Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1307
CASS
Sentenza 16 febbraio 1999

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In tema di espropriazione, l'ente espropriante (nella specie, il Comune), che resta pur sempre "dominus" della procedura anche nella ipotesi in cui ricorra (art. 60 legge 865/71) all'istituto della delega, è responsabile dell'operato del delegato (si tratti di un ente di una cooperativa o di un'impresa) poiché la legge dispone che l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma, all'uopo, rilievo (qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo senza la tempestiva emanazione del decreto di esproprio) la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato, e senza che, in contrario, possa, come nella specie, invocarsi il disposto dell'art. 16 legge reg. Sicilia 95/77 (a mente del quale "le cooperative provvedono direttamente all'acquisizione delle aree d'impianto mediante espropriazione, previa stipula della convenzione di cui all'art. 35 L. 865/71), poiché il precedente art. 15 dispone, al secondo comma, che, alle espropriazioni in parola, si applicano, pur sempre, le disposizioni di cui alla legge 865/71 (e, pertanto, anche quella di cui all'art. 60 citato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/1999, n. 1307
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1307
    Data del deposito : 16 febbraio 1999

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