla definizione della procedura espropriativa il Comune di Roccamena. In subordine chiese di chiamare in causa tale ente, formulando domanda di garanzia nei suoi confronti. In via più gradata contestò l'importo delle pretese risarcitone di controparte. Intanto i germani AT e Maria IN LO con citazione notificata il 2 dicembre 1989 avevano instaurato separato giudizio nei confronti del Comune di Roccamena, per ottenerne la condanna al risarcimento del danni negli stessi termini già articolati con la precedente citazione.
Il Comune eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che soltanto la cooperativa era responsabile della procedura espropriativa.
Chiese che fosse integrato il contraddittorio nei confronti di quest'ultima e il rigetto delle domande degli attori. Riuniti i due processi e rinnovata la consulenza tecnica il tribunale adito, con sentenza depositata il 15 settembre 1994, condannò la cooperativa NT AL a pagare agli attori, quali eredi di NO LO ed in ragione del rispettivi diritti successori, la somma complessiva di lire 149.780.000, con i relativi interessi (come in sentenza), nonché le spese del giudizio. Rigettò le domande avanzate dal predetti LO contro il Comune di Roccamena, compensando le spese tra tali parti. Rigettò la domanda di garanzia formulata dalla cooperativa contro il Comune e condannò la prima a pagare al secondo le spese del giudizio.
I primi giudici - accertato che entro il termine di scadenza dell'occupazione di urgenza erano state realizzate le opere previste e che entro il termine suddetto non era intervenuto alcun provvedimento ablativo, onde spettava agli attori il risarcimento del danni - osservarono che passivamente legittimato rispetto alla relativa domanda era l'ente che aveva materialmente eseguito l'occupazione, cioè l'ente costruttore, autore dell'illecito, in quanto ad esso era stato delegato l'onere di curare la procedura espropriativa. Provvidero quindi a liquidare gli importi dovuti agli attori, sulla scorta delle valutazioni e del calcoli del consulente di ufficio.
La sentenza fu impugnata dai signori LO AT e Maria IN, i quali chiesero che la pronuncia di condanna fosse estesa anche al Comune di Roccamena, responsabile in solido per l'ablazione di fatto del suolo di loro proprietà.
La corte di appello di Palermo, con sentenza n. 641/96 depositata il 17 luglio 1996, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò anche il Comune di Roccamena a pagare agli appellanti l'indennità di occupazione temporanea ed il risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa dell'immobile già di proprietà del LO, oltre alle spese giudiziali, come liquidate dal primi giudici. Confermò nel resto la sentenza impugnata e condannò il Comune a pagare agli appellanti le spese giudiziali di secondo grado.
La corte territoriale considerò (per quanto qui rileva):
Che AT e Maria IN LO censuravano la pronunzia del primi giudici per aver ritenuto la carenza di legittimazione passiva del Comune di Roccamena, condannando la sola cooperativa al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento del danno per l'ablazione di fatto, mentre la titolarità passiva di entrambi i rapporti obbligatori doveva essere riconosciuta anche alla suddetta amministrazione comunale , titolare della procedura ablatoria e coautrice dell'illecita appropriazione;
Che l'appello era fondato, non ricorrendo nella specie un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva (configurabile soltanto tra enti pubblici e comunque non attribuibile mediante una convenzione di tipo privatistico quale quella indicata dal tribunale);
Che, peraltro, nel caso in esame la delegazione restava esclusa dalla deliberazione n. 156 del 12 giugno 1982, assunta dal Comune di Roccamena, con la quale detta amministrazione aveva stabilito di procedere direttamente all'adozione del provvedimenti necessari per l'accesso, l'occupazione d'urgenza, l'espropriazione e la determinazione dell'indennità provvisoria, relativamente al terreni occorrenti per l'opera pubblica da costruire, provvedimenti non delegati neppure successivamente alla cooperativa NT AL (indicata nella delibera soltanto quale impresa incaricata di dar corso all'appalto e all'inizio del lavori), come documentato dal fatto che il verbale di consistenza e di presa di possesso era stato redatto il 30 luglio 1982 dagli stessi tecnici del Comune di Roccamena, in favore del quale poi era stato emesso il decreto di occupazione temporanea n. 11 del 25 giugno 1982;
Che tanto era sufficiente a configurare la responsabilità dell'ente territoriale, autorizzato dal decreto in questione a detenere l'immobile del LO soltanto per il quadriennio dell'occupazione legittima, alla cui scadenza il suolo non era stato restituito al proprietari ed anzi dallo stesso Comune ne era stata consentita l'irreversibile trasformazione che ne aveva definitivamente sottratto la proprietà agli appellanti;
Che non aveva rilievo la convenzione, stipulata il 28 aprile 1982 tra la cooperativa e il Comune, in forza della quale la prima si era obbligata nei confronti del secondo, tra l'altro, a procedere in nome proprio all'espropriazione delle aree, assumendone i relativi oneri, perché tale accordo (a prescindere dalla sua natura privatistica inidonea ad attribuire alcun potere ablativo) aveva prodotto effetti, al sensi dell'art. 1372 c.c., soltanto tra i contraenti e non verso i terzi, onde non poteva incidere sul futuro procedimento espropriativo;
Che, quand'anche si fosse voluta ipotizzare la sussistenza di una delega assimilabile a quella dell'art. 60 della legge n. 865 del 1971 (da non confondere con la delegazione amministrativa intersoggettiva), si sarebbe giunti del pari al risultato di attribuire anche al Comune la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, perché la delega in questione - per le sue caratteristiche - non privava il Comune della sua qualità di espropriante, come tale obbligato ad esercitare i suoi poteri di controllo e di stimolo nei confronti dell'ente delegato, in guisa da mantenere la fattispecie entro la sua fisiologica cornice di legittimità, evitando che essa potesse degradare in illecito, del quale sarebbero stati responsabili sia il soggetto delegato alla cura del procedimento espropriativo, sia il delegante per il mancato o insufficiente esercizio del suddetti poteri, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale adottato da questa corte. Contro la suddetta sentenza il Comune di Roccamena ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La signora LO Maria IN, in proprio e quale procuratrice speciale del fratello LO AT, resiste con controricorso. La cooperativa, già contumace in secondo grado, non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente Comune di Roccamena denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. Sostiene che l'occupazione di un fondo privato da parte della P.A. o di soggetti dalla stessa delegati per la realizzazione di opere dichiarate di pubblica utilità, alla scadenza del termine di occupazione temporanea potrebbe dar luogo a due distinte fattispecie, a seconda che il decreto di espropriazione sia emesso entro lo spirare del predetto termine, oppure manchi del tutto, o sia emesso in epoca successiva.
Nel primo caso il decreto di espropriazione tempestivamente emesso concluderebbe una procedura conforme al diritto, nel secondo si verificherebbe la c.d. espropriazione sostanziale o accessione invertita, la quale, pur comportando l'acquisto della proprietà del fondo occupato da parte della P.A., si collocherebbe fuori dai canoni della legalità.
Richiamati i connotati e l'elemento qualificante dell'accessione invertita, il ricorrente prosegue deducendo che le due fattispecie menzionate avrebbero diversità di petitum e di causa petendi. L'espropriato avrebbe diritto all'indennizzo di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, parzialmente corrispondente al valore economico del bene espropriato, mentre nell'accessione invertita il proprietario del fondo avrebbe diritto al risarcimento del danno. Nel primo caso si applicherebbe il termine ordinario di prescrizione, nel secondo sarebbe operante quello più breve per atto illecito. Verificatasi l'accessione invertita, il decreto di espropriazione emesso successivamente non sarebbe conforme a legge, perché l'effetto ablativo già sarebbe avvenuto, con l'ulteriore conseguenza che non vi sarebbe motivo di dar corso alla procedura espropriativa, residuando soltanto il diritto al risarcimento ove non prescritto. Nel quadro di tali principi il caso in esame - essendo provate o comunque incontroverse l'irreversibile destinazione del fondo privato e la mancata emissione del decreto di espropriazione - concretizzerebbe l'ipotesi dell'accessione invertita. Detta qualificazione giuridica sarebbe stata ben presente al signori LO quando gli stessi iniziarono il giudizio, chiedendo che fosse accertata l'occupazione senza titolo delle aree di loro proprietà, nonché l'intervenuta irreversibile destinazione del fondo occupato, con conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danni subiti, quantificabili in misura pari al valore venale del terreni alla data del 30 luglio 1986, epoca in cui si sarebbe consumato ed esaurito l'illecito da parte dell'occupante.
Nessuna domanda sarebbe stata formulata in merito all'accertamento di eventuali responsabilità del Comune o della cooperativa per il mancato compimento della procedura espropriativa. I giudici di primo grado, ritenute l'incontestata irreversibilità di destinazione delle aree e la mancanza di un provvedimento di espropriazione, elementi qualificanti dell'accessione invertita, avrebbero dichiarato sussistente il diritto del signori LO ad ottenere il risarcimento del danno e, in linea con i principi generali in tema di responsabilità personale per atto illecito, avrebbero statuito l'esclusiva legittimazione passiva del soggetto esecutore materiale delle opere, cioè dell'ente costruttore (cooperativa Ponte Calatrasi), mandando esente da responsabilità il Comune.
Ad abundantiam la sentenza di primo grado avrebbe osservato che la responsabilità personale dell'autore dell'illecito non sarebbe venuta meno anche qualora l'occupante avesse agito per delega di altro ente, perché, nel caso della delegazione amministrativa, il delegato assumerebbe di fronte al proprietario del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell'indennità o all'eventuale ristoro del danni.
Con l'atto di appello i signori LO avrebbero chiesto la condanna solidale del Comune di Roccamena non quale compartecipe nel fatto illecito (accessione invertita), stante l'inammissibilità di tale domanda per il principio della responsabilità personale dell'illecito, bensì per non aver provveduto tempestivamente all'emissione del decreto di espropriazione diventando così coautore dell'illecita appropriazione.
Il motivo di appello costituirebbe domanda nuova ai sensi dell'art.345 c.p.c. e la corte territoriale non sarebbe dovuta entrare nel merito dell'accertamento di eventuale responsabilità per il mancato perfezionamento della procedura ablatoria, ne' avrebbe dovuto ricercare il soggetto passivo di tale responsabilità, ma avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame.
Tali censure non hanno fondamento.
Come risulta dalla sentenza impugnata e dalla stessa narrativa del ricorso per cassazione i signori LO avevano citato in giudizio anche il Comune di Roccamena chiedendone la condanna, in via alternativa o solidale con la cooperativa Ponte Calatrasi, al risarcimento del danni subiti per l'occupazione senza titolo e per la definitiva perdita delle aree di loro proprietà.
Fin dall'inizio del processo, quindi, l'ente territoriale era stato destinatario della pretesa risarcitoria azionata dal LO, la quale aveva come ragione giuridica della domanda (causa petendi) non già l'iniziale occupazione (legittima) del suoli, bensì l'irreversibile trasformazione del medesimi per l'esecuzione dell'opera pubblica non accompagnata, nei termini dell'occupazione autorizzata, dal compimento della procedura espropriativa e dall'emissione del decreto di espropriazione che, come lo stesso ricorrente in questa sede ancora conferma, non venne in effetti adottato.
Pertanto il mancato compimento della procedura espropriativa, e l'omessa pronuncia del citato decreto ( che soltanto il soggetto pubblico poteva emanare), lungi dal costituire un tema nuovo introdotto nel giudizio di secondo grado, appartenevano alla causa fin dall'inizio e di essa anzi costituivano elemento qualificante. Sul punto si era pronunciato il primo giudice, ritenendo (erroneamente) che, con la convenzione stipulata tra il Comune e la cooperativa e con la delega a quest'ultima dell'onere di curare la procedura espropriativa, andasse esclusa la legittimazione passiva (recte: la titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria) in capo all'ente territoriale, cui non si sarebbe potuto far carico della mancata adozione del necessario provvedimento ablativo. Non sussiste quindi alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c. Con il secondo mezzo il ricorrente denunzia contraddittoria motivazione su punto essenziale della controversia. La sentenza impugnata avrebbe ravvisato la responsabilità del Comune di Roccamena per comportamento omissivo, consistente nel non avere impedito che l'immobile fosse trasformato da altri. Essa, dopo avere analizzato i casi di responsabilità dell'ente delegante e del delegato per la mancata procedura espropriativa, sia nell'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva sia in quelle ex art. 60 della legge n. 865 del 1971, comprese quelle di cui alla sentenza resa da questa corte a sezioni unite n. 10922 del 1995, avrebbe affermato che tali conclusioni mal si adatterebbero alla peculiare ipotesi in esame;
e ciò quanto meno perché la delega si presumerebbe conferita per lo svolgimento della procedura ablativa legittima e perché sarebbe vigente nell'ordinamento il principio della responsabilità diretta e personale per fatto illecito. I giudici di appello, quindi, avrebbero ritenuto che la fattispecie in esame sarebbe quella da fatto illecito, con conseguente responsabilità diretta e personale del soggetto che ha causato l'evento dannoso (nel caso, la cooperativa Ponte Calatrasi), ma, volendo addivenire ad una condanna solidale del Comune, avrebbero individuato nel comportamento omissivo dell'ente territoriale la fonte di tale responsabilità.
Sul punto la motivazione sarebbe carente, contraddittoria o insufficiente.
Neppure tali censure sono fondate.
Si deve premettere che, come questa corte ha ripetutamente affermato, l'ente espropriante (nella specie, il Comune) è il dominus della procedura espropriativa. Anche ove ricorra, al sensi dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, all'istituto della delega, esso rimane responsabile dell'operato del delegato, si tratti di un ente, di una cooperativa o di un'impresa: la legge dispone che l'espropriazione si svolga non solo in nome e per conto del Comune, ma anche "d'intesa" con questo, sicché è da ritenere che l'ente territoriale non si spogli con la delega della responsabilità relativa allo svolgimento della procedura, ma conservi poteri di controllo e di stimolo, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di corresponsabilità ( tra le altre, Cass., s.u., 20 ottobre 1995, n. 10922; Cass., 17 gennaio 1997, n. 457; 16 luglio 1997, n. 6502; 6 maggio 1998, n. 4571). La natura del negozio intercorso tra il delegato e il Comune, avente ad oggetto l'acquisto del possesso da parte del primo, appare irrilevante qualora sia comunque avvenuta la radicale trasformazione del fondo con destinazione all'opera pubblica, senza che sia stato emanato un decreto di esproprio. L'inclusione nella delega del poteri connessi al compimento degli atti della procedura ablatoria, se giustifica una responsabilità del delegato per la mancata rituale conclusione della procedura, non esime il Comune espropriante (interessato, al pari del delegato cui abbia concesso diritti sull'opera realizzanda, al compimento del lavori) dalla costante e progressiva verifica della corrispondenza tra il comportamento del delegato e l'esistenza del titoli legittimanti l'ingerenza nella sfera giuridica del privato, prima con l'inibizione dell'uso dell'immobile, poi con la successiva ablazione del diritto dominicale.
Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha ritenuto l'amministrazione solidalmente obbligata con la cooperativa al risarcimento del danno, per il contributo fornito dal comportamento omissivo del Comune al perfezionamento dell'illegittima ablazione del bene.
Ma nel caso in esame c'è di più. La corte palermitana ha accertato, con apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, che il Comune di Roccamena, con deliberazione n. 156 del 12 giugno 1982, aveva stabilito di procedere direttamente all'adozione del provvedimenti necessari per la procedura espropriativa (v. pag. 6 della sentenza impugnata), e ciò basterebbe a configurare la responsabilità dell'ente nei confronti del proprietari che vennero a subire l'ablazione di fatto. Pertanto - lungi dall'essere carente, insufficiente o contraddittoria - la pronuncia impugnata si regge su un percorso argomentativo completo, logico e coerente che si sottrae alle censure sopra riportate.
Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia ancora insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia e violazione di legge.
La fattispecie de qua sarebbe regolata dalla legge regionale siciliana 5 dicembre 1977 n. 85 (recte: 95) la quale, nello statuire la concessione di mutui agevolati a favore di cooperative edili aventi sede nella Regione Sicilia, farebbe loro onere di provvedere direttamente all'acquisizione delle aree d'impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di concessione del diritto di superficie di cui all'art. 35 della legge n. 865 del 1971 (v. art. 16 legge reg. cit.).
Tale onere troverebbe causa nell'art. 2 della menzionata legge regionale, che prevede l'erogazione in favore delle cooperative edili di un mutuo diretto a coprire sia la spesa occorrente per la costruzione degli alloggi sia quella per acquisire le relative aree. Invece nessun onere sarebbe posto a carico del Comuni, se non quello di provvedere con deliberazione del consiglio comunale alla localizzazione delle aree da destinare ad alloggi delle cooperative, statuendosi che, ove il consiglio comunale non provveda entro trenta giorni dalla richiesta, il provvedimento sia adottato dall'assessore regionale ai lavori pubblici con proprio decreto.
Poiché la convenzione stipulata tra il Comune di Roccamena e la cooperativa Ponte Calatrasi sarebbe stata posta in essere ai sensi e per gli effetti della L.R.S. n. 95 del 1977, dovrebbe ritenersi esclusa ogni responsabilità del Comune, sia in ordine all'illecito consumato dalla cooperativa, sia in ordine al mancato perfezionamento della procedura di esproprio.
Infine, andrebbe ritenuto che, per effetto della convenzione stipulata il 28 aprile 1982, il Comune di Roccamena, in caso di condanna, avrebbe diritto di rivalsa nei confronti della cooperativa e del singoli soci, essendo questi i beneficiari indiretti del finanziamento incassato dalla cooperativa e comprensivo sia delle somme occorrenti per le opere edili sia di quelle necessarie per l'acquisizione delle aree.
Il motivo è destituito di fondamento.
È vero che l'art. 16 della legge regionale siciliana 5 dicembre 1977 n. 95 stabilisce che "Le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione dele aree di impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865". È anche vero, peraltro, che il precedente art. 15 dispone, nel secondo comma, che "Per le espropriazioni delle aree occorrenti si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni -
(compreso, quindi, l'art. 60).
Per quanto concerne le espropriazioni, dunque, il quadro normativo nella sostanza non cambia (in forza del rinvio ora ricordato) rispetto a quello regolato dalla legislazione statale, sicché restano valide tutte le considerazioni in precedenza svolte. Inoltre la citata legislazione regionale disciplina i procedimenti espropriativi e non gli illeciti extracontrattuali conseguenti alla violazione delle norme regolatrici di quei procedimenti, illeciti radicati nel generale precetto dettato dall'art. 2043 c.c.; e poiché nel caso in esame si verte appunto in tema d'illecito derivante da ablazione di fatto, rimane integra la responsabilità del comune come accertata dalla corte d'appello.
Infine, quanto alla domanda di rivalsa, essa non ha fatto parte del temi dedotti e trattati dalla sentenza impugnata (come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe di questa, il Comune si limitò a chiedere la conferma della sentenza del tribunale), onde non può trovare ingresso nella presente sede di legittimità. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto e il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del LO, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 5.223.475=, di cui lire cinque milioni per onorari. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1998, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1999.